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Tag Archivio per: bonus donne 2026

CAF, PATRONATO

Bonus Giovani, Donne e ZES: domanda INPS entro il 30 settembre 2026

Bonus Partita IVA Under 35

Bonus Giovani, Donne e ZES: domanda INPS entro il 30 settembre 2026

Manca poco al 30 settembre 2026: è questa la scadenza entro cui i datori di lavoro devono inviare la domanda all’INPS per accedere a tre importanti incentivi all’assunzione introdotti dal Decreto Coesione (D.L. 60/2024, convertito con modificazioni dalla L. 95/2024). Si tratta del Bonus Giovani (sgravio per assunzioni di under 35 mai assunti a tempo indeterminato), del Bonus Donne (per donne svantaggiate) e del Bonus ZES Mezzogiorno (per assunzioni nelle aree della Zona Economica Speciale Unica del Sud Italia).

Questi tre incentivi, introdotti dal Decreto Coesione e potenziati dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), sono stati operativi per le assunzioni effettuate nel biennio 2024-2025. Chi ha effettuato assunzioni in quel periodo e non ha ancora presentato domanda di riconoscimento ha tempo fino al 30 settembre 2026 per farlo tramite il portale INPS.

In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: a chi spettano, quanto valgono, come si calcolano, quali documenti servono e come inviare la domanda INPS in tempo utile.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono il Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES
  2. Il Bonus Giovani Under 35: sgravio del 100% fino a 500 euro al mese (650 euro in ZES)
  3. Il Bonus Donne: sgravio fino a 650 euro al mese per assumere donne svantaggiate
  4. Il Bonus ZES Mezzogiorno: fino a 650 euro al mese per assumere lavoratori over 35 al Sud
  5. Confronto tra i tre incentivi: tabella riassuntiva
  6. La scadenza del 30 settembre 2026: perché è così importante
  7. Come presentare la domanda INPS: procedura passo per passo
  8. Recupero dei contributi già versati: come funziona il credito contributivo
  9. Cosa fare se si è persa la scadenza o si hanno dubbi
  10. Domande frequenti (FAQ)
  11. Conclusione: non aspettare il 30 settembre

Cosa sono il Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES

I tre incentivi fanno parte di un pacchetto di misure pensato per sostenere l’occupazione stabile in categorie di lavoratori svantaggiate o in aree geografiche con maggiori difficoltà economiche. Sono spesso chiamati collettivamente “incentivi strutturali alle assunzioni” perché, a differenza di molte misure precedenti, hanno una logica di sistema più organica e si rivolgono a platee distinte che si completano a vicenda.

Tutti e tre si basano su un principio comune: il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato (o che stabilizza un rapporto precario) riceve uno sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico per un periodo determinato. In parole semplici: per un certo numero di mesi, non deve pagare i contributi INPS per quel dipendente, con un risparmio che può arrivare fino a 15.600 euro per singola assunzione.

La base normativa comune è il D.L. 60/2024 (“Decreto Coesione”), convertito con modifiche dalla Legge 95/2024, che ha istituito questi tre incentivi agli articoli 22, 23 e 24. La Circolare INPS applicativa di riferimento è la n. 97/2024 del 3 settembre 2024, integrata dalla Circolare INPS n. 23 del 14 febbraio 2026 per il Bonus Giovani.

Il Bonus Giovani Under 35: sgravio del 100% fino a 500 euro al mese (650 euro in ZES)

Il Bonus Giovani (art. 22 D.L. 60/2024, come prorogato e modificato dalla L. 207/2024) è l’incentivo più importante del pacchetto in termini di impatto potenziale. Si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono giovani lavoratori nel rispetto di condizioni precise.

Chi può beneficiarne: i requisiti del lavoratore

Per accedere al Bonus Giovani, il lavoratore assunto deve rispettare contemporaneamente questi requisiti:

  • Età: meno di 35 anni compiuti al momento dell’assunzione (la Legge di Bilancio 2025 ha elevato la soglia da 30 a 35 anni)
  • Mai assunto a tempo indeterminato: il lavoratore non deve aver mai avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro, in tutta la sua vita lavorativa
  • Assunzione nel periodo agevolato: il rapporto di lavoro deve essere stato instaurato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025

Il requisito della “mai assunto a tempo indeterminato” è il più delicato e merita attenzione. Significa che il lavoratore può aver lavorato in precedenza con contratti a termine, co.co.co., stage o partita IVA, ma non deve aver mai avuto un contratto stabile. Questo requisito si verifica tramite le banche dati delle Comunicazioni Obbligatorie (COB) del Ministero del Lavoro.

Chi può richiederlo: i requisiti del datore di lavoro

L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati. Sono esclusi i datori di lavoro pubblici e il lavoro domestico. Il datore deve inoltre:

  • Essere in regola con il DURC (documento unico di regolarità contributiva)
  • Non aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti, relativamente alle stesse mansioni e nella stessa unità produttiva
  • Rispettare la contrattazione collettiva applicabile (rispetto dei CCNL)
  • Garantire che l’assunzione incrementi il numero di lavoratori a tempo indeterminato (principio di addizionalità)

Quanto vale il Bonus Giovani

Lo sgravio è del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL). Il massimale dipende dalla sede di lavoro:

  • 500 euro mensili per assunzioni con sede di lavoro in qualsiasi area d’Italia
  • 650 euro mensili per assunzioni con sede di lavoro nelle 8 regioni della ZES Unica Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)

La durata è di 24 mesi dall’assunzione. Lo sgravio riguarda solo i contributi a carico del datore di lavoro: la quota a carico del lavoratore rimane invariata, preservando la sua posizione previdenziale futura.

ParametroBonus Giovani (area ord.)Bonus Giovani (ZES)
NormaArt. 22 D.L. 60/2024 + L. 207/2024
Lavoratore targetUnder 35, mai a tempo indeterminato
Periodo assunzione1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025
Sgravio100% contributi datore (escluso INAIL)
Massimale mensile500 euro650 euro
Durata24 mesi
Valore massimo totale12.000 euro15.600 euro

Esempio pratico: Marco, 28 anni, viene assunto a tempo indeterminato da una PMI di Napoli il 15 ottobre 2024 con contratto CCNL Commercio. I contributi INPS a carico del datore per Marco ammontano a 530 euro al mese. Siccome la sede di lavoro è in Campania (ZES), il massimale applicabile è 650 euro: l’azienda non paga nulla per 24 mesi, risparmiando 530 € × 24 = 12.720 euro totali. Un’analoga assunzione a Udine avrebbe un risparmio di 500 € × 24 = 12.000 euro (limitato al massimale).

Il Bonus Donne: sgravio fino a 650 euro al mese per assumere donne svantaggiate

Il Bonus Donne (art. 23 D.L. 60/2024) è l’incentivo dedicato all’assunzione di donne in condizione di svantaggio occupazionale. Con un massimale di 650 euro mensili è più alto rispetto al Bonus Giovani in aree ordinarie, e si applica senza limiti anagrafici sulla lavoratrice.

Chi sono le donne svantaggiate ai fini del bonus

Non tutte le donne possono far scattare il Bonus Donne: la legge individua categorie specifiche di svantaggio, riprendendo le definizioni del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER). Le principali categorie sono:

  • Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti in Italia)
  • Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei Fondi Strutturali UE (regioni del Mezzogiorno e alcune aree del Centro-Nord individuate da decreto interministeriale)
  • Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 6 mesi e occupate in settori o professioni caratterizzati da forte disparità di genere (individuati annualmente dal Ministero del Lavoro)

In pratica, per la grande maggioranza dei casi operativi, il dato rilevante è la durata della disoccupazione: 24 mesi ovunque oppure 6 mesi in aree svantaggiate o in settori a bassa occupazione femminile. La verifica dello status avviene tramite dichiarazione sostitutiva della lavoratrice e controllo incrociato nelle banche dati INPS e dei Centri per l’Impiego.

Quanto vale il Bonus Donne

ParametroBonus Donne
NormaArt. 23 D.L. 60/2024
Lavoratrice targetDonna svantaggiata (disoccupata 24 mesi o 6 mesi in aree ob. UE)
Periodo assunzione1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025
Sgravio100% contributi datore (escluso INAIL)
Massimale mensile650 euro
Durata24 mesi (nuova assunzione a t.i.) — 12 mesi (trasformazione da t.d.)
Valore massimo totale15.600 euro (nuova ass.) / 7.800 euro (trasformazione)

Esempio pratico: Laura, 45 anni, non lavora da 26 mesi e viene assunta a tempo indeterminato da un’agenzia di servizi di Udine il 1° marzo 2025. I contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per Laura ammontano a 480 euro al mese. Con il Bonus Donne, l’azienda ottiene lo sgravio totale: 480 euro × 24 mesi = 11.520 euro risparmiati.

Attenzione alla durata per le trasformazioni: se il contratto non è una nuova assunzione a tempo indeterminato ma la trasformazione di un contratto a termine preesistente, la durata dello sgravio si riduce a 12 mesi (invece di 24), con un risparmio massimo di 7.800 euro.

Il Bonus ZES Mezzogiorno: fino a 650 euro al mese per assumere lavoratori over 35 al Sud

Il Bonus ZES (art. 24 D.L. 60/2024) è l’agevolazione pensata per potenziare l’occupazione nelle regioni meridionali, nelle aree che fanno parte della ZES Unica Mezzogiorno, la Zona Economica Speciale unificata istituita dal D.L. 124/2023. È complementare al Bonus Giovani: mentre quest’ultimo si rivolge agli under 35, il Bonus ZES copre proprio i lavoratori di 35 anni o più disoccupati che trovano lavoro al Sud.

Quali sono le aree ZES Mezzogiorno

La ZES Unica Mezzogiorno comprende l’intero territorio delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A differenza delle vecchie ZES circoscritte a singole zone portuali o industriali, la ZES Unica abbraccia l’intero territorio regionale delle otto regioni del Mezzogiorno.

Per accedere al Bonus ZES, la sede di effettivo svolgimento del lavoro del dipendente deve essere ubicata in una di queste otto regioni. Non è sufficiente la sede legale dell’azienda: è il luogo di lavoro concreto che determina l’accesso.

I requisiti specifici del lavoratore per il Bonus ZES

Il Bonus ZES non si applica a qualsiasi assunzione al Sud: il lavoratore deve rispettare requisiti precisi che lo distinguono dagli altri incentivi:

  • Età: 35 anni compiuti o più al momento dell’assunzione (over 35, complementare al Bonus Giovani che copre gli under 35)
  • Disoccupazione: privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
  • Sede di lavoro: in una delle 8 regioni della ZES Unica Mezzogiorno
  • Tipo di contratto: assunzione a tempo indeterminato (incluso part-time) o trasformazione da tempo determinato

Il datore di lavoro, inoltre, deve avere fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (è destinato a microimprese e piccole imprese), rispettare il DURC, non aver effettuato licenziamenti analoghi nei 6 mesi precedenti e garantire l’incremento occupazionale netto.

Quanto vale il Bonus ZES

ParametroBonus ZES Mezzogiorno
NormaArt. 24 D.L. 60/2024
Lavoratore targetOver 35, disoccupato da almeno 6 mesi, sede lavoro in ZES
Dimensione aziendaFino a 10 dipendenti
Area geograficaZES Unica Mezzogiorno (8 regioni)
Periodo assunzione1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025
Sgravio100% contributi datore (escluso INAIL)
Massimale mensile650 euro
Durata24 mesi
Valore massimo totale15.600 euro per assunzione

Esempio pratico: Un’azienda con sede a Palermo (massimo 10 dipendenti) assume Giovanni, operaio di 42 anni, disoccupato da 8 mesi, a tempo indeterminato il 1° novembre 2024. I contributi INPS datore di lavoro per Giovanni ammontano a 520 euro mensili. Con il Bonus ZES, l’azienda non paga contributi per 24 mesi: risparmio totale 520 euro × 24 = 12.480 euro.

Confronto tra i tre incentivi: tabella riassuntiva

Per avere una visione d’insieme chiara, ecco un confronto diretto tra i tre bonus:

CaratteristicaBonus GiovaniBonus DonneBonus ZES
NormaArt. 22 D.L. 60/2024Art. 23 D.L. 60/2024Art. 24 D.L. 60/2024
Target lavoratoreUnder 35, mai T.I.Donna svantaggiata (disoc. 24m o 6m)Over 35, disoccupato 6+ mesi
Vincolo geograficoNessuno (650€ se ZES)Nessuno (regioni ob. UE per 6 mesi)ZES Unica Mezzogiorno (obbligatorio)
Dim. aziendaQualsiasi privataQualsiasi privataMax 10 dipendenti
Massimale mensile500€ (650€ in ZES)650 euro650 euro
Sgravio100%100%100%
Durata24 mesi24 mesi (12 se trasform.)24 mesi
Valore massimo12.000 – 15.600 euro15.600 euro (7.800 trasf.)15.600 euro

Cumulabilità Bonus Donne + ZES: se una donna svantaggiata (che rispetti i requisiti Bonus Donne) viene assunta in una sede ubicata nella ZES Mezzogiorno, i due incentivi possono essere cumulati per la stessa assunzione, fino al limite della contribuzione effettivamente dovuta. Il massimale applicato rimane 650 euro mensili, ma la base normativa è doppia, il che rafforza la legittimità dell’esonero. Bonus Giovani e Bonus ZES non sono cumulabili tra loro per lo stesso lavoratore, trattandosi di platee distinte (under 35 vs. over 35).

La scadenza del 30 settembre 2026: perché è così importante

Il 30 settembre 2026 è la data entro cui i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni agevolate nel biennio 2024-2025 devono presentare la domanda di ammissione all’INPS per il riconoscimento degli incentivi. La scadenza si applica a tutte e tre le tipologie di incentivo.

Questo aspetto procedurale è fondamentale e spesso sottovalutato: il fatto di aver effettuato l’assunzione nel periodo corretto non è sufficiente. Occorre anche presentare formalmente la domanda, che l’INPS utilizza per:

  • Verificare la disponibilità delle risorse finanziarie (i fondi sono contingentati e vengono erogati in ordine cronologico di presentazione della domanda)
  • Controllare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi (DURC, no licenziamenti, addizionalità)
  • Allocare il beneficio al datore di lavoro con un numero di protocollo tracciabile
  • Monitorare il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato (notifica alla Commissione UE ai sensi del Quadro GBER)

Cosa succede se si supera il 30 settembre? Il datore di lavoro decade definitivamente dal diritto all’incentivo: non potrà richiedere il rimborso dei contributi già versati in eccesso e non potrà più applicare l’esonero per i mesi futuri del contratto in corso. La scadenza è perentoria.

Vale anche la pena notare che presentare la domanda con anticipo è preferibile: le richieste pervenute più tardi rischiano di trovare i fondi esauriti, dal momento che gli incentivi sono soggetti a disponibilità di budget. Non aspettare settembre: presenta la domanda il prima possibile.

Come presentare la domanda INPS: procedura passo per passo

La domanda di ammissione agli incentivi si presenta esclusivamente per via telematica, attraverso il portale INPS. Ecco come fare.

Passo 1: Accedere al portale INPS

Il datore di lavoro (o il consulente del lavoro delegato) deve accedere al sito inps.it con le proprie credenziali digitali. L’accesso avviene tramite:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) — il metodo più diffuso
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Passo 2: Trovare il servizio corretto

Una volta effettuato l’accesso, occorre navigare nella sezione “Imprese e Liberi Professionisti” → “Incentivi all’assunzione” → “Incentivi D.L. 60/2024”. Se si opera come consulente del lavoro o intermediario abilitato, è possibile accedere tramite il portale intermediari INPS (Servizi on-line per i consulenti) e presentare la domanda per conto del datore di lavoro.

Passo 3: Compilare la domanda

La domanda richiede di indicare:

  • Tipo di incentivo richiesto: Bonus Giovani, Bonus Donne o Bonus ZES (possibile richiedere più tipologie per assunzioni diverse)
  • Dati del lavoratore: codice fiscale, data di nascita, data di assunzione
  • Tipo di contratto: nuova assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da contratto a termine
  • Sede di lavoro (indispensabile per Bonus ZES e per il massimale Bonus Giovani in ZES)
  • Dichiarazioni di rispetto dei requisiti: DURC regolare, assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti, rispetto del principio di addizionalità
  • Per Bonus Donne: dichiarazione sulla condizione di svantaggio della lavoratrice (tipologia e durata della disoccupazione documentata)
  • Per Bonus ZES: conferma della dimensione aziendale (max 10 dipendenti) e della durata di disoccupazione del lavoratore (almeno 6 mesi)

Passo 4: Conservare la documentazione

La domanda è autocertificativa e l’INPS effettua i controlli prevalentemente in via informatica. Tuttavia, il datore di lavoro deve conservare la documentazione a supporto per eventuali verifiche successive:

  • Contratto di lavoro sottoscritto
  • Comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego (UniLAV), da presentare entro le ore 24 del giorno antecedente l’assunzione
  • Per Bonus Donne: dichiarazione sostitutiva della lavoratrice sulla propria condizione di svantaggio
  • Per Bonus ZES: documentazione attestante lo status di disoccupazione da almeno 6 mesi
  • DURC aggiornato alla data di assunzione

Passo 5: Inviare e conservare la ricevuta

Dopo l’invio, il sistema INPS genera una ricevuta con numero di protocollo e data/ora che certifica il rispetto della scadenza del 30 settembre 2026. L’esito viene comunicato tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente. In caso di approvazione, il beneficio viene applicato direttamente sull’UniEmens (il flusso mensile di denuncia contributiva), azzerando i contributi datore per quella posizione.

Recupero dei contributi già versati: come funziona il credito contributivo

Una volta approvata la domanda, lo sgravio contributivo opera automaticamente sul flusso UniEmens mensile. Se però nei mesi precedenti all’approvazione il datore ha già versato i contributi senza beneficiare dello sgravio (per esempio perché la domanda è stata presentata solo adesso), può recuperare le somme già versate in eccesso attraverso il meccanismo del credito contributivo.

In pratica, il credito maturato (calcolato come somma degli esoneri spettanti per i mesi già trascorsi dal momento dell’assunzione) viene esposto nel flusso UniEmens e compensato con i versamenti contributivi futuri. Non occorre presentare domande separate di rimborso: il meccanismo è interno al sistema delle denunce mensili.

Dal punto di vista fiscale, lo sgravio contributivo è neutro: non costituisce reddito per il datore di lavoro e la riduzione del costo del lavoro è già un risparmio diretto, che si riflette positivamente nel conto economico aziendale.

Cosa fare se si è persa la scadenza o si hanno dubbi

Se il 30 settembre 2026 è già trascorso quando leggi questo articolo, è fondamentale verificare due aspetti:

  • Eventuali provvedimenti di proroga: il legislatore italiano ha già prorogato scadenze analoghe in passato. Verifica sempre sul sito ufficiale INPS o tramite un CAF aggiornato
  • Nuovi incentivi attivi per il 2026 e oltre: il panorama degli incentivi all’assunzione è in costante evoluzione. Potrebbero essere operative misure simili o sostitutive per gli anni successivi

Se invece ti trovi ancora in tempo ma hai dubbi sulla correttezza dei requisiti per le assunzioni già effettuate — o non sei sicuro di quale bonus si applica al tuo caso — il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza anche per le pratiche INPS legate agli incentivi all’assunzione. Operiamo sia in sede che da remoto, per aziende di tutta Italia.

Domande frequenti (FAQ)

Un’azienda con sede al Nord può accedere al Bonus ZES?

Sì, a condizione che il lavoratore svolga la propria attività in una sede operativa ubicata in una delle otto regioni della ZES Unica Mezzogiorno. La sede legale dell’azienda può essere ovunque in Italia: è la sede di effettivo svolgimento del lavoro che determina l’accesso all’incentivo. Occorre che anche il requisito della dimensione aziendale (max 10 dipendenti) sia rispettato alla data di assunzione.

Un lavoratore che ha avuto solo contratti a termine può far scattare il Bonus Giovani?

Sì. Il requisito del Bonus Giovani è che il lavoratore non abbia mai avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Contratti a progetto (co.co.co.), stage, tirocini, contratti a termine e collaborazioni occasionali non precludono l’accesso. La verifica avviene tramite le banche dati delle Comunicazioni Obbligatorie (COB) del Ministero del Lavoro, consultabili dall’INPS in automatico.

Cosa si intende per “addizionalità” nell’assunzione?

Il principio di addizionalità richiede che l’assunzione agevolata aumenti il numero complessivo di lavoratori a tempo indeterminato nell’azienda rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Il datore di lavoro non può sostituire un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo con un nuovo assunto agevolato: deve esserci un incremento netto della forza lavoro stabile. Le diminuzioni per dimissioni volontarie, pensionamento o invalidità non vengono computate negativamente.

Il Bonus Giovani si applica anche ai contratti di apprendistato?

No. I contratti di apprendistato hanno già un proprio regime contributivo agevolato e non possono quindi beneficiare del Bonus Giovani in aggiunta. Tuttavia, se al termine del periodo di apprendistato il rapporto viene trasformato in un normale contratto a tempo indeterminato, da quel momento può attivarsi il Bonus Giovani, sempre che il lavoratore rispetti i requisiti anagrafici e non abbia avuto altri rapporti stabili precedenti.

Bonus Giovani e Bonus ZES: si possono usare per lo stesso lavoratore?

No. Bonus Giovani e Bonus ZES sono destinati a platee distinte e non cumulabili per la stessa assunzione. Il Bonus Giovani si applica agli under 35 (con la maggiorazione a 650 euro se la sede è in ZES), il Bonus ZES si applica agli over 35 con almeno 6 mesi di disoccupazione. Per un giovane under 35 assunto al Sud, si applica il Bonus Giovani con massimale maggiorato a 650 euro — non il Bonus ZES.

Cosa succede se il lavoratore si dimette prima dei 24 mesi?

In caso di dimissioni volontarie del lavoratore, il datore di lavoro perde il diritto all’incentivo solo per i mesi successivi alla cessazione del rapporto, senza obbligo di restituzione di quanto già fruito. Diverso è il caso di licenziamento del lavoratore agevolato (o di altri con mansioni analoghe nella stessa unità produttiva) durante il periodo di fruizione: in quel caso l’INPS può revocare l’incentivo e richiedere la restituzione delle somme percepite.

Conclusione: non aspettare il 30 settembre

Il 30 settembre 2026 è una scadenza che non ammette rinvii. Se la tua azienda ha assunto lavoratori under 35 mai assunti a tempo indeterminato, donne svantaggiate o lavoratori over 35 disoccupati nella ZES Mezzogiorno tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hai ancora il tempo per presentare la domanda INPS e recuperare mesi di contributi già versati o ridurre quelli futuri.

I valori in gioco sono significativi: fino a 12.000-15.600 euro per ogni assunzione agevolata. Per un’azienda che ha effettuato più assunzioni nel biennio, il risparmio totale può essere molto rilevante — e non richiederlo entro la scadenza significa rinunciare definitivamente a risorse già maturate.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza per la verifica dei requisiti, la raccolta della documentazione e la presentazione della domanda INPS prima della scadenza. Il nostro team opera sia in sede che da remoto, per aziende di tutta Italia.

Puoi contattarci al 0432 1638640, via WhatsApp al 366 6018121 oppure scrivere a info@centrofiscale.com. Non aspettare settembre: le domande presentate a ridosso della scadenza rischiano di trovare le risorse esaurite.

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Luglio 31, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Bonus-Partita-IVA-Under-35.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-31 08:01:362026-08-05 07:44:27Bonus Giovani, Donne e ZES: domanda INPS entro il 30 settembre 2026
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Bonus Donne 2026: Requisiti, Importi e Come Fare la Domanda

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Bonus Donne 2026: Requisiti, Importi e Come Fare la Domanda

Il bonus donne 2026 rappresenta una delle misure piu’ significative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) per sostenere l’occupazione femminile in Italia. Si tratta di un esonero contributivo al 100% sui contributi previdenziali a carico delle lavoratrici dipendenti che soddisfano specifici requisiti legati alla maternita’. In questa guida completa analizziamo tutto quello che c’e’ da sapere: chi ne ha diritto, quanto vale il beneficio, come funziona il calcolo e come presentare la domanda.

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Cos’e’ il Bonus Donne 2026 e Chi lo Introduce

Il bonus donne 2026 e’ un esonero contributivo strutturale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), che proroga e amplia le misure gia’ sperimentate nel biennio 2024-2025. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche per la parita’ di genere e il sostegno alla natalita’, con l’obiettivo di ridurre il divario occupazionale tra uomini e donne e contrastare il fenomeno delle dimissioni post-maternita’.

Concretamente, il beneficio consiste nell’azzeramento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice (la quota a carico del dipendente, pari generalmente al 9,19% della retribuzione lorda), con un massimale annuo che garantisce un risparmio netto significativo in busta paga. L’esonero non interessa la quota contributiva a carico del datore di lavoro, che rimane invariata.

La misura si affianca ad altri strumenti di supporto all’occupazione femminile, come il bonus assunzioni per donne 2026, che riguarda invece gli incentivi per i datori di lavoro che assumono lavoratrici in condizioni svantaggiate.

Requisiti per Accedere al Bonus Donne 2026

Per beneficiare dell’esonero contributivo nel 2026, la lavoratrice deve soddisfare tutti i seguenti requisiti contemporaneamente:

  • Essere lavoratrice dipendente del settore privato (con alcune specificita’ per il settore pubblico – vedi oltre)
  • Avere almeno due figli (requisito base), con benefici potenziati per chi ne ha tre o piu’
  • Il figlio piu’ piccolo deve avere meno di 10 anni (per le madri con 2 figli) oppure meno di 18 anni (per le madri con 3 o piu’ figli)
  • Non essere in stato di disoccupazione ne’ in cassa integrazione al momento dell’applicazione del beneficio

Attenzione: Il requisito anagrafico del figlio e’ determinante. Una madre con due figli di cui il piu’ piccolo ha gia’ compiuto 10 anni non potra’ accedere al beneficio standard, ma potrebbe comunque beneficiare di altre misure agevolative legate all’Assegno Unico o alla pensione anticipata per le donne 2026.

Madri con 2 Figli: Requisiti Specifici

Per le lavoratrici con due figli, l’esonero contributivo si applica alle seguenti condizioni:

  • Avere almeno 2 figli a carico (biologici, adottivi o affidatari)
  • Il figlio piu’ piccolo deve avere un’eta’ compresa tra 0 e 9 anni (fino al compimento del 10° anno)
  • Rapporto di lavoro dipendente attivo nel settore privato
  • Contribuzione previdenziale regolare da parte del datore di lavoro

Madri con 3 o piu’ Figli: Requisiti Potenziati

Le lavoratrici con tre o piu’ figli godono di una finestra temporale piu’ ampia:

  • Avere 3 o piu’ figli a carico
  • Il figlio piu’ piccolo deve avere un’eta’ inferiore a 18 anni
  • Rapporto di lavoro dipendente attivo
  • Per il 2026, nessuna limitazione al reddito dichiarato (il beneficio non e’ means-tested)

Importi e Calcolo del Beneficio

L’esonero contributivo del bonus donne 2026 corrisponde al 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, entro specifici massimali mensili. Il beneficio si traduce direttamente in un aumento della retribuzione netta in busta paga.

Massimali Mensili 2026

SituazioneMassimale Mensile EsoneroMassimale Annuo Stimato
Madri con 2 figli (figlio minore under 10)Fino a 250 euro/meseFino a 3.000 euro/anno
Madri con 3+ figli (figlio minore under 18)Fino a 250 euro/meseFino a 3.000 euro/anno

Nota: I massimali esatti sono soggetti a conferma circolari INPS 2026. I valori indicati sono coerenti con la normativa L. 207/2024. Verificare sempre il messaggio INPS piu’ recente per l’importo aggiornato.

Esempio Pratico di Calcolo

Vediamo un esempio concreto per capire quanto vale il bonus donne 2026 in busta paga:

Scenario: Lavoratrice dipendente con 2 figli (il piu’ piccolo ha 6 anni), retribuzione lorda mensile di 2.000 euro.

  • Contributi a carico lavoratrice (9,19% circa): 2.000 x 9,19% = 183,80 euro/mese
  • Esonero applicato (100%): 183,80 euro/mese
  • Risparmio netto annuo: 183,80 x 12 = 2.205,60 euro
  • Aumento mensile netto in busta: circa +183 euro (al lordo delle imposte sull’IRPEF, poiche’ il risparmio contributivo incrementa la base imponibile)

Scenario 2: Lavoratrice con 3 figli (il piu’ piccolo ha 14 anni), retribuzione lorda mensile di 3.000 euro.

  • Contributi a carico lavoratrice calcolati: 3.000 x 9,19% = 275,70 euro/mese
  • Esonero applicato (fino al massimale): 250 euro/mese (cap applicato)
  • Risparmio netto annuo massimo: 250 x 12 = 3.000 euro

Nota fiscale importante: L’esonero contributivo a carico della lavoratrice non riduce la retribuzione imponibile IRPEF, ma determina una riduzione delle trattenute previdenziali. Di conseguenza, la retribuzione netta aumenta di un importo inferiore all’esonero lordo, a causa della maggiore base IRPEF.

Settori e Tipologie di Lavoro Incluse ed Escluse

Chi e’ Incluso

  • Lavoratrici dipendenti del settore privato (industria, commercio, artigianato, servizi)
  • Lavoratrici domestiche (colf, badanti) regolarmente assunte
  • Lavoratrici dello spettacolo iscritte al FPLS
  • Apprendiste con contratto di apprendistato professionalizzante
  • Lavoratrici con contratto a tempo determinato (purche’ nel periodo di validita’ del contratto)
  • Lavoratrici con contratto part-time (l’esonero si calcola sui contributi effettivi, proporzionati all’orario)

Chi e’ Escluso

  • Lavoratrici autonome (partite IVA, libere professioniste) – per loro esistono misure diverse come la riduzione INPS forfettari
  • Lavoratrici del settore pubblico (alcune eccezioni per enti pubblici economici)
  • Lavoratrici in stato di disoccupazione al momento dell’applicazione
  • Lavoratrici in cassa integrazione ordinaria o straordinaria durante il periodo coperto
  • Lavoratrici con un solo figlio

Durata e Decorrenza del Beneficio

La decorrenza del bonus donne 2026 e’ fissata al 1° gennaio 2026, con applicazione automatica da parte del datore di lavoro attraverso il sistema di denuncia contributiva mensile (UNIEMENS). Non e’ richiesta una domanda preventiva da parte della lavoratrice: e’ il datore di lavoro che applica l’esonero in fase di elaborazione delle buste paga, previa verifica dei requisiti dichiarati dalla dipendente.

La durata del beneficio e’ legata al mantenimento dei requisiti:

  • Per le madri con 2 figli: fino al compimento del 10° anno del figlio piu’ piccolo
  • Per le madri con 3+ figli: fino al compimento del 18° anno del figlio piu’ piccolo
  • Il beneficio decade automaticamente quando il figlio di riferimento supera l’eta’ limite
  • L’esonero e’ confermato per l’intero anno 2026; per gli anni successivi e’ necessaria conferma in Legge di Bilancio

Come Funziona: Ruolo del Datore di Lavoro

Il meccanismo operativo del bonus donne 2026 prevede che sia il datore di lavoro il soggetto attivo nella gestione dell’esonero. Il processo si articola come segue:

  1. Dichiarazione della lavoratrice: La dipendente comunica al datore di lavoro (tipicamente all’ufficio HR o paghe) di possedere i requisiti (numero e eta’ dei figli), fornendo documentazione (certificati di nascita, dichiarazioni sostitutive)
  2. Verifica documentale: Il datore di lavoro verifica i requisiti e acquisisce la documentazione di supporto
  3. Applicazione in UNIEMENS: Il datore di lavoro (o il consulente del lavoro/CAF) inserisce l’esonero nel flusso UNIEMENS mensile tramite il codice specifico comunicato dall’INPS
  4. Recupero del beneficio: Il beneficio viene recuperato come credito contributivo dall’azienda, che lo compensa con i versamenti INPS successivi
  5. Controllo INPS: L’INPS effettua controlli a campione sulla correttezza dei dati dichiarati

Cosa fare se il datore di lavoro non applica l’esonero? Se la lavoratrice ritiene di avere i requisiti ma il beneficio non compare in busta paga, puo’ rivolgersi all’ufficio HR, al consulente del lavoro aziendale o direttamente a un CAF o patronato per verificare la situazione e assistere nella gestione del caso.

La Domanda INPS: Quando e’ Necessaria

Come anticipato, il bonus donne 2026 per le lavoratrici dipendenti non richiede una domanda INPS diretta da parte della lavoratrice. L’esonero e’ applicato in modo automatico dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile. Tuttavia, esistono alcune situazioni in cui potrebbe essere necessario un intervento diretto:

  • Conguagli per periodi pregressi: Se il datore di lavoro non ha applicato l’esonero sin dal 1° gennaio 2026, la lavoratrice puo’ richiedere il recupero degli arretrati attraverso il datore di lavoro stesso o con assistenza di un patronato
  • Lavoratrici domestiche: Per colf e badanti, la procedura potrebbe richiedere comunicazioni specifiche all’INPS tramite il portale dedicato ai lavoratori domestici
  • Verifica della corretta applicazione: Attraverso il portale INPS (myINPS) o il CAF di riferimento, e’ possibile verificare che l’esonero sia stato correttamente applicato nella propria posizione contributiva

Come Verificare Online la Propria Posizione

  1. Accedere al portale www.inps.it con SPID, CIE o CNS
  2. Cliccare su "Fascicolo Previdenziale del Cittadino"
  3. Verificare l’estratto conto contributivo per il periodo di interesse
  4. Controllare che le settimane contributive siano correttamente accreditate nonostante l’esonero

L’esonero non riduce il montante contributivo previdenziale della lavoratrice: i periodi coperti dall’esonero vengono accreditati comunque ai fini pensionistici, in quanto lo Stato si sostituisce alla lavoratrice nel versamento della quota esonerata.

Differenze con il Bonus Donne degli Anni Precedenti

CaratteristicaBonus Donne 2024Bonus Donne 2025Bonus Donne 2026
TipologiaEsonero contributivo sperimentaleEsonero contributivo sperimentaleEsonero contributivo strutturale
Lavoratrici con 2 figli (min. piccolo under 10)Si’ (100%)Si’ (100%)Si’ (100%)
Lavoratrici con 3+ figli (min. piccolo under 18)Si’ (100%)Si’ (100%)Si’ (100%)
Massimale mensileVariabile per fasciaVariabile per fasciaFino a 250 euro/mese
Natura giuridicaTemporanea (1 anno)Temporanea (1 anno)Prorogata L. 207/2024
Norma di riferimentoL. 213/2023Proroga Legge BilancioL. 207/2024

Altri Bonus e Agevolazioni per le Donne nel 2026

Il bonus donne 2026 non e’ l’unica misura di sostegno disponibile per le lavoratrici. Ecco un quadro delle principali agevolazioni collegate:

Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale e’ una prestazione mensile INPS per le famiglie con figli a carico fino a 21 anni. Per il 2026, l’importo base e’ di 199,40 euro al mese per figlio (con ISEE fino a 17.090 euro) fino a un minimo di 57 euro mensili per figlio senza ISEE o con ISEE oltre 45.574 euro. E’ cumulabile con il bonus donne e non richiede rinunce ad altri benefici. Consulta il calendario pagamenti INPS per conoscere le date di accredito.

Pensione Anticipata Opzione Donna

Le lavoratrici con carriere lunghe possono accedere alla pensione anticipata tramite Opzione Donna, che consente il pensionamento prima dei requisiti ordinari a fronte del ricalcolo contributivo dell’assegno. Nel 2026, i requisiti specifici prevedono un’eta’ anagrafica e contributiva determinata. Leggi la guida completa sulla pensione anticipata per le donne 2026.

Bonus Assunzioni Donne (per i Datori di Lavoro)

I datori di lavoro che assumono donne disoccupate da almeno 6 mesi, over 50 in condizioni di svantaggio o residenti in aree ZES possono beneficiare di esoneri contributivi fino al 100% per un massimo di 12/18 mesi. Questa misura si affianca al bonus donne contributivo e riguarda la prospettiva del datore di lavoro. Approfondisci il bonus assunzioni 2026.

Maggiorazione Assegno Unico per Madri Lavoratrici

Le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano possono beneficiare di una maggiorazione di 35,68 euro mensili per figlio sull’Assegno Unico, applicata automaticamente dall’INPS sulla base dei dati dichiarativi. Per le madri under 21 e’ prevista una maggiorazione aggiuntiva di 23,68 euro mensili per figlio.

Bonus Giorgetti per Lavoratori e Lavoratrici

Il Bonus Giorgetti 2026 prevede un incentivo del 9,19% in busta paga per chi decide di continuare a lavorare dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Si rivolge sia agli uomini che alle donne che scelgono di posticipare il pensionamento.

Compatibilita’ con Altri Strumenti di Welfare

Il bonus donne 2026 e’ compatibile con la maggior parte degli altri strumenti di welfare e previdenza. Ecco una sintesi:

MisuraCompatibile con Bonus Donne 2026?Note
Assegno Unico UniversaleSi’ – cumulabileNessuna interazione
Maternita’ obbligatoriaSi’ – cumulabileL’esonero si applica anche sui periodi di indennita’
Congedo parentaleSi’ – cumulabileVerifica importi ridotti dell’indennita’
NASpI (disoccupazione)No – incompatibileL’esonero cessa durante la percezione NASpI
Cassa integrazioneParzialmenteNon si applica sulle ore di CIG
Detrazione lavoro dipendenteSi’ – cumulabileRegimi fiscali indipendenti
Opzione Donna (pensione)No – alternativoAl pensionamento decade il rapporto di lavoro

Impatto sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e sulla Pensione

Una domanda frequente riguarda l’impatto del bonus donne sulla posizione previdenziale complessiva della lavoratrice. La risposta e’ rassicurante:

  • Pensione: I periodi coperti dall’esonero sono pienamente accreditati ai fini pensionistici. Lo Stato integra la quota esonerata, quindi non vi e’ alcuna riduzione del montante contributivo accumulato
  • TFR: Il calcolo del TFR non e’ influenzato dall’esonero contributivo, poiche’ il TFR si calcola sulla retribuzione lorda annuale, non sui contributi
  • Ratei previdenziali: Le settimane utili per la pensione vengono conteggiate normalmente
  • NASPI futura: L’esonero non pregiudica i diritti alla NASpI in caso di futura disoccupazione, poiche’ la contribuzione virtuale viene comunque accreditata

Normativa di Riferimento: Le Fonti Ufficiali

Per chi vuole approfondire la base giuridica del bonus donne 2026, ecco i principali riferimenti normativi:

  • Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025): articoli che prorogano e rafforzano l’esonero contributivo per le lavoratrici madri
  • Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024): prima introduzione strutturata dell’esonero contributivo per madri con 2 o piu’ figli
  • Circolari INPS operative per l’applicazione dell’esonero tramite flusso UNIEMENS (consultare il portale INPS per il numero aggiornato)
  • Messaggio INPS di aggiornamento per l’anno 2026 (verificare sul portale INPS per la circolare specifica 2026)
  • D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternita’ e paternita’): quadro normativo di riferimento per le tutele alle lavoratrici madri

Per consultare le circolari ufficiali, visitare il portale INPS (www.inps.it) nella sezione "Circolari e messaggi" oppure rivolgersi al CAF Centro Fiscale per una consulenza personalizzata.

Domande Frequenti (FAQ)

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Il bonus donne 2026 vale anche per le lavoratrici part-time?

Si’. Le lavoratrici con contratto part-time accedono al bonus donne 2026 in misura proporzionale all’orario di lavoro svolto. I contributi esonerati saranno calcolati sulla base della retribuzione effettiva, che per il part-time e’ inferiore a quella full-time. Il massimale mensile si applica sempre come tetto massimo.

I figli adottivi o in affidamento contano per il bonus?

Si’. I figli adottivi e quelli in affidamento preadottivo o affidamento tout court sono equiparati ai figli biologici ai fini del bonus donne 2026. L’eta’ di riferimento (under 10 o under 18) si calcola dalla data di nascita del figlio, non dalla data di adozione o affidamento.

Cosa succede se nasco un terzo figlio durante il 2026?

Se una lavoratrice con 2 figli (e beneficiaria del bonus base) da’ alla luce o adotta un terzo figlio nel corso del 2026, acquisisce il diritto al bonus nella versione potenziata (figlio piu’ piccolo under 18) a partire dalla data della nascita/adozione. Il datore di lavoro aggiornera’ il trattamento dalla competenza mensile successiva alla comunicazione della lavoratrice.

Il bonus si applica anche durante la maternita’ obbligatoria?

Si’. Durante il periodo di maternita’ obbligatoria (congedo di maternita’), la lavoratrice percepisce l’indennita’ di maternita’ dall’INPS. L’esonero contributivo si applica anche su questo periodo, poiche’ i contributi vengono versati figurativamente sull’indennita’ percepita. Il datore di lavoro gestisce il conguaglio in fase di UNIEMENS.

Come faccio sapere se il mio datore di lavoro ha applicato il bonus?

Puoi verificarlo direttamente sulla tua busta paga: la voce relativa ai contributi a carico del dipendente (tipicamente la trattenuta INPS) dovrebbe risultare azzerata o ridotta. In alternativa, accedi al portale myINPS con SPID e controlla l’estratto conto contributivo. Se hai dubbi, rivolgiti a un CAF o patronato per un controllo professionale.

Il bonus e’ cumulabile con il bonus nascita o il bonus asilo nido?

Si’. Il bonus donne 2026 (esonero contributivo) e’ pienamente cumulabile con il bonus nascita (una tantum alla nascita/adozione), il bonus asilo nido INPS (rimborso rette fino a 3.000 euro annui) e con tutte le altre prestazioni a supporto della famiglia, incluso l’Assegno Unico Universale. Non vi sono clausole di incompatibilita’ tra questi strumenti.

Cosa Fare se Non si Riceve il Bonus

Se sei convinta di avere i requisiti ma il bonus non compare nella tua busta paga, segui questi passi:

  1. Controlla la busta paga nel dettaglio delle trattenute contributive
  2. Parla con l’ufficio HR o il responsabile paghe: potrebbe essere che non abbiano ricevuto la tua comunicazione o non siano a conoscenza della misura
  3. Fornisci la documentazione richiesta (certificati di nascita dei figli, eventuale documentazione di adozione/affidamento)
  4. Se il problema persiste, rivolgiti a un patronato o CAF per assistenza. Il CAF Centro Fiscale offre consulenza su queste tematiche e puo’ aiutarti a recuperare gli arretrati
  5. Presenta un’istanza INPS tramite il portale o tramite patronato se il datore di lavoro non adempie ai propri obblighi

Arretrati 2026: Se il bonus non e’ stato applicato da gennaio 2026, il datore di lavoro e’ tenuto a recuperare le quote non erogate nei mesi successivi, con il conguaglio in busta paga. Non si perde nulla: il recupero degli arretrati e’ garantito dalla normativa.

Per qualsiasi dubbio o necessita’ di assistenza, il team del CAF Centro Fiscale di Udine e’ a disposizione. Puoi contattarci telefonicamente al 0432 1638640 o tramite WhatsApp al 366 6018121. Il nostro sportello e’ in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine.

Maggio 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-29 00:58:502026-05-28 20:21:50Bonus Donne 2026: Requisiti, Importi e Come Fare la Domanda
NOTIZIE

Bonus assunzioni 2026: guida completa a incentivi giovani, donne, ZES e stabilizzazione dei contratti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il 2026 conferma e amplia il pacchetto di incentivi all’occupazione destinati ai datori di lavoro privati che assumono giovani, donne, persone svantaggiate o stabilizzano contratti a termine. Tra i bonus assunzioni 2026 più rilevanti troviamo il Bonus Giovani Under 35, il Bonus Donne, il Bonus ZES Unica Mezzogiorno e la maxi deduzione del 120% sul costo del lavoro incrementale. Si tratta di misure introdotte principalmente dal Decreto Coesione (DL 60/2024) e prorogate o ridefinite dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), il cui impatto pratico e significativo: per un’azienda, l’esonero contributivo può tradursi in un risparmio fino a 15.600 euro nell’arco di 24 mesi per singolo lavoratore.

In questa guida completa e aggiornata analizziamo ogni singolo bonus attivo nel 2026: requisiti, importi, durata, procedure INPS per la richiesta, regole di cumulabilità e esempi pratici di calcolo. L’obiettivo e offrire ad aziende, professionisti delle risorse umane e consulenti del lavoro uno strumento operativo per orientarsi tra le numerose agevolazioni disponibili, evitando errori che potrebbero compromettere il diritto all’esonero. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente i datori di lavoro nella verifica dei requisiti e nella corretta gestione documentale di queste misure.

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Bonus assunzioni 2026: la panoramica generale degli incentivi

Il quadro degli incentivi all’assunzione nel 2026 si fonda su due pilastri normativi principali. Il primo è il Decreto Coesione (DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024 n. 95), che ha introdotto tre nuovi esoneri contributivi destinati ai datori di lavoro privati: il Bonus Giovani Under 35, il Bonus Donne e il Bonus ZES Unica Mezzogiorno. Il secondo pilastro è la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207), che ha confermato la maxi deduzione del 120% sul costo del lavoro incrementale e ha allineato la disciplina degli incentivi per il triennio 2025-2027.

A queste misure si affiancano gli incentivi strutturali già previsti dall’ordinamento, come l’esonero per l’assunzione di percettori di NASpI, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (art. 4, c. 3, L. 92/2012), l’esonero per l’assunzione di disabili (L. 68/1999) e gli sgravi per la trasformazione dei contratti di apprendistato. La convivenza tra misure straordinarie e ordinarie rende il sistema complesso ma estremamente vantaggioso per i datori di lavoro che sanno orientarsi correttamente. Comprendere quale bonus si applica al caso concreto, e se più incentivi possono essere cumulati, è il primo passo per massimizzare il risparmio contributivo.

Tabella riassuntiva: i principali bonus assunzioni attivi nel 2026

BonusImporto max/meseDurataNorma
Giovani Under 35500 euro (650 nelle regioni ZES)24 mesiDL 60/2024 art. 22
Donne svantaggiate650 euro24 mesiDL 60/2024 art. 23
ZES Unica Mezzogiorno650 euro24 mesiDL 60/2024 art. 24
Maxi deduzione 120%Deduzione fiscale +20%Anno per annoL. 207/2024 c. 399-400
NASpI (assunzione percettore)20% NASpI residuaUna tantumArt. 2 c. 10-bis L. 92/2012
Disabili (L. 68/1999)35-70% retribuzione36-60 mesiArt. 13 L. 68/1999

Bonus Giovani Under 35: esonero contributivo fino a 500 euro al mese

Il Bonus Giovani, previsto dall’articolo 22 del Decreto Coesione (DL 60/2024), è la misura più rilevante per chi vuole assumere lavoratori under 35. Si tratta di un esonero contributivo totale (100%) della quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. Il beneficio sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate in una delle otto regioni ricomprese nella ZES Unica Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Requisiti per il Bonus Giovani 2026

  • Eta del lavoratore: meno di 35 anni compiuti alla data dell’assunzione
  • Condizione occupazionale: il lavoratore non deve mai essere stato assunto a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa (con altri datori di lavoro)
  • Tipologia contrattuale: nuova assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato
  • Datore di lavoro: tutti i datori di lavoro privati (esclusi datori di lavoro domestico e settore agricolo nei limiti di specifiche disposizioni)
  • Regolarità contributiva: possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
  • Rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro
  • Nessun obbligo di assunzione preesistente derivante da legge o contratto collettivo

Durata e caratteristiche dell’esonero

L’esonero ha una durata di 24 mesi a partire dalla data di assunzione. Il calcolo del risparmio massimo per il datore di lavoro è quindi pari a 12.000 euro per ciascun lavoratore (500 × 24) nelle aree ordinarie e a 15.600 euro (650 × 24) nelle aree ZES. È importante notare che l’esonero non si applica ai premi INAIL e ai contributi al Fondo di Tesoreria INPS per il TFR (per le aziende con più di 50 dipendenti). Il bonus è soggetto al rispetto del regime de minimis o, in alternativa, all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato (in base alla specifica formulazione confermata nelle circolari attuative).

Bonus Donne: esonero contributivo per favorire l’occupazione femminile

Il Bonus Donne previsto dall’articolo 23 del Decreto Coesione (DL 60/2024) è un esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate. La misura punta a ridurre il divario occupazionale di genere, particolarmente accentuato in alcuni territori e settori economici. L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di 650 euro mensili per una durata di 24 mesi.

Chi sono le “donne svantaggiate” ai fini del bonus

La definizione di “donna svantaggiata” segue il Regolamento UE 651/2014 e include una delle seguenti categorie:

  • Donne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti
  • Donne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi Strutturali UE (in pratica, le regioni del Mezzogiorno e alcune aree del Centro-Nord individuate da decreto interministeriale)
  • Donne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate in professioni o settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con decreto del Ministero del Lavoro)

Il requisito dell’incremento occupazionale netto

Una caratteristica peculiare del Bonus Donne è il requisito dell’incremento occupazionale netto: l’assunzione deve determinare un aumento del numero dei dipendenti rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Le diminuzioni di personale che si sono verificate per dimissioni volontarie, invalidita, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa non si computano. Questo requisito rende il Bonus Donne uno strumento di incentivazione netta all’occupazione, non un semplice sgravio sulle assunzioni che si sarebbero comunque effettuate.

Bonus ZES Unica Mezzogiorno: 650 euro al mese per assumere al Sud

Il Bonus ZES Unica, disciplinato dall’articolo 24 del Decreto Coesione, è dedicato ai datori di lavoro privati che operano nelle otto regioni del Mezzogiorno ricomprese nella Zona Economica Speciale unica: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. È un esonero contributivo del 100% nel limite di 650 euro mensili per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, con una durata di 24 mesi.

Requisiti specifici del Bonus ZES

  • Datore di lavoro: privato con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (microimprese e piccole imprese)
  • Sede di lavoro: in una delle 8 regioni della ZES Unica Mezzogiorno
  • Lavoratore: di età pari o superiore a 35 anni e privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
  • Tipologia di rapporto: assunzione a tempo indeterminato (incluso part-time)
  • Incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti
  • Rispetto del Regolamento UE sugli aiuti di Stato a finalita regionale

È importante segnalare che il Bonus ZES Unica e complementare rispetto al Bonus Giovani Under 35: mentre quest’ultimo si rivolge ai giovani sotto i 35 anni, il Bonus ZES copre proprio i lavoratori che hanno superato questa soglia anagrafica ma operano in territori a maggiore svantaggio economico. Per i giovani Under 35 assunti al Sud, si applica invece il Bonus Giovani con il massimale maggiorato a 650 euro.

Stabilizzazione dei contratti: bonus per trasformare il tempo determinato in indeterminato

La stabilizzazione dei contratti a tempo determinato è uno degli obiettivi principali della politica del lavoro italiana ed europea. Anche se il sistema normativo italiano non prevede un singolo “bonus stabilizzazione” universale, esistono diverse misure che, applicate alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, generano sgravi significativi per le aziende:

  • Bonus Giovani Under 35 (DL 60/2024 art. 22): si applica anche alle trasformazioni TD→TI, purché il lavoratore non sia mai stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato in precedenza
  • Bonus Donne (DL 60/2024 art. 23): applicabile alle trasformazioni che riguardano donne con i requisiti di svantaggio
  • Esonero per stabilizzazione di apprendisti: al termine del periodo di apprendistato, la conferma a tempo indeterminato gode di un’aliquota contributiva agevolata del 10% (anziché ordinaria) per i 12 mesi successivi alla trasformazione, ai sensi del Testo Unico Apprendistato (D.Lgs. 81/2015)
  • Bonus NASpI: spetta una quota della NASpI residua spettante al lavoratore quando il datore di lavoro lo assume a tempo indeterminato (anche con trasformazione)

Vantaggi fiscali ulteriori: la maxi deduzione 120% sul costo del lavoro

Oltre agli sgravi contributivi, dal 2024 e per gli anni successivi (compresi 2025 e 2026, salvo modifiche), è prevista una super deduzione fiscale del 120% del costo del personale neoassunto a tempo indeterminato, qualora l’azienda registri un incremento occupazionale netto rispetto all’anno precedente. La maggiorazione sale al 130% nel caso di assunzione di categorie “meritevoli di maggior tutela” (donne con almeno due figli minori, giovani Under 30 ammessi a Garanzia Giovani, ex percettori del Reddito di Cittadinanza, persone con disabilità, ecc.). Questa misura, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e confermata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024 art. 1 commi 399-400), si cumula con gli esoneri contributivi sopra descritti.

Altri esoneri e bonus attivi nel 2026

Accanto ai grandi bonus straordinari del Decreto Coesione, nel 2026 restano operativi numerosi incentivi strutturali che, in determinate situazioni, possono risultare più convenienti o complementari:

Bonus assunzione percettori NASpI

Il datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore titolare di NASpI ha diritto, a domanda, a un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il beneficio è disciplinato dall’art. 2, comma 10-bis, della L. 92/2012 ed è cumulabile con altri incentivi solo nei limiti consentiti dalla normativa.

Incentivi per l’assunzione di disabili (L. 68/1999)

L’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili dà diritto a un incentivo economico variabile dal 35% al 70% della retribuzione lorda mensile, per una durata da 36 a 60 mesi, a seconda della tipologia di disabilità e del grado di riduzione della capacità lavorativa. L’incentivo è disciplinato dall’art. 13 della L. 68/1999, come modificato dal D.Lgs. 151/2015.

Incentivo Over 50 (L. 92/2012)

Per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi spetta una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi (tempo determinato) o 18 mesi (tempo indeterminato o trasformazione). Norma di riferimento: art. 4, commi 8-11, L. 92/2012.

Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) resta uno strumento estremamente conveniente: durante il periodo di formazione il datore di lavoro versa un’aliquota contributiva agevolata e al termine del periodo, in caso di conferma a tempo indeterminato, l’aliquota agevolata prosegue per ulteriori 12 mesi. Le aliquote specifiche variano in base alle dimensioni aziendali e al CCNL applicato, secondo le tabelle INPS più recenti.

Come si richiedono i bonus assunzioni all’INPS

La procedura di richiesta dei bonus assunzioni 2026 segue, salvo eccezioni, un iter standardizzato gestito attraverso il portale telematico dell’INPS. Comprenderla è essenziale per evitare errori che potrebbero comportare la decadenza dal beneficio.

I passaggi essenziali della procedura

  1. Comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV): entro le ore 24 del giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro va effettuata la comunicazione al Centro per l’Impiego competente
  2. Verifica preventiva dei requisiti: il datore di lavoro deve verificare il possesso di tutti i requisiti soggettivi (età del lavoratore, condizione di disoccupazione, assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, ecc.) e oggettivi (DURC, rispetto della sicurezza sul lavoro, incremento occupazionale ove richiesto)
  3. Istanza telematica all’INPS: il datore di lavoro presenta domanda tramite il portale INPS, utilizzando il modulo specifico predisposto per il singolo bonus, indicando i dati del lavoratore e dichiarando il possesso dei requisiti
  4. Risposta INPS: l’INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie (per i bonus a sportello) e l’esistenza dei requisiti. In caso positivo, comunica l’autorizzazione tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”
  5. Fruizione dell’esonero in busta paga: una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro applica l’esonero direttamente in sede di compilazione del flusso UniEmens, esponendo gli importi nei quadri previsti dalla circolare INPS attuativa

Circolari INPS applicative

Per ciascun bonus l’INPS pubblica circolari e messaggi applicativi che precisano i codici di esposizione UniEmens, le modalità di calcolo dell’esonero, eventuali integrazioni documentali necessarie. È sempre consigliabile consultare la circolare specifica prima di effettuare l’assunzione: per il Bonus Giovani Under 35, il Bonus Donne e il Bonus ZES Unica, le circolari INPS attuative del 2024-2025 e i successivi messaggi di chiarimento forniscono il quadro operativo completo. Il CAF Centro Fiscale di Udine mantiene aggiornato il proprio database normativo e affianca le aziende nella fase di compilazione delle istanze.

Cumulabilità tra bonus: cosa si può è cosa non si può sommare

Uno degli aspetti più complessi della gestione dei bonus assunzioni 2026 riguarda la cumulabilità. La regola generale è che gli esoneri contributivi non sono cumulabili tra loro per lo stesso lavoratore e per lo stesso periodo, salvo specifiche eccezioni previste dalla norma istitutiva. Tuttavia, esistono importanti spazi di cumulo, in particolare con misure di natura fiscale.

Le regole base di cumulabilità

  • Esoneri contributivi tra loro: generalmente non cumulabili sul medesimo rapporto di lavoro nello stesso periodo. Esempio: per uno stesso lavoratore Under 35 non si possono attivare contemporaneamente Bonus Giovani e Bonus ZES Unica (peraltro destinatari di platee diverse)
  • Esonero contributivo + Bonus NASpI: la giurisprudenza INPS più recente ha riconosciuto una parziale cumulabilità in specifiche condizioni, ma è essenziale verificare l’orientamento più aggiornato
  • Esoneri contributivi + Maxi deduzione 120%: cumulo pieno. La maxi deduzione è una misura fiscale (IRES/IRPEF) e opera su un piano diverso rispetto agli esoneri contributivi
  • Bonus contributivi + Crediti d’imposta ZES: generalmente cumulabili nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato e del massimale de minimis

Prima di applicare un esonero, e sempre opportuno verificare gli orientamenti più recenti dell’INPS e del Ministero del Lavoro, perché il quadro evolve frequentemente attraverso messaggi e interpelli.

Esempi pratici di calcolo del risparmio contributivo

Per comprendere il reale impatto economico dei bonus assunzioni 2026 e utile analizzare alcuni casi concreti.

Esempio 1: assunzione di un giovane Under 35 al Nord

L’azienda Alfa Srl, con sede a Udine, assume Luca, 27 anni, mai assunto a tempo indeterminato, con un contratto a tempo indeterminato è una retribuzione lorda di 1.800 euro mensili. I contributi a carico del datore di lavoro su tale retribuzione sono indicativamente di circa 540 euro/mese (calcolando un’aliquota datoriale media del 30% circa, esclusi INAIL).

  • Massimale esonero Bonus Giovani: 500 euro/mese
  • Contributi mensili effettivamente azzerati: 500 euro/mese (l’eccedenza di 40 euro resta a carico dell’azienda)
  • Risparmio mensile: 500 euro
  • Risparmio totale 24 mesi: 12.000 euro

Esempio 2: assunzione di un giovane Under 35 al Sud

L’azienda Beta Srl, con sede a Napoli, assume Maria, 29 anni, mai assunta a tempo indeterminato, con un contratto a tempo indeterminato è una retribuzione lorda di 1.900 euro/mese. Operando in regione ZES, si applica il massimale maggiorato di 650 euro/mese.

  • Massimale esonero: 650 euro/mese
  • Risparmio mensile: circa 570 euro (importo dei contributi datoriali, comunque entro il massimale)
  • Risparmio totale 24 mesi: circa 13.700-15.600 euro (in base ai contributi effettivi)

Esempio 3: assunzione di una donna svantaggiata + maxi deduzione

L’azienda Gamma SpA assume Giulia, 42 anni, disoccupata da 30 mesi, con contratto a tempo indeterminato e retribuzione lorda di 2.100 euro/mese (contributi datoriali stimati: 630 euro). L’azienda registra anche un incremento occupazionale netto rispetto all’anno precedente.

  • Bonus Donne (esonero contributivo): 630 euro/mese × 24 = 15.120 euro
  • Maxi deduzione 120% del costo del lavoro: sul costo del personale incrementale (es. 30.000 euro/anno) si applica una deduzione fiscale aggiuntiva del 20%, pari a 6.000 euro. Considerando un’aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale e di circa 1.440 euro/anno
  • Risparmio totale stimato sui 24 mesi: circa 18.000 euro (esonero + benefici fiscali aggregati)

Bonus assunzioni 2026: gli errori da evitare

L’esperienza maturata in questi anni dai consulenti del lavoro mostra alcuni errori ricorrenti che possono compromettere il diritto all’esonero o, peggio, comportare il recupero degli importi indebitamente fruiti con sanzioni e interessi:

  • Mancata verifica dei requisiti soggettivi del lavoratore: ad esempio assumere come “mai stato a tempo indeterminato” un soggetto che in realtà ha avuto un breve TI in passato
  • Mancato rispetto del DURC: il documento deve essere regolare al momento della fruizione, non solo al momento dell’assunzione
  • Errato calcolo dell’incremento occupazionale netto: confondere le diminuzioni “neutre” (dimissioni volontarie, pensionamento) con quelle “computabili” (licenziamenti per riduzione del personale)
  • Errata esposizione dei codici UniEmens: ogni bonus ha codici specifici. Errori in questa fase generano segnalazioni automatiche da parte dell’INPS
  • Sovrapposizione di bonus non cumulabili sullo stesso lavoratore
  • Mancato rispetto dei massimali de minimis nei casi in cui il bonus è soggetto a questa disciplina

Cosa fare nel 2026 per non perdere occasioni

Il 2026 rappresenta un anno di consolidamento per i bonus assunzioni: la disciplina del Decreto Coesione è ormai operativa con tutte le circolari attuative e le aziende dispongono di strumenti chiari per programmare le assunzioni. Le scelte strategiche vincenti per i datori di lavoro sono:

  1. Pianificare in anticipo le assunzioni, verificando con il consulente del lavoro o con il CAF l’applicabilità del bonus più conveniente
  2. Mantenere costantemente regolare il DURC, perché un’irregolarità durante i 24 mesi di esonero ne comporta la sospensione
  3. Monitorare gli aggiornamenti normativi: messaggi INPS, circolari del Ministero del Lavoro e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
  4. Documentare con cura la posizione del lavoratore (storico INPS, eventuali certificazioni di disoccupazione, dichiarazioni sostitutive)
  5. Conservare la documentazione per almeno 10 anni, considerando i tempi di controllo INPS

Affidarsi a un partner esperto come il CAF Centro Fiscale di Udine consente di evitare errori e di massimizzare il vantaggio economico delle agevolazioni. Il nostro team segue l’intero iter: dalla verifica dei requisiti, alla presentazione dell’istanza INPS, fino al monitoraggio della fruizione corretta nei flussi UniEmens.

Domande frequenti sui bonus assunzioni 2026

Il Bonus Giovani Under 35 si applica anche al part-time?

Sì, il bonus si applica anche ai contratti a tempo indeterminato part-time. Il massimale di 500 euro (650 per ZES) si riferisce all’esonero massimo mensile e si applica in proporzione alle ore lavorate nel mese.

Se assumo una donna over 50 disoccupata da 18 mesi, posso usare il Bonus Donne?

Sì, perché la condizione di “senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi” o di “almeno 6 mesi” se residente in aree svantaggiate o impiegata in settori a forte disparità di genere e alternativa rispetto all’età. Una donna ovunque residente, disoccupata da 24 mesi, ha diritto al bonus indipendentemente dall’età.

Le aziende con più di 10 dipendenti possono accedere al Bonus ZES Unica?

No, il Bonus ZES Unica è riservato a datori di lavoro privati con un numero di dipendenti pari o inferiore a 10. Le aziende più grandi che assumono al Sud possono comunque accedere ad altri incentivi (es. Bonus Giovani Under 35, Bonus Donne, decontribuzione Sud strutturale dove ancora prevista).

Cosa succede se durante i 24 mesi di esonero il lavoratore si dimette?

L’esonero si interrompe naturalmente. Se la cessazione avviene per dimissioni volontarie o per cause non imputabili al datore di lavoro (giusta causa di licenziamento, ecc.), l’azienda mantiene il beneficio già fruito senza obbligo di restituzione. Diverso il caso del licenziamento ingiustificato: in questo caso possono attivarsi meccanismi di recupero, come previsto dalle disposizioni applicative.

Il bonus è automatico o devo presentare domanda?

I bonus contributivi richiedono sempre una specifica istanza telematica all’INPS, con verifica preventiva dei requisiti e dell’eventuale disponibilità delle risorse stanziate. Una volta autorizzati, l’esonero viene fruito direttamente in compensazione nella denuncia UniEmens mensile.

La maxi deduzione 120% si applica anche per il 2026?

Sì, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato la misura della maggiorazione del 20% (e fino al 30% per categorie meritevoli) del costo del lavoro deducibile nei periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in caso di incremento occupazionale netto. Restano fermi i requisiti di stabilità del rapporto e di mantenimento dell’incremento.

Conclusione: come sfruttare al meglio i bonus assunzioni 2026

I bonus assunzioni 2026 rappresentano un’opportunità concreta per le aziende italiane: il risparmio potenziale può superare i 15.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto, a cui si aggiungono i vantaggi fiscali della maxi deduzione 120%. Tuttavia, la complessità della disciplina richiede attenzione: verifica dei requisiti, corretta presentazione delle istanze, monitoraggio della cumulabilità e gestione precisa dei flussi UniEmens sono fattori che possono trasformare un’opportunità in un problema se gestiti con superficialita.

Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione delle aziende del Friuli Venezia Giulia e di tutto il territorio nazionale un servizio completo di assistenza: analisi della convenienza, verifica preventiva dei requisiti, presentazione delle istanze INPS, monitoraggio della fruizione, supporto in caso di controlli. Contattaci per programmare le tue assunzioni del 2026 sfruttando al massimo le agevolazioni previste dalla normativa.

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Maggio 22, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 22:55:042026-05-22 22:26:05Bonus assunzioni 2026: guida completa a incentivi giovani, donne, ZES e stabilizzazione dei contratti
CAF, PATRONATO

Bonus Donne 2026: Requisiti, Domanda e il Dubbio Operativo

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il Bonus Donne 2026 è l’esonero contributivo strutturale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1 commi 191-193) per incentivare le aziende che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate. A differenza dei bonus precedenti — che erano temporanei e si rinnovavano di anno in anno — questo incentivo è diventato permanente dal 1° gennaio 2025 ed è pienamente operativo per tutto il 2026. In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo nel dettaglio i requisiti, l’importo, la procedura di domanda e — soprattutto — analizziamo il principale dubbio operativo che continua a creare grattacapi a datori di lavoro e consulenti del lavoro: il rapporto tra il nuovo bonus strutturale e l’esonero “storico” ex art. 4 commi 9-11 della Legge 92/2012.

L’agevolazione vale fino a 650 euro al mese per 24 mesi (per un massimo complessivo di 15.600 euro per lavoratrice) ed è cumulabile con altri incentivi solo entro precise condizioni. Vediamo tutti i dettagli operativi aggiornati alla normativa vigente nel 2026.

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Che cos’è il Bonus Donne 2026: la nuova struttura permanente

Il Bonus Donne 2026 è un esonero contributivo totale riconosciuto al datore di lavoro privato che assume con contratto a tempo indeterminato (o trasforma un rapporto a termine in stabile) una donna svantaggiata. La norma è stata stabilizzata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ai commi 191-193 dell’articolo 1, superando il regime sperimentale del DL 60/2024 (cd. “Decreto Lavoro Coesione”) che aveva fissato il primo intervento solo per il biennio 2024-2025.

Le caratteristiche essenziali del bonus sono:

  • Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
  • Tetto mensile: 650 euro al mese per lavoratrice
  • Durata: 24 mesi (assunzioni a tempo indeterminato) o 12 mesi (trasformazione tempo determinato → indeterminato)
  • Massimale annuo: 7.800 euro per lavoratrice (riparametrato su 12 mesi)
  • Cumulabilità: previa verifica del massimale “de minimis” o regolamento UE 651/2014
  • Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati (incluse cooperative), esclusi i datori pubblici e il lavoro domestico

L’agevolazione si applica anche al settore agricolo, ma con limiti specifici legati alla normativa europea sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) per il settore primario.

Riferimenti normativi: la cornice giuridica completa

Per orientarsi correttamente nel “labirinto” del Bonus Donne è fondamentale conoscere la stratificazione normativa, perché esistono due regimi paralleli di esonero per l’assunzione di donne svantaggiate, e capire quale applicare è cruciale per non perdere soldi (o, peggio, per non incorrere in un recupero degli importi indebitamente fruiti da parte di INPS).

Fonte normativaContenutoStato 2026
L. 92/2012 art. 4 commi 8-11 (Riforma Fornero)Esonero “storico” 50% per 12-18 mesi per donne svantaggiateVigente
D.lgs. 150/2015 art. 4 commi 8-11Definizione di “donna svantaggiata”Vigente
DL 60/2024 (Decreto Coesione) art. 23Primo “Bonus Donne” sperimentale 2024-2025Superato/integrato
L. 207/2024 art. 1 commi 191-193 (Bdl 2025)Bonus Donne strutturale dal 2025 in avantiVigente e operativo
Regolamento UE 651/2014 art. 32Esenzione aiuti di Stato per lavoratori svantaggiatiCornice europea
Circolare INPS attuativaModalità operative codice incentivo UNILAVAtteso aggiornamento 2026

Il punto cruciale, su cui torneremo ampiamente nel paragrafo dedicato al dubbio operativo, è che la L. 92/2012 NON è stata abrogata dalla Legge di Bilancio 2025: continua a esistere come regime alternativo “ridotto” (50% per 12-18 mesi), e il datore di lavoro deve scegliere quale dei due regimi applicare. Spesso la scelta non è banale.

Chi è una “donna svantaggiata” ai fini del bonus

La definizione di “donna svantaggiata” è quella prevista dal Regolamento UE 651/2014 art. 2 punti 4 e 99, recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto Interministeriale del 17 ottobre 2017 (Ministero del Lavoro – MEF). Si considera “svantaggiata” la lavoratrice che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residente in aree ammissibili ai finanziamenti dei Fondi Strutturali UE (Zone “in transizione” e “meno sviluppate”)
  2. Senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza geografica
  3. Donne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che siano occupate in professioni o settori con accentuata disparità occupazionale di genere, con una differenza superiore al 25% rispetto al tasso di occupazione maschile (lista annuale pubblicata con DM Lavoro)

Cosa si intende per “senza impiego regolarmente retribuito”? Significa che la lavoratrice, nei 6 (o 24) mesi precedenti, non ha prestato attività di lavoro subordinato di durata almeno semestrale, oppure non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito superiore alla soglia annua di “reddito minimo escluso da imposizione” prevista dall’art. 4 del DM 17/10/2017 (si rinvia al testo del decreto e ai successivi aggiornamenti annuali per la quantificazione vigente alla data dell’assunzione).

Le aree ammissibili ai Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2021-2027 includono le Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e le Regioni “in transizione” (tra cui l’Abruzzo, e — in base alle classificazioni annuali — Marche e Umbria). Per il Friuli Venezia Giulia, in particolare per l’area udinese di nostra competenza, vale la regola dei 24 mesi (no impiego in tutta Italia) salvo i settori con disparità di genere accentuata.

I settori con “disparità di genere accentuata”

Ogni anno il Ministero del Lavoro pubblica con apposito decreto (l’ultimo riferimento aggiornato è il DM Lavoro 6 dicembre 2024, valido per l’anno solare 2025, in attesa di rinnovo per il 2026) la lista dei settori e delle professioni con disparità di genere superiore al 25%. Storicamente i settori più rappresentati nella lista sono:

  • Costruzioni (NACE F)
  • Estrazione di minerali (NACE B)
  • Trasporto e magazzinaggio (NACE H)
  • Industria manifatturiera in vari sottosettori (NACE C)
  • ICT – Servizi di informazione e comunicazione in posizioni tecniche
  • Agricoltura, silvicoltura e pesca (NACE A) in posizioni operative

Tra le professioni (classificate ISTAT CP2011) ricorrono regolarmente: artigiani e operai metalmeccanici specializzati, conduttori di impianti industriali, professioni tecniche STEM, conduttori di veicoli. È fondamentale per il datore di lavoro verificare il decreto annuale vigente al momento dell’assunzione, perché la lista può variare di anno in anno e il diritto al bonus matura sulla base del decreto in vigore alla data di inizio del rapporto di lavoro.

Importo e durata del Bonus Donne 2026

Il Bonus Donne strutturale (Bdl 2025) prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 650 euro mensili per lavoratrice. La durata dell’agevolazione varia in funzione della tipologia contrattuale:

Tipologia di rapportoDurata esoneroTetto totale
Assunzione a tempo indeterminato (anche apprendistato professionalizzante)24 mesi15.600 euro
Trasformazione tempo determinato → indeterminato18 mesi totali (dalla data di assunzione originaria)11.700 euro
Assunzione a tempo determinato (settore agricolo)12 mesi7.800 euro

Importante: il tetto di 650 euro mensili si intende come massimo riconoscibile. Se i contributi effettivamente dovuti per la lavoratrice sono inferiori (es. per part-time o per livelli di inquadramento bassi), l’esonero spetta nei limiti dei contributi effettivi. Se invece i contributi superano i 650 euro/mese (es. per stipendi medio-alti), la quota eccedente rimane a carico del datore di lavoro.

Esempio pratico di calcolo

Caso 1 — Impiegata full-time, CCNL Commercio, 1° livello

  • RAL (Retribuzione Annua Lorda): 28.000 euro
  • Aliquota contributiva datore di lavoro: ~30% (variabile per settore)
  • Contributi annui dovuti: 28.000 × 30% = 8.400 euro
  • Contributi mensili: 8.400 / 12 = 700 euro
  • Tetto bonus: 650 euro/mese
  • Risparmio effettivo: 650 × 24 = 15.600 euro su 24 mesi
  • Quota residua a carico azienda: (700 – 650) × 24 = 1.200 euro

Caso 2 — Operaia part-time 20 ore, CCNL Metalmeccanico

  • RAL: 12.000 euro
  • Contributi annui dovuti: 12.000 × 30% = 3.600 euro
  • Contributi mensili: 300 euro
  • Esonero effettivo: 300 euro/mese (i contributi effettivi sono inferiori al tetto)
  • Risparmio totale: 300 × 24 = 7.200 euro

Il dubbio operativo: L. 92/2012 vs Bdl 2025 — quale conviene?

Arriviamo al punto più controverso e meno spiegato dalla manualistica corrente. Come anticipato, sul tema “donne svantaggiate” coesistono due regimi paralleli e non sovrapponibili:

  1. L. 92/2012 art. 4 commi 8-11: esonero 50% dei contributi datoriali per 12 mesi (tempo determinato) o 18 mesi (tempo indeterminato), senza tetto mensile, senza limite di importo de minimis (essendo aiuto in esenzione ex art. 32 Reg. UE 651/2014)
  2. L. 207/2024 art. 1 commi 191-193 (Bdl 2025): esonero 100% dei contributi datoriali per 24 mesi, tetto di 650 euro/mese, soggetto a verifica del massimale aiuti di Stato (anch’esso ex art. 32 Reg. UE 651/2014, ma cumulativamente con altri aiuti per lo stesso lavoratore)

Il dubbio operativo che assilla i consulenti del lavoro è: per la stessa lavoratrice “svantaggiata”, quale dei due regimi conviene applicare? E ancor più sottile: posso scegliere liberamente o devo applicare obbligatoriamente quello “più favorevole” oppure quello “più recente”?

La risposta tecnica (con riferimenti)

La L. 207/2024 NON ha abrogato la L. 92/2012: lo si evince sia dall’assenza di una norma espressa di abrogazione, sia dal fatto che la stessa Legge di Bilancio 2025 al comma 193 dispone che il nuovo bonus “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente per la medesima lavoratrice”, lasciando implicitamente in vita gli altri regimi come alternative.

In pratica:

  • Il datore di lavoro deve scegliere ex ante uno dei due regimi (non è ammesso lo “switch” in corso di rapporto)
  • La scelta si effettua tramite il codice incentivo da indicare nella comunicazione obbligatoria UNILAV e nel flusso UniEmens
  • Una volta operata la scelta, non è possibile cambiare regime per la stessa lavoratrice (anche se cambia la durata o se intervengono trasformazioni contrattuali)

Quando conviene la L. 92/2012 (regime “vecchio”)

Il regime “storico” L. 92/2012 — apparentemente meno generoso (50% contro 100%) — può paradossalmente convenire in 3 casi specifici:

  1. Stipendi medio-alti: senza tetto mensile, il 50% di una RAL elevata può superare i 650 euro/mese del Bdl 2025. Soglia di indifferenza: contributi mensili dovuti ≈ 1.300 euro/mese (= 650/0,5). Oltre questa soglia, la L. 92/2012 diventa più conveniente in valore assoluto sui primi 18 mesi.
  2. Saturazione del massimale aiuti di Stato: se l’azienda ha già beneficiato di altri aiuti riconducibili al Reg. UE 651/2014 per la medesima lavoratrice, il regime Bdl 2025 può “saturare” il massimale; la L. 92/2012 — anch’essa in esenzione ex art. 32 — potrebbe risultare più gestibile.
  3. Trasformazioni a indeterminato già “in itinere”: la L. 92/2012 si applica anche al tempo determinato sin dall’origine; il Bdl 2025 premia di più la stabilizzazione, ma se l’azienda parte da un contratto a termine breve la L. 92 può offrire una copertura più immediata.

Quando conviene il Bdl 2025 (nuovo regime)

Nella stragrande maggioranza dei casi (oltre l’80% delle assunzioni “standard” di donne svantaggiate, per nostra esperienza al CAF di Udine) il regime Bdl 2025 è più conveniente, perché:

  • Copre 24 mesi invece di 18
  • Esonera il 100% (non il 50%) entro il tetto
  • Per RAL fino a circa 40.000 euro/anno il tetto mensile non viene quasi mai raggiunto
  • È stabilizzato e quindi non richiede rinnovi annuali

Il nostro consiglio operativo: prima di optare, simulare con il consulente del lavoro o con il CAF entrambi gli scenari sui 24 mesi pieni, considerando anche il rischio “saturazione massimale” se ci sono altri incentivi attivi (es. Bonus Sud, Bonus Giovani, decontribuzione Sud agricoltura).

Il requisito dell’incremento occupazionale netto

Sia il regime L. 92/2012 sia il Bdl 2025 richiedono il rispetto del requisito di incremento occupazionale netto, previsto dall’art. 31 del D.lgs. 150/2015 e dall’art. 32 del Reg. UE 651/2014. Significa che l’assunzione della lavoratrice deve determinare un aumento del numero di dipendenti dell’azienda rispetto alla media degli ultimi 12 mesi (calcolata in ULA – Unità di Lavoro Annuale).

L’incremento si verifica confrontando:

  • Numeratore: numero ULA al mese di assunzione
  • Denominatore: media ULA nei 12 mesi precedenti

Se l’incremento è negativo, il bonus NON spetta, anche se tutti gli altri requisiti soggettivi (donna svantaggiata, ecc.) sono soddisfatti. Eccezione: se la riduzione del personale è dovuta a dimissioni volontarie, pensionamento, decesso o licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo (non economico), il requisito si considera comunque rispettato.

Come presentare la domanda: procedura step by step

La fruizione del Bonus Donne 2026 segue una procedura telematica presso INPS, articolata in più passaggi:

Step 1 — Comunicazione UNILAV

Entro le 24 ore precedenti l’inizio del rapporto, il datore di lavoro (o il consulente del lavoro, o il CAF abilitato) deve trasmettere la comunicazione obbligatoria UNILAV al Centro per l’Impiego competente, indicando nei campi specifici il codice incentivo dell’agevolazione prescelta (codice dedicato pubblicato annualmente da INPS — per il 2026 è atteso un aggiornamento della Circolare INPS attuativa).

Step 2 — Istanza telematica INPS

Successivamente all’assunzione, il datore di lavoro deve presentare istanza tramite il portale “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” nel cassetto previdenziale del contribuente sul sito INPS. Nell’istanza vanno indicati:

  • Dati anagrafici della lavoratrice
  • Tipologia contrattuale e data di assunzione
  • Retribuzione mensile lorda
  • Aliquota contributiva
  • Importo dell’esonero richiesto su base mensile
  • Dichiarazione di rispetto del requisito di incremento occupazionale netto
  • Dichiarazione di rispetto dei massimali aiuti di Stato (de minimis e/o Reg. 651/2014)

Step 3 — Autorizzazione INPS e fruizione

INPS, ricevuta l’istanza, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie stanziate annualmente (per il 2026 il fondo è ripartito ai sensi dell’art. 1 c. 192 della Bdl 2025), accerta il rispetto dei requisiti e autorizza l’esonero. L’autorizzazione viene comunicata nel cassetto previdenziale e da quel momento il datore può “scaricare” l’esonero nel flusso UniEmens mensile, indicando il codice di conguaglio dedicato.

Step 4 — Monitoraggio e regolarità

Durante l’intero periodo di fruizione (24 mesi), il datore di lavoro deve mantenere:

  • DURC regolare
  • Rispetto del CCNL applicato
  • Mantenimento del requisito di incremento occupazionale netto
  • Assenza di licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti
  • Per i 6 mesi successivi all’assunzione: divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice agevolata o di altro dipendente con stessa qualifica nella medesima unità produttiva

Cumulabilità con altri bonus e incentivi

Il comma 193 della L. 207/2024 stabilisce che il Bonus Donne 2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, “per la stessa lavoratrice”. Tuttavia, è ammesso il cumulo con incentivi di natura economica (non contributiva), purché non si superi il massimale aiuti di Stato.

Altro bonus/incentivoCumulabile?Note
Bonus Sud / Decontribuzione ZESNOStessa natura (esonero contributivo)
Bonus Giovani (under 35)NOStessa natura
Bonus Sud AgricolturaNOStessa natura
Incentivi assunzione disabili (L. 68/99)SÌPer la stessa lavoratrice, fino a saturazione massimale UE
Credito d’imposta Mezzogiorno (lavoro)SÌDiversa natura
Tax credit ZES UnicaSÌVerifica massimale UE
Esonero L. 92/2012 (50% donne svantaggiate)NOAlternative reciproche

Casi particolari ed esclusioni

Il Bonus Donne 2026 non si applica nei seguenti casi:

  • Pubblica amministrazione (datori di lavoro pubblici)
  • Lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter)
  • Assunzioni con contratto intermittente / a chiamata
  • Assunzioni in violazione del diritto di precedenza
  • Assunzione per coprire un posto liberato da licenziamento di altra lavoratrice nei 6 mesi precedenti
  • Datori di lavoro che non hanno DURC regolare
  • Datori di lavoro destinatari di provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.lgs. 81/2008

Casi particolari di applicazione:

  • Cooperative sociali e onlus: ammesse senza limitazioni soggettive
  • Aziende agricole: ammesse con limiti specifici di durata (12 mesi) per il tempo determinato
  • Imprese del Mezzogiorno: cumulo verificato con bonus territoriali (verifica massimale UE)
  • Lavoro somministrato: il bonus spetta all’agenzia per il lavoro, non all’utilizzatore

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