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Tag Archivio per: ISA 2026

CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e per i contribuenti in regime forfettario rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario fiscale italiano. Per l’anno d’imposta 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato lo slittamento della scadenza ordinaria del 30 giugno 2026, allineandosi a quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e dai provvedimenti attuativi.

In questa guida completa il CAF Centro Fiscale di Udine spiega chi sono i soggetti beneficiari della proroga, quali versamenti rientrano nello slittamento, come calcolare correttamente saldo IRPEF 2025 e acconti 2026, e come gestire la rateizzazione delle imposte. Sono inclusi esempi pratici, tabelle riassuntive dei codici tributo, e una sezione dedicata agli errori più frequenti.

La proroga non è una sanatoria né una riduzione del debito d’imposta: si tratta di uno spostamento del termine di versamento senza maggiorazioni, finalizzato a consentire ai professionisti, ai commercialisti e ai CAF di gestire i carichi di lavoro derivanti dall’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e dagli adempimenti collegati al modello Redditi PF/SP/SC 2026.

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Indice dei contenuti

  1. Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugno
  2. Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimi
  3. Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024
  4. Quali versamenti sono prorogati: elenco completo
  5. Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi pratici
  6. Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%
  7. Rateizzazione: come pagare in rate mensili
  8. Codici tributo F24: tabella completa
  9. Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimi
  10. Errori piu frequenti e ravvedimento operoso
  11. Domande frequenti sulla proroga 2026

Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugno

La scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) viene posticipata al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione per i contribuenti che soddisfano specifici requisiti. Si tratta di una proroga ormai strutturale, confermata anno dopo anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per i soggetti che applicano gli ISA e per i forfettari, in considerazione dei tempi tecnici di pubblicazione dei software dichiarativi e delle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa significa concretamente? Significa che chi rientra nell’ambito applicativo della proroga potra:

  • Versare saldo IRPEF 2025 e primo acconto IRPEF 2026 entro il 20 luglio 2026 (anziche il 30 giugno) senza maggiorazione dello 0,40%;
  • Versare entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,40% (anziche entro il 30 luglio);
  • Avviare la rateizzazione con prima rata al 20 luglio (rate mensili successive).

La proroga riguarda solo i versamenti, non incide invece sulla scadenza di invio telematico del modello Redditi, fissata al 31 ottobre 2026 (modello Redditi PF/SP/SC) ne sulla dichiarazione IRAP (anch’essa al 31 ottobre 2026).

Fonte: Agenzia delle Entrate, sezione “Scadenze fiscali”; art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024.

Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimi

La proroga al 20 luglio 2026 si applica a tre categorie principali di contribuenti:

1. Soggetti che applicano gli ISA

Sono interessati i contribuenti che esercitano attivita economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilita fiscale (ISA), introdotti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 in sostituzione degli ex studi di settore. Rientrano nel beneficio:

  • Persone fisiche titolari di partita IVA (artigiani, commercianti, professionisti) con ricavi/compensi fino a 5.164.569 euro;
  • Societa di persone (SNC, SAS) e soggetti equiparati che applicano gli ISA;
  • Societa di capitali (SRL, SPA) che applicano gli ISA con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • Soci di societa (SAS, SNC) e collaboratori familiari per redditi attribuiti per trasparenza.

Sono esclusi dagli ISA (e quindi non beneficiano automaticamente della proroga in quanto soggetti ISA) i contribuenti con cause di esclusione – ad esempio inizio o cessazione attivita nel periodo, periodo non coincidente con anno solare, ricavi superiori a 5.164.569 euro – salvo che rientrino in altri presupposti.

2. Contribuenti in regime forfettario

I contribuenti che applicano il regime forfettario ex art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, pur essendo esclusi dall’applicazione degli ISA, beneficiano comunque della proroga in virtu di esplicita previsione normativa. Il limite di ricavi/compensi per il regime forfettario nel 2025 e fissato a 85.000 euro.

3. Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)

Anche i residui contribuenti che ancora applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011), in scadenza al compimento del quinto anno di attivita o al compimento del 35esimo anno di eta, rientrano nella proroga al 20 luglio 2026.

Casi di estensione della proroga

La proroga si estende anche ai soci di societa che partecipano a soggetti ISA o forfettari, in regime di trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 TUIR). In particolare:

  • Soci di SNC, SAS e societa equiparate;
  • Soci di SRL che hanno optato per la trasparenza (art. 116 TUIR);
  • Collaboratori familiari (art. 230-bis Codice Civile).

Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024

La proroga dei versamenti per soggetti ISA e forfettari non e una concessione estemporanea: ha radici normative chiare e progressivamente consolidate.

Il punto di partenza: art. 17 DPR 435/2001

La normativa di base sulle scadenze di versamento delle imposte da dichiarazione e l’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, che stabilisce due termini ordinari:

  • 30 giugno: termine ordinario senza maggiorazione;
  • 30 luglio (i 30 giorni successivi): termine con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le proroghe annuali: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024

Negli anni precedenti la proroga era disposta annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Dal 2024 in poi, l’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 (attuativo della delega fiscale L. 111/2023) ha previsto una proroga strutturale per i soggetti ISA e forfettari, collegandola all’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB).

In particolare, per il 2026 (anno d’imposta 2025), la proroga al 20 luglio e collegata anche all’esigenza di dare tempi adeguati per l’adesione al CPB 2025-2026, riservato proprio ai soggetti ISA e forfettari (limitatamente al periodo 2025 con applicazione dell’imposta sostitutiva ad aliquota agevolata 10-15% sull’eccedenza concordata).

Provvedimenti applicativi 2026

Per il 2026 la proroga e stata confermata dai consueti comunicati MEF e dalle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale. Si veda inoltre la circolare AdE 18/E del 2024 in materia di CPB, che richiama i termini di versamento per i soggetti aderenti.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 13/2024 art. 37; DPR 435/2001 art. 17; L. 111/2023 (delega fiscale); circolare AdE 18/E/2024.

Quali versamenti sono prorogati: elenco completo

La proroga al 20 luglio 2026 si applica a tutti i versamenti il cui termine ordinario cade il 30 giugno 2026 e che risultano dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, rientrano nel beneficio:

Imposte dirette

  • Saldo IRPEF 2025 (codice tributo 4001) e relative addizionali regionali e comunali (codici 3801, 3844);
  • Primo acconto IRPEF 2026 (codice tributo 4033), pari al 40% dell’imposta dovuta per il 2025 (per il regime forfettario il primo acconto e generalmente al 50% del totale acconto);
  • Saldo IRES 2025 (codice tributo 2003) per societa di capitali con esercizio solare;
  • Primo acconto IRES 2026 (codice tributo 2001);
  • Saldo e acconto IRAP 2025 (codici 3800, 3812, 3813).

Imposta sostitutiva per il regime forfettario

  • Saldo imposta sostitutiva 2025 (aliquota 15%, oppure 5% per nuove attivita nei primi 5 anni) – codice tributo 1792;
  • Primo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1790;
  • Secondo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1791 (scadenza ordinaria 30 novembre 2026, non interessata dalla proroga di luglio).

Imposte sostitutive e patrimoniali

  • Cedolare secca sui canoni di locazione – saldo (codice 1842) e primo acconto (codice 1840);
  • IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) – codice 4041 saldo, 4044 primo acconto;
  • IVAFE (Imposta sul Valore delle Attivita Finanziarie all’Estero) – codice 4043 saldo, 4047 primo acconto.

Contributi previdenziali

La proroga si applica anche ai contributi previdenziali INPS Gestione Separata e ai contributi della Gestione Artigiani e Commercianti dovuti a saldo e primo acconto, calcolati sul reddito eccedente il minimale.

IVA annuale

L’IVA annuale 2025 con scadenza al 16 marzo 2026 NON e oggetto della proroga di luglio. Tuttavia, chi ha scelto di rateizzare l’IVA annuale o di posticiparla con la maggiorazione dello 0,40% mensile alla scadenza di giugno-luglio, ricade nei termini della proroga.

VersamentoCodice tributoScadenza ordinariaScadenza prorogata
Saldo IRPEF 2025400130/06/202620/07/2026
Primo acconto IRPEF 2026403330/06/202620/07/2026
Saldo imposta sost. forfettari179230/06/202620/07/2026
Primo acconto imp. sost. forfettari179030/06/202620/07/2026
Saldo IRES 2025200330/06/202620/07/2026
Saldo IRAP 2025380030/06/202620/07/2026
Cedolare secca saldo184230/06/202620/07/2026
Addizionale regionale380130/06/202620/07/2026
Addizionale comunale saldo384430/06/202620/07/2026

Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi pratici

Vediamo come si calcolano concretamente saldo e acconti per le due principali categorie di contribuenti che beneficiano della proroga.

Esempio 1: Artigiano con ricavi ISA

Mario, idraulico in regime ordinario semplificato, soggetto agli ISA per il codice ATECO 43.22.01, presenta:

  • Reddito d’impresa 2025: 38.000 euro;
  • IRPEF lorda calcolata: 8.450 euro;
  • Detrazioni: 1.880 euro;
  • IRPEF netta: 6.570 euro;
  • Acconti gia versati nel 2025 (giugno + novembre): 5.940 euro.

Calcolo:

  • Saldo IRPEF 2025 = 6.570 – 5.940 = 630 euro (codice 4001);
  • Primo acconto IRPEF 2026 = 40% di 6.570 = 2.628 euro (codice 4033);
  • Secondo acconto IRPEF 2026 = 60% di 6.570 = 3.942 euro (scadenza 30/11/2026, codice 4034).

Totale da versare entro il 20 luglio 2026: 3.258 euro (630 + 2.628). Oppure entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione 0,40%: 3.258 + 13,03 = 3.271,03 euro.

Esempio 2: Professionista in regime forfettario

Laura, consulente IT, primo anno di attivita superato (non piu start-up al 5%):

  • Compensi 2025: 52.000 euro;
  • Coefficiente di redditivita (codice ATECO 62.02.00): 78%;
  • Reddito imponibile: 52.000 x 78% = 40.560 euro;
  • Contributi INPS Gestione Separata 2025 pagati: 5.200 euro;
  • Reddito imponibile netto: 40.560 – 5.200 = 35.360 euro;
  • Imposta sostitutiva 15%: 5.304 euro.

Calcolo:

  • Saldo imposta sostitutiva 2025 = 5.304 – acconti versati nel 2025 (codice 1792);
  • Primo acconto 2026 (50% del totale) = 2.652 euro (codice 1790);
  • Secondo acconto 2026 (50%) = 2.652 euro entro il 30/11/2026 (codice 1791).

Regola importante (acconti per forfettari): non e dovuto acconto se l’imposta sostitutiva dichiarata e inferiore a 51,65 euro; e dovuto in unica soluzione entro il 30/11 se inferiore a 257,52 euro; e dovuto in due rate (40% + 60%, oppure 50%+50% a seconda del regime) se superiore a 257,52 euro.

Esempio 3: Socio SRL trasparente

Giulia, socia al 50% di una SRL trasparente (art. 116 TUIR), riceve per trasparenza un reddito di partecipazione di 28.000 euro. Anche lei beneficia della proroga al 20 luglio per il versamento del saldo IRPEF e del primo acconto, in quanto socio di soggetto ISA.

Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%

Chi non riesce a versare entro il 20 luglio 2026 puo avvalersi della possibilita di posticipare il pagamento entro i 30 giorni successivi, cioe fino al 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La maggiorazione dello 0,40% si applica:

  • Solo sugli importi versati tra il 21 luglio e il 20 agosto 2026;
  • Su tutti i tributi della dichiarazione (IRPEF, IRES, IRAP, imposta sostitutiva, addizionali, cedolare, ecc.);
  • Sui contributi INPS calcolati a saldo e primo acconto.

Esempio di calcolo maggiorazione

Riprendendo Mario dell’esempio 1, se versa il 5 agosto 2026 anziche il 20 luglio:

  • Importo base: 3.258 euro;
  • Maggiorazione 0,40%: 3.258 x 0,4% = 13,03 euro;
  • Totale da versare: 3.271,03 euro.

La maggiorazione va aggiunta direttamente nel modello F24 al campo “Importi a debito versati” insieme all’importo principale. Non esiste un codice tributo separato per la maggiorazione 0,40%.

Attenzione: Il termine del 20 agosto 2026 cade di giovedi – non c’e quindi slittamento al primo giorno lavorativo successivo. Diversamente, quando il termine cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 6 D.L. 330/1994).

Rateizzazione: come pagare in rate mensili

I contribuenti possono decidere di rateizzare gli importi a debito in rate mensili di pari importo, beneficiando comunque della proroga al 20 luglio 2026 come data della prima rata.

Numero massimo di rate

Le rate possono essere distribuite fino al 16 dicembre 2026, con scadenze cosi articolate:

  • 1a rata: 20 luglio 2026 (oppure 20 agosto con maggiorazione 0,40%);
  • 2a rata: 20 agosto 2026;
  • 3a rata: 16 settembre 2026;
  • 4a rata: 16 ottobre 2026;
  • 5a rata: 17 novembre 2026 (il 16 cade di lunedi – confermare il calendario ufficiale);
  • 6a rata: 16 dicembre 2026 (ultima rata possibile).

Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi nella misura del 4% annuo (DM 21/05/2009), calcolati su base mensile dal giorno successivo al primo versamento.

Tabella interessi per rate successive

RataScadenzaInteressi su rata
1a20/07/20260,00%
2a20/08/20260,33%
3a16/09/20260,66%
4a16/10/20260,99%
5a16/11/20261,32%
6a16/12/20261,65%

Codice tributo per gli interessi da rateizzazione: 1668.

Cosa NON si puo rateizzare

NON sono rateizzabili: il secondo acconto IRPEF, le imposte sostitutive di IRPEF (es. ceduole secche), l’IVA annuale (gia con suo regime di rateazione separato fino al 16 dicembre).

Codici tributo F24: tabella completa

Per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione 2026, ecco la tabella aggiornata dei principali codici tributo da utilizzare nel modello F24:

CodiceDescrizioneAnno di riferimento
4001IRPEF – saldo2025
4033IRPEF – acconto prima rata2026
4034IRPEF – acconto seconda rata o unica soluzione2026
1790Imposta sost. forfettari – acconto prima rata2026
1791Imposta sost. forfettari – acconto seconda rata2026
1792Imposta sost. forfettari – saldo2025
2003IRES – saldo2025
2001IRES – acconto prima rata2026
3800IRAP – saldo2025
3812IRAP – acconto prima rata2026
3801Addizionale regionale2025
3844Addizionale comunale – saldo2025
3843Addizionale comunale – acconto2026
1842Cedolare secca – saldo2025
1840Cedolare secca – acconto prima rata2026
1668Interessi rateizzazione2026
4041IVIE – saldo2025
4043IVAFE – saldo2025

Per i contributi INPS i codici sono: AP (Artigiani Saldo), AF (Artigiani Acconto), CP (Commercianti Saldo), CF (Commercianti Acconto), PXM/P10 (Gestione Separata).

Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimi

Soci di societa di persone (SNC, SAS)

I soci di societa di persone che applicano gli ISA o sono in regime forfettario beneficiano della proroga al 20 luglio 2026 anche per le imposte dovute sui redditi attribuiti per trasparenza. Devono comunque presentare il proprio modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026.

Eredi del contribuente deceduto

Gli eredi di un contribuente soggetto ISA o forfettario deceduto nel 2025 beneficiano di un regime speciale di proroga: i termini di versamento e di presentazione della dichiarazione del de cuius sono prorogati di sei mesi (art. 65 DPR 600/1973). Anche la proroga al 20 luglio 2026 si applica ai versamenti dovuti dal de cuius per il 2025, salvo l’ulteriore proroga semestrale.

Inizio o cessazione attivita nel 2025

Chi ha iniziato o cessato l’attivita nel 2025 e generalmente escluso dagli ISA per cause oggettive. Tuttavia, ai fini della proroga al 20 luglio si guarda alla natura del contribuente (titolare di partita IVA con attivita potenzialmente assoggettata a ISA o forfettaria), quindi il beneficio si applica comunque.

Periodo d’imposta non solare

Le societa di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. 1/7-30/6) seguono il termine di versamento ordinario al ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. La proroga al 20 luglio 2026 si applica solo a chi ha esercizio solare.

Contribuenti aderenti al CPB (Concordato Preventivo Biennale)

I soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026 (o per il singolo periodo 2025 per i forfettari) versano l’imposta sostitutiva sull’eccedenza concordata (aliquota dal 10% al 15% per soggetti ISA, 10% per forfettari) entro il 20 luglio 2026, codici tributo dedicati (4068, 4069, 4070, 4071, 4072 per soggetti ISA in base al livello di affidabilita raggiunto).

Errori piu frequenti e ravvedimento operoso

Vediamo i piu comuni errori commessi durante i versamenti di luglio e come correggerli tempestivamente con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Errore 1: Mancato versamento entro il 20 luglio

Chi non versa entro il 20 agosto 2026 (con maggiorazione) e considerato in ritardo. Il ravvedimento permette di sanare con sanzioni ridotte:

  • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione 1,5% (1/10 del 15%);
  • Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): sanzione 1,67% (1/9 del 15%);
  • Ravvedimento lungo (entro un anno): sanzione 3,75% (1/8 del 30%);
  • Ravvedimento ultra-annuale (entro 2 anni): sanzione 4,29% (1/7 del 30%);
  • Ravvedimento oltre 2 anni: sanzione 5% (1/6 del 30%).

A queste sanzioni si aggiungono gli interessi al tasso legale (per il 2025 era 2%, per il 2026 da verificare dopo decreto MEF di fine 2025 – in caso di mancato aggiornamento si applica l’ultimo tasso vigente).

Errore 2: Sbagliare il codice tributo

Un errore comune e versare l’IRPEF con il codice della cedolare secca o viceversa. La correzione si effettua tramite il modello F24 di Variazione (codice tributo da indicare con segno meno e indicazione del codice corretto), oppure tramite richiesta di compensazione via cassetto fiscale.

Errore 3: Calcolare l’acconto sul reddito sbagliato

Per i forfettari l’acconto si calcola sull’imposta sostitutiva e non sul reddito imponibile. Per i soggetti ordinari si calcola sull’imposta IRPEF/IRES netta, al netto delle ritenute subite e dei crediti d’imposta. Errori comuni portano a sovraversamenti che si recuperano in compensazione orizzontale F24 negli anni successivi.

Errore 4: Ignorare la riduzione di acconto per il primo anno

I forfettari al primo anno di attivita possono optare per l’aliquota agevolata 5% (anziche 15%), ma in tal caso possono scegliere di NON versare alcun acconto per il periodo d’imposta successivo qualora abbiano applicato per la prima volta il regime. Verificare sempre il quadro LM del modello Redditi PF.

Errore 5: Saltare l’addizionale regionale e comunale

Saldo e acconto delle addizionali (codici 3801, 3844, 3843) seguono la proroga ma sono spesso dimenticati. Il software dichiarativo li calcola in automatico, ma in compilazione manuale e bene controllarli sempre.

Domande frequenti sulla proroga 2026

1. La proroga vale anche per i contribuenti non titolari di partita IVA?

No. La proroga al 20 luglio 2026 e riservata ai titolari di partita IVA che applicano gli ISA o sono in regime forfettario, ai loro soci/collaboratori e agli eredi. I lavoratori dipendenti, i pensionati e gli altri contribuenti non titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo applicano la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 o quella alternativa del 30 luglio 2026 con maggiorazione 0,40%.

2. Devo presentare la dichiarazione entro il 20 luglio?

No. La proroga riguarda solo i versamenti. La scadenza per la presentazione telematica del modello Redditi PF, SP, SC e IRAP resta il 31 ottobre 2026.

3. Posso compensare il debito con crediti d’imposta?

Si, e prassi diffusa. Tramite modello F24 si possono compensare i debiti IRPEF/IRES/IRAP con crediti d’imposta disponibili (es. crediti IVA, credito 730, credito IRAP eccedente). Attenzione: la compensazione orizzontale oltre 5.000 euro richiede visto di conformita.

4. Cosa succede se verso il 19 luglio (sabato)?

Il 20 luglio 2026 cade di lunedi, quindi non c’e slittamento. Tuttavia, se si versa il 19 luglio (sabato) o il 18 luglio (domenica) il versamento e accettato come anticipato e valido.

5. Sono pensionato con partita IVA aperta in regime forfettario per consulenze occasionali: beneficio della proroga?

Si. La proroga si applica in base al regime fiscale (forfettario) e non alla qualifica anagrafica. Anche il pensionato in regime forfettario versa al 20 luglio 2026.

6. Posso versare in compensazione tramite F24 telematico anche dopo il 20 luglio?

Si, ma con maggiorazione 0,40% se versato tra il 21 luglio e il 20 agosto, o con ravvedimento operoso se oltre. Il termine per la compensazione e quello di versamento.

7. La proroga si applica al diritto camerale CCIAA?

Si. Il diritto annuale alla Camera di Commercio, codice tributo 3850, ha scadenza coincidente con il primo termine di versamento delle imposte dirette, e quindi beneficia della proroga al 20 luglio 2026 per soggetti ISA e forfettari.

8. Ho dimenticato di versare il primo acconto: posso pagare solo il saldo?

No. Saldo e acconto sono distinti e vanno entrambi versati. Il primo acconto va comunque pagato (puo essere ravveduto se in ritardo). In alternativa, se l’acconto era inferiore alla soglia minima (51,65 euro IRPEF) o (51,65 euro imposta sostitutiva), non era dovuto.

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Fonti consultate: art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024; L. 111/2023; circolare AdE 18/E del 17 settembre 2024; comunicati MEF su scadenze fiscali; sito ufficiale Agenzia Entrate sezione “Scadenze fiscali” e “Modello F24 codici tributo”.

Maggio 25, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 10:25:432026-05-25 10:25:43Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari

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