SUCCESSIONILegittimari e Quote Ereditarie 2026: Chi Sono e Quanto SpettaI legittimari sono i familiari che il Codice Civile tutela in modo particolare al momento della successione, riservando loro una quota ereditaria minima che nessun testamento può eliminare. Comprendere chi sono i legittimari e quali sono le quote ereditarie 2026 è fondamentale per pianificare una successione, redigere un testamento valido o verificare se le proprie aspettative ereditarie sono tutelate dalla legge. La quota legittima rappresenta infatti la porzione di patrimonio che spetta di diritto al coniuge, ai figli e agli ascendenti, mentre la quota disponibile è quella di cui il testatore può disporre liberamente. In questa guida completa vedremo nel dettaglio chi sono gli eredi legittimari, quanto spetta a ciascuno secondo le quote ereditarie 2026, come si calcola la massa ereditaria e cosa fare in caso di lesione della legittima.Indice dei ContenutiChi Sono i Legittimari nel 2026Quota Legittima 2026: Quanto Spetta ai LegittimariQuota Disponibile: Quanto Può Disporre il TestatoreTabella Riassuntiva Quote Ereditarie 2026Lesione della Legittima e Azione di RiduzioneCome Si Calcola la Massa Ereditaria per le QuoteLegittimari e Conviventi More UxorioDomande Frequenti sui Legittimari e Quote Ereditarie 2026Chi Sono i Legittimari nel 2026Il Codice Civile italiano individua con precisione chi sono i legittimari, cioè i soggetti che hanno diritto a una quota ereditaria garantita per legge. A differenza degli eredi testamentari, che ricevono beni solo se il testatore lo decide, i legittimari hanno sempre diritto a una parte del patrimonio, anche contro la volontà espressa nel testamento.I legittimari secondo il Codice Civile sono tre categorie di familiari:Il coniuge è sempre legittimario, a condizione che al momento dell’apertura della successione non fosse legalmente separato con addebito della separazione a suo carico. Il coniuge separato senza addebito mantiene tutti i diritti successori di un coniuge non separato. Il coniuge divorziato, invece, perde completamente i diritti ereditari, anche se può avere diritto a un assegno divorzile sul patrimonio ereditario se riceveva già l’assegno in vita dal de cuius.I figli, siano essi legittimi, naturali riconosciuti o adottivi, sono legittimari con pari diritti. Non esiste più alcuna distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio: tutti hanno identica quota legittima. Anche i figli adottivi hanno gli stessi diritti dei figli biologici. Se un figlio è premorti rispetto al genitore, subentrano i nipoti per rappresentazione.Gli ascendenti (genitori, nonni) sono legittimari solo in assenza di figli. Se il defunto lascia anche solo un figlio, gli ascendenti non hanno diritto alla quota legittima, ma possono ereditare solo se nominati nel testamento nella parte disponibile o in caso di successione legittima se non ci sono altri eredi più vicini.È importante sottolineare chi non è legittimario: i fratelli e le sorelle, i nipoti (salvo rappresentazione), i conviventi more uxorio, i parenti collaterali. Questi soggetti possono ereditare solo tramite testamento o, in assenza di testamento, secondo le regole della successione legittima, ma non hanno alcuna quota riservata per legge.Il Coniuge LegittimarioIl coniuge è sempre legittimario, indipendentemente dalla durata del matrimonio. La quota legittima del coniuge varia a seconda della presenza di figli o ascendenti. Il coniuge separato senza addebito conserva integralmente i diritti successori, mentre il coniuge separato con addebito perde ogni diritto ereditario. Il coniuge divorziato non è più legittimario, ma può avere diritto a un assegno divorzile a carico dell’eredità se già lo percepiva in vita.I Figli LegittimariI figli sono legittimari con pari diritti, senza distinzioni tra figli legittimi, naturali o adottivi. Tutti i figli hanno diritto alla stessa quota legittima, che va divisa in parti uguali tra loro. Se un figlio muore prima del genitore, i suoi discendenti (nipoti del defunto) subentrano per rappresentazione nella sua quota ereditaria. Se un figlio rinuncia all’eredità, la sua quota va agli altri figli, non ai suoi discendenti (a meno che non rinunci anche lui, allora si applica la rappresentazione).Gli Ascendenti LegittimariI genitori del defunto (e in loro mancanza i nonni) sono legittimari solo se il defunto non lascia figli. La quota legittima degli ascendenti è limitata e viene comunque ridotta se concorre il coniuge. Gli ascendenti hanno una tutela ereditaria meno forte rispetto al coniuge e ai figli, riflettendo il principio che la famiglia discendente (figli) ha priorità rispetto a quella ascendente (genitori).Quota Legittima 2026: Quanto Spetta ai LegittimariLa quota legittima è la porzione di patrimonio ereditario che la legge riserva obbligatoriamente ai legittimari, e che il testatore non può intaccare con disposizioni testamentarie. Questa quota varia a seconda della composizione della famiglia e del numero di eredi legittimari presenti.Il calcolo delle quote ereditarie 2026 segue le regole stabilite dagli articoli 536-564 del Codice Civile e dipende da chi sono i legittimari che concorrono alla successione.Se c’è solo il coniuge senza figli né ascendenti, al coniuge spetta 1/2 del patrimonio come quota legittima. L’altra metà è quota disponibile che il defunto può lasciare a chiunque voglia tramite testamento. Se non ha fatto testamento, anche la quota disponibile va al coniuge per successione legittima.Se c’è solo un figlio senza coniuge, al figlio spetta 1/2 del patrimonio come quota legittima. Anche qui, l’altra metà è liberamente disponibile.Se ci sono solo ascendenti (genitori) senza coniuge né figli, agli ascendenti spetta complessivamente 1/3 del patrimonio come quota legittima. I restanti 2/3 sono quota disponibile.Se ci sono coniuge e un figlio, la quota legittima si divide: 1/3 al coniuge e 1/3 al figlio. Rimane 1/3 di quota disponibile. Questa è una delle situazioni più frequenti nelle successioni.Se ci sono coniuge e due o più figli, la quota legittima complessiva è di 3/4 del patrimonio, così ripartita: 1/4 al coniuge e 1/2 da dividere tra tutti i figli in parti uguali. Rimane solo 1/4 di quota disponibile. Con tre figli, ad esempio, ogni figlio avrà 1/2 diviso 3 = 1/6 ciascuno.Se ci sono coniuge e ascendenti (senza figli), al coniuge spetta 1/2 del patrimonio e agli ascendenti spetta 1/4. Rimane 1/4 disponibile.La quota legittima si calcola sempre sul valore del patrimonio al momento della morte (relictum), sommato al valore delle donazioni fatte in vita dal defunto (donatum), e sottraendo i debiti. Questo calcolo serve a impedire che il defunto aggiri le regole della quota legittima donando in vita tutto il suo patrimonio per non lasciare nulla ai legittimari.Quote con Solo Coniuge o Solo FigliQuando eredita solo il coniuge (senza figli né ascendenti), la sua quota legittima è di 1/2 del patrimonio. L’altra metà è quota disponibile che il defunto può lasciare a chiunque. Se eredita un solo figlio (senza coniuge), anche lui ha diritto a 1/2 come quota legittima. Se invece i figli sono due o più (senza coniuge), la loro quota legittima complessiva sale a 2/3 del patrimonio, da dividere in parti uguali, lasciando solo 1/3 disponibile.Quote con Coniuge e FigliLa situazione più frequente è quella in cui concorrono coniuge e figli. Con un figlio, la quota legittima è così divisa: 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio, 1/3 disponibile. Con due o più figli, le quote cambiano: 1/4 al coniuge, 1/2 complessivo ai figli (diviso in parti uguali), 1/4 disponibile. Più aumentano i figli, più si riduce la quota disponibile, fino a un minimo di 1/4 del patrimonio.Quote con AscendentiGli ascendenti hanno diritto alla quota legittima solo se non ci sono figli. Se c’è solo ascendenti, la loro quota è 1/3. Se concorrono coniuge e ascendenti, al coniuge va 1/2 e agli ascendenti 1/4, lasciando 1/4 disponibile. Gli ascendenti hanno quindi la tutela più debole tra i legittimari, ed è facile escluderli dall’eredità se il testatore destina la quota disponibile ad altri soggetti.Quota Disponibile: Quanto Può Disporre il TestatoreLa quota disponibile è la parte del patrimonio ereditario di cui il defunto può disporre liberamente tramite testamento, senza vincoli imposti dalla legge sui legittimari. Mentre la quota legittima è intoccabile e deve andare obbligatoriamente ai legittimari, la quota disponibile può essere destinata a chiunque: amici, associazioni, enti benefici, parenti lontani, conviventi.L’ampiezza della quota disponibile varia in base alla composizione familiare del defunto:1/2 del patrimonio è disponibile se c’è solo il coniuge, o solo un figlio, o solo coniuge + ascendenti.1/3 del patrimonio è disponibile se c’è coniuge + un figlio, o se ci sono solo ascendenti.1/4 del patrimonio è disponibile se ci sono coniuge + due o più figli.2/3 del patrimonio è disponibile se ci sono solo ascendenti (senza coniuge né figli).100% del patrimonio è disponibile se non ci sono legittimari (niente coniuge, figli, ascendenti). In questo caso il defunto può lasciare tutto a chiunque voglia.La quota disponibile può essere usata per fare donazioni in vita o disposizioni testamentarie. Tuttavia, il calcolo per verificare se le donazioni e i lasciti testamentari hanno rispettato la quota disponibile si fa solo al momento della morte, sommando il patrimonio residuo (relictum) e le donazioni fatte in vita (donatum). Se il totale delle liberalità supera la quota disponibile, i legittimari lesi possono agire con l’azione di riduzione per ottenere la loro quota legittima.È importante capire che le donazioni fatte in vita si imputano prima alla quota disponibile, e solo se questa è esaurita vanno a intaccare la quota legittima. Se un genitore dona a un figlio oltre la sua quota, quella donazione può essere soggetta a riduzione se lede la quota legittima degli altri figli o del coniuge.Come Si Calcola la Quota DisponibilePer calcolare la quota disponibile effettiva, non basta guardare il patrimonio al momento della morte. Bisogna sommare il relictum (patrimonio residuo al decesso) e il donatum (valore di tutte le donazioni fatte in vita dal defunto), e sottrarre i debiti. Questa somma costituisce l’asse ereditario su cui calcolare le quote. Solo così si può verificare se il testatore ha rispettato la quota legittima dei legittimari o se ha disposto oltre la quota disponibile.Differenza tra Quota Disponibile e Quota LegittimaLa quota legittima è una riserva obbligatoria per i legittimari, non può essere intaccata dal testamento. La quota disponibile invece è libera: il testatore può lasciarla a chiunque, anche a soggetti estranei alla famiglia. Se il testatore lascia troppo nella quota disponibile a scapito dei legittimari, questi ultimi possono chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni per recuperare la loro quota legittima. Questo meccanismo garantisce l’equilibrio tra libertà testamentaria e tutela della famiglia.Tabella Riassuntiva Quote Ereditarie 2026Per facilitare la comprensione delle quote ereditarie 2026, ecco una tabella riassuntiva che mostra quanto spetta ai legittimari e qual è la quota disponibile nelle diverse situazioni familiari:SITUAZIONE: Solo coniuge (nessun figlio, nessun ascendente) – Quota legittima coniuge: 1/2 – Quota disponibile: 1/2SITUAZIONE: Solo un figlio (nessun coniuge) – Quota legittima figlio: 1/2 – Quota disponibile: 1/2SITUAZIONE: Solo due o più figli (nessun coniuge) – Quota legittima figli (totale): 2/3 (diviso in parti uguali) – Quota disponibile: 1/3SITUAZIONE: Solo ascendenti (nessun coniuge, nessun figlio) – Quota legittima ascendenti: 1/3 – Quota disponibile: 2/3SITUAZIONE: Coniuge + un figlio – Quota legittima coniuge: 1/3 – Quota legittima figlio: 1/3 – Quota disponibile: 1/3SITUAZIONE: Coniuge + due o più figli – Quota legittima coniuge: 1/4 – Quota legittima figli (totale): 1/2 (diviso in parti uguali) – Quota disponibile: 1/4SITUAZIONE: Coniuge + ascendenti (nessun figlio) – Quota legittima coniuge: 1/2 – Quota legittima ascendenti: 1/4 – Quota disponibile: 1/4SITUAZIONE: Nessun legittimario – Quota disponibile: 100% (piena libertà testamentaria)Questa tabella mostra chiaramente come la presenza di più legittimari riduce progressivamente la quota disponibile. In una famiglia con coniuge e più figli, il testatore può disporre liberamente solo di 1/4 del patrimonio, mentre 3/4 sono vincolati alle quote legittime. Per calcolare le quote in euro, bisogna prima determinare il valore complessivo dell’asse ereditario (patrimonio residuo + donazioni – debiti) e poi applicare le percentuali indicate.Lesione della Legittima e Azione di RiduzioneLa lesione della legittima si verifica quando un legittimario riceve, tra eredità e donazioni, meno di quanto gli spetta per legge come quota legittima. Questo può accadere perché il defunto ha fatto testamento lasciando troppo ad altri soggetti, oppure ha fatto donazioni in vita che hanno ridotto il patrimonio disponibile per i legittimari.Quando un legittimario scopre di essere stato leso nella sua quota legittima, può agire in giudizio con l’azione di riduzione. Questa azione permette di impugnare le disposizioni testamentarie o le donazioni che eccedono la quota disponibile, chiedendo al giudice di ridurle per recuperare la propria quota legittima.L’azione di riduzione deve essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione. Questo termine è perentorio: decorsi i 10 anni, il legittimario perde definitivamente il diritto di contestare la lesione, anche se grave. È quindi fondamentale agire tempestivamente se si sospetta una lesione.Per esercitare l’azione di riduzione, il legittimario deve prima accettare l’eredità (non si può contestare la lesione e contemporaneamente rinunciare all’eredità). Poi deve dimostrare che il valore di quanto ha ricevuto è inferiore alla sua quota legittima. Per fare questo calcolo serve una riunione fittizia dell’asse ereditario, sommando:– Il patrimonio relitto (ciò che c’era al momento della morte) – Il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto (donatum) – Sottraendo i debitiSul totale così ottenuto si calcolano le quote legittime spettanti. Se un legittimario ha ricevuto meno, ha diritto alla riduzione.Le donazioni e i legati si riducono in un ordine preciso: prima si riducono le disposizioni testamentarie in modo proporzionale, poi si riducono le donazioni, partendo dalla più recente e risalendo a ritroso fino a reintegrare completamente la quota legittima del legittimario leso.È importante sapere che l’azione di riduzione non attacca direttamente i beni: stabilisce solo il diritto del legittimario a recuperare la sua quota. Per ottenere materialmente i beni, serve poi un’azione di restituzione contro chi li possiede. Se i beni donati sono stati venduti a terzi, il legittimario può agire contro l’acquirente solo se non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione.Chi Può Esercitare l’Azione di RiduzioneL’azione di riduzione può essere esercitata solo dai legittimari che hanno accettato l’eredità e che risultano lesi nella loro quota legittima. Non possono esercitarla gli eredi testamentari che non sono legittimari, né chi ha rinunciato all’eredità. L’azione è personale: ogni legittimario leso agisce per la propria quota, indipendentemente dagli altri. Il termine per esercitarla è di 10 anni dall’apertura della successione, termine che non può essere sospeso né interrotto salvo casi eccezionali.Cosa Succede dopo la RiduzioneSe il giudice accoglie l’azione di riduzione, dichiara inefficaci le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria a reintegrare la quota legittima del legittimario leso. Questo significa che i beni tornano giuridicamente nell’asse ereditario e devono essere restituiti. Chi aveva ricevuto quei beni in donazione o per testamento deve restituirli, oppure pagare il controvalore in denaro. Se i beni sono stati venduti, il legittimario può agire contro i terzi acquirenti entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, ma solo se la vendita è avvenuta prima della trascrizione della domanda di riduzione.Come Si Calcola la Massa Ereditaria per le QuoteIl calcolo della massa ereditaria (o asse ereditario) è il passaggio fondamentale per determinare se le quote legittime sono state rispettate e se ci sono lesioni. Non si tratta solo di contare il patrimonio esistente al momento della morte, ma di ricostruire l’intero patrimonio che il defunto aveva la possibilità di trasmettere, includendo anche le donazioni fatte in vita.Il calcolo si effettua con la cosiddetta riunione fittizia, che prevede questi passaggi:1. Determinare il relictum (patrimonio residuo): Si fa l’inventario di tutti i beni presenti al momento della morte del defunto: immobili, conti correnti, titoli, quote societarie, mobili di valore, crediti. Si ottiene così il valore del patrimonio residuo.2. Sommare il donatum (donazioni in vita): Si aggiungono tutte le donazioni fatte dal defunto quando era in vita, sia quelle a favore dei legittimari sia quelle a favore di terzi. Ogni donazione va valutata al valore che aveva al momento della donazione, non al valore attuale. Ad esempio, un immobile donato 20 anni fa va calcolato al valore di 20 anni fa.3. Sottrarre i debiti: Dall’importo complessivo (relictum + donatum) si sottraggono i debiti lasciati dal defunto: mutui, prestiti, debiti verso fornitori, debiti fiscali. Si ottiene così l’asse ereditario netto.4. Calcolare le quote: Sull’asse ereditario netto si applicano le percentuali di quota legittima e quota disponibile previste per la situazione familiare specifica (vedi tabella precedente).5. Verificare le attribuzioni: Si controlla quanto ha ricevuto ciascun erede (sia per donazione in vita sia per successione) e si confronta con la sua quota legittima. Se ha ricevuto meno, c’è lesione e può agire con l’azione di riduzione.Un esempio pratico: il signor Rossi muore lasciando la moglie e due figli. Al momento della morte ha un patrimonio di 200.000 euro. Negli ultimi 10 anni aveva donato a uno dei figli un immobile del valore di 150.000 euro. La massa ereditaria è: 200.000 (relictum) + 150.000 (donatum) = 350.000 euro (ipotizzando nessun debito). Le quote legittime sono: moglie 1/4 (87.500 euro), figli 1/2 totale (175.000 euro, quindi 87.500 ciascuno), quota disponibile 1/4 (87.500 euro). Il figlio che ha ricevuto la donazione ha già ricevuto 150.000 euro, quindi ha preso 62.500 euro in più rispetto alla sua quota legittima. Gli altri due legittimari (moglie e altro figlio) possono agire in riduzione per recuperare la loro quota completa.Valutazione dei Beni DonatiLe donazioni vanno valutate al valore che avevano al momento in cui sono state fatte, non al valore attuale. Questo significa che se un immobile è stato donato 15 anni fa, va calcolato al prezzo di mercato di 15 anni fa, non a quello di oggi. Questo criterio può generare difficoltà pratiche, perché ricostruire il valore storico non è sempre facile. In genere ci si affida a perizie immobiliari, quotazioni di mercato dell’epoca, valori catastali rivalutati.Debiti da SottrarreVanno sottratti tutti i debiti certi ed esigibili lasciati dal defunto: mutui residui, prestiti personali, debiti commerciali, debiti fiscali (imposte, cartelle esattoriali), debiti condominiali. Non si sottraggono invece le spese funerarie e le spese di successione, che sono a carico degli eredi ma non riducono l’asse ereditario ai fini del calcolo delle quote legittime. Se i debiti superano l’attivo, l’eredità è passiva e gli eredi possono accettare con beneficio di inventario per non rispondere con il proprio patrimonio personale.Legittimari e Conviventi More UxorioUna delle domande più frequenti riguarda i diritti del convivente more uxorio, cioè della persona con cui il defunto conviveva senza essere sposato. A differenza del coniuge, che è sempre legittimario, il convivente non ha alcun diritto alla quota legittima, nemmeno se la convivenza è durata decenni e la coppia ha avuto figli insieme.Il convivente more uxorio non rientra nell’elenco dei legittimari previsti dal Codice Civile. Questo significa che, in assenza di testamento, il convivente non eredita nulla, anche se ha condiviso la vita con il defunto per molti anni. L’intero patrimonio va ai legittimari (figli, ascendenti) o, in loro mancanza, ai parenti fino al sesto grado.Se il defunto vuole lasciare qualcosa al convivente, deve necessariamente fare testamento. Con il testamento può destinare al convivente la quota disponibile del patrimonio (che può variare da 1/4 a 2/3 a seconda dei legittimari presenti, fino al 100% se non ci sono legittimari). Tuttavia, se ci sono legittimari (ad esempio figli di una precedente relazione), il convivente rischia che il suo lascito testamentario venga ridotto se eccede la quota disponibile.È importante che il testamento sia chiaro e che il testatore calcoli bene la quota disponibile per evitare che i legittimari contestino le disposizioni. Un caso tipico: il signor Bianchi convive da 20 anni con la signora Verdi e ha un figlio da un precedente matrimonio. Se vuole lasciare la casa al convivente, deve verificare che quella casa non ecceda la quota disponibile (1/2 del patrimonio, perché c’è un solo figlio). Se la casa vale più della metà del patrimonio totale, il figlio potrebbe agire in riduzione.Dal 2016, con la legge sulle unioni civili e convivenze di fatto, il convivente di fatto (registrato con apposito contratto) ha acquisito alcuni diritti successori limitati: ad esempio, il diritto di abitazione nella casa comune per un certo periodo dopo la morte del convivente, o il diritto al TFR se non ci sono coniuge e figli. Ma anche con questi diritti, il convivente non diventa legittimario e non ha diritto a una quota legittima. L’unico modo per tutelarlo pienamente è il testamento.In Friuli Venezia Giulia, dove vige il sistema tavolare, le questioni ereditarie legate ai conviventi possono essere particolarmente complicate, perché il sistema richiede procedure specifiche per il trasferimento della proprietà immobiliare. È fondamentale affidarsi a professionisti esperti del sistema tavolare per gestire correttamente le successioni che coinvolgono immobili in zone tavolari.Diritti del Convivente Senza TestamentoSenza testamento, il convivente more uxorio non eredita nulla, anche dopo decenni di convivenza. L’eredità va interamente ai legittimari (figli, genitori) o, in loro assenza, ai parenti più prossimi fino al sesto grado. Il convivente può al massimo richiedere un’indennità per i contributi dati al patrimonio comune durante la convivenza, ma si tratta di un diritto di credito, non di un diritto ereditario. Per questo è essenziale fare testamento se si vuole tutelare il convivente.Come Tutelare il Convivente con il TestamentoPer tutelare il convivente, il testatore deve redigere un testamento in cui destina al convivente la quota disponibile (o parte di essa). È consigliabile fare testamento pubblico davanti al notaio, per evitare contestazioni sulla validità. Il testatore deve calcolare attentamente la quota disponibile, considerando i legittimari presenti e le donazioni già fatte, per evitare che il convivente riceva un lascito che poi viene ridotto dai legittimari. Un CAF esperto in successioni può aiutare a pianificare correttamente il testamento.Domande Frequenti sui Legittimari e Quote Ereditarie 2026Domande Frequenti sui Legittimari e Quote Ereditarie 2026Chi sono i legittimari in una successione?I legittimari sono il coniuge, i figli (legittimi, naturali, adottivi) e gli ascendenti (genitori o nonni, solo se non ci sono figli). Queste persone hanno diritto a una quota ereditaria minima garantita per legge, che il testamento non può eliminare. I fratelli, i nipoti (salvo rappresentazione) e i conviventi non sono legittimari.Quanto spetta al coniuge come quota legittima?La quota legittima del coniuge varia a seconda della presenza di altri legittimari: 1/2 se c’è solo il coniuge o se c’è coniuge + ascendenti; 1/3 se c’è coniuge + un figlio; 1/4 se c’è coniuge + due o più figli. Il coniuge separato senza addebito conserva tutti i diritti, mentre il coniuge divorziato non è più legittimario.I figli hanno tutti la stessa quota legittima?Sì, tutti i figli hanno identica quota legittima, senza distinzioni tra figli legittimi, naturali o adottivi. Se c’è un solo figlio, la sua quota legittima è 1/2 (o 1/3 se concorre con il coniuge). Se ci sono più figli, la loro quota complessiva è 2/3 (o 1/2 se c’è anche il coniuge), da dividere in parti uguali tra tutti.Il convivente more uxorio ha diritto alla quota legittima?No, il convivente more uxorio non è legittimario e non ha alcun diritto alla quota legittima, nemmeno dopo convivenze lunghissime. Senza testamento, il convivente non eredita nulla. L’unico modo per tutelarlo è fare testamento lasciandogli la quota disponibile. La legge sulle convivenze di fatto del 2016 ha dato alcuni diritti (es. abitazione temporanea), ma non ha reso il convivente un legittimario.Cosa succede se la quota legittima viene lesa?Se un legittimario riceve meno della sua quota legittima, può esercitare l’azione di riduzione entro 10 anni dall’apertura della successione. Con questa azione può impugnare le disposizioni testamentarie o le donazioni che eccedono la quota disponibile, chiedendo al giudice di ridurle per recuperare la propria quota. L’azione si rivolge prima contro i beneficiari del testamento, poi contro i donatari, partendo dalle donazioni più recenti.Come si calcola la massa ereditaria per le quote legittime?La massa ereditaria si calcola sommando il relictum (patrimonio residuo alla morte) e il donatum (valore delle donazioni fatte in vita), poi sottraendo i debiti. Su questo totale si applicano le percentuali di quota legittima e quota disponibile. Le donazioni vanno valutate al valore che avevano quando sono state fatte, non al valore attuale. Questo calcolo serve a verificare se i legittimari hanno ricevuto quanto gli spetta per legge.Comprendere chi sono i legittimari e come si calcolano le quote ereditarie 2026 è fondamentale per pianificare correttamente una successione, redigere un testamento valido e tutelare i diritti della famiglia. La quota legittima rappresenta una tutela forte per coniuge, figli e ascendenti, mentre la quota disponibile offre al testatore uno spazio di libertà per disporre del proprio patrimonio. Il calcolo della massa ereditaria, l’azione di riduzione in caso di lesione e le peculiarità del sistema tavolare in Friuli Venezia Giulia rendono la materia complessa e richiedono competenze specifiche.Hai bisogno di assistenza per una successione o per verificare le quote ereditarie della tua famiglia? Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato in successioni, con competenza specifica sul sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Ti seguiamo in ogni fase: calcolo delle quote, redazione della dichiarazione di successione, gestione di testamenti e donazioni, tutela dei diritti dei legittimari. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che comodamente online in tutta Italia.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Contattaci su WhatsAppLeggi ancheImposta di Successione 2026: Aliquote, Franchigie e Calcolo …Eredita e Debiti del Defunto 2026: Guida Completa per Tutela…Donazione o Successione 2026: Cosa Conviene per Trasferire C…Successione Immobili 2026: Tasse, Voltura e Adempimenti Cata…Luglio 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-15 09:00:002026-02-23 15:20:53Legittimari e Quote Ereditarie 2026: Chi Sono e Quanto Spetta