NOTIZIEIRES premiale e utili non distribuiti: come compilare REDDITI 2026Le società di capitali che chiudono il bilancio 2025 si trovano quest’anno a fare i conti con una novità importante nella compilazione del modello REDDITI 2026: la cosiddetta IRES premiale. Si tratta di un’aliquota ridotta, pensata per premiare le imprese che accantonano gli utili non distribuiti e li reinvestono in beni strumentali e occupazione. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 commi 436-444) e resa operativa dal decreto attuativo del MEF dell’8 agosto 2025, riguarda in particolare il periodo d’imposta 2025 e va gestita con attenzione in dichiarazione, perché i requisiti vanno monitorati anche negli esercizi successivi.Capire come funziona l’IRES premiale utili non distribuiti e quali dati indicare nel modello REDDITI 2026 è fondamentale per non perdere il beneficio, ma anche per evitare errori che potrebbero portare alla decadenza dall’agevolazione. Vediamo nel dettaglio requisiti, compilazione e conseguenze in caso di distribuzione anticipata delle riserve.Indice dei contenutiCos’è l’IRES premiale e chi può richiederlaI requisiti per l’aliquota IRES ridotta al 20%Come compilare il modello REDDITI 2026: il monitoraggio delle riserveCosa succede se si perdono i requisiti: decadenza e recupero dell’agevolazioneScadenze e adempimenti per le società di capitaliCos’è l’IRES premiale e chi può richiederlaL’IRES premiale è una riduzione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società, che passa dal 24% al 20% e che si applica all’intero reddito imponibile del periodo d’imposta agevolato, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. Non si tratta di uno sconto generalizzato: l’agevolazione spetta solo alle imprese che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi tipicamente il 2025 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare), rispettano precisi vincoli su accantonamento degli utili e investimenti.Possono beneficiarne le società di capitali soggette a IRES, comprese quelle che operano in forma di società tra professionisti. Restano invece esclusi, in base al decreto attuativo, i soggetti che nel 2024 hanno adottato la contabilità semplificata, quelli che determinano il reddito con regimi forfetari o sostitutivi e le società in liquidazione ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria. Su questo tema può essere utile un approfondimento dedicato alle Società tra Professionisti (STP) 2026, che chiarisce inquadramento fiscale e obblighi di queste strutture. I requisiti per l’aliquota IRES ridotta al 20%Per accedere all’IRES premiale le imprese devono rispettare contemporaneamente più condizioni. Il cuore della misura riguarda proprio gli utili non distribuiti: la società deve aver accantonato ad apposita riserva, non distribuibile, almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024. Non basta però accantonare: una parte di quelle risorse deve tradursi in investimenti concreti.In sintesi, secondo quanto previsto dalla norma, i requisiti principali sono:Accantonamento: almeno l’80% dell’utile 2024 destinato a riserva non distribuibileInvestimenti: importo almeno pari al maggiore tra il 24% dell’utile 2023 e il 30% dell’utile accantonato del 2024, con una soglia minima di 20.000 euro, destinato all’acquisto (anche in leasing) di beni strumentali nuovi «4.0» e «5.0», cioè quelli indicati negli allegati A e B alla legge 232/2016 e nell’art. 38 del DL 19/2024, collocati in strutture produttive situate in Italia; gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025Occupazione: doppio requisito. Da un lato il numero medio di unità lavorative del 2025 non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024); dall’altro occorre un incremento occupazionale realizzato con nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, non inferiore a una unitàVincolo sui beni agevolati: i beni oggetto di investimento non devono essere ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all’impresa o spostati stabilmente in strutture produttive all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento, pena la decadenzaNessun ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 o nel 2025, con l’unica eccezione dell’integrazione salariale dovuta a situazioni aziendali causate da eventi transitori non imputabili all’impresa (art. 11 c. 1 lett. a del D.Lgs. 148/2015)Il tema degli investimenti in beni strumentali si intreccia spesso con altre misure agevolative già note alle imprese. Chi valuta nuovi investimenti può trovare utile anche il nostro approfondimento sui Contributi Sabatini è la svolta contabile in bilancio. Allo stesso modo, sul fronte occupazionale, le imprese che assumono possono valutare l’Incentivo stabilizzazione under 35, utile per rafforzare anche il requisito occupazionale richiesto dall’IRES premiale. Come compilare il modello REDDITI 2026: il monitoraggio delle riserveSul piano dichiarativo, le istruzioni ministeriali al modello Redditi SC 2026 affidano al quadro RS il monitoraggio delle riserve di utili vincolate ai fini dell’IRES premiale. Il prospetto dedicato occupa i righi da RS524 a RS527: nel rigo RS524 va indicato, in colonna 2, l’importo dell’utile destinato alla copertura delle perdite di esercizio, mentre nei righi da RS525 a RS527 vanno riportate le singole riserve costituite o incrementate con la destinazione dell’utile.Per ciascuna riserva, le colonne dei righi da RS525 a RS527 richiedono la denominazione della riserva (colonna 1), l’importo dell’utile accantonato, anche se superiore alla soglia minima dell’80% (colonna 2), l’importo utilizzato nel secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 a copertura di perdite o per altri utilizzi che non fanno perdere il beneficio (colonna 3) e l’importo eventualmente distribuito nello stesso periodo (colonna 4). Se la distribuzione fa scendere l’utile ancora accantonato sotto la soglia dell’80%, va barrata l’apposita casella di decadenza. Si tratta di dati che l’Agenzia delle Entrate potrà incrociare negli anni successivi per verificare il rispetto del vincolo.Oltre al quadro RS, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 20% sul reddito imponibile del periodo trova riscontro anche nel calcolo dell’imposta dovuta, che nel modello REDDITI SC 2026 viene gestito attraverso i quadri dedicati alla liquidazione dell’IRES. Per questo motivo la IRES premiale utili non distribuiti richiede una compilazione coordinata tra più sezioni della dichiarazione, e non un semplice inserimento in un unico rigo. Cosa succede se si perdono i requisiti: decadenza e recupero dell’agevolazioneIl legislatore ha previsto un vincolo temporale importante sugli utili non distribuiti accantonati per accedere all’IRES premiale. Se la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata per la copertura di perdite, viene distribuita ai soci entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi entro il 31 dicembre 2026, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare), la società decade dall’agevolazione.In caso di decadenza, la conseguenza è il recupero per intero del beneficio fiscale ottenuto, con il conseguente versamento della maggiore imposta non pagata grazie all’aliquota ridotta. Si tratta quindi di una scelta che le società devono valutare con attenzione: distribuire dividendi ai soci nei due esercizi successivi può vanificare il vantaggio fiscale ottenuto con l’IRES premiale, generando un onere retroattivo che va gestito correttamente anche a livello contabile e dichiarativo. Scadenze e adempimenti per le società di capitaliIl modello REDDITI 2026 relativo al periodo d’imposta 2025 segue le scadenze ordinarie previste per le società di capitali, con la trasmissione telematica fissata entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (art. 2 c. 2 del DPR 322/1998): per le società con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è il 31 ottobre 2026, che cadendo di sabato slitta al 2 novembre 2026. Considerata la complessità del monitoraggio richiesto dall’IRES premiale, in particolare per quanto riguarda gli accantonamenti a riserva e gli investimenti effettuati, è importante che le società interessate verifichino per tempo la correttezza dei dati di bilancio 2024 e 2025 prima di procedere con la compilazione della dichiarazione.Va inoltre ricordato che il monitoraggio non si esaurisce con la dichiarazione relativa al 2025: il vincolo sulla non distribuzione degli utili accantonati si estende infatti fino al secondo esercizio successivo, richiedendo quindi attenzione anche nelle dichiarazioni degli anni a venire. Domande frequenti sull’IRES premialeCos’è l’IRES premiale?È un’aliquota IRES ridotta al 20%, invece del 24% ordinario, riservata alle società di capitali che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 e investono in beni strumentali «4.0» e «5.0» rispettando i requisiti occupazionali, secondo l’art. 1 commi 436-444 della Legge di Bilancio 2025.Quali società possono beneficiare dell’aliquota ridotta?Le società di capitali soggette a IRES che rispettano i requisiti su accantonamento degli utili, investimenti in beni strumentali, mantenimento dei livelli occupazionali e assenza di delocalizzazioni.Qual è la percentuale minima di utile da accantonare?Almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024 deve essere destinato ad apposita riserva non distribuibile per poter accedere all’IRES premiale.Cosa succede se distribuisco gli utili accantonati prima del termine previsto?Se la quota di utile accantonato viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la società decade dall’agevolazione e deve restituire per intero il beneficio fiscale ottenuto.In quale quadro del modello REDDITI 2026 va indicato l’utile accantonato?Secondo le istruzioni ministeriali al modello Redditi SC 2026, il monitoraggio delle riserve di utile collegate all’IRES premiale avviene nel quadro RS, nei righi da RS524 a RS527, dove vanno indicati gli importi accantonati, gli eventuali utilizzi a copertura perdite e le somme distribuite.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 19:28:132026-09-21 18:41:53IRES premiale e utili non distribuiti: come compilare REDDITI 2026
NOTIZIEContributi Sabatini: la svolta contabile che cambia bilancio e imposteLa Nuova Sabatini torna sotto i riflettori, ma questa volta non per un rifinanziamento: il cambiamento che interessa imprese e professionisti riguarda la sua qualificazione contabile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha consolidato la posizione secondo cui il contributo Sabatini va classificato come contributo in conto impianti e non più come contributo in conto interessi. Una distinzione apparentemente tecnica che ha invece effetti concreti su bilancio, IRES, IRAP e nota integrativa.Indice dei contenutiCosa sono i contributi SabatiniLa svolta contabile: da conto interessi a conto impiantiEffetti sul bilancio d’esercizioConseguenze fiscali: IRES e IRAPLa nota integrativa: cosa cambiaDomande frequenti Cosa sono i contributi SabatiniLa Nuova Sabatini — il nome completo è Beni strumentali nuova Sabatini — è uno dei principali strumenti agevolativi per le piccole e medie imprese italiane. Introdotta con la legge 9 agosto 2013, n. 98, consente alle PMI di ottenere un finanziamento a condizioni agevolate per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e beni strumentali, compreso il software.In concreto, l’impresa accede a un mutuo bancario (tramite gli istituti convenzionati con Mediocredito Centrale) e il MIMIT eroga un contributo in conto interessi — o almeno, così era stato interpretato fino a oggi. Proprio questa etichetta è al centro della svolta di cui parliamo. La svolta contabile: da conto interessi a conto impiantiPer anni, molte imprese e professionisti contabili hanno classificato il contributo Sabatini come contributo in conto interessi: in sostanza, un rimborso degli oneri finanziari pagati sul mutuo. Questa lettura comportava un trattamento contabile semplificato — il contributo veniva portato direttamente a riduzione degli interessi passivi, con implicazioni fiscali limitate.Il MIMIT ha ora consolidato una posizione diversa: il contributo Sabatini va qualificato come contributo in conto impianti. La differenza non è di poco conto. Un contributo in conto impianti è strettamente legato all’acquisto del bene strumentale, e la sua contabilizzazione segue regole specifiche previste dal codice civile (art. 2425 c.c.) e dai principi contabili OIC.In termini pratici: il contributo non è più una semplice riduzione degli interessi, ma un componente positivo di reddito che si distribuisce nel tempo, in modo correlato all’ammortamento del bene acquistato. Effetti sul bilancio d’esercizioLa riqualificazione a contributo in conto impianti cambia il modo in cui il beneficio appare nello stato patrimoniale e nel conto economico dell’impresa.Secondo i principi contabili OIC (in particolare l’OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali), esistono due metodi alternativi per contabilizzare un contributo in conto impianti:Metodo indiretto (o dei risconti passivi): il contributo viene iscritto tra i ricavi differiti nello stato patrimoniale (voce D del passivo) e rilasciato a conto economico, nella voce A5 (“altri ricavi e proventi”), in quote annuali corrispondenti all’ammortamento del bene.Metodo diretto (riduzione del costo): il contributo viene portato a riduzione del costo del bene strumentale iscritto in bilancio, con la conseguenza che le quote di ammortamento vengono calcolate su un valore netto inferiore.In entrambi i casi, l’effetto è una distribuzione del beneficio nel tempo, coerente con la vita utile del bene, invece di un riconoscimento immediato. Questo modifica la rappresentazione del patrimonio netto e del risultato d’esercizio, specialmente nei primi anni dalla concessione del contributo. Conseguenze fiscali: IRES e IRAPLa qualificazione del contributo ha impatti diretti anche sulla fiscalità dell’impresa. Per l’IRES (l’imposta sul reddito delle società, attualmente al 24%), un contributo in conto impianti concorre alla formazione del reddito imponibile secondo il metodo di imputazione scelto in bilancio — quindi in modo diluito nel tempo, non tutto nell’anno di incasso.Per l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), il ragionamento è analogo: i contributi in conto impianti rilasciati annualmente tramite il metodo indiretto concorrono alla base imponibile IRAP nella voce A5 del conto economico. La corretta classificazione evita il rischio di un riconoscimento fiscale errato — e potenzialmente, di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.Un aspetto particolarmente delicato riguarda le imprese che hanno già ricevuto il contributo Sabatini negli anni scorsi contabilizzandolo come contributo in conto interessi. Per queste realtà, il cambio di orientamento del MIMIT solleva la questione di un eventuale riallineamento contabile e fiscale per i periodi ancora aperti a controllo. La nota integrativa: cosa cambiaLa nota integrativa al bilancio d’esercizio dovrà riflettere la corretta qualificazione del contributo. In particolare, l’impresa è tenuta a indicare:il metodo contabile adottato (diretto o indiretto);l’importo del contributo ricevuto e la quota rilasciata nell’esercizio;il collegamento con il bene strumentale finanziato e il relativo piano di ammortamento;eventuali effetti fiscali differiti, con indicazione delle imposte differite attive o passive generate dalla differenza temporanea.Per le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) che redigono il bilancio in forma abbreviata senza nota integrativa, il tema è meno rilevante sotto il profilo documentale, ma la corretta contabilizzazione rimane obbligatoria ai fini fiscali.La svolta interpretativa del MIMIT arriva in un momento in cui la Nuova Sabatini è stata recentemente rifinanziata e il suo utilizzo è in crescita tra le PMI italiane. Per le imprese che intendono accedere allo strumento nel 2026, partire subito con la qualificazione corretta è fondamentale per evitare correzioni in corsa.Domande frequentiCos’è esattamente un contributo “in conto impianti”?Un contributo in conto impianti è un’agevolazione pubblica concessa per l’acquisto di un bene strumentale (impianto, macchinario, attrezzatura). A differenza di un contributo in conto interessi — che rimborsa gli oneri finanziari del mutuo — il contributo in conto impianti è direttamente collegato al valore del bene e viene riconosciuto come provento in modo dilazionato nel tempo, seguendo la vita utile del bene stesso. La mia impresa ha già contabilizzato la Sabatini come conto interessi: devo correggere?Se i bilanci precedenti sono già approvati e i termini di accertamento fiscale sono ancora aperti, è consigliabile valutare con il proprio commercialista o consulente fiscale l’opportunità di un riallineamento. Il cambio di orientamento del MIMIT, pur non avendo valore normativo vincolante, rappresenta un chiaro indirizzo interpretativo che può essere considerato in sede di controllo. La correzione, se necessaria, va effettuata prospetticamente o con apposita nota di rettifica. Il contributo Sabatini è tassato ai fini IRES?Sì, il contributo Sabatini qualificato come contributo in conto impianti concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES. Tuttavia, grazie alla distribuzione nel tempo (in quota annuale pari all’ammortamento), l’impatto fiscale è diluito negli esercizi e non concentrato nell’anno di incasso. Questo rende la gestione fiscale più prevedibile e in linea con il principio di competenza. Quale metodo contabile è preferibile: diretto o indiretto?Non esiste una risposta univoca: la scelta dipende dalle esigenze di rappresentazione del bilancio e dalla politica contabile adottata dall’impresa. Il metodo indiretto (risconti passivi) è più trasparente e consente di evidenziare il contributo separatamente nelle voci di conto economico. Il metodo diretto riduce il costo del bene in bilancio e semplifica la gestione, ma rende meno visibile il beneficio ottenuto. In entrambi i casi, la scelta deve essere coerente nel tempo e documentata nella nota integrativa. Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-01 14:00:002026-08-31 14:58:58Contributi Sabatini: la svolta contabile che cambia bilancio e imposte