CAF, SUCCESSIONISuccessione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)Il Friuli Venezia Giulia è l’unica regione italiana che confina contemporaneamente con Slovenia e Austria. Questa posizione geografica unica crea una situazione peculiare per molte famiglie: cittadini italiani con beni o parenti in Slovenia o Austria, cittadini sloveni e austriaci residenti in FVG, e famiglie binazionali con patrimoni distribuiti su tre ordinamenti giuridici. In questa guida trovi tutto ciò che devi sapere sulla successione transfrontaliera che coinvolge il FVG con Slovenia e Austria, con particolare attenzione al Regolamento UE 650/2012 e al Certificato Successorio Europeo.Indice dei contenutiIl Regolamento UE 650/2012: la rivoluzione del diritto successorio europeoLa legge applicabile: residenza abituale vs cittadinanzaCasi tipici FVG: le situazioni più frequentiIl Certificato Successorio Europeo (CSE)Imposta di successione: il principio del non cumulo e le convenzioni bilateraliWorldwide taxation italiana: l’imposta si applica sui beni esteriImmobili vs beni mobili nella successione transfrontalieraIl sistema tavolare FVG nella successione transfrontalieraCittadini binazionali: la scelta nel testamentoTempistiche pratiche e a chi rivolgersi in FVGDomande frequentiConclusione: consulenza specializzata per successioni transfrontaliereIl Regolamento UE 650/2012: la rivoluzione del diritto successorio europeo Prima del 2015, la successione internazionale era un labirinto di convenzioni bilaterali e regole nazionali diverse. Dal 17 agosto 2015, il Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha unificato le regole di conflitto di leggi in materia di successioni nell’Unione Europea.Il Regolamento si applica alle successioni aperte dal 17 agosto 2015 (data del decesso) e riguarda tutti gli Stati UE ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito (quest’ultimo ora fuori dall’UE). Sia l’Italia che la Slovenia sono vincolati dal Regolamento; l’Austria pure.I punti chiave del Regolamento 650/2012:Legge applicabile: la successione è regolata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento del decesso (criterio principale, art. 21)Scelta della legge: il defunto può scegliere nel testamento che la sua successione sia regolata dalla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o del decesso (art. 22, «professio iuris»). È l’unica scelta consentita.Giurisdizione: i tribunali competenti sono quelli dello Stato di residenza abituale del defunto (art. 4), salvo derogheRiconoscimento automatico: le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici (sentenze di tribunale, atti notarili) in materia di successione emessi in uno Stato UE sono automaticamente riconosciuti negli altri Stati UELa legge applicabile: residenza abituale vs cittadinanza Il criterio della residenza abituale è quello predefinito (default rule) del Regolamento 650/2012. Si tratta del luogo in cui il defunto aveva il suo centro di interessi di vita: dove viveva stabilmente, lavorava, aveva la famiglia. La residenza anagrafica è un indice importante ma non l’unico.Esempi pratici FVG:Cittadino italiano residente a Udine con appartamento a Lubiana (Slovenia): la successione è regolata dalla legge italiana (residenza abituale in Italia), anche per l’appartamento sloveno. Il giudice competente è quello italiano.Cittadino sloveno residente a Gorizia/Nova Gorica con beni sia in Italia che in Slovenia: la successione è regolata dalla legge italiana (residenza in Italia)Cittadino austriaco residente a Trieste con vigneti nel Carso e immobili a Klagenfurt: la successione è regolata dalla legge italianaCittadino italiano residente a Ljubljana con immobili a Trieste: la successione è regolata dalla legge slovena, anche per gli immobili di TriesteLa professio iuris (art. 22): chi ha la doppia cittadinanza o vive in un Paese di cui non è cittadino può nel testamento scegliere che la propria successione sia regolata dalla legge della propria cittadinanza. Ad esempio, un cittadino italiano residente da anni in Austria può scegliere nel testamento la legge italiana.Casi tipici FVG: le situazioni più frequentiCaso 1: cittadino italiano con beni in Slovenia o AustriaMolti frontalieri e pensionati FVG hanno acquistato immobili oltreconfine (case vacanza in Slovenia, appartamenti a Vienna o Salisburgo). Se risiedono in Italia:La successione è regolata dalla legge italiana per tutto il patrimonio, compresi i beni esteriLa dichiarazione di successione italiana comprende anche i beni esteri (con indicazione del valore)Per «far valere» il titolo ereditario sui beni esteri (cancellare il nome del defunto dal registro immobiliare sloveno o austriaco) occorre il Certificato Successorio Europeo o l’apostille dell’atto italianoCaso 2: cittadino sloveno o austriaco residente in FVGLa comunità slovena in Friuli Venezia Giulia (tutelata dalla L. 38/2001) e i cittadini austriaci residenti in FVG che decedono in Italia:La successione è regolata dalla legge italiana (residenza abituale in Italia)Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione in ItaliaSe hanno beni in Slovenia/Austria, il Certificato Successorio Europeo italiano vale anche lìIl sistema tavolare FVG si applica agli immobili localiCaso 3: famiglie binazionali con beni distribuiti su più PaesiLe famiglie con rami in Italia, Slovenia e Austria sono storicamente frequenti in FVG, specialmente nelle aree di Gorizia-Nova Gorica, Trieste-Muggia e Carso-Kras. In questi casi:Se il defunto aveva doppia cittadinanza (italiana + slovena o italiana + austriaca), la legge applicabile è quella della residenza abituale (default), ma nel testamento si può scegliere una delle cittadinanzeLa complessità si moltiplica se vi sono eredi residenti in Paesi diversiIl Regolamento 650/2012 non risolve la questione delle imposte di successione: ogni Paese applica le proprie regole fiscali (vedi sezione successiva)Il Certificato Successorio Europeo (CSE) Il Certificato Successorio Europeo (CSE) è lo strumento introdotto dagli artt. 62-73 del Regolamento 650/2012 per semplificare l’utilizzo dei diritti ereditari in più Paesi UE. Non sostituisce i documenti nazionali (dichiarazione di successione italiana, certificato di eredità, ecc.) ma li integra per l’uso transfrontaliero.A cosa serve il CSE:Dimostrare la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità negli altri Stati UEFar aggiornare i registri immobiliari esteri (Grundbuch austriaco, registro immobiliare sloveno) senza dover presentare una procedura successoria separata in ogni PaeseSbloccare conti correnti bancari in altri Paesi UE (le banche devono accettarlo come prova della qualità di erede)Chi lo rilascia:Se la successione è regolata dalla legge italiana (defunto residente in Italia): il CSE è rilasciato dal notaio italiano o dal Tribunale competenteSe la successione è regolata dalla legge di un altro Stato UE: il CSE è rilasciato dall’autorità competente di quello StatoValidità: il CSE ha validità di 6 mesi (prorogabile). Le copie certificate rilasciate dalla stessa autorità emittente hanno pari efficacia all’originale.Imposta di successione: il principio del non cumulo e le convenzioni bilateraliIl Regolamento 650/2012 non armonizza le imposte di successione, che restano materia di competenza nazionale. Questo significa che teoricamente la stessa eredità potrebbe essere tassata da più Paesi. Per evitare la doppia imposizione esistono:Italia-Austria: il regime attualeL’Austria ha abolito la propria imposta di successione nel 2008 (con decorrenza dal 1° agosto 2008). Pertanto, per le successioni aperte dopo quella data, non vi è imposta austriaca sulle successioni né sulle donazioni.Tuttavia, l’Austria applica un’imposta di trasferimento immobiliare (Grunderwerbsteuer, aliquota base 3,5%) sugli immobili siti in Austria trasferiti per successione, ma con agevolazioni per i trasferimenti a familiari stretti (aliquota ridotta al 2%). I residenti italiani con immobili austriaci che decedono in Italia devono:Pagare l’imposta di successione italiana sul valore degli immobili austriaci (inclusi nell’asse ereditario globale, con possibilità di dedurre le imposte pagate in Austria)Pagare la Grunderwerbsteuer austriaca per l’iscrizione degli eredi nel Grundbuch (registro immobiliare austriaco)Italia-Slovenia: la Convenzione del 1985La Slovenia ha ereditato la convenzione bilaterale contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Jugoslavia. In materia di successioni, la Convenzione Italia-Jugoslavia del 1985 (tuttora applicabile nel rapporto Italia-Slovenia per la parte succeduta) prevede meccanismi per evitare la doppia imposizione. Tuttavia, la Slovenia applica un’imposta di successione relativamente ridotta rispetto a quella italiana, con aliquote variabili in base al grado di parentela e valore dei beni.Attenzione: il regime convenzionale Italia-Slovenia in materia di successioni è complesso e soggetto a interpretazioni. Per situazioni specifiche (immobili in Slovenia ereditati da residenti in Italia) è indispensabile una consulenza specializzata.Worldwide taxation italiana: l’imposta si applica sui beni esteri Un principio fondamentale del diritto tributario italiano è la tassazione mondiale (worldwide taxation): se il defunto era residente in Italia al momento del decesso, l’imposta di successione italiana si applica su tutti i beni, dovunque situati nel mondo, compresi gli immobili in Slovenia, Austria, o qualsiasi altro Paese.Questo significa che un residente a Trieste con un appartamento a Lubiana e una casa a Vienna deve includere entrambi nella dichiarazione di successione italiana, e l’imposta italiana si calcola sul valore complessivo (inclusi i beni esteri).Detrazione delle imposte estere: ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 346/1990, le imposte pagate all’estero sui beni ivi situati si deducono dall’imposta di successione italiana dovuta sugli stessi beni, fino a concorrenza di quest’ultima. Evita in parte (non sempre totalmente) la doppia tassazione.Immobili vs beni mobili nella successione transfrontalieraUna distinzione importante riguarda il tipo di bene:Beni immobili: anche dopo il Regolamento 650/2012, i Paesi dove si trovano gli immobili mantengono una propria competenza registrale. Per far trasferire la proprietà nel registro immobiliare locale (Grundbuch austriaco, registro fondiario sloveno) occorre produrre l’atto idoneo secondo le formalità locali (con il CSE o con un’apostille). Non basta la dichiarazione di successione italiana.Beni mobili (conti correnti, partecipazioni societarie): si trasferiscono più facilmente con il CSE, che le banche di tutti gli Stati UE devono accettare come prova della qualità di erede.Il sistema tavolare FVG nella successione transfrontalieraPer i beni immobili situati in FVG e appartenenti a defunti residenti all’estero (o con beni anche all’estero), si pone il problema del coordinamento tra:La legge applicabile alla successione (determinata dal Regolamento 650/2012)Le formalità tavolari per l’intavolazione in FVGEsempio: un cittadino sloveno residente a Ljubljana lascia un appartamento a Trieste. La successione è regolata dalla legge slovena (residenza in Slovenia). Per intavolare la proprietà dell’appartamento di Trieste nel Libro Fondiario, gli eredi devono ottenere il Certificato Successorio Europeo sloveno (o un atto notarile sloveno apostillato) e presentarlo alla Conservatoria tavolare di Trieste.Cittadini binazionali: la scelta nel testamento I cittadini binazionali (es.: cittadino italo-sloveno, italo-austriaco) hanno la facoltà di scegliere nel testamento (professio iuris) la legge della propria cittadinanza da applicare alla successione. Questa scelta può essere strategica, ad esempio se:La legge di una delle cittadinanze è più favorevole agli eredi per quanto riguarda le quote riservate ai legittimariUna delle leggi prevede aliquote di imposta di successione inferiori o franchigie più alteSi vuole unificare la gestione dell’asse ereditario sotto un unico sistema giuridicoLa scelta deve essere esplicita nel testamento e deve riferirsi a una delle cittadinanze possedute al momento della redazione del testamento o al momento del decesso. Non è possibile scegliere la legge di un Paese di cui non si è cittadini.Tempistiche pratiche e a chi rivolgersi in FVGPer una successione transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria, le tempistiche complessive possono variare da 6 mesi a oltre 2 anni, a seconda della complessità del patrimonio, del numero di eredi, della presenza o meno di testamento e delle procedure nei Paesi esteri coinvolti.Le figure professionali da coinvolgere sono:Notaio con esperienza in diritto internazionale privato: per il CSE, l’atto di accettazione dell’eredità, gli atti tavolariAvvocato con competenza transfrontaliera: per le eventuali dispute tra eredi o per l’interpretazione del testamento esteroCAF per la dichiarazione di successione: la dichiarazione di successione italiana (anche per le successioni con beni esteri) può essere compilata e presentata tramite CAF abilitatoConsulente fiscale nel Paese estero: per le formalità registrali e fiscali nei Paesi esteri (Slovenia, Austria)Domande frequentiIl Regolamento UE 650/2012 si applica anche per chi è deceduto prima del 17 agosto 2015?No. Il Regolamento si applica solo alle successioni aperte dal 17 agosto 2015 in poi (data del decesso uguale o successiva al 17/08/2015). Per le successioni precedenti si applicano le vecchie regole di conflitto di leggi nazionali.Se ho un appartamento a Ljubljana e muoio a Trieste, devo fare la successione anche in Slovenia?No, in linea di principio non occorre una procedura successoria separata in Slovenia. La successione è regolata dalla legge italiana (residenza in Italia) e il CSE italiano vale anche in Slovenia per dimostrare la qualità di erede. Tuttavia, per trasferire la proprietà dell’appartamento nel registro immobiliare sloveno occorre presentare documentazione alle autorità slovene. Un notaio sloveno o un avvocato sloveno può assistere in questa fase.L’Austria non ha l’imposta di successione: devo comunque pagare qualcosa per gli immobili austriaci?L’Austria ha abolito l’imposta di successione e donazione dal 2008. Tuttavia, per gli immobili in Austria che si trasferiscono per successione, si paga la Grunderwerbsteuer (imposta di trasferimento immobiliare) per l’iscrizione nel Grundbuch (registro immobiliare). L’aliquota per i trasferimenti a familiari stretti è agevolata. Inoltre, l’imposta di successione italiana si applica anche sui beni in Austria (con possibilità di detrazione della Grunderwerbsteuer pagata in Austria).Dove si presenta il Certificato Successorio Europeo in Slovenia?Per gli immobili in Slovenia, il CSE va presentato all’ufficio fondiario (zemljiška knjiga) competente per territorio. La procedura è gestita autonomamente dagli uffici giudiziari slovensi, che accettano il CSE come documento valido per il trasferimento.Conclusione: consulenza specializzata per successioni transfrontaliereLa successione transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria è una delle materie più complesse del diritto successorio internazionale, e riguarda una realtà concreta per molte famiglie del Friuli Venezia Giulia. Il Regolamento 650/2012 ha semplificato molte questioni, ma non le ha eliminate: le formalità registrali nei singoli Paesi, le imposte nazionali e le specificità del sistema tavolare FVG restano elementi che richiedono assistenza professionale specializzata.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste gli eredi nella preparazione e presentazione della dichiarazione di successione italiana anche in presenza di beni esteri, e collabora con notai esperti in diritto internazionale privato per il rilascio del Certificato Successorio Europeo. Per i casi con beni in Slovenia o Austria, ti mettiamo in contatto con i professionisti giusti.Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione transfrontaliera. Leggi anche le nostre guide: Successioni FVG 2026, Successione a Trieste e Successione a Gorizia.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-24 09:00:002026-08-17 11:03:48Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)