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Tag Archivio per: bonus IRPEF

CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Quadro C 730/2026: redditi lavoro dipendente, bonus IRPEF e casi particolari

Dichiarazione dei redditi 730

Il quadro C del Modello 730/2026 è la sezione dedicata ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione. Si tratta del quadro più compilato in assoluto, perché riguarda la maggior parte dei contribuenti italiani che devono dichiarare i propri redditi all’Agenzia delle Entrate.

In questa guida completa scoprirai come si compila il quadro C del 730/2026 sezione per sezione, quali importi inserire, come funzionano il Bonus IRPEF e il Trattamento Integrativo, la detassazione dei premi di risultato e l’imposta sostitutiva sulle mance per il settore turistico-alberghiero. Troverai esempi pratici, tabelle riassuntive con gli scaglioni IRPEF aggiornati e le scadenze ufficiali per il 2026.

Il Modello 730/2026 si riferisce ai redditi percepiti nel 2025 (anno d’imposta 2025) e la scadenza per l’invio definitivo è fissata al 30 settembre 2026. Vediamo nel dettaglio come orientarsi tra righi, sezioni e casi particolari del quadro C.

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Cos’è il quadro C del Modello 730/2026 e a cosa serve

Il quadro C del Modello 730/2026 raccoglie tutti i redditi che, ai fini fiscali, vengono trattati come “redditi di lavoro dipendente”. Comprende quindi non solo lo stipendio del lavoratore subordinato, ma anche le pensioni, le indennità sostitutive (come la Cassa Integrazione o la NASPI) e una serie di redditi assimilati, come quelli da collaborazione coordinata e continuativa.

La struttura del quadro è organizzata in sette sezioni, ognuna dedicata a una tipologia specifica di reddito o di ritenuta. Ecco la mappa generale:

  • Sezione I (righi C1–C3): redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioni
  • Sezione II (righi C4–C5): altri redditi assimilati senza detrazione
  • Sezione III (righi C9–C11): ritenute IRPEF e addizionali regionali/comunali
  • Sezione IV (rigo C12): ritenute per lavori socialmente utili
  • Sezione V (righi C14–C15): Bonus IRPEF (ex Bonus Renzi 100 euro) e Trattamento Integrativo
  • Sezione VI (rigo C4 specifico): detassazione premi di risultato
  • Sezione VII: opzione imposta sostitutiva sulle mance (settore turistico-alberghiero)

Tutti i dati da inserire nel quadro C provengono dalla Certificazione Unica (CU) che il datore di lavoro o l’ente pensionistico (INPS) consegna entro il 16 marzo di ogni anno. Per il 730/2026, dovrai utilizzare la CU 2026, riferita ai redditi 2025.

Sezione I: Redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione (righi C1–C3)

La Sezione I è il cuore del quadro C. Qui devi indicare i redditi che danno diritto alla detrazione per lavoro dipendente o pensione. La compilazione richiede attenzione perché ogni rigo ha un codice specifico (colonna 1) che identifica il tipo di reddito.

Rigo C1: tipologia di reddito

Nel rigo C1 devi indicare:

  • Colonna 1 (Tipologia reddito): un codice numerico che identifica il tipo di reddito:
    • Codice 1: reddito di pensione
    • Codice 2: reddito di lavoro dipendente o assimilato per il quale è stata riconosciuta la detrazione
    • Codice 3: compensi percepiti da lavoratori socialmente utili (LSU) in regime agevolato
    • Codice 4: redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera (frontalieri)
  • Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): codice 1 se contratto a tempo indeterminato, codice 2 se a tempo determinato
  • Colonna 3 (Reddito): l’importo del reddito percepito, così come risulta dal punto 1 (o 2 per i pensionati) della CU 2026

Esempio pratico: Marco è un impiegato a tempo indeterminato e nel 2025 ha percepito uno stipendio lordo di 28.500 euro (punto 1 della CU). Compilerà il rigo C1 inserendo: colonna 1 = “2”, colonna 2 = “1”, colonna 3 = “28.500”.

Righi C2 e C3: ulteriori redditi

I righi C2 e C3 seguono la stessa logica del C1 e servono a indicare ulteriori redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nel 2025. Sono utili nei casi in cui hai cambiato datore di lavoro durante l’anno o percepisci più redditi contemporaneamente (ad esempio uno stipendio e una pensione).

Attenzione: se hai ricevuto più CU dallo stesso sostituto d’imposta, devi sommare gli importi e inserirli in un unico rigo, salvo che le condizioni di lavoro siano cambiate (es. passaggio da tempo determinato a indeterminato).

Sezione II: Altri redditi assimilati (righi C4–C5)

La Sezione II ospita i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali NON spetta la detrazione prevista dall’art. 13 del TUIR (DPR 917/1986). Si tratta di una categoria residuale che include casistiche specifiche.

Tra i redditi che vanno inseriti in questa sezione troviamo:

  • Assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio (esclusi quelli per il mantenimento dei figli)
  • Assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (es. rendite vitalizie)
  • Compensi per cariche elettive (consiglieri comunali, regionali, parlamentari) e per l’esercizio di pubbliche funzioni
  • Indennità giudiziarie e compensi corrisposti dallo Stato a giudici tributari, di pace, esperti del tribunale di sorveglianza

Nei righi C4 e C5 devi indicare:

  • Colonna 1 (Reddito): l’importo lordo del reddito percepito

Da non confondere con le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) che, dal 2001, sono assimilate a tutti gli effetti ai redditi di lavoro dipendente e vanno quindi inserite nella Sezione I (rigo C1, codice 2).

Sezione III: Ritenute IRPEF e addizionali (righi C9–C11)

La Sezione III è dedicata all’indicazione delle ritenute fiscali già subite sui redditi dichiarati nelle Sezioni I e II. Si tratta di un passaggio cruciale perché determina se sei a credito (rimborso) o a debito (pagamento) nei confronti dell’Erario.

Rigo C9: Ritenute IRPEF

Nel rigo C9 devi inserire il totale delle ritenute IRPEF subite, che troverai al punto 21 della CU 2026. Le ritenute IRPEF sono l’imposta sui redditi delle persone fisiche trattenuta direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico ogni mese e versata all’Erario per tuo conto.

Rigo C10: Ritenute Addizionale Regionale

Nel rigo C10 indichi le ritenute per l’addizionale regionale all’IRPEF, riportate al punto 22 della CU 2026. L’aliquota dell’addizionale regionale varia da regione a regione (in base alla Delibera del Consiglio Regionale) e si applica al reddito imponibile dell’anno precedente.

Rigo C11: Ritenute Addizionale Comunale (saldo + acconto)

Il rigo C11 richiede due valori distinti:

  • Colonna 1: acconto addizionale comunale 2025 (punto 26 della CU)
  • Colonna 2: saldo addizionale comunale 2024 + eventuale acconto 2025 trattenuto (punti 27 e 29 della CU)

L’addizionale comunale, come quella regionale, è determinata dal Comune di residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Sezione IV: Ritenute per lavori socialmente utili (rigo C12)

La Sezione IV è una sezione molto specifica, dedicata ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) che hanno raggiunto l’età pensionabile.

I compensi percepiti dai lavoratori LSU che hanno raggiunto l’età pensionabile godono di un regime fiscale agevolato: sono assoggettati a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (con franchigia agevolata). Nel rigo C12 vanno indicate le ritenute IRPEF e le addizionali regionali specificamente operate su questi compensi.

Questa sezione interessa una platea ristretta di contribuenti, ma è importante compilarla correttamente per evitare doppie tassazioni. Per maggiori informazioni puoi consultare le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Sezione V: Bonus IRPEF e Trattamento Integrativo (righi C14–C15)

La Sezione V è una delle più importanti del quadro C, perché determina il diritto al Trattamento Integrativo (l’evoluzione del cosiddetto “Bonus Renzi” da 100 euro mensili) e all’eventuale Bonus IRPEF aggiuntivo.

Cos’è il Trattamento Integrativo

Il Trattamento Integrativo è una somma erogata mensilmente in busta paga ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo fino a 15.000 euro. L’importo massimo erogabile è di 1.200 euro annui (pari a 100 euro mensili), riconosciuto in proporzione al periodo di lavoro nell’anno.

Il Trattamento Integrativo è disciplinato dall’articolo 1 del D.L. 3/2020, convertito in Legge 21/2020, e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e dalla riforma fiscale del 2024 (DLgs 216/2023).

Estensione fino a 28.000 euro: casi particolari

Per i redditi tra 15.001 e 28.000 euro, il Trattamento Integrativo spetta solo se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati è superiore al totale delle detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico e altre spese detraibili. In questo caso, l’importo è pari alla differenza (max 1.200 euro).

Compilazione dei righi C14 e C15

Nel rigo C14 (Bonus IRPEF) e nel rigo C15 (Trattamento Integrativo) devi indicare:

  • Colonna 1 (Codice): “1” se il sostituto d’imposta ha erogato il bonus/trattamento, “2” se NON l’ha erogato pur spettando
  • Colonna 2 (Importo): l’importo del bonus erogato (punto 391/392 della CU 2026 per il Trattamento Integrativo)

Esempio pratico – Recupero del Trattamento Integrativo: Anna è una collaboratrice domestica che ha lavorato presso più famiglie nel 2025 senza che nessuno le abbia erogato il Trattamento Integrativo (i datori di lavoro domestico non sono sostituti d’imposta). Il suo reddito complessivo è di 12.000 euro. Nel 730/2026 compilerà il rigo C15 con codice “2” e importo “0” per richiedere il rimborso del Trattamento Integrativo non erogato, che riceverà come credito in dichiarazione.

Restituzione del Trattamento Integrativo

Attenzione al caso opposto: se hai ricevuto il Trattamento Integrativo in busta paga ma in dichiarazione risulti non averne diritto (ad esempio perché hai superato la soglia di reddito), dovrai restituirlo. La somma verrà calcolata e inserita automaticamente nel debito IRPEF del 730/2026.

Sezione VI: Detassazione premi di risultato

La Sezione VI riguarda la detassazione dei premi di risultato, un’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori del settore privato che ricevono somme variabili legate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Come funziona la detassazione

I premi di risultato, fino a un importo lordo di 3.000 euro annui (elevati a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro), sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

L’aliquota agevolata al 5% per il 2025 è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ed è stata prorogata anche per il triennio 2025-2027.

Requisiti per accedere alla detassazione

  • Reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 80.000 euro
  • Il premio deve essere previsto da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
  • Erogazione collegata a parametri oggettivi e misurabili di incremento di produttività, redditività, qualità o efficienza

In alternativa, il lavoratore può scegliere di convertire il premio (in tutto o in parte) in servizi di welfare aziendale (buoni pasto, asili nido, polizze sanitarie, contributi previdenza complementare), che sono completamente esentasse.

Compilazione del rigo C4 per la detassazione

Le informazioni sui premi di risultato vanno riportate nel rigo C4, utilizzando i dati indicati ai punti 571-580 della CU 2026:

  • Colonna 1: somme tassate con imposta sostitutiva del 5%
  • Colonna 2: somme tassate ordinariamente (se hai rinunciato all’agevolazione)
  • Colonna 3: ritenute operate
  • Colonna 4: benefit di welfare in sostituzione del premio
  • Colonne 5-7: opzione di tassazione (sostitutiva o ordinaria), utile se la scelta del datore di lavoro non è quella più conveniente

Sezione VII: Imposta sostitutiva sulle mance (settore turistico-alberghiero)

La Sezione VII è stata introdotta recentemente dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1 commi 58-62) e riguarda esclusivamente i lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Come funziona la tassazione agevolata delle mance

Le mance percepite dai lavoratori del settore privato di strutture ricettive e di somministrazione di pasti e bevande sono qualificate come redditi di lavoro dipendente, ma possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali.

Limiti e requisiti

  • L’agevolazione si applica fino al 25% del reddito percepito nel periodo d’imposta per le prestazioni di lavoro
  • Il lavoratore non deve aver percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 75.000 euro nell’anno precedente (soglia confermata dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024, che ha esteso e potenziato la misura)
  • Il lavoratore può comunque rinunciare alla tassazione sostitutiva e optare per quella ordinaria, se più conveniente

Esempio pratico: Luca lavora come cameriere in un ristorante e nel 2025 ha percepito uno stipendio di 18.000 euro e mance per 3.500 euro. Il 25% del reddito è pari a 4.500 euro, quindi le mance rientrano interamente nel limite e sono tassate al 5% (175 euro di imposta sostitutiva), invece che con l’aliquota IRPEF ordinaria (805 euro, calcolando il 23% su 3.500 euro). Risparmio: 630 euro.

Scaglioni IRPEF 2025 per la dichiarazione 2026: tabella riassuntiva

Per calcolare l’imposta dovuta sui redditi indicati nel quadro C, è fondamentale conoscere gli scaglioni IRPEF 2025. Dal 2024, infatti, gli scaglioni sono passati da quattro a tre (DLgs 216/2023, riforma fiscale Meloni), e questa modifica è stata resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

Scaglione di redditoAliquota IRPEFImposta da pagare
Fino a 28.000 euro23%23% del reddito
Da 28.001 a 50.000 euro35%6.440 € + 35% sulla parte eccedente 28.000 €
Oltre 50.000 euro43%14.140 € + 43% sulla parte eccedente 50.000 €

Esempio di calcolo IRPEF lordo: Su un reddito imponibile di 35.000 euro l’IRPEF lorda è pari a:

  • 23% × 28.000 = 6.440 euro (sul primo scaglione)
  • 35% × 7.000 = 2.450 euro (sulla parte eccedente i 28.000 euro fino a 35.000)
  • IRPEF lorda totale = 8.890 euro

A questo importo si applicano poi le detrazioni (per lavoro dipendente, per familiari a carico, per spese sanitarie, ecc.) per ottenere l’IRPEF netta effettivamente dovuta.

Detrazione per lavoro dipendente 2025

La detrazione per i redditi di lavoro dipendente è regolata dall’art. 13 del TUIR ed è stata aggiornata nel 2024:

  • Per redditi fino a 15.000 euro: detrazione fissa di 1.955 euro (con minimo garantito non inferiore a 690 euro o 1.380 euro per i contratti a tempo determinato)
  • Per redditi tra 15.001 e 28.000 euro: detrazione decrescente con formula proporzionale
  • Per redditi tra 28.001 e 50.000 euro: detrazione ulteriormente ridotta
  • Oltre 50.000 euro: detrazione azzerata

La cosiddetta “no tax area” per i lavoratori dipendenti è stata portata a 8.500 euro di reddito complessivo: chi guadagna meno non paga IRPEF (allineamento con la no tax area dei pensionati).

Casi particolari: dipendenti pubblici, residenti esteri, frontalieri, sportivi

Dipendenti pubblici

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni compilano il quadro C esattamente come i dipendenti privati, indicando i redditi al punto 1 della CU. Una specificità riguarda il conguaglio di fine anno: il sostituto d’imposta pubblico effettua il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e gli effetti possono comparire nella CU 2026.

Residenti all’estero che lavorano in Italia

I soggetti non residenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente in Italia non possono utilizzare il Modello 730. Devono presentare il Modello Redditi PF. L’unica eccezione: i lavoratori italiani residenti in Stati di confine (frontalieri) che mantengono la residenza fiscale in Italia.

Frontalieri

I lavoratori frontalieri (residenti in Italia che lavorano stabilmente all’estero in zone di confine) godono di una franchigia di esenzione IRPEF aggiornata, di norma indicata dalla Legge di Bilancio dell’anno. Il reddito viene comunque indicato nel quadro C con il codice 4 nella colonna 1 e l’importo che eccede la franchigia è soggetto a tassazione ordinaria.

Per il Friuli Venezia Giulia, regione particolarmente interessata dal lavoro frontaliero con Slovenia e Austria, la disciplina ha specificità ulteriori che richiedono assistenza qualificata. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specialistica per i frontalieri della regione.

Sportivi dilettanti

I compensi degli sportivi dilettanti sono stati radicalmente riformati dal DLgs 36/2021 (Riforma dello Sport), entrato pienamente in vigore dal 1° luglio 2023. Ora i compensi sportivi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e:

  • Fino a 15.000 euro annui sono esenti da imposizione
  • L’eccedenza è soggetta a tassazione ordinaria nel quadro C

Scadenze e termini di presentazione del 730/2026

Le date da ricordare per il Modello 730/2026 (riferito ai redditi 2025) sono:

DataAdempimento
30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato sul sito Agenzia delle Entrate (in precedenza era il 15 aprile)
15 giugno 2026Termine per primi conguagli e rimborsi via sostituto d’imposta (per chi presenta entro maggio)
30 settembre 2026Scadenza invio definitivo del 730/2026
25 ottobre 2026Termine per la presentazione del 730 integrativo
30 novembre 2026Scadenza Modello Redditi PF (per chi non può usare il 730)

L’apertura del precompilato è stata spostata dal 15 al 30 aprile a partire dal 2026, per consentire all’Agenzia delle Entrate di disporre di più tempo per la verifica dei dati trasmessi da banche, datori di lavoro ed enti previdenziali.

Errori comuni nel quadro C e come correggerli

Compilare correttamente il quadro C è fondamentale per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Ecco gli errori più frequenti e come rimediare.

Errori più comuni

  • Inserire l’importo netto invece del lordo: nel rigo C1 va inserito sempre il reddito lordo (punto 1 della CU), non il netto in busta paga
  • Dimenticare di richiedere il Trattamento Integrativo: se hai diritto al bonus ma il datore di lavoro non l’ha erogato, devi compilare il rigo C15 con codice “2”
  • Confondere ritenute IRPEF e addizionali: ogni voce ha un rigo dedicato (C9, C10, C11). Riportare i valori in righi errati può generare errori di calcolo
  • Non sommare più CU dello stesso datore: se hai ricevuto più CU dallo stesso sostituto, gli importi vanno sommati
  • Indicare i redditi del coniuge: nel quadro C vanno solo i tuoi redditi, anche nel 730 congiunto (il coniuge ha una colonna separata)

730 integrativo: come correggere a favore del contribuente

Se ti accorgi di aver dimenticato detrazioni o deduzioni che ti spettavano (a tuo favore), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. È utilizzabile esclusivamente per modifiche che aumentano il credito o riducono il debito. Va presentato esclusivamente tramite un CAF o un professionista abilitato (intermediario fiscale).

730 correttivo e dichiarazione integrativa nel Modello Redditi PF

Per le correzioni che aumentano il debito o quelle effettuate dopo il 25 ottobre 2026, non è possibile presentare un 730 integrativo. Bisogna ricorrere al Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in regime di ravvedimento operoso, con sanzioni e interessi ridotti progressivamente in base alla tempestività della correzione).

730 precompilato: cosa controllare nel quadro C

Il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2026 contiene già i dati del quadro C preimpostati grazie alle informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta. Tuttavia, è sempre opportuno verificare:

  • Che tutti i datori di lavoro abbiano trasmesso la CU (le CU non trasmesse non saranno nel precompilato)
  • Che gli importi delle ritenute corrispondano a quelli effettivamente subiti
  • Che il codice tipologia reddito (colonna 1 del rigo C1) sia corretto
  • Che il Trattamento Integrativo sia stato correttamente erogato (o richiesto)
  • Che i premi di risultato siano stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 5% se vi avete diritto

Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per il tuo 730/2026

Il quadro C del Modello 730/2026 è composto da numerose sezioni e richiede attenzione ai dettagli: un errore può costare caro in termini di rimborsi mancati o di accertamenti futuri. Affidarsi a un CAF qualificato significa avere la certezza di:

  • Compilazione corretta di tutti i righi e codici
  • Massimizzazione del credito (rimborsi più alti possibili)
  • Recupero del Trattamento Integrativo non erogato
  • Verifica dei calcoli su scaglioni IRPEF e detrazioni
  • Assistenza in caso di controllo o richiesta di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • Apposizione del visto di conformità, indispensabile per rimborsi superiori a 4.000 euro

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti del Friuli Venezia Giulia nella compilazione del Modello 730, con particolare specializzazione su casistiche complesse come frontalieri Italia-Slovenia/Austria, redditi esteri e casi particolari di Trattamento Integrativo.

Prenota un appuntamento online per la compilazione del tuo 730/2026 o vieni a trovarci direttamente in sede a Udine. Ti aspettiamo per offrirti un servizio professionale, rapido e a un costo trasparente.

Domande frequenti sul quadro C del 730/2026

Posso compilare il quadro C se ho solo redditi da pensione?

Sì, anche i pensionati compilano il quadro C utilizzando il codice “1” nella colonna 1 del rigo C1. Il reddito di pensione va riportato dal punto 1 (o 2, in casi specifici) della CU 2026 ricevuta dall’INPS o dall’ente previdenziale.

Cosa succede se non ho ricevuto la CU dal datore di lavoro?

Il datore di lavoro è obbligato a consegnare la CU entro il 16 marzo. Se non l’hai ricevuta, contatta il datore o l’INPS. In ultima istanza, puoi richiedere all’Agenzia delle Entrate una copia della CU trasmessa al sistema fiscale, oppure ricostruire i redditi dalle buste paga, segnalando l’anomalia.

Il Trattamento Integrativo spetta anche con la NASPI?

Sì. La NASPI è un reddito di lavoro dipendente assimilato e quindi rientra nel quadro C, dando diritto al Trattamento Integrativo a condizione che il reddito complessivo annuo non superi i 15.000 euro (o, in alcuni casi, i 28.000 euro con i parametri della “capienza fiscale” sopra descritta).

Devo dichiarare le mance se sono cameriere?

Sì, le mance sono redditi imponibili e vanno dichiarate. Se lavori in una struttura del settore turistico-alberghiero o di ristorazione, fino al 25% del reddito da lavoro le mance possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% (Legge di Bilancio 2025), che è generalmente molto più vantaggiosa della tassazione ordinaria.

Posso correggere il 730 dopo averlo presentato?

Sì. Per correzioni a tuo favore (più rimborso o meno debito), puoi presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Per correzioni a sfavore (più debito), devi utilizzare il Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, con eventuali sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

Le collaborazioni coordinate e continuative vanno nel quadro C?

Sì. I redditi delle Co.Co.Co. sono assimilati al lavoro dipendente e vanno indicati nella Sezione I del quadro C (di norma rigo C1 con codice “2”), dando diritto alla detrazione per lavoro dipendente prevista dall’art. 13 del TUIR.

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Fonti ufficiali e riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi), artt. 49–52 e art. 13
  • DLgs 30 dicembre 2023 n. 216 – Riforma fiscale (riduzione scaglioni IRPEF da 4 a 3)
  • L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – Conferma strutturale aliquote IRPEF, proroga detassazione premi di risultato e tassazione agevolata mance
  • D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 convertito in L. 21/2020 – Trattamento Integrativo
  • L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 commi 58-62 – Imposta sostitutiva mance settore turistico-alberghiero
  • DLgs 28 febbraio 2021 n. 36 – Riforma dello Sport
  • Agenzia delle Entrate – Istruzioni Modello 730/2026
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Maggio 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 07:25:432026-05-25 07:35:09Quadro C 730/2026: redditi lavoro dipendente, bonus IRPEF e casi particolari

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