MATERNITA', PATRONATOBonus Donne 2026: Requisiti, Importi e Come Fare la DomandaBonus Donne 2026: Requisiti, Importi e Come Fare la DomandaIl bonus donne 2026 rappresenta una delle misure piu’ significative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) per sostenere l’occupazione femminile in Italia. Si tratta di un esonero contributivo al 100% sui contributi previdenziali a carico delle lavoratrici dipendenti che soddisfano specifici requisiti legati alla maternita’. In questa guida completa analizziamo tutto quello che c’e’ da sapere: chi ne ha diritto, quanto vale il beneficio, come funziona il calcolo e come presentare la domanda.📬Resta aggiornato sulle novita’ fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cos’e’ il Bonus Donne 2026 e Chi lo IntroduceIl bonus donne 2026 e’ un esonero contributivo strutturale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), che proroga e amplia le misure gia’ sperimentate nel biennio 2024-2025. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche per la parita’ di genere e il sostegno alla natalita’, con l’obiettivo di ridurre il divario occupazionale tra uomini e donne e contrastare il fenomeno delle dimissioni post-maternita’.Concretamente, il beneficio consiste nell’azzeramento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice (la quota a carico del dipendente, pari generalmente al 9,19% della retribuzione lorda), con un massimale annuo che garantisce un risparmio netto significativo in busta paga. L’esonero non interessa la quota contributiva a carico del datore di lavoro, che rimane invariata.La misura si affianca ad altri strumenti di supporto all’occupazione femminile, come il bonus assunzioni per donne 2026, che riguarda invece gli incentivi per i datori di lavoro che assumono lavoratrici in condizioni svantaggiate. Requisiti per Accedere al Bonus Donne 2026Per beneficiare dell’esonero contributivo nel 2026, la lavoratrice deve soddisfare tutti i seguenti requisiti contemporaneamente:Essere lavoratrice dipendente del settore privato (con alcune specificita’ per il settore pubblico – vedi oltre)Avere almeno due figli (requisito base), con benefici potenziati per chi ne ha tre o piu’Il figlio piu’ piccolo deve avere meno di 10 anni (per le madri con 2 figli) oppure meno di 18 anni (per le madri con 3 o piu’ figli)Non essere in stato di disoccupazione ne’ in cassa integrazione al momento dell’applicazione del beneficioAttenzione: Il requisito anagrafico del figlio e’ determinante. Una madre con due figli di cui il piu’ piccolo ha gia’ compiuto 10 anni non potra’ accedere al beneficio standard, ma potrebbe comunque beneficiare di altre misure agevolative legate all’Assegno Unico o alla pensione anticipata per le donne 2026. Madri con 2 Figli: Requisiti SpecificiPer le lavoratrici con due figli, l’esonero contributivo si applica alle seguenti condizioni:Avere almeno 2 figli a carico (biologici, adottivi o affidatari)Il figlio piu’ piccolo deve avere un’eta’ compresa tra 0 e 9 anni (fino al compimento del 10° anno)Rapporto di lavoro dipendente attivo nel settore privatoContribuzione previdenziale regolare da parte del datore di lavoroMadri con 3 o piu’ Figli: Requisiti PotenziatiLe lavoratrici con tre o piu’ figli godono di una finestra temporale piu’ ampia:Avere 3 o piu’ figli a caricoIl figlio piu’ piccolo deve avere un’eta’ inferiore a 18 anniRapporto di lavoro dipendente attivoPer il 2026, nessuna limitazione al reddito dichiarato (il beneficio non e’ means-tested)Importi e Calcolo del BeneficioL’esonero contributivo del bonus donne 2026 corrisponde al 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, entro specifici massimali mensili. Il beneficio si traduce direttamente in un aumento della retribuzione netta in busta paga. Massimali Mensili 2026SituazioneMassimale Mensile EsoneroMassimale Annuo StimatoMadri con 2 figli (figlio minore under 10)Fino a 250 euro/meseFino a 3.000 euro/annoMadri con 3+ figli (figlio minore under 18)Fino a 250 euro/meseFino a 3.000 euro/annoNota: I massimali esatti sono soggetti a conferma circolari INPS 2026. I valori indicati sono coerenti con la normativa L. 207/2024. Verificare sempre il messaggio INPS piu’ recente per l’importo aggiornato.Esempio Pratico di CalcoloVediamo un esempio concreto per capire quanto vale il bonus donne 2026 in busta paga:Scenario: Lavoratrice dipendente con 2 figli (il piu’ piccolo ha 6 anni), retribuzione lorda mensile di 2.000 euro.Contributi a carico lavoratrice (9,19% circa): 2.000 x 9,19% = 183,80 euro/meseEsonero applicato (100%): 183,80 euro/meseRisparmio netto annuo: 183,80 x 12 = 2.205,60 euroAumento mensile netto in busta: circa +183 euro (al lordo delle imposte sull’IRPEF, poiche’ il risparmio contributivo incrementa la base imponibile)Scenario 2: Lavoratrice con 3 figli (il piu’ piccolo ha 14 anni), retribuzione lorda mensile di 3.000 euro.Contributi a carico lavoratrice calcolati: 3.000 x 9,19% = 275,70 euro/meseEsonero applicato (fino al massimale): 250 euro/mese (cap applicato)Risparmio netto annuo massimo: 250 x 12 = 3.000 euroNota fiscale importante: L’esonero contributivo a carico della lavoratrice non riduce la retribuzione imponibile IRPEF, ma determina una riduzione delle trattenute previdenziali. Di conseguenza, la retribuzione netta aumenta di un importo inferiore all’esonero lordo, a causa della maggiore base IRPEF.Settori e Tipologie di Lavoro Incluse ed Escluse Chi e’ InclusoLavoratrici dipendenti del settore privato (industria, commercio, artigianato, servizi)Lavoratrici domestiche (colf, badanti) regolarmente assunteLavoratrici dello spettacolo iscritte al FPLSApprendiste con contratto di apprendistato professionalizzanteLavoratrici con contratto a tempo determinato (purche’ nel periodo di validita’ del contratto)Lavoratrici con contratto part-time (l’esonero si calcola sui contributi effettivi, proporzionati all’orario)Chi e’ EsclusoLavoratrici autonome (partite IVA, libere professioniste) – per loro esistono misure diverse come la riduzione INPS forfettariLavoratrici del settore pubblico (alcune eccezioni per enti pubblici economici)Lavoratrici in stato di disoccupazione al momento dell’applicazioneLavoratrici in cassa integrazione ordinaria o straordinaria durante il periodo copertoLavoratrici con un solo figlioDurata e Decorrenza del BeneficioLa decorrenza del bonus donne 2026 e’ fissata al 1° gennaio 2026, con applicazione automatica da parte del datore di lavoro attraverso il sistema di denuncia contributiva mensile (UNIEMENS). Non e’ richiesta una domanda preventiva da parte della lavoratrice: e’ il datore di lavoro che applica l’esonero in fase di elaborazione delle buste paga, previa verifica dei requisiti dichiarati dalla dipendente.La durata del beneficio e’ legata al mantenimento dei requisiti:Per le madri con 2 figli: fino al compimento del 10° anno del figlio piu’ piccoloPer le madri con 3+ figli: fino al compimento del 18° anno del figlio piu’ piccoloIl beneficio decade automaticamente quando il figlio di riferimento supera l’eta’ limiteL’esonero e’ confermato per l’intero anno 2026; per gli anni successivi e’ necessaria conferma in Legge di Bilancio Come Funziona: Ruolo del Datore di LavoroIl meccanismo operativo del bonus donne 2026 prevede che sia il datore di lavoro il soggetto attivo nella gestione dell’esonero. Il processo si articola come segue:Dichiarazione della lavoratrice: La dipendente comunica al datore di lavoro (tipicamente all’ufficio HR o paghe) di possedere i requisiti (numero e eta’ dei figli), fornendo documentazione (certificati di nascita, dichiarazioni sostitutive)Verifica documentale: Il datore di lavoro verifica i requisiti e acquisisce la documentazione di supportoApplicazione in UNIEMENS: Il datore di lavoro (o il consulente del lavoro/CAF) inserisce l’esonero nel flusso UNIEMENS mensile tramite il codice specifico comunicato dall’INPSRecupero del beneficio: Il beneficio viene recuperato come credito contributivo dall’azienda, che lo compensa con i versamenti INPS successiviControllo INPS: L’INPS effettua controlli a campione sulla correttezza dei dati dichiaratiCosa fare se il datore di lavoro non applica l’esonero? Se la lavoratrice ritiene di avere i requisiti ma il beneficio non compare in busta paga, puo’ rivolgersi all’ufficio HR, al consulente del lavoro aziendale o direttamente a un CAF o patronato per verificare la situazione e assistere nella gestione del caso.La Domanda INPS: Quando e’ NecessariaCome anticipato, il bonus donne 2026 per le lavoratrici dipendenti non richiede una domanda INPS diretta da parte della lavoratrice. L’esonero e’ applicato in modo automatico dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile. Tuttavia, esistono alcune situazioni in cui potrebbe essere necessario un intervento diretto:Conguagli per periodi pregressi: Se il datore di lavoro non ha applicato l’esonero sin dal 1° gennaio 2026, la lavoratrice puo’ richiedere il recupero degli arretrati attraverso il datore di lavoro stesso o con assistenza di un patronatoLavoratrici domestiche: Per colf e badanti, la procedura potrebbe richiedere comunicazioni specifiche all’INPS tramite il portale dedicato ai lavoratori domesticiVerifica della corretta applicazione: Attraverso il portale INPS (myINPS) o il CAF di riferimento, e’ possibile verificare che l’esonero sia stato correttamente applicato nella propria posizione contributiva Come Verificare Online la Propria PosizioneAccedere al portale www.inps.it con SPID, CIE o CNSCliccare su "Fascicolo Previdenziale del Cittadino"Verificare l’estratto conto contributivo per il periodo di interesseControllare che le settimane contributive siano correttamente accreditate nonostante l’esoneroL’esonero non riduce il montante contributivo previdenziale della lavoratrice: i periodi coperti dall’esonero vengono accreditati comunque ai fini pensionistici, in quanto lo Stato si sostituisce alla lavoratrice nel versamento della quota esonerata.Differenze con il Bonus Donne degli Anni PrecedentiCaratteristicaBonus Donne 2024Bonus Donne 2025Bonus Donne 2026TipologiaEsonero contributivo sperimentaleEsonero contributivo sperimentaleEsonero contributivo strutturaleLavoratrici con 2 figli (min. piccolo under 10)Si’ (100%)Si’ (100%)Si’ (100%)Lavoratrici con 3+ figli (min. piccolo under 18)Si’ (100%)Si’ (100%)Si’ (100%)Massimale mensileVariabile per fasciaVariabile per fasciaFino a 250 euro/meseNatura giuridicaTemporanea (1 anno)Temporanea (1 anno)Prorogata L. 207/2024Norma di riferimentoL. 213/2023Proroga Legge BilancioL. 207/2024Altri Bonus e Agevolazioni per le Donne nel 2026Il bonus donne 2026 non e’ l’unica misura di sostegno disponibile per le lavoratrici. Ecco un quadro delle principali agevolazioni collegate: Assegno Unico UniversaleL’Assegno Unico Universale e’ una prestazione mensile INPS per le famiglie con figli a carico fino a 21 anni. Per il 2026, l’importo base e’ di 199,40 euro al mese per figlio (con ISEE fino a 17.090 euro) fino a un minimo di 57 euro mensili per figlio senza ISEE o con ISEE oltre 45.574 euro. E’ cumulabile con il bonus donne e non richiede rinunce ad altri benefici. Consulta il calendario pagamenti INPS per conoscere le date di accredito.Pensione Anticipata Opzione DonnaLe lavoratrici con carriere lunghe possono accedere alla pensione anticipata tramite Opzione Donna, che consente il pensionamento prima dei requisiti ordinari a fronte del ricalcolo contributivo dell’assegno. Nel 2026, i requisiti specifici prevedono un’eta’ anagrafica e contributiva determinata. Leggi la guida completa sulla pensione anticipata per le donne 2026.Bonus Assunzioni Donne (per i Datori di Lavoro)I datori di lavoro che assumono donne disoccupate da almeno 6 mesi, over 50 in condizioni di svantaggio o residenti in aree ZES possono beneficiare di esoneri contributivi fino al 100% per un massimo di 12/18 mesi. Questa misura si affianca al bonus donne contributivo e riguarda la prospettiva del datore di lavoro. Approfondisci il bonus assunzioni 2026.Maggiorazione Assegno Unico per Madri LavoratriciLe famiglie in cui entrambi i genitori lavorano possono beneficiare di una maggiorazione di 35,68 euro mensili per figlio sull’Assegno Unico, applicata automaticamente dall’INPS sulla base dei dati dichiarativi. Per le madri under 21 e’ prevista una maggiorazione aggiuntiva di 23,68 euro mensili per figlio.Bonus Giorgetti per Lavoratori e LavoratriciIl Bonus Giorgetti 2026 prevede un incentivo del 9,19% in busta paga per chi decide di continuare a lavorare dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Si rivolge sia agli uomini che alle donne che scelgono di posticipare il pensionamento.Compatibilita’ con Altri Strumenti di WelfareIl bonus donne 2026 e’ compatibile con la maggior parte degli altri strumenti di welfare e previdenza. Ecco una sintesi:MisuraCompatibile con Bonus Donne 2026?NoteAssegno Unico UniversaleSi’ – cumulabileNessuna interazioneMaternita’ obbligatoriaSi’ – cumulabileL’esonero si applica anche sui periodi di indennita’Congedo parentaleSi’ – cumulabileVerifica importi ridotti dell’indennita’NASpI (disoccupazione)No – incompatibileL’esonero cessa durante la percezione NASpICassa integrazioneParzialmenteNon si applica sulle ore di CIGDetrazione lavoro dipendenteSi’ – cumulabileRegimi fiscali indipendentiOpzione Donna (pensione)No – alternativoAl pensionamento decade il rapporto di lavoroImpatto sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e sulla PensioneUna domanda frequente riguarda l’impatto del bonus donne sulla posizione previdenziale complessiva della lavoratrice. La risposta e’ rassicurante:Pensione: I periodi coperti dall’esonero sono pienamente accreditati ai fini pensionistici. Lo Stato integra la quota esonerata, quindi non vi e’ alcuna riduzione del montante contributivo accumulatoTFR: Il calcolo del TFR non e’ influenzato dall’esonero contributivo, poiche’ il TFR si calcola sulla retribuzione lorda annuale, non sui contributiRatei previdenziali: Le settimane utili per la pensione vengono conteggiate normalmenteNASPI futura: L’esonero non pregiudica i diritti alla NASpI in caso di futura disoccupazione, poiche’ la contribuzione virtuale viene comunque accreditata Normativa di Riferimento: Le Fonti UfficialiPer chi vuole approfondire la base giuridica del bonus donne 2026, ecco i principali riferimenti normativi:Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025): articoli che prorogano e rafforzano l’esonero contributivo per le lavoratrici madriLegge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024): prima introduzione strutturata dell’esonero contributivo per madri con 2 o piu’ figliCircolari INPS operative per l’applicazione dell’esonero tramite flusso UNIEMENS (consultare il portale INPS per il numero aggiornato)Messaggio INPS di aggiornamento per l’anno 2026 (verificare sul portale INPS per la circolare specifica 2026)D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternita’ e paternita’): quadro normativo di riferimento per le tutele alle lavoratrici madriPer consultare le circolari ufficiali, visitare il portale INPS (www.inps.it) nella sezione "Circolari e messaggi" oppure rivolgersi al CAF Centro Fiscale per una consulenza personalizzata.Domande Frequenti (FAQ)📬Resta aggiornato sulle novita’ fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi. Il bonus donne 2026 vale anche per le lavoratrici part-time?Si’. Le lavoratrici con contratto part-time accedono al bonus donne 2026 in misura proporzionale all’orario di lavoro svolto. I contributi esonerati saranno calcolati sulla base della retribuzione effettiva, che per il part-time e’ inferiore a quella full-time. Il massimale mensile si applica sempre come tetto massimo.I figli adottivi o in affidamento contano per il bonus?Si’. I figli adottivi e quelli in affidamento preadottivo o affidamento tout court sono equiparati ai figli biologici ai fini del bonus donne 2026. L’eta’ di riferimento (under 10 o under 18) si calcola dalla data di nascita del figlio, non dalla data di adozione o affidamento.Cosa succede se nasco un terzo figlio durante il 2026?Se una lavoratrice con 2 figli (e beneficiaria del bonus base) da’ alla luce o adotta un terzo figlio nel corso del 2026, acquisisce il diritto al bonus nella versione potenziata (figlio piu’ piccolo under 18) a partire dalla data della nascita/adozione. Il datore di lavoro aggiornera’ il trattamento dalla competenza mensile successiva alla comunicazione della lavoratrice.Il bonus si applica anche durante la maternita’ obbligatoria?Si’. Durante il periodo di maternita’ obbligatoria (congedo di maternita’), la lavoratrice percepisce l’indennita’ di maternita’ dall’INPS. L’esonero contributivo si applica anche su questo periodo, poiche’ i contributi vengono versati figurativamente sull’indennita’ percepita. Il datore di lavoro gestisce il conguaglio in fase di UNIEMENS.Come faccio sapere se il mio datore di lavoro ha applicato il bonus?Puoi verificarlo direttamente sulla tua busta paga: la voce relativa ai contributi a carico del dipendente (tipicamente la trattenuta INPS) dovrebbe risultare azzerata o ridotta. In alternativa, accedi al portale myINPS con SPID e controlla l’estratto conto contributivo. Se hai dubbi, rivolgiti a un CAF o patronato per un controllo professionale.Il bonus e’ cumulabile con il bonus nascita o il bonus asilo nido?Si’. Il bonus donne 2026 (esonero contributivo) e’ pienamente cumulabile con il bonus nascita (una tantum alla nascita/adozione), il bonus asilo nido INPS (rimborso rette fino a 3.000 euro annui) e con tutte le altre prestazioni a supporto della famiglia, incluso l’Assegno Unico Universale. Non vi sono clausole di incompatibilita’ tra questi strumenti.Cosa Fare se Non si Riceve il BonusSe sei convinta di avere i requisiti ma il bonus non compare nella tua busta paga, segui questi passi:Controlla la busta paga nel dettaglio delle trattenute contributiveParla con l’ufficio HR o il responsabile paghe: potrebbe essere che non abbiano ricevuto la tua comunicazione o non siano a conoscenza della misuraFornisci la documentazione richiesta (certificati di nascita dei figli, eventuale documentazione di adozione/affidamento)Se il problema persiste, rivolgiti a un patronato o CAF per assistenza. Il CAF Centro Fiscale offre consulenza su queste tematiche e puo’ aiutarti a recuperare gli arretratiPresenta un’istanza INPS tramite il portale o tramite patronato se il datore di lavoro non adempie ai propri obblighiArretrati 2026: Se il bonus non e’ stato applicato da gennaio 2026, il datore di lavoro e’ tenuto a recuperare le quote non erogate nei mesi successivi, con il conguaglio in busta paga. Non si perde nulla: il recupero degli arretrati e’ garantito dalla normativa.Per qualsiasi dubbio o necessita’ di assistenza, il team del CAF Centro Fiscale di Udine e’ a disposizione. Puoi contattarci telefonicamente al 0432 1638640 o tramite WhatsApp al 366 6018121. Il nostro sportello e’ in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine.Maggio 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-29 00:58:502026-05-28 20:21:50Bonus Donne 2026: Requisiti, Importi e Come Fare la Domanda
CAF, PATRONATOBonus Donne 2026: Requisiti, Domanda e il Dubbio OperativoIl Bonus Donne 2026 è l’esonero contributivo strutturale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1 commi 191-193) per incentivare le aziende che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate. A differenza dei bonus precedenti — che erano temporanei e si rinnovavano di anno in anno — questo incentivo è diventato permanente dal 1° gennaio 2025 ed è pienamente operativo per tutto il 2026. In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo nel dettaglio i requisiti, l’importo, la procedura di domanda e — soprattutto — analizziamo il principale dubbio operativo che continua a creare grattacapi a datori di lavoro e consulenti del lavoro: il rapporto tra il nuovo bonus strutturale e l’esonero “storico” ex art. 4 commi 9-11 della Legge 92/2012.L’agevolazione vale fino a 650 euro al mese per 24 mesi (per un massimo complessivo di 15.600 euro per lavoratrice) ed è cumulabile con altri incentivi solo entro precise condizioni. Vediamo tutti i dettagli operativi aggiornati alla normativa vigente nel 2026.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Che cos’è il Bonus Donne 2026: la nuova struttura permanenteIl Bonus Donne 2026 è un esonero contributivo totale riconosciuto al datore di lavoro privato che assume con contratto a tempo indeterminato (o trasforma un rapporto a termine in stabile) una donna svantaggiata. La norma è stata stabilizzata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ai commi 191-193 dell’articolo 1, superando il regime sperimentale del DL 60/2024 (cd. “Decreto Lavoro Coesione”) che aveva fissato il primo intervento solo per il biennio 2024-2025.Le caratteristiche essenziali del bonus sono:Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoroTetto mensile: 650 euro al mese per lavoratriceDurata: 24 mesi (assunzioni a tempo indeterminato) o 12 mesi (trasformazione tempo determinato → indeterminato)Massimale annuo: 7.800 euro per lavoratrice (riparametrato su 12 mesi)Cumulabilità: previa verifica del massimale “de minimis” o regolamento UE 651/2014Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati (incluse cooperative), esclusi i datori pubblici e il lavoro domesticoL’agevolazione si applica anche al settore agricolo, ma con limiti specifici legati alla normativa europea sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) per il settore primario. Riferimenti normativi: la cornice giuridica completaPer orientarsi correttamente nel “labirinto” del Bonus Donne è fondamentale conoscere la stratificazione normativa, perché esistono due regimi paralleli di esonero per l’assunzione di donne svantaggiate, e capire quale applicare è cruciale per non perdere soldi (o, peggio, per non incorrere in un recupero degli importi indebitamente fruiti da parte di INPS).Fonte normativaContenutoStato 2026L. 92/2012 art. 4 commi 8-11 (Riforma Fornero)Esonero “storico” 50% per 12-18 mesi per donne svantaggiateVigenteD.lgs. 150/2015 art. 4 commi 8-11Definizione di “donna svantaggiata”VigenteDL 60/2024 (Decreto Coesione) art. 23Primo “Bonus Donne” sperimentale 2024-2025Superato/integratoL. 207/2024 art. 1 commi 191-193 (Bdl 2025)Bonus Donne strutturale dal 2025 in avantiVigente e operativoRegolamento UE 651/2014 art. 32Esenzione aiuti di Stato per lavoratori svantaggiatiCornice europeaCircolare INPS attuativaModalità operative codice incentivo UNILAVAtteso aggiornamento 2026Il punto cruciale, su cui torneremo ampiamente nel paragrafo dedicato al dubbio operativo, è che la L. 92/2012 NON è stata abrogata dalla Legge di Bilancio 2025: continua a esistere come regime alternativo “ridotto” (50% per 12-18 mesi), e il datore di lavoro deve scegliere quale dei due regimi applicare. Spesso la scelta non è banale. Chi è una “donna svantaggiata” ai fini del bonusLa definizione di “donna svantaggiata” è quella prevista dal Regolamento UE 651/2014 art. 2 punti 4 e 99, recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto Interministeriale del 17 ottobre 2017 (Ministero del Lavoro – MEF). Si considera “svantaggiata” la lavoratrice che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:Senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residente in aree ammissibili ai finanziamenti dei Fondi Strutturali UE (Zone “in transizione” e “meno sviluppate”)Senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza geograficaDonne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che siano occupate in professioni o settori con accentuata disparità occupazionale di genere, con una differenza superiore al 25% rispetto al tasso di occupazione maschile (lista annuale pubblicata con DM Lavoro)Cosa si intende per “senza impiego regolarmente retribuito”? Significa che la lavoratrice, nei 6 (o 24) mesi precedenti, non ha prestato attività di lavoro subordinato di durata almeno semestrale, oppure non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito superiore alla soglia annua di “reddito minimo escluso da imposizione” prevista dall’art. 4 del DM 17/10/2017 (si rinvia al testo del decreto e ai successivi aggiornamenti annuali per la quantificazione vigente alla data dell’assunzione).Le aree ammissibili ai Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2021-2027 includono le Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e le Regioni “in transizione” (tra cui l’Abruzzo, e — in base alle classificazioni annuali — Marche e Umbria). Per il Friuli Venezia Giulia, in particolare per l’area udinese di nostra competenza, vale la regola dei 24 mesi (no impiego in tutta Italia) salvo i settori con disparità di genere accentuata. I settori con “disparità di genere accentuata”Ogni anno il Ministero del Lavoro pubblica con apposito decreto (l’ultimo riferimento aggiornato è il DM Lavoro 6 dicembre 2024, valido per l’anno solare 2025, in attesa di rinnovo per il 2026) la lista dei settori e delle professioni con disparità di genere superiore al 25%. Storicamente i settori più rappresentati nella lista sono:Costruzioni (NACE F)Estrazione di minerali (NACE B)Trasporto e magazzinaggio (NACE H)Industria manifatturiera in vari sottosettori (NACE C)ICT – Servizi di informazione e comunicazione in posizioni tecnicheAgricoltura, silvicoltura e pesca (NACE A) in posizioni operativeTra le professioni (classificate ISTAT CP2011) ricorrono regolarmente: artigiani e operai metalmeccanici specializzati, conduttori di impianti industriali, professioni tecniche STEM, conduttori di veicoli. È fondamentale per il datore di lavoro verificare il decreto annuale vigente al momento dell’assunzione, perché la lista può variare di anno in anno e il diritto al bonus matura sulla base del decreto in vigore alla data di inizio del rapporto di lavoro. Importo e durata del Bonus Donne 2026Il Bonus Donne strutturale (Bdl 2025) prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 650 euro mensili per lavoratrice. La durata dell’agevolazione varia in funzione della tipologia contrattuale:Tipologia di rapportoDurata esoneroTetto totaleAssunzione a tempo indeterminato (anche apprendistato professionalizzante)24 mesi15.600 euroTrasformazione tempo determinato → indeterminato18 mesi totali (dalla data di assunzione originaria)11.700 euroAssunzione a tempo determinato (settore agricolo)12 mesi7.800 euroImportante: il tetto di 650 euro mensili si intende come massimo riconoscibile. Se i contributi effettivamente dovuti per la lavoratrice sono inferiori (es. per part-time o per livelli di inquadramento bassi), l’esonero spetta nei limiti dei contributi effettivi. Se invece i contributi superano i 650 euro/mese (es. per stipendi medio-alti), la quota eccedente rimane a carico del datore di lavoro.Esempio pratico di calcoloCaso 1 — Impiegata full-time, CCNL Commercio, 1° livelloRAL (Retribuzione Annua Lorda): 28.000 euroAliquota contributiva datore di lavoro: ~30% (variabile per settore)Contributi annui dovuti: 28.000 × 30% = 8.400 euroContributi mensili: 8.400 / 12 = 700 euroTetto bonus: 650 euro/meseRisparmio effettivo: 650 × 24 = 15.600 euro su 24 mesiQuota residua a carico azienda: (700 – 650) × 24 = 1.200 euroCaso 2 — Operaia part-time 20 ore, CCNL MetalmeccanicoRAL: 12.000 euroContributi annui dovuti: 12.000 × 30% = 3.600 euroContributi mensili: 300 euroEsonero effettivo: 300 euro/mese (i contributi effettivi sono inferiori al tetto)Risparmio totale: 300 × 24 = 7.200 euro Il dubbio operativo: L. 92/2012 vs Bdl 2025 — quale conviene?Arriviamo al punto più controverso e meno spiegato dalla manualistica corrente. Come anticipato, sul tema “donne svantaggiate” coesistono due regimi paralleli e non sovrapponibili:L. 92/2012 art. 4 commi 8-11: esonero 50% dei contributi datoriali per 12 mesi (tempo determinato) o 18 mesi (tempo indeterminato), senza tetto mensile, senza limite di importo de minimis (essendo aiuto in esenzione ex art. 32 Reg. UE 651/2014)L. 207/2024 art. 1 commi 191-193 (Bdl 2025): esonero 100% dei contributi datoriali per 24 mesi, tetto di 650 euro/mese, soggetto a verifica del massimale aiuti di Stato (anch’esso ex art. 32 Reg. UE 651/2014, ma cumulativamente con altri aiuti per lo stesso lavoratore)Il dubbio operativo che assilla i consulenti del lavoro è: per la stessa lavoratrice “svantaggiata”, quale dei due regimi conviene applicare? E ancor più sottile: posso scegliere liberamente o devo applicare obbligatoriamente quello “più favorevole” oppure quello “più recente”?La risposta tecnica (con riferimenti)La L. 207/2024 NON ha abrogato la L. 92/2012: lo si evince sia dall’assenza di una norma espressa di abrogazione, sia dal fatto che la stessa Legge di Bilancio 2025 al comma 193 dispone che il nuovo bonus “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente per la medesima lavoratrice”, lasciando implicitamente in vita gli altri regimi come alternative.In pratica:Il datore di lavoro deve scegliere ex ante uno dei due regimi (non è ammesso lo “switch” in corso di rapporto)La scelta si effettua tramite il codice incentivo da indicare nella comunicazione obbligatoria UNILAV e nel flusso UniEmensUna volta operata la scelta, non è possibile cambiare regime per la stessa lavoratrice (anche se cambia la durata o se intervengono trasformazioni contrattuali)Quando conviene la L. 92/2012 (regime “vecchio”)Il regime “storico” L. 92/2012 — apparentemente meno generoso (50% contro 100%) — può paradossalmente convenire in 3 casi specifici:Stipendi medio-alti: senza tetto mensile, il 50% di una RAL elevata può superare i 650 euro/mese del Bdl 2025. Soglia di indifferenza: contributi mensili dovuti ≈ 1.300 euro/mese (= 650/0,5). Oltre questa soglia, la L. 92/2012 diventa più conveniente in valore assoluto sui primi 18 mesi.Saturazione del massimale aiuti di Stato: se l’azienda ha già beneficiato di altri aiuti riconducibili al Reg. UE 651/2014 per la medesima lavoratrice, il regime Bdl 2025 può “saturare” il massimale; la L. 92/2012 — anch’essa in esenzione ex art. 32 — potrebbe risultare più gestibile.Trasformazioni a indeterminato già “in itinere”: la L. 92/2012 si applica anche al tempo determinato sin dall’origine; il Bdl 2025 premia di più la stabilizzazione, ma se l’azienda parte da un contratto a termine breve la L. 92 può offrire una copertura più immediata.Quando conviene il Bdl 2025 (nuovo regime)Nella stragrande maggioranza dei casi (oltre l’80% delle assunzioni “standard” di donne svantaggiate, per nostra esperienza al CAF di Udine) il regime Bdl 2025 è più conveniente, perché:Copre 24 mesi invece di 18Esonera il 100% (non il 50%) entro il tettoPer RAL fino a circa 40.000 euro/anno il tetto mensile non viene quasi mai raggiuntoÈ stabilizzato e quindi non richiede rinnovi annualiIl nostro consiglio operativo: prima di optare, simulare con il consulente del lavoro o con il CAF entrambi gli scenari sui 24 mesi pieni, considerando anche il rischio “saturazione massimale” se ci sono altri incentivi attivi (es. Bonus Sud, Bonus Giovani, decontribuzione Sud agricoltura).Il requisito dell’incremento occupazionale nettoSia il regime L. 92/2012 sia il Bdl 2025 richiedono il rispetto del requisito di incremento occupazionale netto, previsto dall’art. 31 del D.lgs. 150/2015 e dall’art. 32 del Reg. UE 651/2014. Significa che l’assunzione della lavoratrice deve determinare un aumento del numero di dipendenti dell’azienda rispetto alla media degli ultimi 12 mesi (calcolata in ULA – Unità di Lavoro Annuale).L’incremento si verifica confrontando:Numeratore: numero ULA al mese di assunzioneDenominatore: media ULA nei 12 mesi precedentiSe l’incremento è negativo, il bonus NON spetta, anche se tutti gli altri requisiti soggettivi (donna svantaggiata, ecc.) sono soddisfatti. Eccezione: se la riduzione del personale è dovuta a dimissioni volontarie, pensionamento, decesso o licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo (non economico), il requisito si considera comunque rispettato. Come presentare la domanda: procedura step by stepLa fruizione del Bonus Donne 2026 segue una procedura telematica presso INPS, articolata in più passaggi:Step 1 — Comunicazione UNILAVEntro le 24 ore precedenti l’inizio del rapporto, il datore di lavoro (o il consulente del lavoro, o il CAF abilitato) deve trasmettere la comunicazione obbligatoria UNILAV al Centro per l’Impiego competente, indicando nei campi specifici il codice incentivo dell’agevolazione prescelta (codice dedicato pubblicato annualmente da INPS — per il 2026 è atteso un aggiornamento della Circolare INPS attuativa).Step 2 — Istanza telematica INPSSuccessivamente all’assunzione, il datore di lavoro deve presentare istanza tramite il portale “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” nel cassetto previdenziale del contribuente sul sito INPS. Nell’istanza vanno indicati:Dati anagrafici della lavoratriceTipologia contrattuale e data di assunzioneRetribuzione mensile lordaAliquota contributivaImporto dell’esonero richiesto su base mensileDichiarazione di rispetto del requisito di incremento occupazionale nettoDichiarazione di rispetto dei massimali aiuti di Stato (de minimis e/o Reg. 651/2014)Step 3 — Autorizzazione INPS e fruizioneINPS, ricevuta l’istanza, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie stanziate annualmente (per il 2026 il fondo è ripartito ai sensi dell’art. 1 c. 192 della Bdl 2025), accerta il rispetto dei requisiti e autorizza l’esonero. L’autorizzazione viene comunicata nel cassetto previdenziale e da quel momento il datore può “scaricare” l’esonero nel flusso UniEmens mensile, indicando il codice di conguaglio dedicato.Step 4 — Monitoraggio e regolaritàDurante l’intero periodo di fruizione (24 mesi), il datore di lavoro deve mantenere:DURC regolareRispetto del CCNL applicatoMantenimento del requisito di incremento occupazionale nettoAssenza di licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedentiPer i 6 mesi successivi all’assunzione: divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice agevolata o di altro dipendente con stessa qualifica nella medesima unità produttiva Cumulabilità con altri bonus e incentiviIl comma 193 della L. 207/2024 stabilisce che il Bonus Donne 2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, “per la stessa lavoratrice”. Tuttavia, è ammesso il cumulo con incentivi di natura economica (non contributiva), purché non si superi il massimale aiuti di Stato.Altro bonus/incentivoCumulabile?NoteBonus Sud / Decontribuzione ZESNOStessa natura (esonero contributivo)Bonus Giovani (under 35)NOStessa naturaBonus Sud AgricolturaNOStessa naturaIncentivi assunzione disabili (L. 68/99)SÌPer la stessa lavoratrice, fino a saturazione massimale UECredito d’imposta Mezzogiorno (lavoro)SÌDiversa naturaTax credit ZES UnicaSÌVerifica massimale UEEsonero L. 92/2012 (50% donne svantaggiate)NOAlternative reciprocheCasi particolari ed esclusioniIl Bonus Donne 2026 non si applica nei seguenti casi:Pubblica amministrazione (datori di lavoro pubblici)Lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter)Assunzioni con contratto intermittente / a chiamataAssunzioni in violazione del diritto di precedenzaAssunzione per coprire un posto liberato da licenziamento di altra lavoratrice nei 6 mesi precedentiDatori di lavoro che non hanno DURC regolareDatori di lavoro destinatari di provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.lgs. 81/2008Casi particolari di applicazione:Cooperative sociali e onlus: ammesse senza limitazioni soggettiveAziende agricole: ammesse con limiti specifici di durata (12 mesi) per il tempo determinatoImprese del Mezzogiorno: cumulo verificato con bonus territoriali (verifica massimale UE)Lavoro somministrato: il bonus spetta all’agenzia per il lavoro, non all’utilizzatore