Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale

Tag Archivio per: certificato visita medica

NOTIZIE

Colf e Badanti, Permesso per Visita Medica: Quante Ore Sono Pagate?

colf e badanti CAF Udine

Molte famiglie che impiegano una colf o una badante si chiedono cosa succede quando la lavoratrice domestica deve assentarsi per una visita medica: l’ora persa va pagata? Serve un giustificativo? Il tema torna periodicamente d’attualità perché il CCNL Lavoro Domestico disciplina la materia in modo preciso, ma con distinzioni che spesso vengono confuse, soprattutto tra permesso per visita medica e assenza per malattia vera e propria.

Capire la differenza tra permesso retribuito e permesso non retribuito, e sapere quante ore spettano a seconda che la lavoratrice sia convivente o non convivente, è fondamentale sia per il datore di lavoro sia per la colf o la badante stessa, per evitare contestazioni in busta paga.

Indice dei contenuti

  1. Cosa dice il CCNL sul permesso per visita medica colf e badanti
  2. Permesso retribuito o non retribuito? Le regole del CCNL
  3. Colf conviventi e non conviventi: le differenze nelle ore
  4. Come si giustifica l’assenza per la visita medica
  5. Permesso o malattia: qual è la differenza
  6. Domande frequenti sul permesso visita medica per colf e badanti

Cosa dice il CCNL sul permesso per visita medica colf e badanti

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico prevede, tra i permessi individuali retribuiti riconosciuti alla colf e alla badante, anche quello per visite mediche documentate. Non si tratta però di un permesso illimitato: il contratto stabilisce un monte ore annuo entro il quale la lavoratrice può assentarsi dal servizio mantenendo la retribuzione, a condizione che l’appuntamento medico si sovrapponga, anche solo in parte, all’orario di lavoro concordato.

Un aspetto spesso trascurato è che questo monte ore non è dedicato esclusivamente alle visite mediche: nello stesso plafond rientrano, per i lavoratori extracomunitari, anche le ore necessarie per le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno e per il ricongiungimento familiare. Chi utilizza parte delle ore per una visita medica, quindi, riduce la disponibilità residua per le altre finalità previste nello stesso anno.

Permesso retribuito o non retribuito? Le regole del CCNL

La regola generale è che la visita medica documentata rientra tra i permessi retribuiti, ma solo entro il monte ore annuo stabilito dal CCNL e solo se debitamente giustificata. Superato quel limite, oppure in assenza di documentazione idonea, l’assenza per motivi sanitari non urgenti può essere trattata come permesso non retribuito, previo accordo tra le parti, oppure recuperata con modalità concordate con il datore di lavoro.

È importante ricordare che il permesso copre in linea di massima il tempo necessario per raggiungere la struttura sanitaria, effettuare la prestazione e rientrare al lavoro, non un’intera giornata, salvo che la natura dell’esame o della visita specialistica richieda oggettivamente più tempo. Per chi si occupa anche di altre pratiche fiscali e assistenziali legate alla famiglia, come i permessi Legge 104 a ore, vale la pena ricordare che si tratta di istituti distinti, con normative e finalità differenti rispetto al permesso per visita medica del lavoro domestico.

Colf conviventi e non conviventi: le differenze nelle ore

Il CCNL Lavoro Domestico distingue in modo netto tra lavoratori conviventi e non conviventi, e questa distinzione incide anche sul numero di ore di permesso retribuito riconosciute ogni anno. In generale, alle badanti e colf conviventi con orario normale spetta un monte ore annuo più ampio rispetto a chi lavora con orario ridotto o non convive con la famiglia datrice di lavoro.

  • Lavoratori conviventi a orario normale: 16 ore annue, utilizzabili per visite mediche documentate, pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare.
  • Lavoratori conviventi con orario ridotto (i casi previsti dall’art. 14, comma 2 del CCNL, con orario settimanale di 30 ore): 12 ore annue.
  • Lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali: 12 ore annue.
  • Lavoratori non conviventi con orario inferiore a 30 ore settimanali: le 12 ore vengono riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro effettivamente prestato.

Queste misure sono fissate dall’articolo 19 del CCNL Lavoro Domestico, che riconosce i permessi individuali retribuiti per visite mediche documentate a condizione che l’appuntamento coincida, anche solo parzialmente, con l’orario di lavoro. Resta comunque buona prassi verificare il testo del CCNL in vigore al momento della richiesta, o confrontarsi con il proprio consulente, perché eventuali rinnovi contrattuali possono modificare questi valori.

Come si giustifica l’assenza per la visita medica

Perché l’assenza venga riconosciuta e retribuita, la colf o la badante deve fornire al datore di lavoro un giustificativo della visita medica: in genere è sufficiente un’attestazione della struttura sanitaria o dello specialista che indichi data e orario dell’appuntamento. Non è quasi mai richiesto un certificato con diagnosi dettagliata, anche per tutelare la privacy della lavoratrice.

È buona prassi che il datore di lavoro chieda con un minimo di anticipo la comunicazione della visita, salvo urgenze, così da organizzare l’assistenza alla persona anziana o alla gestione della casa durante l’assenza. Conservare la documentazione delle ore di permesso utilizzate durante l’anno, sia da parte del datore di lavoro sia da parte della lavoratrice, aiuta a evitare contestazioni sul monte ore residuo disponibile.

Permesso o malattia: qual è la differenza

Un punto che genera spesso confusione riguarda il confine tra permesso per visita medica e malattia. Se la visita si conclude con la sola prestazione sanitaria e la lavoratrice rientra regolarmente al lavoro, si applica la disciplina del permesso, con il relativo monte ore annuo. Se invece dalla visita scaturisce un certificato medico di malattia, con conseguente prognosi di riposo, da quel momento si applica la diversa disciplina contrattuale della malattia, che prevede regole proprie su conservazione del posto e retribuzione in base all’anzianità di servizio.

In pratica, il tempo dedicato esclusivamente alla visita resta permesso; l’eventuale periodo di malattia successivo, coperto da certificato, segue le regole della malattia e non va confuso con il monte ore dei permessi. Questa distinzione è rilevante anche a livello di gestione della busta paga da parte del datore di lavoro domestico, che deve applicare la voce corretta per ciascuna assenza.

Domande frequenti sul permesso visita medica per colf e badanti

Il permesso per visita medica di colf e badanti è sempre pagato?

È pagato entro il monte ore annuo di permessi retribuiti previsto dal CCNL Lavoro Domestico, a condizione che la visita sia documentata e si sovrapponga all’orario di lavoro. Oltre quel limite, l’assenza può essere considerata permesso non retribuito, salvo diverso accordo tra le parti.

Colf e badanti conviventi hanno più ore di permesso rispetto alle non conviventi?

Sì. L’art. 19 del CCNL riconosce un monte ore differenziato in base alla convivenza e all’orario di lavoro: 16 ore annue per i conviventi a orario normale, 12 ore annue per i conviventi con orario ridotto ex art. 14, comma 2 e per i non conviventi con almeno 30 ore settimanali, con riproporzionamento sotto le 30 ore settimanali.

Cosa deve consegnare la badante al datore di lavoro per giustificare la visita medica?

Di norma è sufficiente un’attestazione della struttura sanitaria o dello specialista con data e orario dell’appuntamento, senza necessità di indicare la diagnosi, per tutelare la riservatezza della lavoratrice.

Se dalla visita medica esce un certificato di malattia, cosa cambia?

Da quel momento non si applica più la disciplina del permesso, ma quella della malattia prevista dal CCNL, con regole specifiche su conservazione del posto e retribuzione in base all’anzianità di servizio della colf o della badante.

Il monte ore di permesso per visita medica si azzera ogni anno?

Sì, si tratta di un monte ore annuo che non si accumula da un anno all’altro: le ore non utilizzate nell’anno di riferimento non sono trasferibili all’anno successivo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 09:43:292026-09-27 08:54:08Colf e Badanti, Permesso per Visita Medica: Quante Ore Sono Pagate?

Ultime notizie

  • Imposte di successione 2026 - calcolo aliquote e franchigie per gli erediImposte su successione
    Codici tributo successione: 8 nuovi codici F24 per ravvedimento e revoca prima casaSettembre 27, 2026 - 12:00 pmin: NOTIZIE
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e FatturaSettembre 27, 2026 - 11:00 amin: Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Chi rateizza le tasse può fare ricorso dopo: fisco e giudici smentitiSettembre 27, 2026 - 10:00 amin: NOTIZIE
Search Search

Seguici su Facebook

Categorie Articoli

Ultimi Articoli

  • Imposte di successione 2026 - calcolo aliquote e franchigie per gli erediImposte su successione
    Codici tributo successione: 8 nuovi codici F24 per ravvedimento e revoca prima casaSettembre 27, 2026 - 12:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e FatturaSettembre 27, 2026 - 11:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Chi rateizza le tasse può fare ricorso dopo: fisco e giudici smentitiSettembre 27, 2026 - 10:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Assegno di Inclusione senza contratto d’affitto: si perdono fino a 303 euro al meseSettembre 27, 2026 - 9:54 am
  • colf e badanti CAF Udine
    Colf e Badanti, Permesso per Visita Medica: Quante Ore Sono Pagate?Settembre 27, 2026 - 9:43 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Spese condominiali eredi condomino moroso: chi paga i debiti?Settembre 27, 2026 - 9:30 am
  • ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026
    Rottamazione Cartelle e Prescrizione: la Domanda Interrompe i Termini, Non li CancellaSettembre 27, 2026 - 9:16 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto e Come VersarlaSettembre 27, 2026 - 9:00 am
CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

Contatti

Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
Email: info@centrofiscale.com
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
WhatsApp Patronato: 324 7411699

Ultimi Articoli

  • Imposte di successione 2026 - calcolo aliquote e franchigie per gli erediImposte su successione
    Codici tributo successione: 8 nuovi codici F24 per ravvedimento e revoca prima casaSettembre 27, 2026 - 12:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e FatturaSettembre 27, 2026 - 11:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Chi rateizza le tasse può fare ricorso dopo: fisco e giudici smentitiSettembre 27, 2026 - 10:00 am
© Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a Instagram
  • Collegamento a Rss questo sito
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto