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Tag Archivio per: lavoro autonomo

CAF

Certificazione Unica Lavoratori Autonomi e Provvigioni 2026: Guida Completa

Modello 770 e certificazione unica

La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è il documento fiscale fondamentale che attesta i compensi erogati e le ritenute d’acconto versate ai professionisti, collaboratori occasionali e percettori di provvigioni. Nel 2026, con le nuove scadenze e i controlli sempre più stringenti dell’Agenzia delle Entrate, è essenziale comprendere quando la CU deve essere rilasciata, cosa contiene e come utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

A differenza della Certificazione Unica per il lavoro dipendente, la CU per autonomi presenta particolarità legate alla natura del rapporto (occasionale o abituale), alla presenza di ritenute IRPEF del 20% e alla gestione dei contributi previdenziali. Questa guida completa analizza tutti gli aspetti: chi deve rilasciarla, i contenuti obbligatori, le scadenze 2026, le sanzioni per omissioni e come utilizzare correttamente la CU nel 730 o modello Redditi PF.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
  2. Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi
  3. Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale
  4. Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica
  5. Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica
  6. Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
  7. Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi
  8. Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli
  9. Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

La Certificazione Unica (CU) per lavoratori autonomi è il documento fiscale previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 322/1998 che attesta:

  • Compensi lordi erogati nell’anno d’imposta precedente
  • Ritenute d’acconto IRPEF operate dal sostituto d’imposta (20%)
  • Addizionali regionali e comunali trattenute (se applicabili)
  • Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS o alla Cassa professionale

La CU sostituisce il vecchio CUD ed è obbligatoria per tutti i committenti (sostituti d’imposta) che hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20% a:

  • Professionisti con partita IVA (avvocati, commercialisti, architetti, consulenti)
  • Collaboratori occasionali senza partita IVA (entro i 5.000 euro annui)
  • Agenti e rappresentanti che percepiscono provvigioni
  • Percettori di diritti d’autore
  • Amministratori di società che non sono dipendenti

La CU è essenziale per il lavoratore autonomo perché:

  1. Documenta le ritenute subite, che costituiscono un credito d’imposta da recuperare in dichiarazione
  2. Serve per compilare il 730 o il modello Redditi PF (quadri D e RE)
  3. Certifica i contributi previdenziali versati, utili per il calcolo della pensione
  4. È richiesta per accedere a bonus e agevolazioni legate al reddito (ISEE, assegno unico, ecc.)

Secondo la circolare INPS n. 12/2022, la CU deve riportare anche i contributi alla Gestione Separata INPS versati dal committente per i collaboratori occasionali e i professionisti senza Cassa.

Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi

L’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica grava sul sostituto d’imposta, cioè sul committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Sono obbligati a rilasciare la CU:

1. Imprese e società

Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA), le società di persone (SNC, SAS) e le ditte individuali che hanno corrisposto compensi a:

  • Professionisti con partita IVA
  • Collaboratori occasionali
  • Agenti e rappresentanti
  • Consulenti esterni

2. Enti pubblici

Comuni, Regioni, Università, ASL e altri enti della Pubblica Amministrazione che hanno conferito incarichi professionali o di collaborazione occasionale.

3. Professionisti con dipendenti o collaboratori

I professionisti (studi legali, di commercialisti, medici) che hanno assunto praticanti, stagisti o collaboratori occasionali devono rilasciare la CU per i compensi erogati.

4. Condomini

Gli amministratori di condominio devono rilasciare la CU ai professionisti (es. idraulici, elettricisti, manutentori) che hanno effettuato prestazioni occasionali per conto del condominio, se le ritenute sono state operate.

5. Privati cittadini (casi limitati)

I privati sono obbligati a rilasciare la CU solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore occasionale. Se il compenso è inferiore a 5.000 euro e non sono dovuti contributi, il privato non deve rilasciare la CU (fonte: risoluzione Agenzia Entrate n. 76/E/2016).

Esclusioni

Non sono tenuti a rilasciare la CU:

  • I committenti che hanno erogato compensi a professionisti in regime forfettario (che non subiscono ritenute d’acconto)
  • Chi ha corrisposto rimborsi spese non soggetti a tassazione
  • Le associazioni sportive dilettantistiche per i compensi a collaboratori sportivi (fino a 15.000 euro annui esentasse)

Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale

La distinzione tra lavoro autonomo occasionale e abituale è fondamentale per comprendere gli obblighi fiscali e previdenziali, e di conseguenza il contenuto della Certificazione Unica.

Lavoro Autonomo Occasionale

Si definisce occasionale l’attività svolta in modo sporadico e non continuativo, senza organizzazione di mezzi e vincolo di subordinazione. Caratteristiche:

  • Non richiede partita IVA (fino a 5.000 euro annui complessivi da tutti i committenti)
  • Ritenuta d’acconto del 20% applicata dal committente
  • Contributi INPS alla Gestione Separata (33% nel 2026) dovuti solo se il compenso supera i 5.000 euro annui da un singolo committente
  • Non c’è iscrizione alla Camera di Commercio
  • Il compenso va dichiarato nel quadro D (redditi diversi) del modello Redditi PF o nel quadro D del 730

Esempio pratico: Un ingegnere dipendente svolge una consulenza occasionale per un’azienda, ricevendo 3.000 euro lordi. L’azienda applica la ritenuta del 20% (600 euro) e versa il netto (2.400 euro). Non sono dovuti contributi INPS perché sotto i 5.000 euro. La CU attesterà 3.000 euro di compenso e 600 euro di ritenute.

Lavoro Autonomo Abituale

È considerato abituale il lavoro autonomo svolto in modo continuativo, organizzato e professionale. Caratteristiche:

  • Richiede partita IVA (apertura obbligatoria entro 30 giorni dall’inizio attività)
  • Ritenuta d’acconto del 20% (salvo regime forfettario, che ne è esente)
  • Contributi previdenziali obbligatori:
    • Cassa professionale per gli iscritti agli Ordini (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.)
    • Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026) per i professionisti senza Cassa
  • Il reddito va dichiarato nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF
  • Obbligo di fatturazione elettronica (salvo regime forfettario sotto i 25.000 euro fino al 30/06/2022, poi obbligatoria per tutti)

Tabella comparativa:

CaratteristicaOccasionaleAbituale
Partita IVANo (fino a 5.000 €/anno)Sì, obbligatoria
Ritenuta d’acconto20%20% (no se forfettario)
Contributi INPSSolo oltre 5.000 € (33%)Sempre (26,07% GS o Cassa)
Quadro dichiarazioneD (redditi diversi)RE (lavoro autonomo)
ContinuitàSporadicaAbituale

La Cassazione (sentenza n. 4072/2020) ha chiarito che la differenza tra occasionale e abituale non dipende solo dal numero di prestazioni, ma dalla professionalità, organizzazione e continuità dell’attività.

Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica

I redditi da provvigioni sono compensi variabili legati alle vendite o risultati commerciali ottenuti da agenti, rappresentanti, promotori finanziari e mediatori. Questi redditi hanno un trattamento fiscale specifico nella Certificazione Unica.

Chi percepisce provvigioni

  • Agenti di commercio con partita IVA (monomandatari o plurimandatari)
  • Rappresentanti che vendono prodotti per conto di aziende
  • Promotori finanziari (ex agenti assicurativi, consulenti bancari)
  • Mediatori immobiliari (agenti immobiliari)
  • Procacciatori d’affari senza organizzazione stabile

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni

Le provvigioni sono soggette a ritenuta d’acconto del 20% (o 23% in alcuni casi specifici, come i diritti d’autore). La ritenuta si applica sull’imponibile netto, cioè al netto di eventuali contributi previdenziali a carico della casa mandante.

Esempio calcolo provvigione:

  • Provvigione lorda: 10.000 euro
  • Contributi ENASARCO a carico mandante (50% di 3%): 150 euro
  • Imponibile per ritenuta: 10.000 – 150 = 9.850 euro
  • Ritenuta d’acconto 20%: 9.850 × 20% = 1.970 euro
  • Netto percepito: 10.000 – 150 – 1.970 = 7.880 euro

Contributi previdenziali

Gli agenti e rappresentanti sono iscritti all’ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio). I contributi sono ripartiti:

  • 50% a carico dell’agente
  • 50% a carico della casa mandante

L’aliquota contributiva ENASARCO varia in base al minimale e massimale annuo. Nel 2026:

  • Minimale: 432 euro/anno (50% agente, 50% mandante)
  • Massimale: 8.526 euro/anno
  • Aliquota: 14,65% per monomandatari (17% per plurimandatari)

La Certificazione Unica per provvigioni deve indicare:

  1. Importo lordo delle provvigioni (punto 1 CU – redditi da lavoro autonomo)
  2. Contributi ENASARCO a carico mandante (punto 4 CU)
  3. Ritenute IRPEF operate (punto 5 e 6 CU)
  4. Addizionali regionali e comunali (se versate in acconto)

Come si dichiarano le provvigioni

Le provvigioni vanno dichiarate nel quadro RE del modello Redditi PF, nella sezione dedicata ai redditi da lavoro autonomo. Il reddito imponibile si calcola:

Provvigioni lorde – Contributi ENASARCO – Spese inerenti = Reddito netto

Le spese deducibili per gli agenti includono:

  • Carburante e pedaggi (se non in regime forfettario)
  • Ammortamento auto aziendale
  • Affitto ufficio/deposito
  • Telefono e internet
  • Spese di rappresentanza (entro limiti)

Secondo la circolare Agenzia Entrate n. 8/E/2017, gli agenti monomandatari possono dedurre le spese anche se operano in regime ordinario, mentre chi è in regime forfettario applica l’abbattimento forfettario del 33% (coefficiente di redditività 67%).

Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica

Le scadenze per il rilascio della Certificazione Unica nel 2026 (riferita ai redditi 2025) sono stabilite dal D.M. 4 dicembre 2020 e successive modifiche. È fondamentale rispettarle per evitare sanzioni.

Scadenza ordinaria: 16 marzo 2026

Entro il 16 marzo 2026 (lunedì), i sostituti d’imposta devono:

  1. Consegnare la CU al percipiente (lavoratore autonomo, collaboratore, agente)
  2. Trasmettere telematicamente la CU all’Agenzia delle Entrate (solo le CU ordinarie, non sintetiche)

La consegna può avvenire:

  • In formato cartaceo (consegna a mano con ricevuta)
  • Via email (PEC o email ordinaria con conferma di lettura)
  • Tramite area riservata del cassetto fiscale (se il percipiente è abilitato)

Importante: La CU deve essere firmata digitalmente dal sostituto d’imposta o dal suo delegato (CAF, commercialista) se trasmessa telematicamente.

Scadenza per CU sintetiche: 31 marzo 2026

Le Certificazioni Uniche sintetiche (quelle che non devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate perché i dati sono già noti) devono essere consegnate al percipiente entro il 31 marzo 2026. Rientrano in questa categoria:

  • CU per pensioni erogate da enti previdenziali (già comunicate dall’ente)
  • CU per compensi da banche e intermediari finanziari (già segnalati in Anagrafe Tributaria)

Per i lavoratori autonomi e provvigioni, la scadenza rimane il 16 marzo 2026.

Trasmissione telematica: modalità

I sostituti d’imposta devono trasmettere le CU telematicamente tramite:

  1. Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF, consulenti del lavoro)
  2. Desktop telematico (per aziende di medie/grandi dimensioni)
  3. Sistema di Interscambio (SDI) (solo per le CU ordinarie dal 2024)

Il file da trasmettere è in formato XML conforme alle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 294308/2021).

Calendario completo 2026

ScadenzaAdempimentoDestinatari
16 marzo 2026Consegna CU ordinarieLavoratori autonomi, agenti, collaboratori
16 marzo 2026Trasmissione telematica all’AdEAgenzia delle Entrate
31 marzo 2026Consegna CU sintetichePensionati, percettori di rendite finanziarie
31 ottobre 2026Invio dichiarazione Redditi PFProfessionisti e autonomi con quadro RE
30 novembre 2026Termine per 730 integrativoLavoratori con CU tardiva

Nota: Se la scadenza cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (articolo 2963 Codice Civile).

Proroga o sospensione

In caso di eventi eccezionali (calamità naturali, emergenze sanitarie), il Governo può disporre la proroga delle scadenze fiscali tramite Decreto del MEF. Nel 2020-2021, ad esempio, le scadenze furono prorogate per l’emergenza COVID-19.

Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è articolata in diverse sezioni. È fondamentale conoscere il contenuto per verificare la correttezza dei dati e utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

Frontespizio

Contiene i dati identificativi di sostituto d’imposta e percipiente:

  • Dati del sostituto: denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo
  • Dati del percipiente: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza
  • Anno di riferimento: 2025 (per CU rilasciata nel 2026)
  • Tipo CU: ordinaria o sintetica

Sezione 1: Dati fiscali

Riporta i compensi erogati e le ritenute operate:

PuntoDescrizioneEsempio
1Ammontare lordo corrisposto15.000 euro
2Ritenute IRPEF operate (20%)3.000 euro
3Addizionale regionale IRPEF trattenuta150 euro
4Addizionale comunale IRPEF trattenuta75 euro
5Contributi previdenziali a carico percipiente3.900 euro (26,07% GS)
6Contributi previdenziali a carico committente200 euro (ENASARCO mandante)

Attenzione: Il punto 1 riporta l’imponibile fiscale, che può differire dall’importo fatturato se ci sono contributi previdenziali non imponibili.

Sezione 2: Dati previdenziali

Indica i contributi versati alla Gestione Separata INPS o ad altre Casse:

  • Codice Ente: GS (Gestione Separata), ENASARCO, ENPAM, Cassa Forense, ecc.
  • Imponibile contributivo: base di calcolo dei contributi
  • Aliquota applicata: 26,07% per GS, 14,65% per ENASARCO, variabile per Casse professionali
  • Contributi versati: importo totale versato (quota committente + quota percipiente)

Esempio Gestione Separata INPS (2026):

  • Compenso lordo: 20.000 euro
  • Aliquota GS: 26,07% (se non iscritto ad altra Cassa e non pensionato)
  • Contributi totali: 20.000 × 26,07% = 5.214 euro
  • Quota committente: 5.214 × 55% = 2.868 euro (versata dal committente)
  • Quota percipiente: 5.214 × 45% = 2.346 euro (trattenuta dal compenso)

Sezione 3: Annotazioni

Eventuali note esplicative o codici specifici:

  • Codice 1: compensi non soggetti a ritenuta (es. forfettari)
  • Codice 2: ritenute sospese per eventi eccezionali
  • Codice 7: compensi a soggetti non residenti

Casistiche particolari

1. Professionista in regime forfettario

Se il percipiente è in regime forfettario, la CU non viene rilasciata perché non subisce ritenute d’acconto. Il professionista deve solo conservare le fatture emesse.

2. Collaboratore occasionale sotto 5.000 euro

Se il compenso annuo da un singolo committente è inferiore a 5.000 euro:

  • Non sono dovuti contributi INPS
  • La CU riporta solo compenso e ritenuta IRPEF (20%)
  • Il percipiente dichiara il reddito nel quadro D (redditi diversi)

3. Agente monomandatario ENASARCO

La CU deve riportare:

  • Provvigioni lorde (punto 1)
  • Contributi ENASARCO mandante (punto 6)
  • Contributi ENASARCO agente (punto 5, trattenuti)
  • Ritenuta IRPEF calcolata su (provvigioni – contributi mandante)

Secondo il provvedimento Agenzia Entrate n. 9217/2022, dal 2023 le CU devono riportare anche il codice fiscale dell’ente previdenziale per consentire controlli incrociati con le posizioni contributive.

Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi

La Certificazione Unica è il documento base per compilare la dichiarazione dei redditi. Vediamo come utilizzarla nel modello 730 e nel modello Redditi PF.

CU nel modello 730

Il 730 può essere utilizzato dai lavoratori autonomi solo per i redditi occasionali (quadro D – redditi diversi). I professionisti con partita IVA devono obbligatoriamente usare il modello Redditi PF.

Quadro D – Redditi diversi (collaborazioni occasionali):

  1. Righi D4/D5: Indicare i compensi da lavoro autonomo occasionale
    • Colonna 1: Codice 1 (redditi da attività occasionale)
    • Colonna 2: Importo lordo percepito (dalla CU, punto 1)
    • Colonna 4: Ritenute IRPEF subite (dalla CU, punto 2)
  2. Rigo D6: Indicare eventuali spese deducibili sostenute per l’attività occasionale (massimo 25% del compenso)

Esempio compilazione 730:

  • Compenso lordo CU: 4.500 euro
  • Ritenute subite: 900 euro (20%)
  • Spese deducibili documentate: 300 euro
  • Reddito imponibile: 4.500 – 300 = 4.200 euro

Il reddito imponibile (4.200 euro) concorrerà alla formazione del reddito complessivo su cui calcolare IRPEF e addizionali. Le ritenute subite (900 euro) saranno portate in detrazione e potrebbero generare un credito a rimborso se superiori all’IRPEF dovuta.

CU nel modello Redditi PF

I professionisti con partita IVA devono utilizzare il quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF.

Quadro RE – Redditi da lavoro autonomo:

  1. Sezione I – Determinazione del reddito:
    • RE1: Compensi percepiti nell’anno (somma delle CU + fatture incassate)
    • RE2: Plusvalenze patrimoniali (se applicabili)
    • RE3: Rimanenze finali (per attività commerciali)
    • RE4: Totale ricavi/compensi
  2. Sezione II – Costi deducibili:
    • RE5-RE20: Spese per acquisto beni, collaboratori, auto, ufficio, consulenze, ecc.
    • RE21: Contributi previdenziali obbligatori (da CU, punto 5)
    • RE22: Altre spese
  3. Sezione III – Reddito netto:
    • RE23: Reddito/perdita (ricavi – costi)

Importante: I contributi previdenziali riportati nella CU (punto 5) sono interamente deducibili dal reddito professionale, riducendo la base imponibile IRPEF.

Quadro RN – Ritenute subite

Le ritenute d’acconto certificate dalla CU vanno indicate nel quadro RN (calcolo IRPEF e altre imposte):

  • RN20-RN23: Ritenute da lavoro autonomo (sommare tutte le CU ricevute, punto 2)
  • RN24-RN27: Acconti IRPEF versati nell’anno precedente
  • RN28: Altre ritenute a titolo d’acconto

Le ritenute costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta dovuta, si genera un credito a rimborso o da utilizzare in compensazione.

Addizionali regionali e comunali

Se la CU riporta addizionali IRPEF trattenute (punti 3 e 4), queste vanno indicate nel quadro RN:

  • RN30: Addizionale regionale trattenuta
  • RN37: Addizionale comunale trattenuta

Nota: Per i lavoratori autonomi, le addizionali sono generalmente versate in autoliquidazione (tramite F24) e non trattenute dal committente, salvo casi particolari.

Controlli e verifiche

Prima di inviare la dichiarazione, verificare sempre:

  1. Coerenza tra CU e dichiarazione: i compensi dichiarati devono corrispondere alle CU ricevute
  2. Ritenute correttamente riportate: sommare tutte le CU e verificare il totale
  3. Contributi previdenziali dedotti: devono coincidere con quanto versato e certificato
  4. Codice fiscale committente corretto: per consentire controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatici incrociando le CU trasmesse dai committenti con le dichiarazioni dei percipienti. Eventuali incongruenze generano comunicazioni di irregolarità (cosiddette lettere di compliance).

Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli

Gli errori nella Certificazione Unica sono frequenti e possono causare problemi nella dichiarazione dei redditi. Vediamo i più comuni e come correggerli.

1. Importo del compenso errato

Errore: Il committente ha indicato un importo inferiore o superiore a quello effettivamente corrisposto.

Conseguenze:

  • Dichiarazione incompleta o sovrastimata
  • Ritenute non corrispondenti ai compensi
  • Possibili sanzioni per infedele dichiarazione

Soluzione:

  1. Contattare immediatamente il committente e richiedere la CU sostitutiva
  2. Il committente deve inviare una CU rettificativa all’Agenzia delle Entrate (codice evento “S” per sostitutiva)
  3. Se il committente non collabora, conservare la documentazione probante (fatture, bonifici) e dichiarare l’importo corretto, annotando la difformità nella dichiarazione

2. Ritenute non operate o operate in misura errata

Errore: Il committente non ha applicato la ritenuta del 20% o l’ha calcolata male.

Esempio: Compenso 10.000 euro, ritenuta applicata 1.500 euro (15%) invece di 2.000 euro (20%).

Conseguenze:

  • Il percipiente perde il credito d’imposta sulle ritenute non operate
  • Il committente è solidalmente responsabile per le imposte non trattenute
  • Possibili sanzioni per il sostituto d’imposta (dal 20% al 50% delle ritenute non versate)

Soluzione:

  1. Richiedere al committente di regolarizzare le ritenute tramite ravvedimento operoso
  2. Il committente deve versare le ritenute mancanti con sanzioni ridotte (articolo 13 D.Lgs. 472/1997)
  3. Emettere CU sostitutiva con le ritenute corrette
  4. Se il committente non regolarizza, il percipiente può segnalare l’omissione all’Agenzia delle Entrate (modulo di compliance)

3. Contributi previdenziali errati o mancanti

Errore: La CU non riporta i contributi INPS versati o riporta importi sbagliati.

Conseguenze:

  • Perdita della deduzione fiscale sui contributi
  • Posizione contributiva INPS non aggiornata
  • Problemi futuri per il calcolo della pensione

Soluzione:

  1. Verificare l’estratto conto contributivo INPS (accessibile dal sito INPS con SPID)
  2. Se i contributi sono stati versati ma non indicati in CU, richiedere CU sostitutiva
  3. Se i contributi non sono stati versati dal committente, segnalare all’INPS tramite PEC o sportello. L’INPS può recuperarli dal committente con sanzioni e interessi

4. Codice fiscale errato

Errore: Il committente ha indicato un codice fiscale sbagliato del percipiente (errore di battitura).

Conseguenze:

  • La CU viene attribuita a un soggetto diverso
  • Il percipiente corretto non ha la CU nel cassetto fiscale
  • Impossibilità di utilizzare il 730 precompilato

Soluzione:

  1. Richiedere CU sostitutiva con codice fiscale corretto
  2. Il committente deve annullare la CU errata (codice evento “A” per annullamento) e trasmetterne una nuova

5. CU non pervenuta entro la scadenza

Errore: Il committente non consegna la CU entro il 16 marzo.

Conseguenze:

  • Il percipiente non può compilare correttamente la dichiarazione
  • Rischio di omessa o infedele dichiarazione
  • Impossibilità di accedere al 730 precompilato con dati completi

Soluzione:

  1. Sollecitare il committente via PEC o raccomandata A/R
  2. Se il committente non risponde, inviare una diffida formale con termine di 15 giorni
  3. In ultima istanza, segnalare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate tramite segnalazione online (servizio “Segnala un illecito fiscale”)
  4. Dichiarare comunque i compensi percepiti utilizzando la documentazione disponibile (fatture, bonifici, F24 dei contributi)

Secondo la risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E/2018, il percipiente che non riceve la CU può comunque presentare la dichiarazione indicando i compensi effettivamente percepiti e le ritenute documentate, allegando copia delle fatture e dei bonifici.

CU sostitutiva: come funziona

La Certificazione Unica sostitutiva corregge errori materiali della CU originaria. Il committente deve:

  1. Compilare una nuova CU con i dati corretti
  2. Indicare nel frontespizio codice evento “S” (sostitutiva)
  3. Trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla correzione
  4. Consegnare al percipiente la CU corretta

La CU sostitutiva sostituisce integralmente quella precedente. Il percipiente deve utilizzare solo l’ultima versione.

CU annullativa

Se la CU è stata emessa per errore (es. doppia emissione), il committente deve:

  1. Compilare una CU con codice evento “A” (annullamento)
  2. Trasmettere telematicamente l’annullamento
  3. Eventualmente emettere una nuova CU corretta (con codice “O” ordinaria)

Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

Il mancato o tardivo rilascio della Certificazione Unica comporta sanzioni amministrative a carico del sostituto d’imposta. È importante conoscere le conseguenze per sollecitare correttamente il committente inadempiente.

Sanzioni per omesso rilascio (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa (importi aggiornati al 2026).

Aggravanti:

  • Se l’omissione riguarda più di 50 CU, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro
  • Se l’omissione è reiterata (plurimi anni), l’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni cumulate

Riduzione con ravvedimento operoso:

Se il sostituto d’imposta si accorge dell’errore e provvede spontaneamente al rilascio tardivo, può beneficiare della riduzione delle sanzioni:

Tempistica ravvedimentoRiduzione sanzioneSanzione ridotta
Entro 90 giorni dalla scadenza1/10 del minimo (ravvedimento sprint)25,80 euro
Entro 1 anno dalla scadenza1/9 del minimo28,67 euro
Entro 2 anni dalla scadenza1/8 del minimo32,25 euro
Oltre 2 anni1/7 del minimo36,86 euro

Esempio: Un’azienda dimentica di rilasciare la CU a un collaboratore entro il 16 marzo 2026. Se regolarizza entro il 14 giugno 2026 (90 giorni), paga 25,80 euro invece di 258-2.065 euro.

Sanzioni per omessa trasmissione telematica (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

Se il sostituto d’imposta consegna la CU al percipiente ma non la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate, è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Nota: La trasmissione telematica è obbligatoria per le CU ordinarie (lavoro autonomo, provvigioni), mentre le CU sintetiche (pensioni, rendite) possono essere solo consegnate al percipiente senza trasmissione.

Sanzioni per dati errati o incompleti (D.Lgs. 471/1997, art. 11)

Se la CU contiene dati inesatti o incompleti (es. importi sbagliati, codice fiscale errato), il sostituto d’imposta può essere sanzionato con una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Tuttavia, se l’errore è di modesta entità (es. errore di pochi euro), l’Agenzia delle Entrate applica il principio di proporzionalità e può non sanzionare o applicare la sanzione minima.

Sanzioni per ritenute non versate

Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute ma non le ha versate all’Erario, le sanzioni sono molto più severe:

  • Sanzione amministrativa: dal 20% al 50% delle ritenute non versate (D.Lgs. 471/1997, art. 13)
  • Interessi moratori: calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento
  • Responsabilità penale: se l’importo non versato supera 10.000 euro per periodo d’imposta, scatta il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000), punito con reclusione da 6 mesi a 2 anni

Esempio: Un’azienda ha trattenuto 15.000 euro di ritenute d’acconto da lavoratori autonomi nel 2025 ma non le ha versate. Sanzioni:

  • Sanzione amministrativa (minimo 20%): 3.000 euro
  • Interessi moratori (2% annuo per 1 anno): 300 euro
  • Denuncia penale (importo > 10.000 euro)

Responsabilità solidale del percipiente

In caso di omesso versamento delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sul percipiente per recuperare le imposte non versate dal sostituto d’imposta (articolo 35, D.P.R. 600/1973).

Il percipiente può però:

  1. Dimostrare di aver subito la ritenuta (es. bonifico netto ricevuto)
  2. Rivalersi sul committente per il recupero delle somme pagate

Secondo la Cassazione (sentenza n. 18626/2019), la responsabilità solidale del percipiente è limitata ai casi in cui ha concorso nell’evasione o era a conoscenza dell’omesso versamento.

Come tutelare il percipiente

Per evitare di subire conseguenze dall’inadempienza del committente, il lavoratore autonomo deve:

  1. Conservare le fatture emesse e i bonifici ricevuti (prova del compenso netto percepito)
  2. Verificare che le ritenute siano state versate controllando il cassetto fiscale (sezione “Versamenti”)
  3. Sollecitare il committente per il rilascio della CU entro la scadenza
  4. Segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità

In caso di accertamento fiscale, il percipiente può dimostrare la buona fede allegando la documentazione e chiedendo lo sgravio delle sanzioni applicategli solidalmente.

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Domande Frequenti sulla Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

Chi deve rilasciare la Certificazione Unica ai lavoratori autonomi?

La CU deve essere rilasciata dal sostituto d’imposta, cioè dal committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. Sono obbligati: imprese, società, enti pubblici, professionisti con collaboratori, amministratori di condominio. I privati sono obbligati solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore.

Entro quando deve essere rilasciata la CU 2026?

La Certificazione Unica 2026 (redditi 2025) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 per i lavoratori autonomi, collaboratori e agenti. Entro la stessa data deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Le CU sintetiche (pensioni, rendite) hanno scadenza 31 marzo 2026.

Un professionista in regime forfettario riceve la CU?

No. I professionisti in regime forfettario non subiscono ritenute d’acconto, quindi il committente non deve rilasciare la Certificazione Unica. Il forfettario conserva solo le fatture emesse e dichiara i compensi incassati nel modello Redditi PF.

Cosa fare se la CU contiene dati errati?

Contattare immediatamente il committente e richiedere una CU sostitutiva (codice evento S). Il committente deve correggere l’errore, trasmettere la nuova CU all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni e consegnarla al percipiente. Se il committente non collabora, dichiarare l’importo corretto allegando la documentazione probante (fatture, bonifici).

Quali sanzioni rischia chi non rilascia la CU?

Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa. Se l’omissione riguarda oltre 50 certificazioni, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro. Con il ravvedimento operoso entro 90 giorni la sanzione si riduce a 25,80 euro.

Come si usano le ritenute della CU nella dichiarazione dei redditi?

Le ritenute d’acconto certificate dalla CU (punto 2) vanno indicate nel quadro RN del modello Redditi PF o nei righi dedicati del 730. Costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta, si ottiene un rimborso o un credito da utilizzare in compensazione.


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    CAF

    Certificazione Unica Lavoratori Autonomi e Provvigioni 2026: Guida Completa

    Modello 770 e certificazione unica

    La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è il documento fiscale fondamentale che attesta i compensi erogati e le ritenute d’acconto versate ai professionisti, collaboratori occasionali e percettori di provvigioni. Nel 2026, con le nuove scadenze e i controlli sempre più stringenti dell’Agenzia delle Entrate, è essenziale comprendere quando la CU deve essere rilasciata, cosa contiene e come utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

    A differenza della Certificazione Unica per il lavoro dipendente, la CU per autonomi presenta particolarità legate alla natura del rapporto (occasionale o abituale), alla presenza di ritenute IRPEF del 20% e alla gestione dei contributi previdenziali. Questa guida completa analizza tutti gli aspetti: chi deve rilasciarla, i contenuti obbligatori, le scadenze 2026, le sanzioni per omissioni e come utilizzare correttamente la CU nel 730 o modello Redditi PF.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
    2. Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi
    3. Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale
    4. Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica
    5. Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica
    6. Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
    7. Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi
    8. Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli
    9. Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

    Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

    La Certificazione Unica (CU) per lavoratori autonomi è il documento fiscale previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 322/1998 che attesta:

    • Compensi lordi erogati nell’anno d’imposta precedente
    • Ritenute d’acconto IRPEF operate dal sostituto d’imposta (20%)
    • Addizionali regionali e comunali trattenute (se applicabili)
    • Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS o alla Cassa professionale

    La CU sostituisce il vecchio CUD ed è obbligatoria per tutti i committenti (sostituti d’imposta) che hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20% a:

    • Professionisti con partita IVA (avvocati, commercialisti, architetti, consulenti)
    • Collaboratori occasionali senza partita IVA (entro i 5.000 euro annui)
    • Agenti e rappresentanti che percepiscono provvigioni
    • Percettori di diritti d’autore
    • Amministratori di società che non sono dipendenti

    La CU è essenziale per il lavoratore autonomo perché:

    1. Documenta le ritenute subite, che costituiscono un credito d’imposta da recuperare in dichiarazione
    2. Serve per compilare il 730 o il modello Redditi PF (quadri D e RE)
    3. Certifica i contributi previdenziali versati, utili per il calcolo della pensione
    4. È richiesta per accedere a bonus e agevolazioni legate al reddito (ISEE, assegno unico, ecc.)

    Secondo la circolare INPS n. 12/2022, la CU deve riportare anche i contributi alla Gestione Separata INPS versati dal committente per i collaboratori occasionali e i professionisti senza Cassa.

    Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi

    L’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica grava sul sostituto d’imposta, cioè sul committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Sono obbligati a rilasciare la CU:

    1. Imprese e società

    Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA), le società di persone (SNC, SAS) e le ditte individuali che hanno corrisposto compensi a:

    • Professionisti con partita IVA
    • Collaboratori occasionali
    • Agenti e rappresentanti
    • Consulenti esterni

    2. Enti pubblici

    Comuni, Regioni, Università, ASL e altri enti della Pubblica Amministrazione che hanno conferito incarichi professionali o di collaborazione occasionale.

    3. Professionisti con dipendenti o collaboratori

    I professionisti (studi legali, di commercialisti, medici) che hanno assunto praticanti, stagisti o collaboratori occasionali devono rilasciare la CU per i compensi erogati.

    4. Condomini

    Gli amministratori di condominio devono rilasciare la CU ai professionisti (es. idraulici, elettricisti, manutentori) che hanno effettuato prestazioni occasionali per conto del condominio, se le ritenute sono state operate.

    5. Privati cittadini (casi limitati)

    I privati sono obbligati a rilasciare la CU solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore occasionale. Se il compenso è inferiore a 5.000 euro e non sono dovuti contributi, il privato non deve rilasciare la CU (fonte: risoluzione Agenzia Entrate n. 76/E/2016).

    Esclusioni

    Non sono tenuti a rilasciare la CU:

    • I committenti che hanno erogato compensi a professionisti in regime forfettario (che non subiscono ritenute d’acconto)
    • Chi ha corrisposto rimborsi spese non soggetti a tassazione
    • Le associazioni sportive dilettantistiche per i compensi a collaboratori sportivi (fino a 15.000 euro annui esentasse)

    Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale

    La distinzione tra lavoro autonomo occasionale e abituale è fondamentale per comprendere gli obblighi fiscali e previdenziali, e di conseguenza il contenuto della Certificazione Unica.

    Lavoro Autonomo Occasionale

    Si definisce occasionale l’attività svolta in modo sporadico e non continuativo, senza organizzazione di mezzi e vincolo di subordinazione. Caratteristiche:

    • Non richiede partita IVA (fino a 5.000 euro annui complessivi da tutti i committenti)
    • Ritenuta d’acconto del 20% applicata dal committente
    • Contributi INPS alla Gestione Separata (33% nel 2026) dovuti solo se il compenso supera i 5.000 euro annui da un singolo committente
    • Non c’è iscrizione alla Camera di Commercio
    • Il compenso va dichiarato nel quadro D (redditi diversi) del modello Redditi PF o nel quadro D del 730

    Esempio pratico: Un ingegnere dipendente svolge una consulenza occasionale per un’azienda, ricevendo 3.000 euro lordi. L’azienda applica la ritenuta del 20% (600 euro) e versa il netto (2.400 euro). Non sono dovuti contributi INPS perché sotto i 5.000 euro. La CU attesterà 3.000 euro di compenso e 600 euro di ritenute.

    Lavoro Autonomo Abituale

    È considerato abituale il lavoro autonomo svolto in modo continuativo, organizzato e professionale. Caratteristiche:

    • Richiede partita IVA (apertura obbligatoria entro 30 giorni dall’inizio attività)
    • Ritenuta d’acconto del 20% (salvo regime forfettario, che ne è esente)
    • Contributi previdenziali obbligatori:
      • Cassa professionale per gli iscritti agli Ordini (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.)
      • Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026) per i professionisti senza Cassa
    • Il reddito va dichiarato nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF
    • Obbligo di fatturazione elettronica (salvo regime forfettario sotto i 25.000 euro fino al 30/06/2022, poi obbligatoria per tutti)

    Tabella comparativa:

    CaratteristicaOccasionaleAbituale
    Partita IVANo (fino a 5.000 €/anno)Sì, obbligatoria
    Ritenuta d’acconto20%20% (no se forfettario)
    Contributi INPSSolo oltre 5.000 € (33%)Sempre (26,07% GS o Cassa)
    Quadro dichiarazioneD (redditi diversi)RE (lavoro autonomo)
    ContinuitàSporadicaAbituale

    La Cassazione (sentenza n. 4072/2020) ha chiarito che la differenza tra occasionale e abituale non dipende solo dal numero di prestazioni, ma dalla professionalità, organizzazione e continuità dell’attività.

    Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica

    I redditi da provvigioni sono compensi variabili legati alle vendite o risultati commerciali ottenuti da agenti, rappresentanti, promotori finanziari e mediatori. Questi redditi hanno un trattamento fiscale specifico nella Certificazione Unica.

    Chi percepisce provvigioni

    • Agenti di commercio con partita IVA (monomandatari o plurimandatari)
    • Rappresentanti che vendono prodotti per conto di aziende
    • Promotori finanziari (ex agenti assicurativi, consulenti bancari)
    • Mediatori immobiliari (agenti immobiliari)
    • Procacciatori d’affari senza organizzazione stabile

    Ritenuta d’acconto sulle provvigioni

    Le provvigioni sono soggette a ritenuta d’acconto del 20% (o 23% in alcuni casi specifici, come i diritti d’autore). La ritenuta si applica sull’imponibile netto, cioè al netto di eventuali contributi previdenziali a carico della casa mandante.

    Esempio calcolo provvigione:

    • Provvigione lorda: 10.000 euro
    • Contributi ENASARCO a carico mandante (50% di 3%): 150 euro
    • Imponibile per ritenuta: 10.000 – 150 = 9.850 euro
    • Ritenuta d’acconto 20%: 9.850 × 20% = 1.970 euro
    • Netto percepito: 10.000 – 150 – 1.970 = 7.880 euro

    Contributi previdenziali

    Gli agenti e rappresentanti sono iscritti all’ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio). I contributi sono ripartiti:

    • 50% a carico dell’agente
    • 50% a carico della casa mandante

    L’aliquota contributiva ENASARCO varia in base al minimale e massimale annuo. Nel 2026:

    • Minimale: 432 euro/anno (50% agente, 50% mandante)
    • Massimale: 8.526 euro/anno
    • Aliquota: 14,65% per monomandatari (17% per plurimandatari)

    La Certificazione Unica per provvigioni deve indicare:

    1. Importo lordo delle provvigioni (punto 1 CU – redditi da lavoro autonomo)
    2. Contributi ENASARCO a carico mandante (punto 4 CU)
    3. Ritenute IRPEF operate (punto 5 e 6 CU)
    4. Addizionali regionali e comunali (se versate in acconto)

    Come si dichiarano le provvigioni

    Le provvigioni vanno dichiarate nel quadro RE del modello Redditi PF, nella sezione dedicata ai redditi da lavoro autonomo. Il reddito imponibile si calcola:

    Provvigioni lorde – Contributi ENASARCO – Spese inerenti = Reddito netto

    Le spese deducibili per gli agenti includono:

    • Carburante e pedaggi (se non in regime forfettario)
    • Ammortamento auto aziendale
    • Affitto ufficio/deposito
    • Telefono e internet
    • Spese di rappresentanza (entro limiti)

    Secondo la circolare Agenzia Entrate n. 8/E/2017, gli agenti monomandatari possono dedurre le spese anche se operano in regime ordinario, mentre chi è in regime forfettario applica l’abbattimento forfettario del 33% (coefficiente di redditività 67%).

    Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica

    Le scadenze per il rilascio della Certificazione Unica nel 2026 (riferita ai redditi 2025) sono stabilite dal D.M. 4 dicembre 2020 e successive modifiche. È fondamentale rispettarle per evitare sanzioni.

    Scadenza ordinaria: 16 marzo 2026

    Entro il 16 marzo 2026 (lunedì), i sostituti d’imposta devono:

    1. Consegnare la CU al percipiente (lavoratore autonomo, collaboratore, agente)
    2. Trasmettere telematicamente la CU all’Agenzia delle Entrate (solo le CU ordinarie, non sintetiche)

    La consegna può avvenire:

    • In formato cartaceo (consegna a mano con ricevuta)
    • Via email (PEC o email ordinaria con conferma di lettura)
    • Tramite area riservata del cassetto fiscale (se il percipiente è abilitato)

    Importante: La CU deve essere firmata digitalmente dal sostituto d’imposta o dal suo delegato (CAF, commercialista) se trasmessa telematicamente.

    Scadenza per CU sintetiche: 31 marzo 2026

    Le Certificazioni Uniche sintetiche (quelle che non devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate perché i dati sono già noti) devono essere consegnate al percipiente entro il 31 marzo 2026. Rientrano in questa categoria:

    • CU per pensioni erogate da enti previdenziali (già comunicate dall’ente)
    • CU per compensi da banche e intermediari finanziari (già segnalati in Anagrafe Tributaria)

    Per i lavoratori autonomi e provvigioni, la scadenza rimane il 16 marzo 2026.

    Trasmissione telematica: modalità

    I sostituti d’imposta devono trasmettere le CU telematicamente tramite:

    1. Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF, consulenti del lavoro)
    2. Desktop telematico (per aziende di medie/grandi dimensioni)
    3. Sistema di Interscambio (SDI) (solo per le CU ordinarie dal 2024)

    Il file da trasmettere è in formato XML conforme alle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 294308/2021).

    Calendario completo 2026

    ScadenzaAdempimentoDestinatari
    16 marzo 2026Consegna CU ordinarieLavoratori autonomi, agenti, collaboratori
    16 marzo 2026Trasmissione telematica all’AdEAgenzia delle Entrate
    31 marzo 2026Consegna CU sintetichePensionati, percettori di rendite finanziarie
    31 ottobre 2026Invio dichiarazione Redditi PFProfessionisti e autonomi con quadro RE
    30 novembre 2026Termine per 730 integrativoLavoratori con CU tardiva

    Nota: Se la scadenza cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (articolo 2963 Codice Civile).

    Proroga o sospensione

    In caso di eventi eccezionali (calamità naturali, emergenze sanitarie), il Governo può disporre la proroga delle scadenze fiscali tramite Decreto del MEF. Nel 2020-2021, ad esempio, le scadenze furono prorogate per l’emergenza COVID-19.

    Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

    La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è articolata in diverse sezioni. È fondamentale conoscere il contenuto per verificare la correttezza dei dati e utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

    Frontespizio

    Contiene i dati identificativi di sostituto d’imposta e percipiente:

    • Dati del sostituto: denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo
    • Dati del percipiente: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza
    • Anno di riferimento: 2025 (per CU rilasciata nel 2026)
    • Tipo CU: ordinaria o sintetica

    Sezione 1: Dati fiscali

    Riporta i compensi erogati e le ritenute operate:

    PuntoDescrizioneEsempio
    1Ammontare lordo corrisposto15.000 euro
    2Ritenute IRPEF operate (20%)3.000 euro
    3Addizionale regionale IRPEF trattenuta150 euro
    4Addizionale comunale IRPEF trattenuta75 euro
    5Contributi previdenziali a carico percipiente3.900 euro (26,07% GS)
    6Contributi previdenziali a carico committente200 euro (ENASARCO mandante)

    Attenzione: Il punto 1 riporta l’imponibile fiscale, che può differire dall’importo fatturato se ci sono contributi previdenziali non imponibili.

    Sezione 2: Dati previdenziali

    Indica i contributi versati alla Gestione Separata INPS o ad altre Casse:

    • Codice Ente: GS (Gestione Separata), ENASARCO, ENPAM, Cassa Forense, ecc.
    • Imponibile contributivo: base di calcolo dei contributi
    • Aliquota applicata: 26,07% per GS, 14,65% per ENASARCO, variabile per Casse professionali
    • Contributi versati: importo totale versato (quota committente + quota percipiente)

    Esempio Gestione Separata INPS (2026):

    • Compenso lordo: 20.000 euro
    • Aliquota GS: 26,07% (se non iscritto ad altra Cassa e non pensionato)
    • Contributi totali: 20.000 × 26,07% = 5.214 euro
    • Quota committente: 5.214 × 55% = 2.868 euro (versata dal committente)
    • Quota percipiente: 5.214 × 45% = 2.346 euro (trattenuta dal compenso)

    Sezione 3: Annotazioni

    Eventuali note esplicative o codici specifici:

    • Codice 1: compensi non soggetti a ritenuta (es. forfettari)
    • Codice 2: ritenute sospese per eventi eccezionali
    • Codice 7: compensi a soggetti non residenti

    Casistiche particolari

    1. Professionista in regime forfettario

    Se il percipiente è in regime forfettario, la CU non viene rilasciata perché non subisce ritenute d’acconto. Il professionista deve solo conservare le fatture emesse.

    2. Collaboratore occasionale sotto 5.000 euro

    Se il compenso annuo da un singolo committente è inferiore a 5.000 euro:

    • Non sono dovuti contributi INPS
    • La CU riporta solo compenso e ritenuta IRPEF (20%)
    • Il percipiente dichiara il reddito nel quadro D (redditi diversi)

    3. Agente monomandatario ENASARCO

    La CU deve riportare:

    • Provvigioni lorde (punto 1)
    • Contributi ENASARCO mandante (punto 6)
    • Contributi ENASARCO agente (punto 5, trattenuti)
    • Ritenuta IRPEF calcolata su (provvigioni – contributi mandante)

    Secondo il provvedimento Agenzia Entrate n. 9217/2022, dal 2023 le CU devono riportare anche il codice fiscale dell’ente previdenziale per consentire controlli incrociati con le posizioni contributive.

    Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi

    La Certificazione Unica è il documento base per compilare la dichiarazione dei redditi. Vediamo come utilizzarla nel modello 730 e nel modello Redditi PF.

    CU nel modello 730

    Il 730 può essere utilizzato dai lavoratori autonomi solo per i redditi occasionali (quadro D – redditi diversi). I professionisti con partita IVA devono obbligatoriamente usare il modello Redditi PF.

    Quadro D – Redditi diversi (collaborazioni occasionali):

    1. Righi D4/D5: Indicare i compensi da lavoro autonomo occasionale
      • Colonna 1: Codice 1 (redditi da attività occasionale)
      • Colonna 2: Importo lordo percepito (dalla CU, punto 1)
      • Colonna 4: Ritenute IRPEF subite (dalla CU, punto 2)
    2. Rigo D6: Indicare eventuali spese deducibili sostenute per l’attività occasionale (massimo 25% del compenso)

    Esempio compilazione 730:

    • Compenso lordo CU: 4.500 euro
    • Ritenute subite: 900 euro (20%)
    • Spese deducibili documentate: 300 euro
    • Reddito imponibile: 4.500 – 300 = 4.200 euro

    Il reddito imponibile (4.200 euro) concorrerà alla formazione del reddito complessivo su cui calcolare IRPEF e addizionali. Le ritenute subite (900 euro) saranno portate in detrazione e potrebbero generare un credito a rimborso se superiori all’IRPEF dovuta.

    CU nel modello Redditi PF

    I professionisti con partita IVA devono utilizzare il quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF.

    Quadro RE – Redditi da lavoro autonomo:

    1. Sezione I – Determinazione del reddito:
      • RE1: Compensi percepiti nell’anno (somma delle CU + fatture incassate)
      • RE2: Plusvalenze patrimoniali (se applicabili)
      • RE3: Rimanenze finali (per attività commerciali)
      • RE4: Totale ricavi/compensi
    2. Sezione II – Costi deducibili:
      • RE5-RE20: Spese per acquisto beni, collaboratori, auto, ufficio, consulenze, ecc.
      • RE21: Contributi previdenziali obbligatori (da CU, punto 5)
      • RE22: Altre spese
    3. Sezione III – Reddito netto:
      • RE23: Reddito/perdita (ricavi – costi)

    Importante: I contributi previdenziali riportati nella CU (punto 5) sono interamente deducibili dal reddito professionale, riducendo la base imponibile IRPEF.

    Quadro RN – Ritenute subite

    Le ritenute d’acconto certificate dalla CU vanno indicate nel quadro RN (calcolo IRPEF e altre imposte):

    • RN20-RN23: Ritenute da lavoro autonomo (sommare tutte le CU ricevute, punto 2)
    • RN24-RN27: Acconti IRPEF versati nell’anno precedente
    • RN28: Altre ritenute a titolo d’acconto

    Le ritenute costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta dovuta, si genera un credito a rimborso o da utilizzare in compensazione.

    Addizionali regionali e comunali

    Se la CU riporta addizionali IRPEF trattenute (punti 3 e 4), queste vanno indicate nel quadro RN:

    • RN30: Addizionale regionale trattenuta
    • RN37: Addizionale comunale trattenuta

    Nota: Per i lavoratori autonomi, le addizionali sono generalmente versate in autoliquidazione (tramite F24) e non trattenute dal committente, salvo casi particolari.

    Controlli e verifiche

    Prima di inviare la dichiarazione, verificare sempre:

    1. Coerenza tra CU e dichiarazione: i compensi dichiarati devono corrispondere alle CU ricevute
    2. Ritenute correttamente riportate: sommare tutte le CU e verificare il totale
    3. Contributi previdenziali dedotti: devono coincidere con quanto versato e certificato
    4. Codice fiscale committente corretto: per consentire controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatici incrociando le CU trasmesse dai committenti con le dichiarazioni dei percipienti. Eventuali incongruenze generano comunicazioni di irregolarità (cosiddette lettere di compliance).

    Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli

    Gli errori nella Certificazione Unica sono frequenti e possono causare problemi nella dichiarazione dei redditi. Vediamo i più comuni e come correggerli.

    1. Importo del compenso errato

    Errore: Il committente ha indicato un importo inferiore o superiore a quello effettivamente corrisposto.

    Conseguenze:

    • Dichiarazione incompleta o sovrastimata
    • Ritenute non corrispondenti ai compensi
    • Possibili sanzioni per infedele dichiarazione

    Soluzione:

    1. Contattare immediatamente il committente e richiedere la CU sostitutiva
    2. Il committente deve inviare una CU rettificativa all’Agenzia delle Entrate (codice evento “S” per sostitutiva)
    3. Se il committente non collabora, conservare la documentazione probante (fatture, bonifici) e dichiarare l’importo corretto, annotando la difformità nella dichiarazione

    2. Ritenute non operate o operate in misura errata

    Errore: Il committente non ha applicato la ritenuta del 20% o l’ha calcolata male.

    Esempio: Compenso 10.000 euro, ritenuta applicata 1.500 euro (15%) invece di 2.000 euro (20%).

    Conseguenze:

    • Il percipiente perde il credito d’imposta sulle ritenute non operate
    • Il committente è solidalmente responsabile per le imposte non trattenute
    • Possibili sanzioni per il sostituto d’imposta (dal 20% al 50% delle ritenute non versate)

    Soluzione:

    1. Richiedere al committente di regolarizzare le ritenute tramite ravvedimento operoso
    2. Il committente deve versare le ritenute mancanti con sanzioni ridotte (articolo 13 D.Lgs. 472/1997)
    3. Emettere CU sostitutiva con le ritenute corrette
    4. Se il committente non regolarizza, il percipiente può segnalare l’omissione all’Agenzia delle Entrate (modulo di compliance)

    3. Contributi previdenziali errati o mancanti

    Errore: La CU non riporta i contributi INPS versati o riporta importi sbagliati.

    Conseguenze:

    • Perdita della deduzione fiscale sui contributi
    • Posizione contributiva INPS non aggiornata
    • Problemi futuri per il calcolo della pensione

    Soluzione:

    1. Verificare l’estratto conto contributivo INPS (accessibile dal sito INPS con SPID)
    2. Se i contributi sono stati versati ma non indicati in CU, richiedere CU sostitutiva
    3. Se i contributi non sono stati versati dal committente, segnalare all’INPS tramite PEC o sportello. L’INPS può recuperarli dal committente con sanzioni e interessi

    4. Codice fiscale errato

    Errore: Il committente ha indicato un codice fiscale sbagliato del percipiente (errore di battitura).

    Conseguenze:

    • La CU viene attribuita a un soggetto diverso
    • Il percipiente corretto non ha la CU nel cassetto fiscale
    • Impossibilità di utilizzare il 730 precompilato

    Soluzione:

    1. Richiedere CU sostitutiva con codice fiscale corretto
    2. Il committente deve annullare la CU errata (codice evento “A” per annullamento) e trasmetterne una nuova

    5. CU non pervenuta entro la scadenza

    Errore: Il committente non consegna la CU entro il 16 marzo.

    Conseguenze:

    • Il percipiente non può compilare correttamente la dichiarazione
    • Rischio di omessa o infedele dichiarazione
    • Impossibilità di accedere al 730 precompilato con dati completi

    Soluzione:

    1. Sollecitare il committente via PEC o raccomandata A/R
    2. Se il committente non risponde, inviare una diffida formale con termine di 15 giorni
    3. In ultima istanza, segnalare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate tramite segnalazione online (servizio “Segnala un illecito fiscale”)
    4. Dichiarare comunque i compensi percepiti utilizzando la documentazione disponibile (fatture, bonifici, F24 dei contributi)

    Secondo la risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E/2018, il percipiente che non riceve la CU può comunque presentare la dichiarazione indicando i compensi effettivamente percepiti e le ritenute documentate, allegando copia delle fatture e dei bonifici.

    CU sostitutiva: come funziona

    La Certificazione Unica sostitutiva corregge errori materiali della CU originaria. Il committente deve:

    1. Compilare una nuova CU con i dati corretti
    2. Indicare nel frontespizio codice evento “S” (sostitutiva)
    3. Trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla correzione
    4. Consegnare al percipiente la CU corretta

    La CU sostitutiva sostituisce integralmente quella precedente. Il percipiente deve utilizzare solo l’ultima versione.

    CU annullativa

    Se la CU è stata emessa per errore (es. doppia emissione), il committente deve:

    1. Compilare una CU con codice evento “A” (annullamento)
    2. Trasmettere telematicamente l’annullamento
    3. Eventualmente emettere una nuova CU corretta (con codice “O” ordinaria)

    Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

    Il mancato o tardivo rilascio della Certificazione Unica comporta sanzioni amministrative a carico del sostituto d’imposta. È importante conoscere le conseguenze per sollecitare correttamente il committente inadempiente.

    Sanzioni per omesso rilascio (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

    Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa (importi aggiornati al 2026).

    Aggravanti:

    • Se l’omissione riguarda più di 50 CU, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro
    • Se l’omissione è reiterata (plurimi anni), l’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni cumulate

    Riduzione con ravvedimento operoso:

    Se il sostituto d’imposta si accorge dell’errore e provvede spontaneamente al rilascio tardivo, può beneficiare della riduzione delle sanzioni:

    Tempistica ravvedimentoRiduzione sanzioneSanzione ridotta
    Entro 90 giorni dalla scadenza1/10 del minimo (ravvedimento sprint)25,80 euro
    Entro 1 anno dalla scadenza1/9 del minimo28,67 euro
    Entro 2 anni dalla scadenza1/8 del minimo32,25 euro
    Oltre 2 anni1/7 del minimo36,86 euro

    Esempio: Un’azienda dimentica di rilasciare la CU a un collaboratore entro il 16 marzo 2026. Se regolarizza entro il 14 giugno 2026 (90 giorni), paga 25,80 euro invece di 258-2.065 euro.

    Sanzioni per omessa trasmissione telematica (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

    Se il sostituto d’imposta consegna la CU al percipiente ma non la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate, è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro.

    Nota: La trasmissione telematica è obbligatoria per le CU ordinarie (lavoro autonomo, provvigioni), mentre le CU sintetiche (pensioni, rendite) possono essere solo consegnate al percipiente senza trasmissione.

    Sanzioni per dati errati o incompleti (D.Lgs. 471/1997, art. 11)

    Se la CU contiene dati inesatti o incompleti (es. importi sbagliati, codice fiscale errato), il sostituto d’imposta può essere sanzionato con una sanzione da 258 a 2.065 euro.

    Tuttavia, se l’errore è di modesta entità (es. errore di pochi euro), l’Agenzia delle Entrate applica il principio di proporzionalità e può non sanzionare o applicare la sanzione minima.

    Sanzioni per ritenute non versate

    Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute ma non le ha versate all’Erario, le sanzioni sono molto più severe:

    • Sanzione amministrativa: dal 20% al 50% delle ritenute non versate (D.Lgs. 471/1997, art. 13)
    • Interessi moratori: calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento
    • Responsabilità penale: se l’importo non versato supera 10.000 euro per periodo d’imposta, scatta il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000), punito con reclusione da 6 mesi a 2 anni

    Esempio: Un’azienda ha trattenuto 15.000 euro di ritenute d’acconto da lavoratori autonomi nel 2025 ma non le ha versate. Sanzioni:

    • Sanzione amministrativa (minimo 20%): 3.000 euro
    • Interessi moratori (2% annuo per 1 anno): 300 euro
    • Denuncia penale (importo > 10.000 euro)

    Responsabilità solidale del percipiente

    In caso di omesso versamento delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sul percipiente per recuperare le imposte non versate dal sostituto d’imposta (articolo 35, D.P.R. 600/1973).

    Il percipiente può però:

    1. Dimostrare di aver subito la ritenuta (es. bonifico netto ricevuto)
    2. Rivalersi sul committente per il recupero delle somme pagate

    Secondo la Cassazione (sentenza n. 18626/2019), la responsabilità solidale del percipiente è limitata ai casi in cui ha concorso nell’evasione o era a conoscenza dell’omesso versamento.

    Come tutelare il percipiente

    Per evitare di subire conseguenze dall’inadempienza del committente, il lavoratore autonomo deve:

    1. Conservare le fatture emesse e i bonifici ricevuti (prova del compenso netto percepito)
    2. Verificare che le ritenute siano state versate controllando il cassetto fiscale (sezione “Versamenti”)
    3. Sollecitare il committente per il rilascio della CU entro la scadenza
    4. Segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità

    In caso di accertamento fiscale, il percipiente può dimostrare la buona fede allegando la documentazione e chiedendo lo sgravio delle sanzioni applicategli solidalmente.

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    Domande Frequenti sulla Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

    Chi deve rilasciare la Certificazione Unica ai lavoratori autonomi?

    La CU deve essere rilasciata dal sostituto d’imposta, cioè dal committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. Sono obbligati: imprese, società, enti pubblici, professionisti con collaboratori, amministratori di condominio. I privati sono obbligati solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore.

    Entro quando deve essere rilasciata la CU 2026?

    La Certificazione Unica 2026 (redditi 2025) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 per i lavoratori autonomi, collaboratori e agenti. Entro la stessa data deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Le CU sintetiche (pensioni, rendite) hanno scadenza 31 marzo 2026.

    Un professionista in regime forfettario riceve la CU?

    No. I professionisti in regime forfettario non subiscono ritenute d’acconto, quindi il committente non deve rilasciare la Certificazione Unica. Il forfettario conserva solo le fatture emesse e dichiara i compensi incassati nel modello Redditi PF.

    Cosa fare se la CU contiene dati errati?

    Contattare immediatamente il committente e richiedere una CU sostitutiva (codice evento S). Il committente deve correggere l’errore, trasmettere la nuova CU all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni e consegnarla al percipiente. Se il committente non collabora, dichiarare l’importo corretto allegando la documentazione probante (fatture, bonifici).

    Quali sanzioni rischia chi non rilascia la CU?

    Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa. Se l’omissione riguarda oltre 50 certificazioni, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro. Con il ravvedimento operoso entro 90 giorni la sanzione si riduce a 25,80 euro.

    Come si usano le ritenute della CU nella dichiarazione dei redditi?

    Le ritenute d’acconto certificate dalla CU (punto 2) vanno indicate nel quadro RN del modello Redditi PF o nei righi dedicati del 730. Costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta, si ottiene un rimborso o un credito da utilizzare in compensazione.


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