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Tag Archivio per: forfettario sostituto imposta

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla

regime forfettario partita iva

La ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.

Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.

Cos’e la ritenuta d’acconto e come funziona

La ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.

Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.

L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.

Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi.

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Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fattura

Il principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.

Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).

La dicitura obbligatoria in fattura

Per evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”

Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.

Comunicazione preventiva al cliente

Buona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA.

Cosa fare se la ritenuta viene applicata per errore

Capita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.

Recupero tramite il quadro LM

Il forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.

Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.

La Certificazione Unica come prova

Per recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.

Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.

Eccedenza rispetto all’imposta sostitutiva

Se le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842).

Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenere

Veniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.

Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.

Lavoratori dipendenti: si, sempre

Se il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:

  • trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);
  • versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;
  • rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;
  • presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

Co.co.co e collaborazioni assimilate

Anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.

Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: no

Quando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.

In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi.

Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenere

Per chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.

Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?Adempimenti
Architetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazione
Commercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazione
Consulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimento
Forfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolari

Esempio 1: psicologo forfettario che fattura azienda

Maria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).

Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagista

Luca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.

Esempio 3: il cliente non si accorge della dicitura

Giorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?

  • contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);
  • oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41.

F24 e codici tributo per le ritenute

Quando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.

Codice tributoDescrizioneQuando si usa
1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti
1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali
1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)
1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentanti

Va sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).

Compilazione pratica F24

Nella sezione “Erario” del modello F24:

  • Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);
  • Rateazione/regione/prov.: vuoto;
  • Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);
  • Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.

Modello 770: quando il forfettario lo deve presentare

Il modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:

  • NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;
  • SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).

La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.

Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.

Certificazione Unica: chi la deve emettere

La Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:

Forfettario come emittente CU

Se il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Forfettario come destinatario CU

Il cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.

Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.

Compilazione corretta della fattura forfettaria

Vediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:

  • Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;
  • Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);
  • Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);
  • Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);
  • Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;
  • Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;
  • Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.

Esempio numerico fattura forfettaria

Consulenza professionale: 1.000,00 euro
+ Cassa previdenza 4%: 40,00 euro
+ Imposta di bollo: 2,00 euro
Totale fattura: 1.042,00 euro

Il cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.

Domande frequenti (FAQ)

Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?

Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.

Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?

Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.

Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?

No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.

Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?

Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.

Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?

No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.

Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?

Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.

Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?

E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.

Conclusioni e contatti CAF Centro Fiscale

La gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.

Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.

Contatti:
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Telefono: 0432 1638640
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Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 08:00:002026-05-24 09:54:46Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla

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