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Tag Archivio per: e-commerce 2026

NOTIZIE

IVA all’importazione e-commerce: come aderire al regime speciale dal 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Chi acquista o vende online prodotti provenienti da Paesi extra-UE dovrà fare i conti con importanti novità. Il regime speciale IVA importazione e-commerce è al centro di una riforma che punta a semplificare (ma anche a rendere più stringente) la gestione dell’imposta sulle spedizioni di modico valore in arrivo da fuori Unione Europea. Con le novità entrate in vigore nel corso del 2026, capire come funziona questo meccanismo diventa essenziale sia per i privati che acquistano online da piattaforme extra-UE, sia per i piccoli e-commerce e i dropshipper che gestiscono spedizioni verso l’Italia.

In questo articolo vediamo cos’è il regime speciale IVA importazione e-commerce, chi può aderirvi, come si differenzia dal più noto sistema IOSS (Import One Stop Shop) e quali sono le principali novità normative attese.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il regime speciale IVA importazione e-commerce
  2. Chi può aderire al regime speciale e quali sono i requisiti
  3. Come funziona l’adesione e il pagamento dell’IVA all’importazione
  4. Regime speciale IVA importazione e-commerce e IOSS: le differenze
  5. Cosa cambia dal 2026 per privati e piccoli e-commerce
  6. Domande frequenti sul regime speciale IVA importazione e-commerce

Cos’è il regime speciale IVA importazione e-commerce

Il regime speciale IVA importazione e-commerce è una modalità semplificata che consente di dichiarare e versare l’IVA all’importazione dovuta sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi extra-UE, quando il valore intrinseco della merce non supera i 150 euro. In pratica, invece di far pagare l’imposta al consumatore finale al momento dello sdoganamento (con tutti i ritardi e le complicazioni che questo comporta), il pagamento viene gestito in modo aggregato, con una dichiarazione mensile presentata all’Agenzia delle Dogane.

Questo sistema è pensato principalmente per gli operatori postali, i corrieri espresso e i doganalisti che agiscono come dichiaranti per conto del destinatario finale della merce, quando quest’ultimo non ha optato per lo IOSS. In parole semplici: se acquisti un prodotto da un venditore extra-UE che non aderisce all’IOSS, sarà il corriere a occuparsi della dichiarazione e della riscossione dell’IVA, applicando proprio questo regime speciale.

La normativa di riferimento italiana è contenuta negli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del D.P.R. 633/1972, che disciplinano i regimi OSS e IOSS, mentre il meccanismo di dichiarazione aggregata per l’importazione trova la propria base nell’articolo 70.1 del D.P.R. 633/1972 (inserito dal D.Lgs. 83/2021), che disciplina espressamente il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

Chi può aderire al regime speciale e quali sono i requisiti

Non tutti possono utilizzare il regime speciale IVA importazione e-commerce: la normativa individua con precisione i soggetti abilitati — cioè chi presenta le merci in dogana per conto del destinatario — e le condizioni da rispettare. Il primo requisito riguarda il valore della merce: la soglia dei 150 euro si applica al valore intrinseco della singola spedizione, cioè al valore complessivo dei beni contenuti in un unico pacco destinato allo stesso acquirente, indipendentemente dal numero di articoli presenti.

Sono esclusi dal regime i beni soggetti ad accisa, come alcolici e prodotti da fumo, per i quali restano applicabili le ordinarie procedure doganali. Vediamo nel dettaglio chi può accedere al regime speciale.

  • Operatori postali e corrieri espresso che presentano le dichiarazioni doganali per conto dei destinatari delle merci
  • Spedizionieri doganali abilitati alla rappresentanza indiretta in dogana
  • Piccoli e-commerce e dropshipper che non hanno optato per lo IOSS: non aderiscono direttamente al regime, ma le loro spedizioni vengono gestite con questo meccanismo dal corriere o dall’operatore postale che presenta la merce in dogana
  • Consumatori finali, che non sono soggetti abilitati ma beneficiano indirettamente del regime, perché non devono anticipare l’IVA al momento dello sdoganamento e la versano al corriere alla consegna

Un aspetto importante riguarda le partite IVA che vendono online tramite piattaforme extra-UE: chi gestisce un e-commerce deve prestare attenzione anche alla corretta gestione della fatturazione elettronica e dei codici IVA applicati in fattura. Per approfondire questo tema, può essere utile consultare la nostra guida sui Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026, che chiarisce come indicare correttamente le operazioni di importazione ed esportazione.

Come funziona l’adesione e il pagamento dell’IVA all’importazione

L’adesione al regime speciale IVA importazione e-commerce avviene attraverso una comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da parte del soggetto che agisce come dichiarante, tipicamente il corriere o l’operatore postale. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il dichiarante può riscuotere l’IVA direttamente dal destinatario al momento della consegna del pacco, senza bisogno di procedure doganali individuali per ogni singola spedizione.

Il versamento dell’imposta all’Erario avviene poi con cadenza mensile, in forma aggregata per tutte le spedizioni gestite nel periodo di riferimento. Questo meccanismo riduce notevolmente i tempi di consegna, perché evita che ogni singolo pacco resti bloccato in dogana in attesa del pagamento individuale dell’imposta.

Una novità rilevante riguarda il dazio doganale fisso di 3 euro per articolo sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, già in vigore dal 1° luglio 2026 in forza del Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, che ha soppresso la storica franchigia dai dazi per le spedizioni fino a 150 euro. Si tratta di una misura transitoria, applicabile fino al 1° luglio 2028, dopo la quale le merci acquistate online saranno assoggettate ai dazi ordinari. Il prelievo si applica indipendentemente dal meccanismo utilizzato per l’assolvimento dell’IVA all’importazione, sia esso lo IOSS, il regime speciale oppure la procedura ordinaria, e va ad aggiungersi (non a sostituire) l’imposta sul valore aggiunto già dovuta.

Regime speciale IVA importazione e-commerce e IOSS: le differenze

È facile confondere il regime speciale IVA importazione e-commerce con lo IOSS, ma si tratta di due strumenti distinti, pur avendo finalità simili. Lo IOSS è un regime opzionale a cui può aderire direttamente il venditore extra-UE (o la piattaforma di marketplace che vende per suo conto): in questo caso l’IVA viene applicata già al momento dell’acquisto online, il consumatore paga il prezzo comprensivo di imposta e il venditore la versa mensilmente tramite un unico Stato membro di identificazione.

Il regime speciale, invece, entra in gioco quando il venditore non ha aderito allo IOSS. In questo scenario, è il corriere o l’operatore postale a occuparsi della dichiarazione doganale e a riscuotere l’IVA direttamente dal destinatario al momento della consegna, prima di sdoganare il pacco. Per il consumatore la differenza pratica è evidente: con lo IOSS l’imposta è già inclusa nel prezzo pagato online, mentre con il regime speciale l’IVA viene richiesta al corriere in un secondo momento, spesso insieme a un piccolo diritto di gestione della pratica doganale.

Per i piccoli e-commerce, la scelta tra i due sistemi ha ricadute concrete sulla gestione amministrativa e sulla soddisfazione del cliente finale, perché un pacco gestito tramite regime speciale può richiedere tempi di consegna leggermente più lunghi rispetto a uno già coperto da IOSS.

Cosa cambia dal 2026 per privati e piccoli e-commerce

La riforma della disciplina IVA sull’e-commerce si inserisce in un più ampio percorso di revisione delle regole doganali europee, che ha già portato all’abolizione della franchigia doganale sotto i 150 euro e punta a contrastare gli abusi legati alla frammentazione artificiosa delle spedizioni. Resta invece ferma, ai fini IVA, la soglia di 150 euro che delimita l’ambito dello IOSS e del regime speciale. Per i privati che acquistano online da venditori extra-UE, la conseguenza pratica è una maggiore trasparenza sui costi: sapere in anticipo se il venditore aderisce allo IOSS (imposta già inclusa nel prezzo) o se si applicherà il regime speciale IVA importazione e-commerce al momento della consegna aiuta a evitare sorprese.

Per i piccoli e-commerce e i dropshipper che importano merci da fornitori extra-UE, invece, diventa fondamentale valutare con attenzione quale regime convenga adottare, tenendo conto sia degli obblighi dichiarativi sia dell’impatto del dazio fisso in vigore dal 1° luglio 2026. Una gestione fiscale corretta delle importazioni e delle vendite online richiede competenze specifiche, soprattutto quando si opera con più canali di vendita e con volumi di spedizioni significativi.

Domande frequenti sul regime speciale IVA importazione e-commerce

Cosa si intende per regime speciale IVA importazione e-commerce?

È il meccanismo che consente a operatori postali e corrieri di dichiarare e versare mensilmente, in forma aggregata, l’IVA dovuta sulle spedizioni extra-UE di valore intrinseco fino a 150 euro, quando il venditore non aderisce allo IOSS.

Qual è la differenza tra IOSS e regime speciale?

Con lo IOSS l’IVA è già inclusa nel prezzo pagato online dal consumatore. Con il regime speciale, invece, l’imposta viene riscossa dal corriere direttamente al destinatario al momento della consegna del pacco.

Quali beni rientrano nel regime speciale IVA importazione e-commerce?

Rientrano i beni con valore intrinseco della spedizione non superiore a 150 euro, ad esclusione dei prodotti soggetti ad accisa come alcolici e tabacchi.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026 per le importazioni e-commerce?

Dal 1° luglio 2026 si applica un dazio doganale fisso di 3 euro per articolo sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, a prescindere dal regime IVA utilizzato. La misura, introdotta dal Regolamento (UE) 2026/382, ha sostituito la franchigia doganale ed è transitoria fino al 1° luglio 2028.

Chi versa l’IVA all’importazione nel regime speciale?

È l’operatore postale, il corriere espresso o lo spedizioniere doganale a riscuotere l’IVA dal destinatario e a versarla mensilmente in forma aggregata all’Agenzia delle Dogane.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 13:00:002026-09-10 10:20:53IVA all’importazione e-commerce: come aderire al regime speciale dal 2026

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