NOTIZIEOmessa dichiarazione IVA: come funziona la nuova liquidazione automatizzata dell’AgenziaIndice dei contenutiCome si paga con F24 la comunicazione sull’omessa dichiarazione IVA?Cos’è la liquidazione automatizzata IVAChi riguarda la proceduraCome funziona la procedura passo per passoSanzioni applicabiliCosa fare se si riceve la comunicazioneDomande frequentiAggiornamentiFontiChi riceve dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione per l’omessa dichiarazione IVA deve pagare con il modello F24 usando il codice tributo 9005 (pagamento dell’intero importo) oppure i codici 95AA, 95BB e 95CC (pagamento parziale), istituiti dalla risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026. Non si possono usare crediti in compensazione e non è ammessa la rateazione. Vediamo come funziona la liquidazione automatizzata dell’IVA, chi coinvolge e cosa fare.In sintesiLa risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 istituisce i codici tributo F24 per pagare le somme richieste con le comunicazioni dell’art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972.Codice 9005 per l’importo complessivo; 95AA (imposta), 95BB (interessi), 95CC (sanzioni) per un pagamento parziale.Dalla comunicazione si hanno 60 giorni per segnalare dati non considerati o pagare imposta, interessi e sanzioni.Nessuna compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) e nessuna rateazione (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997).Come si paga con F24 la comunicazione sull’omessa dichiarazione IVA?La procedura è prevista dall’art. 54-bis.1 del d.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 111, lett. a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Le disposizioni di attuazione sono state approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 239129 del 28 agosto 2026. Con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 l’Agenzia ha poi istituito i codici tributo per il versamento tramite F24.Il codice tributo 9005, denominato «ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE», serve per pagare l’importo complessivo, indicato anche nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione. Se invece si vuole versare solo una quota, si usano tre codici distinti, tutti con la stessa denominazione di base seguita dalla voce specifica:95AA: «… LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – IMPOSTA»;95BB: «… LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – INTERESSI»;95CC: «… LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – SANZIONI».Tutti i codici vanno indicati nella sezione «Erario» del modello F24, solo nella colonna «importi a debito versati». Nei campi appositi vanno riportati il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato «AAAA») che si leggono nella comunicazione ricevuta. Per il pagamento non si può usare la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e non si può chiedere la rateazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. In pratica: le somme si versano con denaro, non con crediti d’imposta, e senza piano di rateazione. Cos’è la liquidazione automatizzata IVALa liquidazione automatizzata dell’IVA è una procedura con cui l’Agenzia delle Entrate calcola l’IVA dovuta dal contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale, anche con procedure automatizzate. Si basa sulle fatture elettroniche emesse e ricevute, sui corrispettivi telematici trasmessi e sugli elementi desumibili dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).In pratica, l’Agenzia comunica al contribuente l’esito dei controlli e l’imposta che risulta da versare. Il contribuente ha la possibilità di segnalare dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, oppure di pagare.Il fondamento normativo è l’art. 54-bis.1 del d.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 111, lett. a), della legge n. 199 del 30 dicembre 2025. Non è quindi il D.Lgs. n. 87/2024, che riguarda la riforma delle sanzioni tributarie e non questa procedura. Chi riguarda la proceduraLa procedura riguarda i titolari di partita IVA (professionisti, ditte individuali, società) tenuti alla dichiarazione annuale IVA che:Non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA nei termini previsti;Hanno però fornito all’Agenzia, con fatture elettroniche, corrispettivi telematici o liquidazioni periodiche IVA (LIPE), i dati per ricostruire l’imposta dovuta;Non rientrano nei casi di esonero dalla dichiarazione IVA (ad esempio i contribuenti in regime forfettario, esonerati dalla dichiarazione annuale IVA).Non si tratta, quindi, di una procedura che riguarda chi ha commesso errori in una dichiarazione presentata (dichiarazione infedele): in quel caso si applicano regole diverse. Qui si parla di chi la dichiarazione non l’ha presentata affatto o l’ha presentata senza i quadri necessari per liquidare l’imposta, che la norma considera comunque omessa (art. 54-bis.1, comma 1). Come funziona la procedura passo per passoIl processo si articola in fasi precise:Controllo: l’Agenzia individua i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA.Ricostruzione dell’imposta: sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE, calcola l’IVA da versare.Comunicazione al contribuente: quando emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato. Dalla comunicazione decorrono 60 giorni.Risposta o pagamento: entro i 60 giorni il contribuente può segnalare dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, e fornire chiarimenti, oppure versare l’imposta con interessi e sanzioni tramite F24 (codici 9005 oppure 95AA, 95BB, 95CC).Il pagamento va fatto con F24 senza compensazione e senza rateazione. Se entro i 60 giorni il contribuente non risponde e non paga, oppure se i chiarimenti forniti non modificano l’importo, imposta, sanzioni e interessi sono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo (art. 54-bis.1, comma 2). Sanzioni applicabiliChi paga dopo la comunicazione versa l’imposta insieme a interessi e sanzioni, nella misura prevista dal comma 3 dell’art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972. Per questo il pagamento parziale prevede codici separati per imposta (95AA), interessi (95BB) e sanzioni (95CC). È la sanzione per omessa dichiarazione IVA dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 (120% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024), calcolata sull’imposta liquidata e ridotta a un terzo se si paga entro i 60 giorni. Per l’importo esatto fa fede la comunicazione ricevuta.Resta ferma la rilevanza penale dei casi più gravi: il reato di omessa dichiarazione del D.Lgs. n. 74/2000 scatta quando l’imposta evasa supera 50.000 euro per periodo d’imposta. Cosa fare se si riceve la comunicazioneSe si riceve una comunicazione relativa all’omessa dichiarazione IVA, è fondamentale non ignorarla e agire entro i 60 giorni:Verificare se la dichiarazione è stata effettivamente omessa: controllare il cassetto fiscale e l’archivio dell’intermediario (commercialista/CAF).Controllare i dati: se fatture, corrispettivi o LIPE non sono stati considerati o sono stati valutati male, vanno segnalati entro i 60 giorni.Pagare con il codice giusto: 9005 per l’intero importo, 95AA/95BB/95CC per un versamento parziale, senza compensazione.Rivolgersi a un professionista: data la complessità delle implicazioni, è opportuno farsi assistere da un commercialista o da un CAF abilitato.Domande frequentiLa liquidazione automatizzata è uguale all’accertamento?No. La liquidazione automatizzata è una procedura semplificata basata sui dati già in possesso dell’Agenzia (fatture elettroniche, corrispettivi, LIPE). L’accertamento è un procedimento distinto e più complesso, che resta comunque possibile: la liquidazione avviene «senza pregiudizio dell’azione accertatrice» ed entro lo stesso termine previsto per l’accertamento in caso di dichiarazione omessa (art. 57, comma 2, del d.P.R. 633/1972).Quanto tempo ho per rispondere o pagare?Dalla comunicazione decorrono 60 giorni, secondo l’art. 54-bis.1, comma 2, del d.P.R. 633/1972. In questo periodo si possono segnalare dati non considerati oppure versare imposta, interessi e sanzioni.Posso pagare a rate o compensare con i crediti?No. La compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) è esclusa dalla norma stessa (art. 54-bis.1, comma 2); la rateazione (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997) è esclusa dal provvedimento del 28 agosto 2026, come ricorda la risoluzione n. 34/E.Il regime forfettario è interessato dalla procedura?No, finché applicano il regime: i contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla dichiarazione annuale IVA (art. 1, comma 59, L. 190/2014). Chi supera i 100.000 euro di ricavi o compensi esce dal regime in corso d’anno e da quel momento torna soggetto agli obblighi IVA. Aggiornamenti05/10/2026 – Con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo F24 9005, 95AA, 95BB e 95CC per pagare le somme richieste con le comunicazioni dell’art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972. Corretti il fondamento normativo (art. 54-bis.1, introdotto dalla legge 199/2025, e non D.Lgs. 87/2024) e il termine per rispondere (60 giorni); aggiornate le sanzioni (art. 54-bis.1, comma 3: sanzione dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta a un terzo se si paga entro 60 giorni).Fonti Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026: istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni ex art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972.Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis.1 (Normattiva).Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 111, lett. a) (Normattiva).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-31 11:00:002026-10-05 08:56:48Omessa dichiarazione IVA: come funziona la nuova liquidazione automatizzata dell’Agenzia
NOTIZIENuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazioneUna novità importante per i contribuenti IVA che non hanno presentato la dichiarazione annuale: l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un meccanismo di liquidazione automatica IVA che consente all’ente di calcolare e notificare il debito d’imposta anche in assenza della dichiarazione del contribuente. Ecco come funziona, chi riguarda e quali sono le conseguenze previste dalla normativa vigente.Indice dei contenutiCos’è la liquidazione automatica IVAChi è coinvolto: i soggetti passivi IVACome funziona il meccanismo di accertamentoSanzioni previste per la dichiarazione omessaCome regolarizzarsi: il ravvedimento operosoDomande frequenti Cos’è la liquidazione automatica IVALa liquidazione automatica IVA è un istituto che permette all’Agenzia delle Entrate di determinare autonomamente il debito IVA di un contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale. In pratica, quando un soggetto obbligato non deposita il modello IVA entro i termini previsti dalla legge, il Fisco può procedere in modo autonomo alla quantificazione dell’imposta dovuta, basandosi sui dati in suo possesso: le liquidazioni periodiche trasmesse (LIPE), le fatture elettroniche acquisite tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e altri elementi informativi già disponibili nelle banche dati tributarie.Questa procedura rappresenta un passo significativo verso la semplificazione e l’automazione del controllo fiscale. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione finanziaria è ridurre i tempi di recupero del gettito IVA evaso e incentivare i contribuenti a regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che scatti l’accertamento formale. Il meccanismo, introdotto nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, si fonda sull’incrocio dei dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Chi è coinvolto: i soggetti passivi IVAIl nuovo meccanismo di liquidazione automatica IVA riguarda tutti i soggetti passivi IVA che risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA ma che non l’hanno depositata nei termini di legge. Si tratta in particolare di:Imprenditori individuali (ditte individuali, artigiani, commercianti)Società di persone e di capitali che esercitano attività commercialiLavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA in regime ordinarioEnti non commerciali che svolgono anche attività commerciali soggette a IVASono invece esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, e quindi non soggetti a questa procedura, i contribuenti che applicano il regime forfettario (che sono esonerati dagli adempimenti IVA) e coloro che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti. Per chi ha una partita IVA in regime forfettario, la questione non si pone: questo regime prevede l’esonero dalla liquidazione e dalla dichiarazione IVA. Come funziona il meccanismo di accertamentoQuando l’Agenzia delle Entrate rileva che un contribuente non ha presentato la dichiarazione IVA entro il termine ordinario (di norma il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento), attiva una procedura automatizzata che si articola in più fasi. Il punto di partenza è l’incrocio delle informazioni già in possesso del Fisco: le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) inviate trimestralmente dal contribuente stesso, i dati delle fatture elettroniche transitati tramite il Sistema di Interscambio, e i movimenti finanziari desumibili da altri archivi tributari.Sulla base di questi dati, l’Agenzia elabora un calcolo della IVA dovuta per il periodo e, in assenza di dichiarazione, procede alla notifica di un avviso al contribuente. Questo avviso contiene l’ammontare dell’imposta liquidata automaticamente, le sanzioni applicate per l’omessa dichiarazione IVA e gli interessi di mora maturati. Si tratta di un avviso di accertamento vero e proprio, impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Il contribuente ha però la facoltà di regolarizzare la propria posizione anche prima della notifica formale, presentando la dichiarazione tardiva e avvalendosi del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Correlato a questo tema è il recente intervento normativo sulla detrazione IVA e il decreto Omnibus, che ha ridisegnato alcuni aspetti delle tempistiche di recupero dell’imposta. Sanzioni previste per la dichiarazione omessaLe sanzioni per l’omessa dichiarazione IVA sono significative e disciplinate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (D.Lgs. 471/1997), come modificato dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024). In caso di dichiarazione non presentata, la sanzione base è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro (confermato dalla riforma del 2024). Se dall’omessa dichiarazione non emerge IVA da versare, la sanzione è fissa e va da 250 a 2.000 euro.A queste sanzioni si aggiungono gli interessi legali sull’imposta non versata, calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. È importante precisare che la presentazione della dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza originaria configura una violazione meno grave rispetto all’omessa dichiarazione: in questo caso si parla di dichiarazione tardiva (non di omessa dichiarazione in senso stretto), con sanzioni ridotte e maggiori possibilità di ravvedimento. Questa distinzione è cruciale per valutare la convenienza dell’intervento spontaneo. Come regolarizzarsi: il ravvedimento operosoPer i contribuenti che si accorgono di aver omesso la dichiarazione IVA, lo strumento principale per ridurre le sanzioni è il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come aggiornato dalla riforma D.Lgs. 87/2024. Questo istituto consente di regolarizzare spontaneamente la violazione, versando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta in base al tempo trascorso dalla violazione.Le riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso variano in modo inversamente proporzionale al tempo impiegato per regolarizzare: prima si interviene, maggiore è lo sconto sulla sanzione. Una volta ricevuto l’avviso di liquidazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, le possibilità di ravvedimento si restringono notevolmente, poiché l’istituto non è più applicabile quando la violazione è già stata constatata formalmente. È quindi fondamentale agire prima di ricevere l’avviso automatico.Chi è obbligato a presentare la dichiarazione IVA annuale?Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in regime ordinario. Sono esonerati, tra gli altri, i contribuenti in regime forfettario e chi ha effettuato solo operazioni esenti.Entro quando va presentata la dichiarazione IVA?La dichiarazione IVA annuale va presentata ordinariamente entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. La trasmissione è telematica, tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati.Cosa succede se non presento la dichiarazione IVA entro la scadenza?Se non si presenta la dichiarazione IVA nei termini, l’Agenzia delle Entrate può attivare la procedura di liquidazione automatica, calcolando autonomamente il debito IVA sulla base dei dati disponibili (LIPE, fatture elettroniche) e notificando un avviso di accertamento con sanzioni e interessi.Posso ancora fare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso di liquidazione automatica?No. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ha formalmente constatato la violazione notificando l’avviso di liquidazione automatica, il ravvedimento operoso non è più applicabile. È possibile invece aderire all’accertamento con adesione o presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.I contribuenti forfettari sono soggetti alla liquidazione automatica IVA?No. I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e dichiarazione IVA. La procedura di liquidazione automatica riguarda esclusivamente i soggetti in regime IVA ordinario.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 11:00:002026-08-29 14:27:41Nuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazione