Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale

Tag Archivio per: contratto affitto poltrona

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Affitto Poltrona e Studio Condiviso tra Professionisti Sanitari 2026: IVA 22%, Fatturazione e Contratto

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’affitto poltrona professionisti sanitari è oggi una delle formule più diffuse per iniziare o ampliare l’attività senza affrontare i costi di uno studio interamente proprio. Un fisioterapista, uno psicologo, un odontoiatra o un medico specialista utilizza per alcune giornate lo spazio, le attrezzature e i servizi di uno studio già avviato, pagando un canone periodico al titolare. Dietro questa soluzione apparentemente semplice si nasconde però un tema fiscale che genera moltissimi errori: il canone dell’affitto poltrona non è una prestazione sanitaria e quindi non gode dell’esenzione IVA prevista per le cure alla persona. Al contrario, nella configurazione più diffusa — il contratto di service che mette insieme spazio, attrezzature e servizi — va fatturato con IVA ordinaria al 22%. In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo, con parole semplici, perché l’affitto poltrona tra professionisti sanitari è imponibile IVA, come si redige e si registra il contratto, come si fattura il canone, quali effetti produce sul regime forfettario e quali adempimenti su Sistema TS, GDPR e autorizzazioni ASL non puoi ignorare.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’affitto poltrona tra professionisti sanitari
  2. Perché l’affitto poltrona è soggetto a IVA 22% e non è esente
  3. Locazione “secca” o contratto di service: la differenza che cambia tutto
  4. Fatturazione del canone di affitto poltrona: elettronica e periodica
  5. Registrazione del contratto e imposta di registro
  6. Affitto poltrona e regime forfettario: effetti sulla soglia di 85.000 euro
  7. Codici ATECO 2025 e inquadramento previdenziale nello studio condiviso
  8. Sistema TS, GDPR e autorizzazioni ASL nello studio condiviso
  9. Errori frequenti nell’affitto poltrona tra professionisti sanitari

Cos’è l’affitto poltrona tra professionisti sanitari

Quando si parla di affitto poltrona professionisti sanitari si intende un accordo con cui il titolare di uno studio (il concedente) mette a disposizione di un altro professionista (il conduttore o affittuario) una postazione di lavoro completa per alcune ore, giornate o settimane, dietro pagamento di un canone. L’espressione nasce nel mondo dell’odontoiatria e dell’estetica, ma oggi descrive qualunque forma di studio condiviso tra sanitari: il lettino del fisioterapista, la stanza dello psicologo, l’ambulatorio del medico specialista.

La caratteristica essenziale è che i due professionisti restano totalmente autonomi: ciascuno ha la propria partita IVA, i propri pazienti, il proprio compenso, la propria responsabilità professionale e la propria assicurazione. Non esiste alcun rapporto di lavoro dipendente né di collaborazione, e questo è il punto che distingue un contratto corretto da una situazione a rischio di riqualificazione da parte degli organi ispettivi.

Il pacchetto messo a disposizione, nella prassi, comprende molto più di quattro mura:

Cosa comprende di solito il canone di affitto poltrona

  • lo spazio fisico (stanza, ambulatorio, postazione) in determinate fasce orarie;
  • le attrezzature sanitarie e gli arredi già presenti nello studio;
  • le utenze: energia elettrica, riscaldamento, acqua, connessione internet;
  • i servizi accessori: pulizie, sterilizzazione, smaltimento rifiuti sanitari, sala d’attesa;
  • spesso anche segreteria e reception, gestione agenda, incasso e sistema gestionale.

Proprio questa combinazione di spazio più servizi è ciò che rende l’affitto poltrona professionisti sanitari un contratto fiscalmente diverso dalla semplice locazione di un immobile.

📘 Guida di riferimento del cluster: Se vuoi un quadro generale sull’apertura e la gestione della posizione fiscale, approfondisci la nostra guida Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026, che rappresenta il punto di partenza di tutto il percorso.

Perché l’affitto poltrona è soggetto a IVA 22% e non è esente

Questo è il cuore del problema. Molti professionisti danno per scontato che, essendo entrambe le parti dei sanitari, anche il canone segua il regime di esenzione IVA. È un errore che può costare caro in caso di controllo.

L’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972 stabilisce l’esenzione IVA per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. Ogni parola conta: l’esenzione riguarda prestazioni rese alla persona, cioè al paziente, da chi materialmente le esegue. Il canone di affitto poltrona tra professionisti sanitari non è nulla di tutto questo: non c’è un paziente, non c’è una diagnosi, non c’è una cura. C’è un professionista che mette a disposizione di un collega uno spazio organizzato dietro corrispettivo.

Ne consegue che, quando l’accordo ha per oggetto spazio, attrezzature e servizi (il cosiddetto contratto di service, la formula di gran lunga più diffusa), il canone è una normale prestazione di servizi tra due soggetti titolari di partita IVA, quindi un’operazione imponibile con aliquota ordinaria del 22%. Il codice natura da usare in fattura non è quindi N4 (esenti), tipico delle prestazioni sanitarie, ma l’ordinaria esposizione dell’imposta.

Immagina che la dottoressa Rossi, psicologa, utilizzi due pomeriggi a settimana la stanza dello studio del dottor Bianchi. Le sedute con i pazienti che la dottoressa Rossi fattura sono esenti IVA ex art. 10 n. 18; il canone mensile che lei versa al dottor Bianchi è invece imponibile IVA al 22%. Due rapporti diversi, due regimi diversi, sotto lo stesso tetto. Per capire fino in fondo il confine tra operazioni esenti e operazioni imponibili leggi l’approfondimento su IVA sulle prestazioni sanitarie 2026.

Locazione “secca” o contratto di service: la differenza che cambia tutto

Non tutti i contratti sono uguali, e la qualificazione giuridica incide direttamente sul trattamento IVA. Vediamo le due ipotesi.

La prima è la locazione immobiliare “secca”: il titolare concede solo lo spazio nudo, senza attrezzature, senza servizi, senza personale. In questo caso si applicano le regole della locazione di fabbricato strumentale, con un regime IVA proprio (in via generale esente, salvo opzione per l’imponibilità da esercitare in contratto) e con la registrazione in termine fisso presso l’Agenzia delle Entrate. Nella pratica degli studi sanitari questa configurazione è meno frequente, perché quasi nessuno affitta soltanto quattro mura vuote, ma non è un’ipotesi teorica: l’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica del 21 giugno 2013, ha chiarito che se lo spazio è l’elemento prevalente e poltrona, attrezzature e servizi hanno un ruolo solo accessorio e complementare, il contratto va ricondotto alla locazione di immobile strumentale, esente IVA ex art. 10 n. 8 DPR 633/1972 salvo opzione per l’imponibilità.

La seconda, di gran lunga la più diffusa, è il contratto atipico di affitto poltrona o contratto di service. “Atipico” significa che non è un modello previsto espressamente dal Codice civile, ma nasce dalla libertà contrattuale delle parti. Qui l’oggetto non è l’immobile: è una prestazione complessa di servizi, in cui lo spazio è solo uno degli elementi, accanto ad attrezzature, utenze, pulizie, sterilizzazione e segreteria.

È proprio questa complessità a far prevalere la natura di prestazione di servizi sulla natura di locazione, con la conseguenza che l’intero corrispettivo è soggetto a IVA ordinaria al 22%: è la seconda ipotesi esaminata dalla stessa consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2013. Il principio fiscale sottostante è quello dell’unitarietà della prestazione: quando i servizi accessori sono così rilevanti da qualificare l’operazione, l’intero canone segue il loro regime.

Cosa deve contenere il contratto di affitto poltrona

Un contratto scritto e ben costruito è la prima difesa in caso di verifica. Nell’affitto poltrona professionisti sanitari non dovrebbero mai mancare:

  • l’elenco dettagliato di spazi, attrezzature e servizi concessi, con le fasce orarie di utilizzo;
  • l’importo del canone, la periodicità (di norma mensile) e le modalità di pagamento tracciabili;
  • la clausola di reciproca autonomia professionale: pazienti propri, agenda propria, responsabilità propria;
  • gli obblighi assicurativi di ciascuna parte (RC professionale e RC dello studio);
  • la disciplina del trattamento dei dati dei pazienti ai sensi del GDPR;
  • durata, recesso, penali e gestione delle spese straordinarie.

Un contratto generico scaricato da internet, senza questi elementi, espone entrambi i professionisti a contestazioni fiscali e a rischi in materia di lavoro.

Fatturazione del canone di affitto poltrona: elettronica e periodica

Qui si annida il secondo grande equivoco. I professionisti sanitari sanno che esiste un divieto di emettere fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni rese a persone fisiche i cui dati transitano dal Sistema Tessera Sanitaria: un divieto strutturale, che serve a proteggere i dati sanitari dei pazienti. Da qui il passo (sbagliato) è breve: “allora nemmeno il canone va in fattura elettronica”.

Falso. Il canone di affitto poltrona professionisti sanitari è un rapporto B2B, cioè tra due titolari di partita IVA, e non è una prestazione sanitaria resa al paziente. Non riguarda dati sanitari di persone fisiche e quindi non rientra in alcun divieto: la fattura del canone va emessa in formato elettronico tramite SdI, con IVA al 22% esposta, indicando il codice destinatario o la PEC del collega.

Nella pratica il canone viene fatturato con cadenza mensile, con scadenze fisse concordate in contratto. Trattandosi di una fattura ricorrente, sempre uguale nell’importo, conviene appoggiarsi a un software di fatturazione elettronica che consenta di impostare l’emissione automatica e di non dimenticare mai una scadenza: uno strumento come fatturazioneitalia.it gestisce bene proprio le fatture periodiche e ripetitive. Per il quadro completo delle regole di emissione nel settore sanitario, consulta la guida su fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie 2026.

La ritenuta d’acconto sul canone: quando si applica

La ritenuta d’acconto è un anticipo di imposta che chi paga trattiene e versa allo Stato per conto di chi incassa. L’art. 25 del DPR 600/1973 la prevede nella misura del 20% sui compensi di lavoro autonomo corrisposti da un sostituto d’imposta (ad esempio un altro professionista con partita IVA).

Il punto delicato è capire se il canone di affitto poltrona sia o meno un “compenso di lavoro autonomo”. Su questo specifico aspetto non esiste un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’affitto poltrona tra professionisti sanitari: nessuna risposta può quindi essere data come automatica.

Ci sono però due punti fermi. Il primo: la ritenuta dell’art. 25 colpisce i compensi di lavoro autonomo e non i redditi d’impresa, quindi se il concedente è una società o una struttura sanitaria che opera in forma di impresa la ritenuta non è dovuta. Il secondo: quando il contratto viene ricondotto alla locazione di immobile strumentale, il canone è un corrispettivo di locazione e non un compenso professionale, e anche in questo caso la ritenuta non trova applicazione. Resta discussa l’ipotesi intermedia del contratto di service fatturato da un professionista o da uno studio associato nell’ambito della propria attività di lavoro autonomo: qui la prassi degli operatori non è uniforme e l’applicazione della ritenuta del 20% va valutata caso per caso con il proprio commercialista, alla luce del testo del contratto.

Va infine ricordato un punto pacifico: i contribuenti in regime forfettario non subiscono mai la ritenuta sui propri compensi e inseriscono in fattura l’apposita dicitura prevista dall’art. 1 c. 67 L. 190/2014. È una delle verifiche che eseguiamo insieme al professionista prima della firma del contratto.

Registrazione del contratto e imposta di registro

Molti si chiedono se il contratto di affitto poltrona vada portato all’Agenzia delle Entrate per la registrazione. La risposta dipende, ancora una volta, dalla natura del contratto.

Il criterio guida è il principio di alternatività IVA-registro fissato dall’art. 40 del DPR 131/1986: quando un’operazione è già soggetta a IVA, non si applica anche l’imposta di registro proporzionale, perché lo Stato non tassa due volte lo stesso atto. Di conseguenza, il contratto atipico di affitto poltrona, redatto per scrittura privata non autenticata e avente per oggetto prestazioni di servizi imponibili IVA, si registra soltanto in caso d’uso (cioè quando viene depositato presso un ufficio pubblico o prodotto in giudizio), con imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro. Nulla vieta, comunque, di registrarlo volontariamente per attribuirgli data certa: una scelta spesso consigliabile in ottica probatoria.

Diverso è il caso della locazione di immobile strumentale “secca”: lì la registrazione è dovuta in termine fisso e si applica l’imposta proporzionale dell’1% sul canone, anche quando l’operazione è soggetta a IVA (deroga espressa al principio di alternatività). Anche per questo la corretta qualificazione del contratto, prima ancora della firma, è decisiva: sbagliare inquadramento significa sbagliare imposta, fattura e dichiarazione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca i professionisti sanitari in tutte queste valutazioni, dalla lettura della bozza contrattuale agli adempimenti successivi.

Affitto poltrona e regime forfettario: effetti sulla soglia di 85.000 euro

Il tema riguarda entrambe le parti del contratto, ma in modo speculare.

Chi concede la poltrona incassa un canone che, a tutti gli effetti, è un ricavo o compenso della propria attività. Se è in regime forfettario, quel canone concorre al calcolo della soglia degli 85.000 euro annui: sommato alle parcelle dei pazienti, può avvicinare o superare il limite. Attenzione, perché il meccanismo è a due velocità: superando gli 85.000 euro si esce dal forfettario dall’anno successivo, mentre oltre i 100.000 euro l’uscita è immediata, con IVA dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento. C’è inoltre un aspetto pratico spesso trascurato: il forfettario non addebita IVA sulle proprie fatture, quindi il canone che emette sarà senza imposta, con la dicitura dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 e la marca da bollo da 2 euro oltre i 77,47 euro di imponibile.

Chi paga il canone deve fare i conti con una regola che sorprende molti: nel regime forfettario i costi non si deducono analiticamente. Il reddito si determina applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività, che per le attività professionali e sanitarie è del 78%: significa che il Fisco presume forfettariamente che il 22% dei compensi sia costo, indipendentemente dalle spese realmente sostenute. Il canone pagato, quindi, non abbassa le imposte e l’IVA al 22% addebitata dal collega non è detraibile: diventa un costo pieno.

Nel regime ordinario la situazione si ribalta: il canone di affitto poltrona è un costo deducibile dal reddito professionale e l’IVA sul canone è, in linea di principio, detraibile, salvo le limitazioni che colpiscono chi svolge operazioni esenti. Ed è qui che scatta un elemento decisivo per i sanitari: chi effettua prevalentemente prestazioni esenti art. 10 n. 18 subisce il meccanismo del pro-rata, che riduce o azzera la detrazione dell’IVA sugli acquisti. Tradotto: per molti professionisti sanitari quel 22% resta comunque un costo. È un calcolo di convenienza che va fatto prima di firmare, non a fine anno.

Codici ATECO 2025 e inquadramento previdenziale nello studio condiviso

Ogni professionista che partecipa a uno studio condiviso tra sanitari mantiene il proprio codice attività e la propria posizione previdenziale. La classificazione oggi vigente è l’ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte. I codici della precedente classificazione ATECO 2007 vanno citati solo come riferimento storico.

Ecco i codici corretti delle professioni più coinvolte nell’affitto poltrona professionisti sanitari:

  • Fisioterapista e terapista occupazionale: 86.95.00 (ex 86.90.21 in ATECO 2007);
  • Psicologo e psicoterapeuta: 86.93.00;
  • Medico specialista con studio indipendente: 86.22.02 (attenzione: l’86.22.01 identifica i trattamenti di chirurgia estetica);
  • Odontoiatra: 86.23.00;
  • Infermiere: 86.94.01;
  • Logopedista, podologo, dietista, TSRM, igienista dentale: 86.99.09.

Sul fronte contributivo vale un principio che elimina molti dubbi: l’iscrizione a una cassa di categoria o alla Gestione Separata INPS dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa, non dal codice ATECO e tantomeno dal contratto di affitto poltrona. Così i medici e gli odontoiatri versano all’ENPAM, gli psicologi all’ENPAP, gli infermieri all’ENPAPI, mentre fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM e osteopati versano alla Gestione Separata INPS, con aliquota 26,07% per il 2026 (ridotta al 24% per chi ha già un’altra tutela pensionistica). La tabella completa è nella guida ai codici ATECO 2025 delle professioni sanitarie.

Sistema TS, GDPR e autorizzazioni ASL nello studio condiviso

Chi condivide uno studio deve gestire tre adempimenti che nulla hanno a che vedere con il canone, ma che spesso vengono confusi tra loro.

Il primo è il Sistema Tessera Sanitaria. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio dei dati delle spese sanitarie è diventato annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (le spese 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027). Attenzione al perimetro: al Sistema TS si comunicano esclusivamente le prestazioni sanitarie rese al paziente, cioè le spese detraibili dai cittadini in dichiarazione dei redditi. Il canone di affitto poltrona non va mai trasmesso al Sistema TS, perché è un rapporto economico tra due professionisti e non una spesa sanitaria di una persona fisica. Trovi tutti i dettagli operativi nella guida al Sistema TS per professionisti sanitari.

Il secondo tema è la privacy. Quando più sanitari lavorano negli stessi locali condividono inevitabilmente sala d’attesa, armadi, gestionale e talvolta la reception: significa che i dati di salute dei pazienti, che il GDPR classifica come categorie particolari di dati con tutele rafforzate, possono diventare accessibili a soggetti diversi dal curante. Serve quindi un accordo scritto che chiarisca chi è titolare del trattamento per quali dati, se esista una contitolarità su alcune attività (tipicamente la gestione delle agende o della reception) e quali misure di sicurezza separate vengono adottate: armadi e cartelle distinti e chiusi, profili utente separati nel gestionale, nomina dei collaboratori comuni come autorizzati o responsabili, istruzioni scritte al personale di segreteria.

Il terzo fronte riguarda i requisiti autorizzativi sanitari. L’autorizzazione ASL (ed eventualmente l’accreditamento) riguarda lo studio come struttura, non il singolo professionista ospitato: occorre quindi verificare chi ne sia il titolare, se le attività svolte dall’ospite rientrino in quelle autorizzate e se sia necessario integrare la pratica presso l’azienda sanitaria o il Comune. Su requisiti e procedure abbiamo dedicato una guida specifica: aprire uno studio sanitario nel 2026.

Errori frequenti nell’affitto poltrona tra professionisti sanitari

Nella nostra esperienza quotidiana con i professionisti sanitari, gli stessi sbagli si ripetono con regolarità impressionante. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per evitarli.

  • Applicare al canone l’esenzione sanitaria dell’art. 10 n. 18: è l’errore numero uno. Fatturare il canone come esente espone a recupero dell’IVA non versata, sanzioni e interessi.
  • Non emettere la fattura elettronica del canone, convinti che valga il divieto previsto per le prestazioni sanitarie ai pazienti: il canone B2B viaggia regolarmente sullo SdI.
  • Inserire il canone nel Sistema TS o, al contrario, dimenticare l’invio delle prestazioni rese ai pazienti: sono due mondi separati.
  • Lavorare senza contratto scritto o con un modello generico, senza clausole su autonomia, responsabilità, assicurazioni e GDPR.
  • Ignorare l’impatto sul forfettario: chi concede la poltrona può avvicinarsi agli 85.000 euro senza accorgersene.
  • Non regolare la privacy dei pazienti in uno studio condiviso, esponendosi a contestazioni del Garante.

C’è poi un rischio ulteriore, meno fiscale ma altrettanto serio: un contratto mal scritto, in cui l’ospite lavora con orari imposti, tariffe decise dal titolare e pazienti dello studio, può essere riqualificato come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, con pesanti conseguenze contributive. L’affitto poltrona professionisti sanitari funziona solo se l’autonomia dei due professionisti è reale, oltre che scritta.

L’affitto poltrona professionisti sanitari è una formula eccellente per contenere i costi fissi e avviare o far crescere l’attività, ma richiede un inquadramento fiscale e contrattuale impeccabile: IVA al 22% sul canone, fattura elettronica regolare, contratto scritto che tuteli autonomia e privacy, attenzione alla soglia del forfettario e agli adempimenti Sistema TS e ASL. Sono dettagli che fanno la differenza tra uno studio condiviso che funziona e una verifica fiscale con sanzioni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente fisioterapisti, psicologi, odontoiatri, infermieri e medici specialisti nell’apertura e nella gestione della partita IVA, nella valutazione dei contratti di studio condiviso e in tutti gli adempimenti collegati, con un preventivo personalizzato calibrato sulla tua situazione. Puoi prenotare un appuntamento e valutare insieme a noi il tuo progetto prima di firmare qualsiasi contratto.

Domande Frequenti su Affitto Poltrona Professionisti Sanitari

L’affitto della poltrona tra professionisti sanitari è esente IVA?

No. L’esenzione dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972 riguarda soltanto le prestazioni sanitarie rese alla persona, cioè al paziente, da chi le esegue. Il canone di affitto poltrona è invece un servizio tra due professionisti: nella configurazione più diffusa, quella del contratto di service con spazi, attrezzature e servizi, va fatturato con IVA ordinaria al 22% (solo la pura locazione di immobile strumentale segue le diverse regole dell’art. 10 n. 8).

Devo registrare il contratto di affitto poltrona all’Agenzia delle Entrate?

Nella configurazione più diffusa (contratto atipico di servizi soggetto a IVA, stipulato per scrittura privata non autenticata) opera il principio di alternatività IVA-registro dell’art. 40 DPR 131/1986: la registrazione è dovuta solo in caso d’uso, con imposta fissa di 200 euro. Se invece si tratta di pura locazione di immobile strumentale, la registrazione è in termine fisso con imposta proporzionale dell’1%.

Il canone incide sul limite degli 85.000 euro del forfettario?

Sì, per chi lo incassa. Il canone di affitto poltrona è un compenso che concorre al calcolo della soglia di 85.000 euro del regime forfettario, insieme alle parcelle dei pazienti. Superata la soglia si esce dal regime dall’anno successivo; oltre 100.000 euro l’uscita è immediata.

Serve la partita IVA per affittare la poltrona a un collega?

Sì. Chi concede spazio, attrezzature e servizi effettua una prestazione di servizi che va fatturata, quindi occorre essere titolari di partita IVA e, di norma, l’attività rientra in quella già esercitata dal professionista o dalla struttura. Va verificata anche la coerenza con il codice ATECO 2025 attribuito.

Il canone di affitto poltrona va comunicato al Sistema TS?

No, mai. Al Sistema Tessera Sanitaria si trasmettono solo le spese sanitarie sostenute dai pazienti, perché servono alla dichiarazione precompilata e alle detrazioni. Il canone è un rapporto B2B tra professionisti e resta fuori dall’invio, che dal periodo d’imposta 2025 è annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Come si gestisce la privacy dei pazienti in uno studio condiviso?

Serve un accordo scritto sul trattamento dei dati che individui il titolare per ciascun ambito, l’eventuale contitolarità su agende e reception e le misure di sicurezza separate: cartelle e armadi distinti, profili utente separati nel gestionale, istruzioni scritte al personale comune. I dati di salute sono categorie particolari di dati e richiedono tutele rafforzate.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Richiedi Assistenza per l’Affitto Poltrona e la Gestione Fiscale del Tuo Studio

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a valutare il contratto di affitto poltrona, la fatturazione del canone, il regime forfettario e tutti gli adempimenti collegati, con un preventivo personalizzato.

Contattaci su WhatsApp

CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


Articoli Correlati

  • Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa
  • IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026
  • Fatturazione Elettronica delle Prestazioni Sanitarie 2026
  • Codici ATECO 2025 delle Professioni Sanitarie
  • Sistema TS per Professionisti Sanitari
  • Aprire uno Studio Sanitario nel 2026

CAF Centro Fiscale Udine: Dicono di Noi

ECCELLENTE
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
In base a 920 recensioni
Google
Pubblicato su Google Google
Alexandra Bala profile picture
Alexandra Bala
04/09/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
Pubblicato su Google Google
paolino servidio profile picture
paolino servidio
03/09/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
Pubblicato su Google Google
Lady profile picture
Lady
01/09/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
Pubblicato su Google Google
Giulia Guida profile picture
Giulia Guida
25/08/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
Pubblicato su Google Google
Paola Zilli profile picture
Paola Zilli
07/08/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
Pubblicato su Google Google
Jacqueline B. profile picture
Jacqueline B.
06/08/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
Pubblicato su Google Google
Maura Masutto profile picture
Maura Masutto
06/08/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
Pubblicato su Google Google
Issam Elhefnawi profile picture
Issam Elhefnawi
31/07/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
Molto gentile
Pubblicato su Google Google
Sibongile Moyana profile picture
Sibongile Moyana
30/07/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
Pubblicato su Google Google
Sabrina Cirina profile picture
Sabrina Cirina
23/07/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
 

Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 08:57:042026-09-27 08:24:19Affitto Poltrona e Studio Condiviso tra Professionisti Sanitari 2026: IVA 22%, Fatturazione e Contratto

Ultime notizie

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e FatturaSettembre 27, 2026 - 11:00 amin: Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Chi rateizza le tasse può fare ricorso dopo: fisco e giudici smentitiSettembre 27, 2026 - 10:00 amin: NOTIZIE
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Assegno di Inclusione senza contratto d’affitto: si perdono fino a 303 euro al meseSettembre 27, 2026 - 9:54 amin: NOTIZIE
Search Search

Seguici su Facebook

Categorie Articoli

Ultimi Articoli

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e FatturaSettembre 27, 2026 - 11:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Chi rateizza le tasse può fare ricorso dopo: fisco e giudici smentitiSettembre 27, 2026 - 10:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Assegno di Inclusione senza contratto d’affitto: si perdono fino a 303 euro al meseSettembre 27, 2026 - 9:54 am
  • colf e badanti CAF Udine
    Colf e Badanti, Permesso per Visita Medica: Quante Ore Sono Pagate?Settembre 27, 2026 - 9:43 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Spese condominiali eredi condomino moroso: chi paga i debiti?Settembre 27, 2026 - 9:30 am
  • ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026
    Rottamazione Cartelle e Prescrizione: la Domanda Interrompe i Termini, Non li CancellaSettembre 27, 2026 - 9:16 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto e Come VersarlaSettembre 27, 2026 - 9:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Affitto Poltrona e Studio Condiviso tra Professionisti Sanitari 2026: IVA 22%, Fatturazione e ContrattoSettembre 27, 2026 - 8:57 am
CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

Contatti

Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
Email: info@centrofiscale.com
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
WhatsApp Patronato: 324 7411699

Ultimi Articoli

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e FatturaSettembre 27, 2026 - 11:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Chi rateizza le tasse può fare ricorso dopo: fisco e giudici smentitiSettembre 27, 2026 - 10:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Assegno di Inclusione senza contratto d’affitto: si perdono fino a 303 euro al meseSettembre 27, 2026 - 9:54 am
© Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a Instagram
  • Collegamento a Rss questo sito
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto