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Tag Archivio per: marca da bollo fattura consulente

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Software Fatturazione Elettronica

Fatturazione B2B consulente forfettario 2026: codici, marche da bollo, ritenuta

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Fatturare a clienti aziendali (B2B) come consulente in regime forfettario ha alcune specificità che, se non gestite correttamente, possono creare problemi: il cliente che applica la ritenuta d’acconto quando non dovrebbe, la marca da bollo dimenticata, il codice natura sbagliato che genera anomalie nel sistema SDI. Questa guida ti dà tutti i riferimenti pratici per emettere fatture B2B corrette nel 2026.

Obbligo SDI per i consulenti forfettari dal 2024: cosa cambia

Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate si applica a tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia di ricavi. Prima di questa data, i forfettari con ricavi sotto i 25.000 euro erano esclusi dall’obbligo. Oggi, qualunque sia il tuo fatturato, devi emettere fattura elettronica XML via SDI.

In pratica: non puoi più emettere fatture cartacee o in formato PDF da inviare via email ai clienti. Ogni fattura deve passare dal canale SDI e avere:

  • Formato XML standard fattura PA (FatturaPA versione 1.2)
  • Codice destinatario del cliente (per B2B: codice alfanumerico a 7 caratteri o PEC del cliente)
  • Codice natura IVA N2.2 (per i forfettari)
  • Firma digitale (gestita automaticamente dai software di fatturazione abilitati)

Per la guida hub sulla fatturazione elettronica 2026, consulta: Fatturazione elettronica 2026: guida completa all’obbligo, software e adempimenti.

Codice destinatario cliente B2B: 7 caratteri o PEC

Per inviare correttamente la fattura elettronica a un cliente aziendale (B2B), devi inserire nel campo “Codice destinatario” dell’XML uno dei seguenti identificativi:

  • Codice SDI a 7 caratteri: codice univoco aziendale che identifica il “cassetto” SDI del cliente. Lo puoi chiedere direttamente al tuo cliente (di solito lo trovano nel portale del loro software gestionale o presso il loro commercialista). È il metodo più affidabile.
  • PEC aziendale: se il cliente non ha un codice SDI dedicato, puoi usare la sua PEC (Posta Elettronica Certificata aziendale). Il file XML arriverà comunque tramite SDI e verrà poi gestito manualmente dal cliente.
  • Codice “0000000”: sette zeri. Si usa solo per clienti privati (B2C) senza partita IVA o in casi particolari previsti dall’Agenzia delle Entrate. Per i clienti B2B NON si usa questo codice.

Consiglio pratico: quando inizi un nuovo rapporto con un cliente aziendale, chiedi subito codice SDI e PEC aziendale e salvali nella tua rubrica del software di fatturazione.

Codice natura N2.2: il codice IVA del forfettario in fattura

Nelle fatture elettroniche, le operazioni non soggette a IVA devono essere identificate con un codice natura. Per i forfettari, il codice corretto è N2.2: “Non soggette – altri casi”.

In concreto, nella riga della fattura XML (blocco DatiIVA) avrai:

AliquotaIVA: 0.00
Natura: N2.2

Il codice N2.2 si distingue da N2.1 (“Non soggette – artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72”, che riguarda le operazioni fuori campo per regole di territorialità). Usare N2.1 al posto di N2.2 è un errore frequente che può causare anomalie nella gestione del file da parte del cliente.

Per un approfondimento tecnico sul codice N2.2 e la fatturazione forfettaria, leggi: Fatturazione elettronica forfettario 2026: codice natura N2.2 e adempimenti.

Dicitura obbligatoria in fattura: testo esatto da copiare

Ogni fattura emessa dal consulente in regime forfettario deve contenere la seguente dicitura obbligatoria:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 54-89 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.”

Questa dicitura è prevista dall’art. 1 c. 58 L. 190/2014 e comunica al cliente che sei forfettario e che quindi non addebiti IVA. Senza questa dicitura, un cliente potrebbe contestare la fattura o applicare erroneamente l’IVA.

La dicitura si inserisce di solito nel campo “Note” della fattura elettronica o nel campo descrittivo delle righe. I software di fatturazione moderni permettono di salvarla come template predefinito.

Marca da bollo 2 euro: quando si applica e chi la paga

Poiché i forfettari non addebitano l’IVA, scatta l’obbligo di marca da bollo virtuale di 2 euro su ogni fattura il cui imponibile supera 77,47 euro (art. 13 c. 1 DPR 642/72, Tariffa All. A Parte I).

Chi paga la marca da bollo?

La marca da bollo è a carico del consulente emittente, non del cliente. In pratica, il consulente anticipa 2 euro di bollo per ogni fattura sopra soglia, poi li versa all’Erario tramite F24.

Tuttavia, nella prassi commerciale, molti consulenti riaddebbitano i 2 euro al cliente come voce separata in fattura (“Marca da bollo virtuale: 2 euro”). Non è vietato, ma deve essere concordato con il cliente.

Come si versa la marca da bollo virtuale

Il bollo virtuale si versa tramite F24 con scadenze trimestrali stabilite dall’Agenzia delle Entrate. I codici tributo sono:

  • 2521: versamento imposta di bollo su fatture elettroniche – I trimestre
  • 2522: II trimestre
  • 2523: III trimestre
  • 2524: IV trimestre

L’Agenzia delle Entrate calcola automaticamente l’importo dovuto in base alle fatture trasmesse via SDI e lo comunica nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Se l’importo trimestrale è inferiore a 250 euro, il versamento può essere posticipato.

Ritenuta d’acconto NON applicata: dicitura e gestione con il cliente B2B

La ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973) si applica normalmente sui compensi corrisposti a professionisti. Ma i forfettari ne sono esenti per espressa disposizione di legge (art. 1 c. 67 L. 190/2014).

Il problema pratico: molti uffici amministrativi aziendali (paghe e contributi) applicano automaticamente la ritenuta del 20% su tutti i compensi a professionisti, senza distinguere se il professionista è forfettario o meno. Se non inserisci la dicitura, rischi di ricevere il pagamento decurtato del 20%.

La dicitura da inserire in fattura è:

“Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014.”

Anche con questa dicitura, capita che grandi aziende o PA applichino comunque la ritenuta per errore o per procedure interne rigide. In quel caso, hai due strade:

  • Segnalare l’errore all’ufficio amministrativo del cliente (mostrando la norma) e richiedere il saldo
  • Recuperare la ritenuta subita come credito in dichiarazione dei redditi (ma è un percorso più lungo)

Fattura proforma vs fattura definitiva: differenze pratiche

La fattura proforma è un documento non fiscale che precede la fattura definitiva. È utile per:

  • Richiedere anticipi o acconti prima di iniziare il lavoro
  • Far approvare il preventivo definitivo prima di emettere la fattura fiscale
  • Gestire clienti esteri o che richiedono approvazione interna prima del pagamento

Attenzione: la proforma non ha valore fiscale. Il momento fiscalmente rilevante (incasso) per un forfettario è quello in cui si riceve il pagamento. La fattura definitiva elettronica deve essere emessa entro 12 giorni dall’incasso (o dalla data della prestazione, nel caso di pagamento differito).

Note di credito: quando emettere e come si gestiscono

Le note di credito (o note di debito al contrario) si emettono quando devi rettificare una fattura già emessa: errore nell’importo, servizio non erogato, accordo con il cliente su uno sconto post-fattura.

Per i forfettari, le note di credito si gestiscono come le fatture: elettronica via SDI, stesso codice natura N2.2, stessa dicitura regime forfettario. La nota di credito riduce il fatturato dell’anno in cui è emessa (o dell’anno di riferimento della fattura originale, se entro il 31 dicembre).

Per la guida completa sulla consulenza aziendale forfettaria, leggi: Partita IVA consulente aziendale 2026. E per vedere come si confrontano tutti i settori in termini di coefficienti: Coefficienti di redditività forfettario 2026: analisi per settore.

CAF Centro Fiscale: assistenza per la fatturazione forfettaria B2B

Gestire correttamente la fatturazione B2B come consulente forfettario richiede attenzione ai dettagli: codici, diciture, bolli, scadenze. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza e assistenza per professionisti e partite IVA forfettarie, dalla prima fattura alla dichiarazione dei redditi annuale.

Contattaci per un preventivo personalizzato gratuito:
CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine
Tel. 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121

Luglio 11, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-11 14:00:002026-07-11 14:00:00Fatturazione B2B consulente forfettario 2026: codici, marche da bollo, ritenuta

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