PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORegime Forfettario per ETS e Associazioni 2026: Guida OperativaSe gestisci un’associazione o un ente del Terzo Settore (ETS) che svolge anche attivita commerciali marginali, ti sarai chiesto se il regime forfettario puo essere una soluzione utile per semplificare gli adempimenti fiscali. La risposta non e scontata: il regime forfettario nasce per le persone fisiche titolari di partita IVA, non per gli enti in quanto tali, ma esistono situazioni concrete in cui una componente dell’attivita di un ETS o di un’associazione puo intrecciarsi con questo regime agevolato. In questa guida vediamo, in modo semplice, chi puo davvero valutare il passaggio al regime forfettario ETS, quali sono i requisiti generali, come funziona la tassazione forfettaria e quali errori evitare.Nota: la materia della fiscalita degli Enti del Terzo Settore e disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e da provvedimenti attuativi successivi, alcuni dei quali soggetti a modifiche e chiarimenti nel tempo. Per le situazioni piu specifiche e per capire se il tuo ente rientra tra i soggetti che possono realmente utilizzare il regime forfettario, il confronto con un consulente resta indispensabile. Indice dei contenutiChi puo accedere al regime forfettario ETSRequisiti e limiti di ricavi per il regime forfettarioCome funziona la tassazione forfettaria per ETS e associazioniAdempimenti pratici per il passaggio al regime forfettarioDifferenze rispetto al regime ordinario per gli ETSErrori comuni da evitareChi puo accedere al regime forfettario ETSIl primo punto da chiarire, per chi gestisce un’associazione, e che il regime forfettario in senso stretto e riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale: liberi professionisti, artigiani, commercianti. Un’associazione o un ente del Terzo Settore, in quanto soggetto collettivo, non puo aprire una partita IVA in regime forfettario a proprio nome nello stesso modo in cui lo farebbe un libero professionista. Quando si parla di regime forfettario ETS, quindi, ci si riferisce tipicamente a due situazioni diverse che vale la pena distinguere con chiarezza.La prima situazione riguarda i collaboratori o i professionisti che lavorano con partita IVA propria per conto di un’associazione o di un ETS, ad esempio consulenti, formatori o tecnici che fatturano le loro prestazioni all’ente: in questo caso e il singolo professionista, non l’associazione, a poter eventualmente rientrare nel regime forfettario, rispettando i requisiti generali validi per chiunque. La seconda situazione riguarda invece gli enti che svolgono attivita commerciali marginali o occasionali accanto alla loro attivita istituzionale: qui entra in gioco non il regime forfettario delle persone fisiche, ma regimi fiscali agevolati pensati specificamente per gli enti non profit, con logiche e soglie diverse.Per questo motivo, prima di parlare di “passaggio al regime forfettario”, e importante capire in quale delle due situazioni si trova concretamente il tuo ente. Un errore comune e pensare che basti “aprire una partita IVA forfettaria” per l’associazione: la realta e piu articolata e richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto della natura giuridica dell’ente, delle attivita svolte e della loro rilevanza economica rispetto allo scopo istituzionale. Requisiti e limiti di ricavi per il regime forfettarioPer chi, come professionista collegato a un’associazione, valuta l’accesso al regime forfettario a titolo individuale, valgono le regole generali applicabili a tutte le partite IVA. Il requisito principale riguarda il limite di ricavi o compensi annui, fissato a 85.000 euro: chi supera questa soglia nel corso dell’anno esce dal regime forfettario a partire dall’anno successivo. Esiste anche una soglia piu alta, pari a 100.000 euro, superata la quale l’uscita dal regime scatta immediatamente, nello stesso anno, con un ricalcolo dell’IVA sulle operazioni gia effettuate.Tra le altre condizioni di accesso rientra il limite relativo al reddito da lavoro dipendente o pensione percepito nell’anno precedente, che non deve superare 35.000 euro: chi supera questa cifra non puo accedere al regime forfettario, anche se rispetta il limite di ricavi. Esistono poi limiti riferiti alle spese per personale e lavoro accessorio e agli investimenti in beni strumentali, pensati per evitare che il regime agevolato venga utilizzato da attivita di fatto strutturate come imprese di dimensioni maggiori.Per gli enti del Terzo Settore che svolgono invece attivita commerciali accessorie rispetto allo scopo istituzionale, i limiti e le condizioni da rispettare sono diversi da quelli del regime forfettario delle persone fisiche: la normativa di settore individua soglie proprie per distinguere le attivita non commerciali da quelle commerciali, e prevede regimi fiscali agevolati dedicati agli enti non profit. Proprio perche queste soglie possono essere oggetto di aggiornamento e di interpretazione, e sempre opportuno verificare la situazione specifica del tuo ente con un professionista, evitando di applicare per analogia le regole pensate per il lavoratore autonomo individuale.Come funziona la tassazione forfettaria per ETS e associazioniNel regime forfettario delle persone fisiche, la tassazione funziona in modo semplificato rispetto al regime ordinario: non si deducono le spese sostenute in modo analitico, ma si applica un coefficiente di redditivita ai ricavi o compensi, che varia in base al codice ATECO dell’attivita svolta. Per le attivita professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie il coefficiente e pari al 78%, mentre per la maggior parte delle altre attivita si applica un coefficiente del 67%. Sul reddito imponibile cosi calcolato si applica un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: l’aliquota standard e del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attivita per chi apre una nuova partita IVA senza aver svolto un’attivita simile nei tre anni precedenti.Questo meccanismo puo essere rilevante per il singolo professionista che collabora con l’associazione, ma non si applica automaticamente all’ente nel suo complesso. Per gli ETS, la tassazione delle eventuali attivita commerciali segue infatti le regole del Codice del Terzo Settore e delle norme fiscali di settore, che possono prevedere regimi forfettari dedicati con proprie modalita di determinazione del reddito imponibile, differenti da quelle appena descritte per le persone fisiche. In alcuni casi, per specifiche attivita, sono previsti coefficienti o percentuali forfettarie di deduzione delle spese studiati appositamente per il mondo non profit.Vista la complessita e la specificita della materia, in questa sede preferiamo non addentrarci in percentuali di dettaglio riferite esclusivamente agli ETS, per evitare di fornire indicazioni che potrebbero non essere aggiornate rispetto agli ultimi chiarimenti normativi o di prassi. Il consiglio pratico e di farsi assistere da un professionista o dal CAF per individuare correttamente il regime fiscale applicabile alle attivita commerciali del tuo ente e per calcolare in modo corretto l’imposta dovuta. Adempimenti pratici per il passaggio al regime forfettarioSe il passaggio riguarda il professionista collegato all’associazione che apre o gia possiede una partita IVA individuale, gli adempimenti pratici seguono la procedura standard prevista per il regime forfettario: comunicazione dell’opzione, corretta indicazione del codice ATECO, verifica dell’assenza di cause ostative e gestione della fatturazione senza applicazione dell’IVA, con l’apposita dicitura di legge in fattura. Anche la marca da bollo va gestita correttamente quando l’importo della fattura supera la soglia prevista.Se invece il tema riguarda l’ente nel suo complesso, il percorso e diverso e piu articolato: occorre innanzitutto verificare come sono qualificate le attivita svolte (istituzionali, commerciali marginali, commerciali vere e proprie), controllare l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la relativa qualifica dell’ente, e valutare insieme a un consulente quale regime fiscale sia effettivamente applicabile alle componenti commerciali dell’attivita. Solo dopo questa valutazione preliminare si puo procedere con gli adempimenti contabili e dichiarativi coerenti con il regime individuato.In generale, i passaggi operativi da tenere presenti sono:Verificare la natura giuridica dell’ente e la sua iscrizione al RUNTSDistinguere con precisione le attivita istituzionali da quelle commercialiIndividuare, con l’aiuto di un professionista, il regime fiscale corretto per le attivita commercialiVerificare se i singoli collaboratori con partita IVA rispettano i requisiti del regime forfettario individualeAggiornare la gestione contabile e la fatturazione in coerenza con il regime individuatoConservare la documentazione utile a dimostrare la corretta qualificazione delle attivita in caso di controlloQuesto tipo di verifica richiede attenzione, perche un errore nella qualificazione delle attivita puo comportare conseguenze fiscali rilevanti per l’ente. Il CAF Centro Fiscale puo supportarti in questa fase di analisi, aiutandoti a capire quale strada percorrere e occupandosi degli adempimenti pratici legati alla partita IVA dei collaboratori e alla gestione fiscale corrente.Differenze rispetto al regime ordinario per gli ETSLa differenza principale tra un regime agevolato/forfettario e il regime ordinario sta nella modalita di determinazione del reddito imponibile e negli adempimenti contabili richiesti. Nel regime ordinario, l’ente (o il professionista) deve tenere una contabilita analitica, documentando puntualmente costi e ricavi, con maggiore complessita gestionale ma anche maggiore possibilita di dedurre le spese effettivamente sostenute. Nei regimi agevolati, invece, la determinazione del reddito avviene in modo semplificato, tramite percentuali o coefficienti forfettari, riducendo gli adempimenti ma anche la possibilita di scaricare analiticamente i costi.Per un’associazione o un ETS, la scelta tra i due approcci non e sempre libera: dipende dalla natura e dalle dimensioni delle attivita commerciali svolte, dalla qualifica dell’ente e da eventuali soglie previste dalla normativa di settore. In alcuni casi il regime semplificato puo comportare una tassazione piu vantaggiosa e una gestione amministrativa piu snella, particolarmente utile per enti con risorse limitate e senza una struttura amministrativa interna dedicata. In altri casi, se le attivita commerciali sono rilevanti o strutturate, potrebbe essere piu opportuno (o obbligatorio) restare nel regime ordinario.Proprio per questo motivo non esiste una risposta valida per tutti gli enti: la scelta tra regime forfettario/agevolato e regime ordinario va valutata caso per caso, analizzando lo statuto dell’ente, le attivita effettivamente svolte e i relativi volumi economici. Un confronto preventivo con il CAF o con un consulente esperto in fiscalita del Terzo Settore permette di evitare scelte affrettate e di individuare la soluzione piu adatta alla situazione specifica.Errori comuni da evitareNella pratica quotidiana, chi gestisce un’associazione o un ente del Terzo Settore commette spesso alcuni errori ricorrenti quando si avvicina al tema del regime forfettario. Conoscerli in anticipo aiuta a evitare complicazioni fiscali e amministrative che, in alcuni casi, possono avere conseguenze significative per l’ente.Confondere il regime forfettario delle persone fisiche con i regimi agevolati per enti non profit: sono strumenti diversi, con requisiti e regole proprieAprire una partita IVA forfettaria a titolo personale pensando di farla “gestire” all’associazione: la partita IVA resta sempre riferita alla persona fisica, con responsabilita individualiNon distinguere correttamente attivita istituzionali e attivita commerciali: una qualificazione errata puo comportare il ricalcolo delle imposte dovuteIgnorare i requisiti di accesso, come i limiti di ricavi o il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente, per i collaboratori con partita IVA individualeApplicare per analogia coefficienti o aliquote pensati per altri regimi, senza verificare quelli effettivamente previsti per l’attivita specifica dell’enteRimandare la verifica della propria situazione fiscale, affrontando il tema solo a ridosso delle scadenze dichiarative, quando i margini di intervento sono piu limitatiEvitare questi errori richiede innanzitutto chiarezza sulla natura giuridica del proprio ente e sulle attivita effettivamente svolte, oltre a un aggiornamento costante sulla normativa di settore, che nel corso degli anni ha visto diverse modifiche e chiarimenti. Il modo piu sicuro per affrontare correttamente il tema del regime forfettario ETS resta quello di farsi affiancare da chi si occupa di fiscalita ogni giorno, evitando soluzioni fai-da-te che, in un ambito cosi delicato, possono rivelarsi controproducenti.Domande Frequenti sul Regime Forfettario per ETSUn’associazione puo avere direttamente una partita IVA in regime forfettario?No, il regime forfettario in senso stretto e riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale. Un’associazione o un ETS, come soggetto collettivo, non puo accedervi allo stesso modo di un libero professionista: per le attivita commerciali degli enti esistono regimi fiscali agevolati dedicati, con regole proprie.Chi collabora con un’associazione con partita IVA puo essere forfettario?Si, un professionista o un collaboratore che emette fattura verso l’associazione con la propria partita IVA individuale puo rientrare nel regime forfettario, a condizione che rispetti i requisiti generali: limite di ricavi di 85.000 euro, limite di reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di 35.000 euro e assenza di cause ostative.Qual e il limite di ricavi del regime forfettario nel 2026?Il limite di ricavi o compensi annui per accedere e mantenere il regime forfettario e di 85.000 euro. Superata questa soglia nel corso dell’anno, si esce dal regime dall’anno successivo; se si superano i 100.000 euro, l’uscita scatta immediatamente nello stesso anno.Come capire se le attivita del mio ente sono commerciali o istituzionali?La distinzione dipende dallo statuto dell’ente, dalla natura delle attivita svolte e dalle modalita con cui vengono realizzate. Non esiste una risposta univoca valida per tutti i casi: e consigliabile una valutazione specifica con un professionista o con il CAF, per evitare errori di qualificazione che potrebbero avere conseguenze fiscali.Conviene sempre passare a un regime agevolato per le attivita commerciali di un ETS?Non necessariamente. La convenienza dipende dal volume e dalla natura delle attivita commerciali svolte: un regime semplificato riduce gli adempimenti ma anche la possibilita di dedurre analiticamente i costi. La scelta va valutata caso per caso insieme a un consulente esperto in fiscalita del Terzo Settore.Gestire correttamente la fiscalita di un’associazione o di un ente del Terzo Settore richiede attenzione e aggiornamento costante, soprattutto quando entrano in gioco i collaboratori con partita IVA e le eventuali attivita commerciali dell’ente. Un’analisi preventiva della propria situazione permette di scegliere il regime fiscale piu adatto, evitando errori che potrebbero costare caro in termini di imposte e sanzioni.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per la fiscalita della tua associazione o del tuo ETS?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a capire quale regime fiscale e piu adatto al tuo ente e ai tuoi collaboratori, gestendo per te gli adempimenti pratici legati al regime forfettario e alla fiscalita del Terzo Settore. Servizio disponibile sia in ufficio a Udine che online, in tutta Italia. Ti forniremo un preventivo personalizzato in base alle esigenze del tuo ente.Scrivici su WhatsAppOppure chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici a info@centrofiscale.comArticoli correlati:Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida CompletaPartita IVA e Regime Forfettario: guida per professionisti Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Agosto 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-06 11:00:002026-08-06 08:16:28Regime Forfettario per ETS e Associazioni 2026: Guida OperativaModello 770 e Certificazione UnicaCompensi Sportivi 2026: Tassazione e Regime Fiscale CompletoLa tassazione dei compensi sportivi 2026 segue un regime fiscale agevolato specifico per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le società sportive dilettantistiche (SSD) e i loro collaboratori. Con la riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) sono cambiate le regole per la tassazione di istruttori, allenatori e collaboratori sportivi: vediamo nel dettaglio come funziona il regime fiscale dei compensi sportivi 2026, quando si applicano le esenzioni fino a 15.000 euro, come vengono tassati i compensi eccedenti e quali sono gli obblighi contributivi INPS.La corretta applicazione del regime fiscale per i compensi sportivi è fondamentale sia per le associazioni che erogano i compensi (come sostituti d’imposta), sia per i collaboratori sportivi che li percepiscono. Comprendere le differenze tra compensi esenti, redditi assimilati a lavoro dipendente e collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive permette di gestire correttamente gli adempimenti fiscali e contributivi, evitando errori che potrebbero generare sanzioni o problemi con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Indice dei contenutiRegime Fiscale Compensi Sportivi 2026Soglia Esenzione 15.000 Euro: Come FunzionaTassazione Progressiva Oltre i 15.000 EuroContributi INPS Gestione Separata per Collaboratori SportiviDifferenza tra Volontari e Lavoratori SportiviCo.Co.Co. Sportivi: Obblighi Fiscali e ContributiviRegime Fiscale Compensi Sportivi 2026 Il regime fiscale dei compensi sportivi dilettantistici prevede regole specifiche che differiscono dalla tassazione ordinaria dei redditi da lavoro dipendente o autonomo. La normativa fiscale distingue tra diverse tipologie di compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il regime agevolato per i compensi sportivi, mantenendo le disposizioni introdotte dalla riforma dello sport del 2021. Il quadro normativo si basa sull’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina i redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche.Categorie di Compensi SportiviI compensi erogati dalle ASD e SSD ai collaboratori sportivi si suddividono in tre categorie fiscali:1. Rimborsi Spese Forfettari (fino a 15.000 euro)Sono i compensi sportivi qualificati come rimborsi spese forfettari per attività dilettantistica. Fino a 15.000 euro annui per percipiente, questi compensi sono:Totalmente esenti da IRPEF e addizionaliNon soggetti a ritenuta d’acconto da parte dell’associazioneEsclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPSNon certificabili nella Certificazione UnicaPerché si applichi l’esenzione, il rapporto deve essere qualificato come collaborazione sportiva dilettantistica e non come rapporto di lavoro subordinato.2. Compensi Eccedenti i 15.000 EuroQuando i compensi sportivi superano la soglia di 15.000 euro, la parte eccedente è soggetta a:Tassazione IRPEF progressiva (aliquote dal 23% al 43% secondo gli scaglioni di reddito)Ritenuta d’acconto operata dall’associazione come sostituto d’impostaContributi INPS alla gestione separataObbligo di certificazione nella CU e dichiarazione nel modello 770L’associazione sportiva deve applicare le ritenute fiscali sull’importo eccedente e versarle mensilmente tramite modello F24.3. Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co.) SportiveI rapporti di co.co.co. sportivi sono trattati fiscalmente come redditi assimilati a lavoro dipendente. Questi compensi sono:Soggetti a tassazione IRPEF ordinaria senza soglia di esenzioneTassati con ritenuta a titolo d’acconto del 23%-43% (aliquote progressive)Soggetti a contributi INPS alla gestione separata con aliquota pienaCertificati nella CU come redditi da lavoro dipendente assimilatoLa qualificazione come co.co.co. sportivo dipende dalla continuità e coordinazione della prestazione con l’organizzazione dell’associazione.Soglia Esenzione 15.000 Euro: Come Funziona La soglia di esenzione di 15.000 euro è il pilastro fondamentale del regime fiscale agevolato per i compensi sportivi dilettantistici. Comprendere come funziona questa soglia è essenziale per associazioni sportive e collaboratori.Applicazione della Soglia di EsenzioneLa soglia di 15.000 euro annui si applica:Per singolo percipiente – ogni collaboratore sportivo ha diritto all’esenzione fino a questo importoCumulando tutti i compensi ricevuti da ASD/SSD nell’anno solare (gennaio-dicembre)Indipendentemente dal numero di associazioni – se un istruttore lavora per più ASD, la soglia si calcola sulla somma di tutti i compensi sportivi percepitiPer anno fiscale – ogni anno la soglia si azzera e ricomincia da zeroEsempio pratico: un istruttore di calcio collabora nel 2026 con:ASD Calcio Udine: 8.000 euroSSD Juventina: 6.000 euroPolisportiva Comunale: 3.000 euroTotale compensi sportivi 2026: 17.000 euroIn questo caso:I primi 15.000 euro sono esenti da tassazioneI restanti 2.000 euro sono soggetti a IRPEF progressiva e contributi INPSOgni associazione deve verificare se l’istruttore ha superato la soglia complessiva e applicare le ritenute sulla quota eccedenteObblighi di Comunicazione del CollaboratoreIl collaboratore sportivo che lavora per più associazioni ha l’obbligo di comunicare a ciascuna di esse l’ammontare dei compensi già percepiti da altre ASD/SSD, per consentire la corretta applicazione delle ritenute fiscali sulla quota eccedente i 15.000 euro.Se il collaboratore non comunica i compensi già percepiti altrove, ogni associazione applicherà l’esenzione fino a 15.000 euro, ma in sede di dichiarazione dei redditi il collaboratore dovrà calcolare autonomamente l’IRPEF dovuta sull’eccedenza complessiva.Compensi Esenti: RequisitiPerché i compensi sportivi fino a 15.000 euro siano effettivamente esenti, devono rispettare questi requisiti:Essere erogati da ASD o SSD regolarmente iscritte al registro CONI/CIPEssere qualificati come rimborsi spese forfettari per attività dilettantisticaRiguardare prestazioni sportive (istruzione, allenamento, arbitraggio, collaborazioni tecniche)Non configurare un rapporto di lavoro subordinato (orario rigido, vincolo di subordinazione)Se manca uno di questi requisiti, i compensi sono tassati come redditi da lavoro autonomo occasionale o da co.co.co. fin dal primo euro.Tassazione Progressiva Oltre i 15.000 Euro Quando i compensi sportivi superano la soglia di esenzione di 15.000 euro, la parte eccedente è soggetta alla tassazione IRPEF progressiva ordinaria, con applicazione delle aliquote per scaglioni previste dal sistema fiscale italiano.Aliquote IRPEF 2026 sui Compensi Sportivi EccedentiLa quota di compensi sportivi oltre i 15.000 euro viene tassata secondo le seguenti aliquote progressive:23% per redditi da 0 a 28.000 euro35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro43% per redditi oltre 50.000 euroL’aliquota applicabile dipende dal reddito complessivo del collaboratore sportivo, che include anche eventuali altri redditi da lavoro dipendente, autonomo o pensione.Esempio di Calcolo della TassazioneConsideriamo un istruttore sportivo che nel 2026 percepisce:Compensi sportivi da ASD: 22.000 euroNessun altro redditoCalcolo dell’imposta:Quota esente: 15.000 euro (nessuna tassazione)Quota imponibile: 22.000 – 15.000 = 7.000 euroAliquota applicabile: 23% (primo scaglione)IRPEF lorda: 7.000 × 23% = 1.610 euroDetrazioni per lavoro dipendente assimilato: circa 1.338 euro (se non ha altri redditi)IRPEF netta dovuta: 1.610 – 1.338 = 272 euroSe l’associazione ha operato correttamente le ritenute mensili, l’imposta è già stata versata. In caso contrario, il collaboratore dovrà versare la differenza in sede di dichiarazione dei redditi.Modalità di Versamento delle RitenuteL’associazione sportiva che eroga compensi sportivi oltre i 15.000 euro deve:Applicare la ritenuta IRPEF al momento del pagamento del compenso al collaboratoreVersare la ritenuta entro il 16 del mese successivo tramite modello F24 (codice tributo 1001)Certificare le ritenute nella Certificazione Unica da trasmettere entro il 17 marzo dell’anno successivoDichiarare le ritenute nel modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivoLa mancata applicazione o il tardivo versamento delle ritenute comporta sanzioni dal 20% al 40% dell’importo non versato, oltre agli interessi.Addizionali Regionali e ComunaliOltre all’IRPEF, i compensi sportivi eccedenti i 15.000 euro sono soggetti anche alle addizionali regionali e comunali, che variano in base alla regione e al comune di residenza del collaboratore:Addizionale regionale IRPEF: 1,23% – 3,33% (varia per regione)Addizionale comunale IRPEF: 0% – 0,8% (varia per comune)Queste addizionali vengono calcolate in sede di dichiarazione dei redditi e pagate dal collaboratore con il saldo IRPEF.Contributi INPS Gestione Separata per Collaboratori Sportivi Dal 2026, i compensi sportivi dilettantistici oltre i 15.000 euro e i co.co.co. sportivi sono soggetti a contributi previdenziali INPS alla gestione separata, con l’obiettivo di garantire una copertura pensionistica ai collaboratori sportivi.Aliquota Contributiva 2026L’aliquota INPS per i collaboratori sportivi iscritti alla gestione separata nel 2026 è:25% circa per collaboratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria24% circa per collaboratori già iscritti ad altra gestione (es. dipendenti con secondo lavoro)L’aliquota è ripartita tra:Quota a carico del collaboratore: circa 1/3 (trattenuta dal compenso)Quota a carico dell’associazione: circa 2/3 (onere aggiuntivo per l’ASD/SSD)Base Imponibile ContributivaI contributi INPS si calcolano:Solo sull’eccedenza oltre i 15.000 euro per i compensi sportivi dilettantisticiSull’intero importo per i co.co.co. sportivi (nessuna soglia di esenzione)Esempio di Calcolo ContributiIstruttore sportivo con compensi da ASD pari a 20.000 euro nel 2026:Quota esente da contributi: 15.000 euroBase imponibile contributiva: 20.000 – 15.000 = 5.000 euroContributi totali (25%): 5.000 × 25% = 1.250 euroQuota a carico collaboratore (33%): 1.250 × 33% = 412 euro (trattenuta dal compenso)Quota a carico associazione (67%): 1.250 × 67% = 838 euro (costo aggiuntivo per l’ASD)L’associazione trattiene i 412 euro dal compenso netto dell’istruttore e li versa all’INPS insieme ai propri 838 euro.Versamento dei Contributi INPSI contributi alla gestione separata devono essere versati con cadenza:Trimestrale se i compensi superano i 15.000 euroAnnuale per importi inferiori (ma comunque soggetti a contribuzione se c’è eccedenza)Scadenze trimestrali 2026:16 maggio (I trimestre: gennaio-marzo)20 agosto (II trimestre: aprile-giugno)16 novembre (III trimestre: luglio-settembre)16 febbraio 2027 (IV trimestre: ottobre-dicembre)Il versamento avviene tramite modello F24 con il codice tributo specifico per la gestione separata.Copertura PrevidenzialeI contributi versati alla gestione separata INPS garantiscono al collaboratore sportivo:Accredito contributivo ai fini pensionisticiCopertura per maternità/paternità (indennità INPS)Assegno ordinario di invalidità (se riconosciuta)Pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisitiNon coprono invece:Malattia (nessuna indennità)Disoccupazione NASpI (riservata ai dipendenti)Infortuni sul lavoro (serve polizza INAIL o assicurazione privata)Differenza tra Volontari e Lavoratori Sportivi La riforma dello sport ha introdotto una distinzione normativa chiara tra volontari sportivi e lavoratori sportivi, con conseguenze fiscali e contributive molto diverse. Comprendere questa differenza è fondamentale per le associazioni sportive e per chi collabora con esse.Volontari SportiviSono considerati volontari coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica:Senza alcun compenso (gratuità assoluta)Con rimborsi spese documentati per spese effettivamente sostenute (vitto, alloggio, viaggio)Per scelta libera e consapevole, senza vincoli di subordinazioneI volontari sportivi non hanno alcun obbligo fiscale o contributivo:Nessuna tassazioneNessun contributo INPSNessuna certificazione CUNessun obbligo dichiarativoI rimborsi spese documentati ai volontari non sono soggetti a limiti di importo, purché siano effettivamente sostenuti e documentabili con ricevute/fatture.Lavoratori Sportivi DilettantiSono considerati lavoratori sportivi dilettanti coloro che ricevono:Compensi forfettari (non legati a spese effettive)Rimborsi spese forfettari superiori alle spese documentabiliCompensi per prestazioni sportive (istruzione, allenamento, arbitraggio)I lavoratori sportivi dilettanti godono del regime fiscale agevolato:Esenzione fino a 15.000 euro annuiTassazione IRPEF progressiva oltre sogliaContributi INPS sull’eccedenzaObbligo CU se oltre 15.000 euroLavoratori Sportivi ProfessionistiSono considerati professionisti i lavoratori sportivi con:Contratto di lavoro subordinato sportivoIscrizione a federazione professionistica (es. Lega Serie A calcio)Attività sportiva come professione principaleI lavoratori sportivi professionisti sono soggetti a:Tassazione IRPEF ordinaria (nessuna esenzione)Contributi previdenziali obbligatori (INPS o casse specifiche)Contratto collettivo nazionale di categoriaQuando un Volontario Diventa LavoratoreUn volontario sportivo diventa automaticamente lavoratore quando:Riceve compensi forfettari (non rimborsi documentati)Supera 15.000 euro annui di compensi/rimborsiHa un rapporto continuativo con orari e prestazioni definiteL’associazione esercita potere direttivo sulla prestazioneIn questi casi, l’associazione deve qualificare il rapporto come lavoro sportivo e applicare il regime fiscale e contributivo corretto.Rischi per le AssociazioniQualificare erroneamente come volontari collaboratori che in realtà sono lavoratori sportivi comporta:Accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate per ritenute non operateSanzioni INPS per contributi non versatiContestazioni del collaboratore per diritti previdenziali negatiRischio riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato in caso di contenziosoÈ fondamentale classificare correttamente ogni rapporto fin dall’inizio e documentare la natura volontaria o lavorativa della collaborazione.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione fiscale e amministrativa di Associazioni Sportive Dilettantistiche. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Co.Co.Co. Sportivi: Obblighi Fiscali e ContributiviLe collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive sono rapporti di lavoro parasubordinato che richiedono una gestione fiscale e contributiva più articolata rispetto ai semplici compensi sportivi dilettantistici. Vediamo nel dettaglio gli obblighi per associazioni e collaboratori.Quando si Configura un Co.Co.Co. SportivoUn rapporto si qualifica come co.co.co. sportivo quando presenta queste caratteristiche:Continuità: prestazione protratta nel tempo con regolarità (es. istruttore che tiene corsi settimanali per tutta la stagione)Coordinazione: la prestazione è coordinata con l’organizzazione dell’associazione (orari, programmi, direttive tecniche)Personalità: il collaboratore svolge personalmente l’attività, senza possibilità di delegaAssenza di subordinazione: non c’è vincolo gerarchico come nel lavoro dipendenteEsempi tipici di co.co.co. sportivi:Allenatore di una squadra per l’intera stagioneIstruttore di scuola calcio con corsi settimanaliPreparatore atletico che segue la squadra durante tutta l’attivitàRegime Fiscale dei Co.Co.Co. SportiviI compensi da co.co.co. sportivo sono trattati fiscalmente come redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR):Nessuna soglia di esenzione: tassati fin dal primo euroAliquote IRPEF progressive: 23%-35%-43% secondo gli scaglioniRitenuta a titolo d’acconto: l’associazione opera la ritenuta al momento del pagamentoDetrazioni per lavoro dipendente: il collaboratore può applicare le detrazioni IRPEF (se spettanti)Certificazione obbligatoria: CU da trasmettere entro 17 marzoContributi INPS per Co.Co.Co. SportiviI co.co.co. sportivi sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata sull’intero compenso percepito:Aliquota 2026: circa 25% (24% se già iscritti ad altra gestione)Ripartizione: 1/3 a carico collaboratore, 2/3 a carico associazioneMinimale contributivo: no (si versano contributi su qualsiasi importo)Massimale contributivo: circa 113.520 euro (limite 2026)Esempio pratico: co.co.co. sportivo con compenso annuo di 18.000 euroBase imponibile contributiva: 18.000 euro (intero importo)Contributi totali (25%): 18.000 × 25% = 4.500 euroQuota collaboratore (33%): 4.500 × 33% = 1.485 euro (trattenuta)Quota associazione (67%): 4.500 × 67% = 3.015 euro (onere aggiuntivo)Obbligo di Contratto ScrittoPer i co.co.co. sportivi è obbligatorio stipulare un contratto scritto che indichi:Oggetto della collaborazione (tipo di attività sportiva)Durata del rapporto (stagione sportiva, anno solare, ecc.)Compenso pattuito (lordo mensile o annuale)Modalità di coordinamento con l’associazioneRegime fiscale e contributivo applicabileLa mancanza di contratto scritto non invalida il rapporto, ma può creare problemi in caso di contestazioni.Le associazioni sportive devono valutare attentamente la natura del rapporto per applicare il regime corretto e non incorrere in sanzioni fiscali o contributive.Domande FrequentiCome vengono tassati i compensi sportivi 2026?I compensi sportivi fino a 15.000 euro annui sono esenti da tassazione. Oltre questa soglia, la parte eccedente è soggetta a IRPEF progressiva (23%-43%) e contributi INPS alla gestione separata. L’associazione sportiva opera la ritenuta come sostituto d’imposta.Quanto si paga di INPS sui compensi sportivi?I contributi INPS per compensi sportivi oltre 15.000 euro sono circa il 25% dell’eccedenza, ripartiti tra collaboratore (33% = circa 8,25%) e associazione (67% = circa 16,75%). Per co.co.co. sportivi si calcolano sull’intero importo.Qual è la differenza tra volontario e lavoratore sportivo?Il volontario non riceve compensi (solo rimborsi spese documentati) e non ha obblighi fiscali. Il lavoratore sportivo riceve compensi forfettari e gode dell’esenzione fino a 15.000 euro, oltre la quale paga IRPEF e contributi INPS.I co.co.co. sportivi hanno l’esenzione dei 15.000 euro?No, i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) sportivi sono tassati come redditi assimilati a lavoro dipendente fin dal primo euro, senza applicazione della soglia di esenzione di 15.000 euro riservata ai compensi sportivi dilettantistici.Chi aiuta ASD e istruttori con la tassazione dei compensi sportivi?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste associazioni sportive e collaboratori nella corretta applicazione del regime fiscale dei compensi sportivi, nel calcolo delle ritenute e dei contributi INPS. Contattaci per una consulenza personalizzata.ConclusioneLa tassazione dei compensi sportivi 2026 richiede attenzione agli obblighi fiscali e contributivi, per evitare errori che potrebbero generare sanzioni sia per le associazioni sportive che per i collaboratori. Con il regime agevolato fino a 15.000 euro, la gestione separata INPS e le diverse qualificazioni (volontari, lavoratori dilettanti, co.co.co. sportivi), è fondamentale applicare correttamente la normativa.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale dei compensi sportivi della tua ASD o SSD? Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta associazioni sportive e collaboratori nella corretta applicazione del regime fiscale, nel calcolo delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e nella compilazione della Certificazione Unica. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza personalizzata, sia in ufficio che online.Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-01-17 20:22:452026-05-31 09:43:48Compensi Sportivi 2026: Tassazione e Regime Fiscale CompletoModello 770 e Certificazione UnicaCU Associazioni Sportive 2026: Guida Completa agli ObblighiLa Certificazione Unica (CU) per le associazioni sportive 2026 rappresenta un adempimento fiscale fondamentale per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), le SSD (Società Sportive Dilettantistiche) e tutti gli enti sportivi dilettantistici che nel 2025 hanno corrisposto compensi a istruttori, allenatori o collaboratori. Con le novità introdotte dalla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), gli obblighi di certificazione sono cambiati: vediamo nel dettaglio quando la CU è obbligatoria, cosa deve essere certificato e quali sono le scadenze 2026 da rispettare.La CU associazioni sportive serve a certificare i compensi erogati ai collaboratori sportivi, applicando correttamente il regime fiscale agevolato previsto dalla riforma dello sport. L’obbligo riguarda le associazioni che operano come sostituti d’imposta, ovvero che hanno trattenuto imposte sui compensi corrisposti o che devono comunque certificare somme erogate nell’anno precedente. Comprendere correttamente gli obblighi permette di evitare sanzioni e gestire in modo trasparente i rapporti con collaboratori e Agenzia delle Entrate. Indice dei contenutiQuando è Obbligatoria la CU per Associazioni SportiveCosa Certificare nella CU Associazioni Sportive 2026Novità Riforma Sport 2026 sulla Certificazione UnicaSoglia Esenzione 15.000 Euro e Obblighi FiscaliScadenza CU Associazioni Sportive 2026: 17 MarzoCome Compilare la CU per Compensi SportiviQuando è Obbligatoria la CU per Associazioni Sportive L’obbligo di emettere la Certificazione Unica per le associazioni sportive scatta quando l’ente ha corrisposto nel 2025 compensi a collaboratori sportivi soggetti a ritenuta fiscale o che rientrano nel regime agevolato previsto dalla legge sullo sport dilettantistico.Le associazioni sportive dilettantistiche devono emettere la CU 2026 se nel 2025 hanno pagato:Compensi a istruttori e allenatori che superano la soglia di esenzione di 15.000 euro annuiRimborsi spese che eccedono i limiti previsti dalla normativaCompensi a collaboratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)Compensi a professionisti esterni (commercialisti, consulenti, medici sportivi) con ritenuta d’acconto del 20%Compensi per prestazioni occasionali soggette a ritenuta IRPEFNon è invece obbligatoria la CU per i rimborsi spese forfettari entro i limiti previsti dalla normativa sportiva (fino a 15.000 euro) che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente.La riforma dello sport 2026 ha confermato il regime agevolato: i compensi sportivi fino a 15.000 euro annui restano esenti da tassazione IRPEF. Attenzione: i compensi tra 5.000 e 15.000 euro, pur essendo esenti IRPEF, sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata e richiedono quindi la certificazione nella CU. Oltre i 15.000 euro scatta anche l’obbligo di ritenuta IRPEF progressiva.Cosa Certificare nella CU Associazioni Sportive 2026 La Certificazione Unica delle associazioni sportive deve riportare con precisione tutti i compensi erogati nel 2025 ai collaboratori sportivi, distinguendo le diverse tipologie di pagamento secondo la normativa fiscale applicabile.Ecco cosa deve contenere la CU per le ASD e SSD:Compensi Sportivi DilettantisticiI compensi erogati a istruttori, allenatori e collaboratori sportivi vanno indicati specificando:L’importo complessivo lordo corrisposto nell’anno 2025La quota esente (fino a 15.000 euro) non soggetta a ritenutaLa quota eccedente i 15.000 euro, soggetta a ritenuta IRPEF progressivaLe ritenute fiscali eventualmente operate dall’associazionePrestazioni OccasionaliPer le prestazioni occasionali di natura sportiva occorre certificare:Il compenso lordo erogatoLa ritenuta d’acconto del 20% eventualmente applicataI contributi INPS versati alla gestione separata (se dovuti)Collaborazioni Coordinate e Continuative SportiveI co.co.co. sportivi beneficiano delle stesse agevolazioni previste per i lavoratori sportivi dilettanti. In particolare:Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui: i compensi entro questa soglia non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021)Esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui: i compensi entro questa soglia non sono soggetti a contributi INPS alla gestione separataNessun obbligo INAIL: i co.co.co. sportivi sono esclusi dall’assicurazione INAIL e sono coperti dalla tutela assicurativa obbligatoria tramite tesseramento federale (art. 51, L. 289/2002, come confermato dal D.Lgs. 120/2023)Per i co.co.co. sportivi con compensi superiori alle soglie di esenzione, la CU deve certificare:Compenso lordo annuo complessivoQuota esente fiscale (fino a 15.000 euro) e quota imponibile IRPEF (eccedenza)Ritenute IRPEF operate sull’eccedenza oltre i 15.000 euroContributi INPS versati alla gestione separata sull’eccedenza oltre i 5.000 euro (con riduzione del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027)Detrazioni fiscali riconosciute al collaboratoreNella CU 2026 delle associazioni sportive è fondamentale utilizzare i codici fiscali corretti per identificare la tipologia di reddito: il codice per i compensi sportivi dilettantistici è diverso da quello per le collaborazioni ordinarie, e l’uso del codice sbagliato può generare problemi al percipiente in fase di dichiarazione dei redditi.Novità Riforma Sport 2026 sulla Certificazione Unica La riforma dello sport introdotta con il D.Lgs. 36/2021 e i successivi decreti attuativi ha modificato in modo significativo il regime fiscale e contributivo dei compensi sportivi dilettantistici, con riflessi diretti sulla Certificazione Unica 2026.Le principali novità della riforma sport che impattano sulla CU delle associazioni sportive sono:Soglia di Esenzione Confermata a 15.000 EuroLa soglia di 15.000 euro annui per l’esenzione fiscale dei compensi sportivi dilettantistici è stata confermata anche per il 2026. Fino a questo importo, i compensi corrisposti da ASD e SSD a istruttori e collaboratori sportivi (inclusi i co.co.co. sportivi) non sono soggetti a tassazione IRPEF e non generano obbligo di certificazione. Questa esenzione si applica a tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, come previsto dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.Nuova Classificazione dei Lavoratori SportiviLa riforma ha introdotto la distinzione tra:Lavoratori sportivi professionisti – con contratto subordinato e contributi previdenziali obbligatoriLavoratori sportivi dilettanti – con regime agevolato fino a 15.000 euroVolontari sportivi – senza alcun compenso o con rimborsi spese documentatiQuesta classificazione determina quale tipo di CU deve essere emessa e quali obblighi fiscali e contributivi gravano sull’associazione.Gestione Separata INPS EstesaDal 2024 (con la piena attuazione della riforma sport), i compensi sportivi oltre i 5.000 euro annui sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata. Attenzione: la soglia contributiva INPS (5.000 euro) è diversa e inferiore rispetto alla soglia fiscale IRPEF (15.000 euro). L’associazione deve:Versare i contributi con cadenza trimestraleCertificare nella CU l’importo dei contributi versatiIndicare il codice fiscale INPS corretto per i versamenti sportiviApplicare la riduzione del 50% dell’imponibile contributivo (prevista fino al 31 dicembre 2027 dal D.Lgs. 36/2021)L’aliquota contributiva 2026 per i collaboratori sportivi senza altra copertura previdenziale è pari al 25% circa, ripartita per 2/3 a carico dell’associazione e 1/3 a carico del collaboratore. Ricordiamo che questa aliquota si applica solo sull’eccedenza oltre i 5.000 euro e che, fino al 2027, l’imponibile contributivo è ridotto del 50%.Semplificazioni per Piccole ASDLe associazioni sportive dilettantistiche con ricavi inferiori a 400.000 euro annui possono beneficiare di alcune semplificazioni nella gestione degli adempimenti fiscali, ma restano comunque obbligate a emettere la CU per i compensi oltre soglia.Soglia Esenzione 15.000 Euro e Obblighi Fiscali La soglia di 15.000 euro rappresenta il limite fondamentale per determinare gli obblighi fiscali delle associazioni sportive in relazione ai compensi corrisposti a collaboratori, istruttori e allenatori.Vediamo come funziona nel dettaglio il regime di esenzione fiscale per i compensi sportivi dilettantistici.Entro i 15.000 Euro: Esenzione TotaleI compensi sportivi erogati da ASD e SSD fino a 15.000 euro annui per ciascun collaboratore sono:Esenti da tassazione IRPEF per il percipienteNon soggetti a ritenuta d’acconto da parte dell’associazioneNon certificabili nella CU (non c’è obbligo di emissione)Non imponibili ai fini contributivi INPS (fino a 5.000 euro; tra 5.000 e 15.000 euro sono esenti IRPEF ma soggetti a contributi INPS)Importante: con la riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro si applica a tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, indipendentemente dalla forma contrattuale (co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro autonomo sportivo). Non è più necessario qualificarli come “rimborsi spese forfettari” come nel vecchio regime.Nota sulle soglie: la soglia fiscale (15.000 euro) e la soglia contributiva INPS (5.000 euro) sono distinte. Un collaboratore sportivo che percepisce 10.000 euro annui non paga IRPEF (sotto i 15.000) ma deve versare contributi INPS sull’eccedenza oltre i 5.000 euro (con riduzione del 50% fino al 2027).Oltre i 15.000 Euro: Tassazione ProgressivaQuando i compensi sportivi superano la soglia di 15.000 euro, l’associazione sportiva deve:Operare ritenuta IRPEF sull’eccedenza oltre i 15.000 euro, applicando le aliquote progressive (dal 23% al 43% secondo gli scaglioni)Emettere la CU certificando sia la quota esente (15.000 euro) che quella imponibile (eccedenza)Versare contributi INPS alla gestione separata sull’importo eccedente i 5.000 euro (soglia contributiva separata da quella fiscale)Presentare il modello 770 con i dati riepilogativi di tutte le CU emesseEsempio pratico: un istruttore percepisce 20.000 euro nel 2025 da un’ASD:IRPEF: i primi 15.000 euro sono esenti fiscalmente. I restanti 5.000 euro sono soggetti a ritenuta IRPEF del 23% (primo scaglione) = 1.150 euroINPS: i primi 5.000 euro sono esenti da contributi. I restanti 15.000 euro sono soggetti a contributi INPS gestione separata, ma con la riduzione del 50% l’imponibile contributivo diventa 7.500 euro. Contributi INPS = circa 1.875 euro (25% di 7.500, ripartiti 2/3 associazione e 1/3 collaboratore)CU obbligatoria: deve certificare 15.000 euro esenti IRPEF + 5.000 euro imponibili IRPEF, e separatamente 5.000 euro esenti INPS + 15.000 euro imponibili INPS (con riduzione 50%)L’associazione deve trattenere la ritenuta dal compenso dell’istruttore e versarla mensilmente all’Erario tramite modello F24.Scadenza CU Associazioni Sportive 2026: 17 Marzo La scadenza per la trasmissione della Certificazione Unica 2026 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche è fissata al 17 marzo 2026. Entro questa data, tutte le ASD, SSD ed enti sportivi che hanno corrisposto nel 2025 compensi soggetti a certificazione devono aver completato l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.Il calendario degli adempimenti fiscali per le associazioni sportive nel 2026 prevede:Entro il 17 Marzo 2026Trasmissione telematica della CU 2026 all’Agenzia delle Entrate tramite sistema Entratel o FisconlineConsegna della copia della CU a ciascun collaboratore certificatoEntro il 31 Ottobre 2026Presentazione del modello 770/2026 (dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta) con i dati riepilogativi di tutte le ritenute operate e le CU emesse nel 2025La CU delle associazioni sportive deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando:Il portale Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF)Il servizio Fisconline (per invio diretto da parte dell’associazione)Software gestionali certificati dall’Agenzia delle EntrateSanzioni per Ritardo o OmissioneLe associazioni sportive che non rispettano la scadenza del 17 marzo 2026 per la trasmissione della CU incorrono in sanzioni amministrative:100 euro per ogni CU omessa o trasmessa in ritardo (entro 60 giorni)Raddoppio della sanzione (200 euro) se il ritardo supera i 60 giorniSanzioni ridotte se l’errore viene corretto spontaneamente con ravvedimento operosoPer le piccole ASD con poche certificazioni da emettere, la sanzione può sembrare contenuta, ma per società sportive con decine di collaboratori l’importo complessivo può diventare significativo.Consegna al CollaboratoreOltre all’invio telematico, l’associazione sportiva deve consegnare entro il 17 marzo una copia della CU anche al collaboratore certificato. La consegna può avvenire:In formato cartaceo con firma di ricevutaVia email certificata (PEC)Tramite area riservata online (se l’associazione ha un portale)Il collaboratore utilizzerà la CU ricevuta per compilare la propria dichiarazione dei redditi 2026 (modello 730 o Redditi PF), indicando i compensi sportivi percepiti e le ritenute subite.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Come Compilare la CU per Compensi SportiviLa compilazione corretta della Certificazione Unica per le associazioni sportive richiede attenzione ai dettagli, perché errori nella certificazione possono generare problemi fiscali sia per l’associazione che per il collaboratore.La CU 2026 per i compensi sportivi dilettantistici si compone di diverse sezioni che devono essere compilate seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.Dati Anagrafici dell’AssociazioneNella sezione dedicata al sostituto d’imposta (l’associazione sportiva) occorre indicare:Denominazione completa dell’ASD o SSDCodice fiscale dell’associazioneSede legale (indirizzo completo)Codice fiscale del rappresentante legaleDati del PercipientePer ciascun collaboratore certificato vanno inseriti:Nome, cognome e codice fiscaleResidenza anagraficaData di nascita e luogo di nascitaÈ fondamentale verificare l’esattezza del codice fiscale del collaboratore: un errore in questo campo invalida la certificazione.Tipologia di Reddito e CausaleLa sezione più delicata riguarda la tipologia di reddito certificato. Per i compensi sportivi dilettantistici oltre i 15.000 euro si utilizza:Causale M – Redditi derivanti da attività sportive dilettantisticheIndicazione separata della quota esente (fino a 15.000 euro)Indicazione della quota imponibile (eccedenza)Per i co.co.co. sportivi si usa invece:Causale A – Redditi di lavoro dipendente e assimilatiCon specifica annotazione per il regime sportivoRitenute e ContributiDeve essere certificato:L’ammontare delle ritenute IRPEF operate dall’associazione sull’importo eccedente i 15.000 euroI contributi INPS versati alla gestione separata (quota a carico collaboratore + quota a carico associazione)Eventuali detrazioni fiscali riconosciute al collaboratoreNel caso di collaboratori sportivi che hanno anche altri redditi da lavoro dipendente, la CU dell’associazione riporta solo i compensi sportivi, mentre altre fonti di reddito saranno certificate separatamente.Controlli Prima dell’InvioPrima di trasmettere la CU 2026, l’associazione sportiva deve verificare:Corrispondenza tra importi certificati e pagamenti effettivamente erogatiCorrettezza dei codici fiscali di tutti i percipentiQuadratura tra ritenute certificate e versamenti F24 effettuati nel 2025Compilazione di tutti i campi obbligatori del modelloUn controllo accurato riduce il rischio di comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate e di conseguenti sanzioni.Domande FrequentiQuando un’associazione sportiva deve fare la CU?L’associazione sportiva deve emettere la CU quando ha corrisposto nel 2025 compensi a collaboratori sportivi superiori a 15.000 euro annui, prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto, o co.co.co. sportivi. La CU va trasmessa entro il 17 marzo 2026.Cosa succede se non si fa la CU per associazioni sportive?L’omessa o tardiva trasmissione della CU comporta sanzioni di 100 euro per ogni certificazione non presentata entro 60 giorni dalla scadenza, che raddoppiano a 200 euro se il ritardo supera i 60 giorni. Inoltre, l’associazione può subire accertamenti fiscali.I compensi sportivi sotto 15.000 euro vanno certificati?I compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro annui sono esenti da tassazione IRPEF. Tuttavia, se superano i 5.000 euro annui, sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata e quindi richiedono la certificazione nella CU per la parte contributiva. Solo i compensi entro i 5.000 euro sono completamente esenti sia fiscalmente che contributivamente.Come si compila la CU per istruttori sportivi?Per gli istruttori sportivi la CU riporta: i dati anagrafici dell’istruttore, la causale M (redditi sportivi dilettantistici), la quota esente fino a 15.000 euro, l’eventuale eccedenza imponibile, le ritenute IRPEF operate e i contributi INPS versati.Chi può aiutare le ASD con la Certificazione Unica?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le associazioni sportive nella compilazione e trasmissione della CU, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei dati certificati. Affidati ai nostri esperti per evitare errori e sanzioni.ConclusioneLa gestione corretta della Certificazione Unica per le associazioni sportive 2026 è fondamentale per rispettare gli obblighi fiscali e tutelare sia l’ente che i collaboratori da possibili contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. Con le novità introdotte dalla riforma dello sport e la scadenza del 17 marzo 2026, è importante affidarsi a professionisti competenti.Hai bisogno di assistenza per la CU della tua associazione sportiva? Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato negli adempimenti fiscali di ASD e SSD, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per un supporto completo nella gestione delle Certificazioni Uniche e di tutti gli obblighi da sostituto d’imposta.Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-01-17 20:22:432026-05-31 09:42:50CU Associazioni Sportive 2026: Guida Completa agli ObblighiModello 770 e Certificazione Unica770 CU Associazioni 2026 – Guida CompletaLe associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le associazioni culturali e gli enti del terzo settore che nel 2025 hanno corrisposto compensi a collaboratori, istruttori o professionisti, devono adempiere agli obblighi fiscali come sostituti d’imposta. Questo significa presentare il modello 770/2026 e la Certificazione Unica (CU) 2026, rispettando scadenze precise e normative aggiornate.Con le novità introdotte dalla riforma dello sport (Legge 86/2019) e i recenti aggiornamenti normativi per il terzo settore, è fondamentale conoscere esattamente quando e come presentare questi documenti, quali compensi certificare e come evitare sanzioni.In questa guida completa scoprirai:Chi è obbligato a presentare 770 e CU nel 2026Le scadenze da rispettare (17 marzo per la CU, 31 ottobre per il 770)Come compilare correttamente i modelliIl regime fiscale dei compensi sportivi 2026Gli errori più comuni e come rimediareCome il CAF Centro Fiscale di Udine può gestire tutto per te, anche online Indice dei contenutiChi deve presentare 770 e CUCertificazione Unica 2026 per AssociazioniModello 770/2026 per AssociazioniCompensi sportivi: regime fiscale 2026Errori comuni e sanzioniIl nostro servizio per AssociazioniDomande frequentiPer una panoramica completa su tutti gli adempimenti fiscali dei sostituti d’imposta, consulta la nostra guida al modello 770 e CU.Chi deve presentare 770 e CU Non tutte le associazioni sono obbligate a presentare il modello 770 e la Certificazione Unica. L’obbligo scatta quando l’associazione opera come sostituto d’imposta, cioè quando:Corrisponde compensi soggetti a ritenuta d’accontoEroga redditi di lavoro dipendente o assimilatiPaga collaboratori occasionali o continuativiAssociazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)Le ASD devono presentare 770 e CU quando corrispondono:Compensi agli istruttori sportivi (anche se esenti fino a 15.000 euro annui)Rimborsi forfettari eccedenti le soglie di esenzioneCompensi a collaboratori coordinati e continuativi sportiviCompensi a professionisti esterni (commercialisti, medici sportivi, fisioterapisti)Con la riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021 attuativo della L. 86/2019), sono stati ridefiniti i confini tra volontariato sportivo e lavoro sportivo. Le ASD devono quindi prestare particolare attenzione alla corretta qualificazione dei compensi.Associazioni CulturaliLe associazioni culturali sono obbligate quando pagano:Compensi a docenti, relatori, artistiCollaborazioni occasionali o co.co.co.Prestazioni professionali (grafici, fotografi, consulenti)Associazioni di Promozione Sociale (APS)Le APS rientrano negli obblighi quando corrispondono:Compensi a collaboratori (anche se contenuti)Rimborsi spese eccedenti i limiti previsti dal Codice del Terzo SettoreCompensi per prestazioni occasionaliEnti del Terzo Settore (ETS)Gli ETS iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) devono presentare 770 e CU se erogano:Compensi a lavoratori dipendenti o assimilatiRimborsi spese ai volontari eccedenti le franchigie previsteCompensi a professionisti esterniCasi di esoneroSono esonerate dall’obbligo di presentazione:Associazioni che non hanno corrisposto alcun compenso soggetto a certificazione nel 2025Associazioni di puro volontariato senza alcun rapporto di lavoro (dipendente o autonomo)Associazioni che erogano solo rimborsi spese analitici (con documentazione giustificativa) entro i limiti di leggeCertificazione Unica 2026 per Associazioni La Certificazione Unica (CU) 2026 è il documento con cui l’associazione certifica ai percettori (collaboratori, professionisti, lavoratori dipendenti) i compensi erogati nel 2025 e le ritenute fiscali e previdenziali applicate.Scadenza CU 2026La scadenza per l’invio telematico della Certificazione Unica 2026 è fissata al:17 marzo 2026Entro questa data, l’associazione deve:Consegnare la CU ai percettori (in formato cartaceo o digitale)Inviare telematicamente la CU all’Agenzia delle EntrateCosa certificare nella CU 2026Le associazioni devono certificare:Compensi sportivi corrisposti a istruttori, allenatori, preparatori atletici (anche se esenti fino a 15.000 euro annui)Rimborsi forfettari erogati a collaboratori sportiviCollaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive e non sportivePrestazioni occasionali soggette a ritenuta d’accontoCompensi a professionisti esterni (commercialisti, medici, fisioterapisti, ecc.)Redditi di lavoro dipendente (se presenti)Novità 2026: riforma dello sportCon l’entrata a regime della riforma dello sport, le associazioni devono:Certificare i compensi esenti fino a 15.000 euro per lavoratori sportivi (codice specifico nella CU)Distinguere tra lavoro sportivo e volontariato sportivoApplicare le nuove regole previdenziali per i co.co.co. sportivi (iscrizione alla Gestione Separata INPS)Modello CU: struttura e compilazioneIl modello CU 2026 si compone di diverse sezioni:Frontespizio: dati identificativi dell’associazione (denominazione, codice fiscale, indirizzo)Dati fiscali del percettore: codice fiscale, dati anagrafici, residenzaCertificazione dei redditi: tipologia reddito (lavoro dipendente, autonomo, altro), importi lordi, ritenute IRPEF applicateDati previdenziali: contributi INPS versati (se presenti)Per le ASD, è fondamentale utilizzare i codici specifici per i compensi sportivi esenti (codice 2 – “Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” con causale specifica).Invio telematico della CULa CU deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite:Software dell’Agenzia delle Entrate (gratuito)Intermediario abilitato (commercialista, CAF)Portale “Entratel” o “Fisconline”L’Agenzia rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione che l’associazione deve conservare.Consegna ai percettoriOltre all’invio telematico, l’associazione deve consegnare ai percettori una copia della CU entro il 17 marzo 2026. La consegna può avvenire:In formato cartaceo (firmata dal rappresentante legale)In formato digitale (PDF via email, purché il percettore sia d’accordo)Modello 770/2026 per Associazioni Il modello 770/2026 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta con cui l’associazione comunica all’Agenzia delle Entrate le ritenute fiscali operate nel 2025 e i relativi versamenti effettuati.Scadenza modello 770/2026La scadenza per la presentazione telematica del modello 770/2026 è fissata al:31 ottobre 2026Quadri da compilareIl modello 770 si compone di diversi quadri. Le associazioni devono compilare:Quadro ST: dati identificativi del sostituto d’imposta (associazione)Quadro SV: ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilatiQuadro SX: ritenute operate su redditi di lavoro autonomo (prestazioni occasionali, collaborazioni, compensi professionisti)Quadro SS: riepilogo delle ritenute e dei versamenti effettuati con F24Per le ASD, il Quadro SX è particolarmente rilevante, in quanto certifica le ritenute su:Compensi sportivi eccedenti i 15.000 euroCollaborazioni coordinate e continuative sportivePrestazioni occasionali di professionistiRitenute su compensi a professionisti esterniQuando l’associazione paga professionisti esterni (commercialisti, consulenti del lavoro, medici sportivi, fisioterapisti, grafici, ecc.), deve applicare una ritenuta d’acconto del 20% (salvo diverse aliquote previste per specifiche categorie).Queste ritenute devono essere:Versate mensilmente con modello F24 (entro il 16 del mese successivo al pagamento)Certificate nella CU al professionistaDichiarate nel 770 (Quadro SX)Versamenti F24: scadenze mensiliLe ritenute fiscali operate devono essere versate all’Erario tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.Ad esempio:Compenso pagato a gennaio 2025 → ritenuta da versare entro il 16 febbraio 2025Compenso pagato a dicembre 2025 → ritenuta da versare entro il 16 gennaio 2026I codici tributo da utilizzare nel F24 sono:1001: ritenute su redditi di lavoro dipendente1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo (compensi professionisti, collaborazioni occasionali)Collegamento tra CU e 770Il modello 770 e la Certificazione Unica sono strettamente collegati:La CU certifica i compensi erogati ai singoli percettoriIl 770 riepiloga tutte le ritenute operate e i versamenti effettuati dall’associazioneI dati devono essere coerenti: la somma delle ritenute certificate nelle CU deve corrispondere alle ritenute dichiarate nel 770.L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici incrociando i dati. Eventuali incongruenze possono generare richieste di chiarimenti o sanzioni.Compensi sportivi: regime fiscale 2026 Il regime fiscale dei compensi sportivi è stato profondamente modificato dalla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021). È fondamentale per le ASD conoscere le nuove regole per applicare correttamente le ritenute e certificare i compensi.Nuove soglie di esenzionePer l’anno 2026, i compensi erogati da ASD e SSD a lavoratori sportivi (istruttori, allenatori, preparatori atletici, direttori tecnici) sono esenti da imposte fino a:15.000 euro annuiQuesta soglia si applica a:Compensi per prestazioni sportive dilettantisticheCollaborazioni coordinate e continuative sportiveRapporti di lavoro sportivo (anche se di natura subordinata, purché nell’ambito dilettantistico)I compensi eccedenti i 15.000 euro sono invece soggetti a tassazione ordinaria con applicazione delle ritenute IRPEF.Differenza tra volontari e lavoratori sportiviLa riforma ha distinto nettamente:Volontari sportivi: prestano attività gratuitamente o con rimborso spese analitico (documentato). Non percepiscono compensi. Non vanno certificati nel 770/CU.Lavoratori sportivi: svolgono attività retribuita (anche se entro i 15.000 euro esenti). Devono essere certificati nella CU, anche se il compenso è esente.Attenzione: un rimborso forfettario (senza giustificativi) superiore ai limiti di legge è considerato compenso e va certificato.Co.co.co. sportivi: obblighi contributivi e fiscaliI collaboratori coordinati e continuativi sportivi (co.co.co. sportivi) hanno un regime particolare:Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annuiObbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per compensi eccedenti 5.000 euro annuiContributi INPS a carico dell’associazione (quota del 24% circa, di cui 1/3 a carico del collaboratore)L’associazione deve:Iscrivere il collaboratore alla Gestione Separata INPSVersare i contributi mensilmente tramite F24Certificare i contributi nella CUPrestazioni occasionali: soglie e obblighiLe prestazioni occasionali (es. arbitro per una partita, relatore per un evento) sono soggette a:Ritenuta d’acconto del 20% se superiori a 77,47 euro (salvo esenzione per compensi sportivi entro i 15.000 euro)Nessun obbligo contributivo INPS se entro 5.000 euro annuiAnche le prestazioni occasionali esenti (perché rientranti nei 15.000 euro) devono essere certificate nella CU.Errori comuni e sanzioni La presentazione di 770 e CU comporta responsabilità precise. Omissioni o errori possono generare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche fiscali.Errori più comuniEcco gli errori più frequenti commessi dalle associazioni:Omessa presentazione della CU: dimenticare di inviare la CU all’Agenzia delle Entrate o di consegnarla ai percettoriRitardo nella presentazione: inviare la CU o il 770 oltre le scadenze previsteDati errati: indicare importi sbagliati, codici fiscali errati, ritenute non corrispondenti ai versamentiMancata certificazione di compensi esenti: pensare che i compensi sportivi esenti (entro 15.000 euro) non vadano certificatiIncoerenza tra CU e 770: discordanze tra le ritenute certificate nelle CU e quelle dichiarate nel 770Versamenti F24 in ritardo: pagare le ritenute oltre il 16 del mese successivoSanzioni per omessa presentazioneL’omessa presentazione della CU comporta una sanzione di:100 euro per ogni CU non inviata, con un massimo di 50.000 euroSe la CU viene inviata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà.Per il modello 770 omesso, la sanzione varia da:258 euro a 2.065 euroSanzioni per ritardoSe la CU o il 770 vengono presentati in ritardo (ma entro i termini per il ravvedimento), la sanzione è ridotta tramite ravvedimento operoso.Sanzioni per dati erratiSe la CU o il 770 contengono dati errati o incompleti, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di irregolarità. L’associazione ha 30 giorni per:Fornire chiarimentiInviare una CU sostitutiva o un 770 correttivoSe non si risponde o non si corregge, può scattare una sanzione da 258 euro a 2.065 euro.Come rimediare: ravvedimento operosoSe l’associazione si accorge di un errore o di un ritardo prima che l’Agenzia notifichi una contestazione, può utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.Il ravvedimento operoso prevede:Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione ridotta a 1/10 del minimoRavvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione ridotta a 1/9 del minimoRavvedimento medio (entro 90 giorni): sanzione ridotta a 1/8 del minimoRavvedimento lungo (entro 1 anno): sanzione ridotta a 1/7 del minimoRavvedimento lunghissimo (entro 2 anni): sanzione ridotta a 1/6 del minimoPer applicare il ravvedimento, l’associazione deve:Presentare la dichiarazione omessa o correttivaVersare la sanzione ridotta tramite F24 (codice tributo 8911 per CU, 8906 per 770)Versare eventuali imposte dovute e interessi legaliIl nostro servizio per AssociazioniIl CAF Centro Fiscale di Udine offre alle associazioni sportive, culturali e del terzo settore un servizio completo e chiavi in mano per la gestione di 770 e Certificazione Unica 2026.Servizio ONLINE disponibile in tutta ItaliaIl nostro servizio è completamente online, accessibile da tutta Italia. Non è necessario recarsi fisicamente presso i nostri uffici di Udine: tutto può essere gestito via email, telefono e WhatsApp.Questo significa che la tua associazione, ovunque si trovi, può beneficiare della nostra esperienza professionale senza vincoli geografici.Cosa include il servizioIl nostro servizio per associazioni include:Raccolta dati: ti forniamo un modulo semplificato per comunicarci i dati dei collaboratori e i compensi erogati nel 2025Compilazione CU: prepariamo le Certificazioni Uniche per tutti i percettori, applicando correttamente le esenzioni fiscali per compensi sportiviInvio telematico CU: trasmettiamo le CU all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2026Consegna CU ai percettori: ti forniamo le copie da consegnare ai collaboratori (in formato PDF)Compilazione modello 770: prepariamo il modello 770/2026 con tutti i quadri necessariInvio telematico 770: trasmettiamo il 770 all’Agenzia entro il 31 ottobre 2026Verifica versamenti F24: controlliamo che le ritenute siano state versate correttamenteAssistenza e consulenza continua: rispondiamo a tutte le tue domande su obblighi fiscali, regime dei compensi sportivi, contributi INPSEsperienza specifica con ASD e enti no-profitIl CAF Centro Fiscale ha esperienza pluriennale nella gestione fiscale di:Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)Società sportive dilettantistiche (SSD)Associazioni culturaliAssociazioni di promozione sociale (APS)Enti del terzo settore (ETS)Conosciamo a fondo:La riforma dello sport e le sue implicazioni fiscaliIl Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)Le agevolazioni fiscali per associazioni no-profitGli obblighi contributivi INPS per lavoratori sportiviSupporto continuo durante l’annoNon ci limitiamo a gestire 770 e CU. Il nostro servizio include:Consulenza fiscale continuativa per l’associazioneVerifica requisiti per agevolazioni fiscali (regime forfettario associazioni, esenzioni IVA, ecc.)Assistenza per adempimenti INPS (iscrizione Gestione Separata collaboratori sportivi)Supporto in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate o INPSContattaci per un preventivo personalizzatoOgni associazione ha esigenze diverse. Per questo offriamo preventivi personalizzati in base al numero di collaboratori e alla complessità della gestione.Contattaci per ricevere una consulenza gratuita e un preventivo su misura:Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: assistenza@centrofiscale.comI nostri uffici sono a Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, ma ricorda: il servizio è completamente fruibile online, ovunque tu sia.Domande frequenti Le associazioni di puro volontariato devono presentare 770 e CU?No. Se l’associazione si basa esclusivamente su volontari che non percepiscono alcun compenso (neanche rimborsi forfettari), non c’è obbligo di presentare 770 e CU. L’obbligo scatta solo se vengono corrisposti compensi soggetti a certificazione.I compensi sportivi esenti fino a 15.000 euro vanno certificati nella CU?Sì. Anche se esenti da imposte, i compensi sportivi fino a 15.000 euro devono essere certificati nella Certificazione Unica, utilizzando il codice specifico per redditi esenti. Questo permette all’Agenzia delle Entrate di verificare il corretto utilizzo dell’esenzione.Cosa succede se presento la CU in ritardo?Se presenti la CU entro 60 giorni dalla scadenza (quindi entro metà maggio 2026), puoi utilizzare il ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta. Oltre i 60 giorni, rischi sanzioni più elevate (fino a 100 euro per ogni CU omessa).I rimborsi spese ai volontari vanno certificati?Dipende. I rimborsi spese analitici (documentati con ricevute, scontrini, fatture) entro i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore non vanno certificati. I rimborsi forfettari (senza documentazione) superiori alle franchigie previste sono considerati compensi e vanno certificati.L’associazione deve versare contributi INPS per i lavoratori sportivi?Sì, se il lavoratore sportivo percepisce più di 5.000 euro annui. In questo caso, l’associazione deve iscrivere il collaboratore alla Gestione Separata INPS e versare i contributi (circa 24%, di cui 1/3 a carico del collaboratore). I contributi vanno versati mensilmente tramite F24.Posso correggere una CU già inviata?Sì. Se ti accorgi di un errore nella CU già inviata, puoi trasmettere una CU sostitutiva utilizzando l’apposita funzione nel software dell’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario. La CU sostitutiva annulla e sostituisce quella precedente.Quanto costa il servizio del CAF per gestire 770 e CU?Il costo dipende dal numero di collaboratori e dalla complessità della gestione. Offriamo preventivi personalizzati gratuiti. Contattaci al 0432 1638640 o via WhatsApp (366 6018121) per ricevere un preventivo su misura per la tua associazione.Affida 770 e CU al CAF Centro FiscaleNon lasciare che gli adempimenti fiscali diventino un peso per la tua associazione. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre un servizio completo, professionale e accessibile da tutta Italia.Cosa ottieni affidandoti a noi:Zero pensieri: gestiamo tutto noiConformità normativa garantitaRispetto delle scadenze (17 marzo CU, 31 ottobre 770)Consulenza fiscale continuativa per la tua associazioneServizio 100% online, ovunque tu siaContattaci oggi stesso per un preventivo gratuito:Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: assistenza@centrofiscale.comI nostri uffici sono a Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, ma ricorda: puoi gestire tutto comodamente online, senza bisogno di venire in ufficio.Affida i tuoi adempimenti fiscali a professionisti esperti. Il CAF Centro Fiscale è al tuo fianco.Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 19:53:482026-02-25 03:40:36770 CU Associazioni 2026 – Guida Completa Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
Modello 770 e Certificazione UnicaCompensi Sportivi 2026: Tassazione e Regime Fiscale CompletoLa tassazione dei compensi sportivi 2026 segue un regime fiscale agevolato specifico per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le società sportive dilettantistiche (SSD) e i loro collaboratori. Con la riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) sono cambiate le regole per la tassazione di istruttori, allenatori e collaboratori sportivi: vediamo nel dettaglio come funziona il regime fiscale dei compensi sportivi 2026, quando si applicano le esenzioni fino a 15.000 euro, come vengono tassati i compensi eccedenti e quali sono gli obblighi contributivi INPS.La corretta applicazione del regime fiscale per i compensi sportivi è fondamentale sia per le associazioni che erogano i compensi (come sostituti d’imposta), sia per i collaboratori sportivi che li percepiscono. Comprendere le differenze tra compensi esenti, redditi assimilati a lavoro dipendente e collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive permette di gestire correttamente gli adempimenti fiscali e contributivi, evitando errori che potrebbero generare sanzioni o problemi con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Indice dei contenutiRegime Fiscale Compensi Sportivi 2026Soglia Esenzione 15.000 Euro: Come FunzionaTassazione Progressiva Oltre i 15.000 EuroContributi INPS Gestione Separata per Collaboratori SportiviDifferenza tra Volontari e Lavoratori SportiviCo.Co.Co. Sportivi: Obblighi Fiscali e ContributiviRegime Fiscale Compensi Sportivi 2026 Il regime fiscale dei compensi sportivi dilettantistici prevede regole specifiche che differiscono dalla tassazione ordinaria dei redditi da lavoro dipendente o autonomo. La normativa fiscale distingue tra diverse tipologie di compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il regime agevolato per i compensi sportivi, mantenendo le disposizioni introdotte dalla riforma dello sport del 2021. Il quadro normativo si basa sull’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina i redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche.Categorie di Compensi SportiviI compensi erogati dalle ASD e SSD ai collaboratori sportivi si suddividono in tre categorie fiscali:1. Rimborsi Spese Forfettari (fino a 15.000 euro)Sono i compensi sportivi qualificati come rimborsi spese forfettari per attività dilettantistica. Fino a 15.000 euro annui per percipiente, questi compensi sono:Totalmente esenti da IRPEF e addizionaliNon soggetti a ritenuta d’acconto da parte dell’associazioneEsclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPSNon certificabili nella Certificazione UnicaPerché si applichi l’esenzione, il rapporto deve essere qualificato come collaborazione sportiva dilettantistica e non come rapporto di lavoro subordinato.2. Compensi Eccedenti i 15.000 EuroQuando i compensi sportivi superano la soglia di 15.000 euro, la parte eccedente è soggetta a:Tassazione IRPEF progressiva (aliquote dal 23% al 43% secondo gli scaglioni di reddito)Ritenuta d’acconto operata dall’associazione come sostituto d’impostaContributi INPS alla gestione separataObbligo di certificazione nella CU e dichiarazione nel modello 770L’associazione sportiva deve applicare le ritenute fiscali sull’importo eccedente e versarle mensilmente tramite modello F24.3. Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co.) SportiveI rapporti di co.co.co. sportivi sono trattati fiscalmente come redditi assimilati a lavoro dipendente. Questi compensi sono:Soggetti a tassazione IRPEF ordinaria senza soglia di esenzioneTassati con ritenuta a titolo d’acconto del 23%-43% (aliquote progressive)Soggetti a contributi INPS alla gestione separata con aliquota pienaCertificati nella CU come redditi da lavoro dipendente assimilatoLa qualificazione come co.co.co. sportivo dipende dalla continuità e coordinazione della prestazione con l’organizzazione dell’associazione.Soglia Esenzione 15.000 Euro: Come Funziona La soglia di esenzione di 15.000 euro è il pilastro fondamentale del regime fiscale agevolato per i compensi sportivi dilettantistici. Comprendere come funziona questa soglia è essenziale per associazioni sportive e collaboratori.Applicazione della Soglia di EsenzioneLa soglia di 15.000 euro annui si applica:Per singolo percipiente – ogni collaboratore sportivo ha diritto all’esenzione fino a questo importoCumulando tutti i compensi ricevuti da ASD/SSD nell’anno solare (gennaio-dicembre)Indipendentemente dal numero di associazioni – se un istruttore lavora per più ASD, la soglia si calcola sulla somma di tutti i compensi sportivi percepitiPer anno fiscale – ogni anno la soglia si azzera e ricomincia da zeroEsempio pratico: un istruttore di calcio collabora nel 2026 con:ASD Calcio Udine: 8.000 euroSSD Juventina: 6.000 euroPolisportiva Comunale: 3.000 euroTotale compensi sportivi 2026: 17.000 euroIn questo caso:I primi 15.000 euro sono esenti da tassazioneI restanti 2.000 euro sono soggetti a IRPEF progressiva e contributi INPSOgni associazione deve verificare se l’istruttore ha superato la soglia complessiva e applicare le ritenute sulla quota eccedenteObblighi di Comunicazione del CollaboratoreIl collaboratore sportivo che lavora per più associazioni ha l’obbligo di comunicare a ciascuna di esse l’ammontare dei compensi già percepiti da altre ASD/SSD, per consentire la corretta applicazione delle ritenute fiscali sulla quota eccedente i 15.000 euro.Se il collaboratore non comunica i compensi già percepiti altrove, ogni associazione applicherà l’esenzione fino a 15.000 euro, ma in sede di dichiarazione dei redditi il collaboratore dovrà calcolare autonomamente l’IRPEF dovuta sull’eccedenza complessiva.Compensi Esenti: RequisitiPerché i compensi sportivi fino a 15.000 euro siano effettivamente esenti, devono rispettare questi requisiti:Essere erogati da ASD o SSD regolarmente iscritte al registro CONI/CIPEssere qualificati come rimborsi spese forfettari per attività dilettantisticaRiguardare prestazioni sportive (istruzione, allenamento, arbitraggio, collaborazioni tecniche)Non configurare un rapporto di lavoro subordinato (orario rigido, vincolo di subordinazione)Se manca uno di questi requisiti, i compensi sono tassati come redditi da lavoro autonomo occasionale o da co.co.co. fin dal primo euro.Tassazione Progressiva Oltre i 15.000 Euro Quando i compensi sportivi superano la soglia di esenzione di 15.000 euro, la parte eccedente è soggetta alla tassazione IRPEF progressiva ordinaria, con applicazione delle aliquote per scaglioni previste dal sistema fiscale italiano.Aliquote IRPEF 2026 sui Compensi Sportivi EccedentiLa quota di compensi sportivi oltre i 15.000 euro viene tassata secondo le seguenti aliquote progressive:23% per redditi da 0 a 28.000 euro35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro43% per redditi oltre 50.000 euroL’aliquota applicabile dipende dal reddito complessivo del collaboratore sportivo, che include anche eventuali altri redditi da lavoro dipendente, autonomo o pensione.Esempio di Calcolo della TassazioneConsideriamo un istruttore sportivo che nel 2026 percepisce:Compensi sportivi da ASD: 22.000 euroNessun altro redditoCalcolo dell’imposta:Quota esente: 15.000 euro (nessuna tassazione)Quota imponibile: 22.000 – 15.000 = 7.000 euroAliquota applicabile: 23% (primo scaglione)IRPEF lorda: 7.000 × 23% = 1.610 euroDetrazioni per lavoro dipendente assimilato: circa 1.338 euro (se non ha altri redditi)IRPEF netta dovuta: 1.610 – 1.338 = 272 euroSe l’associazione ha operato correttamente le ritenute mensili, l’imposta è già stata versata. In caso contrario, il collaboratore dovrà versare la differenza in sede di dichiarazione dei redditi.Modalità di Versamento delle RitenuteL’associazione sportiva che eroga compensi sportivi oltre i 15.000 euro deve:Applicare la ritenuta IRPEF al momento del pagamento del compenso al collaboratoreVersare la ritenuta entro il 16 del mese successivo tramite modello F24 (codice tributo 1001)Certificare le ritenute nella Certificazione Unica da trasmettere entro il 17 marzo dell’anno successivoDichiarare le ritenute nel modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivoLa mancata applicazione o il tardivo versamento delle ritenute comporta sanzioni dal 20% al 40% dell’importo non versato, oltre agli interessi.Addizionali Regionali e ComunaliOltre all’IRPEF, i compensi sportivi eccedenti i 15.000 euro sono soggetti anche alle addizionali regionali e comunali, che variano in base alla regione e al comune di residenza del collaboratore:Addizionale regionale IRPEF: 1,23% – 3,33% (varia per regione)Addizionale comunale IRPEF: 0% – 0,8% (varia per comune)Queste addizionali vengono calcolate in sede di dichiarazione dei redditi e pagate dal collaboratore con il saldo IRPEF.Contributi INPS Gestione Separata per Collaboratori Sportivi Dal 2026, i compensi sportivi dilettantistici oltre i 15.000 euro e i co.co.co. sportivi sono soggetti a contributi previdenziali INPS alla gestione separata, con l’obiettivo di garantire una copertura pensionistica ai collaboratori sportivi.Aliquota Contributiva 2026L’aliquota INPS per i collaboratori sportivi iscritti alla gestione separata nel 2026 è:25% circa per collaboratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria24% circa per collaboratori già iscritti ad altra gestione (es. dipendenti con secondo lavoro)L’aliquota è ripartita tra:Quota a carico del collaboratore: circa 1/3 (trattenuta dal compenso)Quota a carico dell’associazione: circa 2/3 (onere aggiuntivo per l’ASD/SSD)Base Imponibile ContributivaI contributi INPS si calcolano:Solo sull’eccedenza oltre i 15.000 euro per i compensi sportivi dilettantisticiSull’intero importo per i co.co.co. sportivi (nessuna soglia di esenzione)Esempio di Calcolo ContributiIstruttore sportivo con compensi da ASD pari a 20.000 euro nel 2026:Quota esente da contributi: 15.000 euroBase imponibile contributiva: 20.000 – 15.000 = 5.000 euroContributi totali (25%): 5.000 × 25% = 1.250 euroQuota a carico collaboratore (33%): 1.250 × 33% = 412 euro (trattenuta dal compenso)Quota a carico associazione (67%): 1.250 × 67% = 838 euro (costo aggiuntivo per l’ASD)L’associazione trattiene i 412 euro dal compenso netto dell’istruttore e li versa all’INPS insieme ai propri 838 euro.Versamento dei Contributi INPSI contributi alla gestione separata devono essere versati con cadenza:Trimestrale se i compensi superano i 15.000 euroAnnuale per importi inferiori (ma comunque soggetti a contribuzione se c’è eccedenza)Scadenze trimestrali 2026:16 maggio (I trimestre: gennaio-marzo)20 agosto (II trimestre: aprile-giugno)16 novembre (III trimestre: luglio-settembre)16 febbraio 2027 (IV trimestre: ottobre-dicembre)Il versamento avviene tramite modello F24 con il codice tributo specifico per la gestione separata.Copertura PrevidenzialeI contributi versati alla gestione separata INPS garantiscono al collaboratore sportivo:Accredito contributivo ai fini pensionisticiCopertura per maternità/paternità (indennità INPS)Assegno ordinario di invalidità (se riconosciuta)Pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisitiNon coprono invece:Malattia (nessuna indennità)Disoccupazione NASpI (riservata ai dipendenti)Infortuni sul lavoro (serve polizza INAIL o assicurazione privata)Differenza tra Volontari e Lavoratori Sportivi La riforma dello sport ha introdotto una distinzione normativa chiara tra volontari sportivi e lavoratori sportivi, con conseguenze fiscali e contributive molto diverse. Comprendere questa differenza è fondamentale per le associazioni sportive e per chi collabora con esse.Volontari SportiviSono considerati volontari coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica:Senza alcun compenso (gratuità assoluta)Con rimborsi spese documentati per spese effettivamente sostenute (vitto, alloggio, viaggio)Per scelta libera e consapevole, senza vincoli di subordinazioneI volontari sportivi non hanno alcun obbligo fiscale o contributivo:Nessuna tassazioneNessun contributo INPSNessuna certificazione CUNessun obbligo dichiarativoI rimborsi spese documentati ai volontari non sono soggetti a limiti di importo, purché siano effettivamente sostenuti e documentabili con ricevute/fatture.Lavoratori Sportivi DilettantiSono considerati lavoratori sportivi dilettanti coloro che ricevono:Compensi forfettari (non legati a spese effettive)Rimborsi spese forfettari superiori alle spese documentabiliCompensi per prestazioni sportive (istruzione, allenamento, arbitraggio)I lavoratori sportivi dilettanti godono del regime fiscale agevolato:Esenzione fino a 15.000 euro annuiTassazione IRPEF progressiva oltre sogliaContributi INPS sull’eccedenzaObbligo CU se oltre 15.000 euroLavoratori Sportivi ProfessionistiSono considerati professionisti i lavoratori sportivi con:Contratto di lavoro subordinato sportivoIscrizione a federazione professionistica (es. Lega Serie A calcio)Attività sportiva come professione principaleI lavoratori sportivi professionisti sono soggetti a:Tassazione IRPEF ordinaria (nessuna esenzione)Contributi previdenziali obbligatori (INPS o casse specifiche)Contratto collettivo nazionale di categoriaQuando un Volontario Diventa LavoratoreUn volontario sportivo diventa automaticamente lavoratore quando:Riceve compensi forfettari (non rimborsi documentati)Supera 15.000 euro annui di compensi/rimborsiHa un rapporto continuativo con orari e prestazioni definiteL’associazione esercita potere direttivo sulla prestazioneIn questi casi, l’associazione deve qualificare il rapporto come lavoro sportivo e applicare il regime fiscale e contributivo corretto.Rischi per le AssociazioniQualificare erroneamente come volontari collaboratori che in realtà sono lavoratori sportivi comporta:Accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate per ritenute non operateSanzioni INPS per contributi non versatiContestazioni del collaboratore per diritti previdenziali negatiRischio riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato in caso di contenziosoÈ fondamentale classificare correttamente ogni rapporto fin dall’inizio e documentare la natura volontaria o lavorativa della collaborazione.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione fiscale e amministrativa di Associazioni Sportive Dilettantistiche. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Co.Co.Co. Sportivi: Obblighi Fiscali e ContributiviLe collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive sono rapporti di lavoro parasubordinato che richiedono una gestione fiscale e contributiva più articolata rispetto ai semplici compensi sportivi dilettantistici. Vediamo nel dettaglio gli obblighi per associazioni e collaboratori.Quando si Configura un Co.Co.Co. SportivoUn rapporto si qualifica come co.co.co. sportivo quando presenta queste caratteristiche:Continuità: prestazione protratta nel tempo con regolarità (es. istruttore che tiene corsi settimanali per tutta la stagione)Coordinazione: la prestazione è coordinata con l’organizzazione dell’associazione (orari, programmi, direttive tecniche)Personalità: il collaboratore svolge personalmente l’attività, senza possibilità di delegaAssenza di subordinazione: non c’è vincolo gerarchico come nel lavoro dipendenteEsempi tipici di co.co.co. sportivi:Allenatore di una squadra per l’intera stagioneIstruttore di scuola calcio con corsi settimanaliPreparatore atletico che segue la squadra durante tutta l’attivitàRegime Fiscale dei Co.Co.Co. SportiviI compensi da co.co.co. sportivo sono trattati fiscalmente come redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR):Nessuna soglia di esenzione: tassati fin dal primo euroAliquote IRPEF progressive: 23%-35%-43% secondo gli scaglioniRitenuta a titolo d’acconto: l’associazione opera la ritenuta al momento del pagamentoDetrazioni per lavoro dipendente: il collaboratore può applicare le detrazioni IRPEF (se spettanti)Certificazione obbligatoria: CU da trasmettere entro 17 marzoContributi INPS per Co.Co.Co. SportiviI co.co.co. sportivi sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata sull’intero compenso percepito:Aliquota 2026: circa 25% (24% se già iscritti ad altra gestione)Ripartizione: 1/3 a carico collaboratore, 2/3 a carico associazioneMinimale contributivo: no (si versano contributi su qualsiasi importo)Massimale contributivo: circa 113.520 euro (limite 2026)Esempio pratico: co.co.co. sportivo con compenso annuo di 18.000 euroBase imponibile contributiva: 18.000 euro (intero importo)Contributi totali (25%): 18.000 × 25% = 4.500 euroQuota collaboratore (33%): 4.500 × 33% = 1.485 euro (trattenuta)Quota associazione (67%): 4.500 × 67% = 3.015 euro (onere aggiuntivo)Obbligo di Contratto ScrittoPer i co.co.co. sportivi è obbligatorio stipulare un contratto scritto che indichi:Oggetto della collaborazione (tipo di attività sportiva)Durata del rapporto (stagione sportiva, anno solare, ecc.)Compenso pattuito (lordo mensile o annuale)Modalità di coordinamento con l’associazioneRegime fiscale e contributivo applicabileLa mancanza di contratto scritto non invalida il rapporto, ma può creare problemi in caso di contestazioni.Le associazioni sportive devono valutare attentamente la natura del rapporto per applicare il regime corretto e non incorrere in sanzioni fiscali o contributive.Domande FrequentiCome vengono tassati i compensi sportivi 2026?I compensi sportivi fino a 15.000 euro annui sono esenti da tassazione. Oltre questa soglia, la parte eccedente è soggetta a IRPEF progressiva (23%-43%) e contributi INPS alla gestione separata. L’associazione sportiva opera la ritenuta come sostituto d’imposta.Quanto si paga di INPS sui compensi sportivi?I contributi INPS per compensi sportivi oltre 15.000 euro sono circa il 25% dell’eccedenza, ripartiti tra collaboratore (33% = circa 8,25%) e associazione (67% = circa 16,75%). Per co.co.co. sportivi si calcolano sull’intero importo.Qual è la differenza tra volontario e lavoratore sportivo?Il volontario non riceve compensi (solo rimborsi spese documentati) e non ha obblighi fiscali. Il lavoratore sportivo riceve compensi forfettari e gode dell’esenzione fino a 15.000 euro, oltre la quale paga IRPEF e contributi INPS.I co.co.co. sportivi hanno l’esenzione dei 15.000 euro?No, i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) sportivi sono tassati come redditi assimilati a lavoro dipendente fin dal primo euro, senza applicazione della soglia di esenzione di 15.000 euro riservata ai compensi sportivi dilettantistici.Chi aiuta ASD e istruttori con la tassazione dei compensi sportivi?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste associazioni sportive e collaboratori nella corretta applicazione del regime fiscale dei compensi sportivi, nel calcolo delle ritenute e dei contributi INPS. Contattaci per una consulenza personalizzata.ConclusioneLa tassazione dei compensi sportivi 2026 richiede attenzione agli obblighi fiscali e contributivi, per evitare errori che potrebbero generare sanzioni sia per le associazioni sportive che per i collaboratori. Con il regime agevolato fino a 15.000 euro, la gestione separata INPS e le diverse qualificazioni (volontari, lavoratori dilettanti, co.co.co. sportivi), è fondamentale applicare correttamente la normativa.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale dei compensi sportivi della tua ASD o SSD? Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta associazioni sportive e collaboratori nella corretta applicazione del regime fiscale, nel calcolo delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e nella compilazione della Certificazione Unica. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza personalizzata, sia in ufficio che online.Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-01-17 20:22:452026-05-31 09:43:48Compensi Sportivi 2026: Tassazione e Regime Fiscale Completo
Modello 770 e Certificazione UnicaCU Associazioni Sportive 2026: Guida Completa agli ObblighiLa Certificazione Unica (CU) per le associazioni sportive 2026 rappresenta un adempimento fiscale fondamentale per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), le SSD (Società Sportive Dilettantistiche) e tutti gli enti sportivi dilettantistici che nel 2025 hanno corrisposto compensi a istruttori, allenatori o collaboratori. Con le novità introdotte dalla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), gli obblighi di certificazione sono cambiati: vediamo nel dettaglio quando la CU è obbligatoria, cosa deve essere certificato e quali sono le scadenze 2026 da rispettare.La CU associazioni sportive serve a certificare i compensi erogati ai collaboratori sportivi, applicando correttamente il regime fiscale agevolato previsto dalla riforma dello sport. L’obbligo riguarda le associazioni che operano come sostituti d’imposta, ovvero che hanno trattenuto imposte sui compensi corrisposti o che devono comunque certificare somme erogate nell’anno precedente. Comprendere correttamente gli obblighi permette di evitare sanzioni e gestire in modo trasparente i rapporti con collaboratori e Agenzia delle Entrate. Indice dei contenutiQuando è Obbligatoria la CU per Associazioni SportiveCosa Certificare nella CU Associazioni Sportive 2026Novità Riforma Sport 2026 sulla Certificazione UnicaSoglia Esenzione 15.000 Euro e Obblighi FiscaliScadenza CU Associazioni Sportive 2026: 17 MarzoCome Compilare la CU per Compensi SportiviQuando è Obbligatoria la CU per Associazioni Sportive L’obbligo di emettere la Certificazione Unica per le associazioni sportive scatta quando l’ente ha corrisposto nel 2025 compensi a collaboratori sportivi soggetti a ritenuta fiscale o che rientrano nel regime agevolato previsto dalla legge sullo sport dilettantistico.Le associazioni sportive dilettantistiche devono emettere la CU 2026 se nel 2025 hanno pagato:Compensi a istruttori e allenatori che superano la soglia di esenzione di 15.000 euro annuiRimborsi spese che eccedono i limiti previsti dalla normativaCompensi a collaboratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)Compensi a professionisti esterni (commercialisti, consulenti, medici sportivi) con ritenuta d’acconto del 20%Compensi per prestazioni occasionali soggette a ritenuta IRPEFNon è invece obbligatoria la CU per i rimborsi spese forfettari entro i limiti previsti dalla normativa sportiva (fino a 15.000 euro) che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente.La riforma dello sport 2026 ha confermato il regime agevolato: i compensi sportivi fino a 15.000 euro annui restano esenti da tassazione IRPEF. Attenzione: i compensi tra 5.000 e 15.000 euro, pur essendo esenti IRPEF, sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata e richiedono quindi la certificazione nella CU. Oltre i 15.000 euro scatta anche l’obbligo di ritenuta IRPEF progressiva.Cosa Certificare nella CU Associazioni Sportive 2026 La Certificazione Unica delle associazioni sportive deve riportare con precisione tutti i compensi erogati nel 2025 ai collaboratori sportivi, distinguendo le diverse tipologie di pagamento secondo la normativa fiscale applicabile.Ecco cosa deve contenere la CU per le ASD e SSD:Compensi Sportivi DilettantisticiI compensi erogati a istruttori, allenatori e collaboratori sportivi vanno indicati specificando:L’importo complessivo lordo corrisposto nell’anno 2025La quota esente (fino a 15.000 euro) non soggetta a ritenutaLa quota eccedente i 15.000 euro, soggetta a ritenuta IRPEF progressivaLe ritenute fiscali eventualmente operate dall’associazionePrestazioni OccasionaliPer le prestazioni occasionali di natura sportiva occorre certificare:Il compenso lordo erogatoLa ritenuta d’acconto del 20% eventualmente applicataI contributi INPS versati alla gestione separata (se dovuti)Collaborazioni Coordinate e Continuative SportiveI co.co.co. sportivi beneficiano delle stesse agevolazioni previste per i lavoratori sportivi dilettanti. In particolare:Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui: i compensi entro questa soglia non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021)Esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui: i compensi entro questa soglia non sono soggetti a contributi INPS alla gestione separataNessun obbligo INAIL: i co.co.co. sportivi sono esclusi dall’assicurazione INAIL e sono coperti dalla tutela assicurativa obbligatoria tramite tesseramento federale (art. 51, L. 289/2002, come confermato dal D.Lgs. 120/2023)Per i co.co.co. sportivi con compensi superiori alle soglie di esenzione, la CU deve certificare:Compenso lordo annuo complessivoQuota esente fiscale (fino a 15.000 euro) e quota imponibile IRPEF (eccedenza)Ritenute IRPEF operate sull’eccedenza oltre i 15.000 euroContributi INPS versati alla gestione separata sull’eccedenza oltre i 5.000 euro (con riduzione del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027)Detrazioni fiscali riconosciute al collaboratoreNella CU 2026 delle associazioni sportive è fondamentale utilizzare i codici fiscali corretti per identificare la tipologia di reddito: il codice per i compensi sportivi dilettantistici è diverso da quello per le collaborazioni ordinarie, e l’uso del codice sbagliato può generare problemi al percipiente in fase di dichiarazione dei redditi.Novità Riforma Sport 2026 sulla Certificazione Unica La riforma dello sport introdotta con il D.Lgs. 36/2021 e i successivi decreti attuativi ha modificato in modo significativo il regime fiscale e contributivo dei compensi sportivi dilettantistici, con riflessi diretti sulla Certificazione Unica 2026.Le principali novità della riforma sport che impattano sulla CU delle associazioni sportive sono:Soglia di Esenzione Confermata a 15.000 EuroLa soglia di 15.000 euro annui per l’esenzione fiscale dei compensi sportivi dilettantistici è stata confermata anche per il 2026. Fino a questo importo, i compensi corrisposti da ASD e SSD a istruttori e collaboratori sportivi (inclusi i co.co.co. sportivi) non sono soggetti a tassazione IRPEF e non generano obbligo di certificazione. Questa esenzione si applica a tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, come previsto dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.Nuova Classificazione dei Lavoratori SportiviLa riforma ha introdotto la distinzione tra:Lavoratori sportivi professionisti – con contratto subordinato e contributi previdenziali obbligatoriLavoratori sportivi dilettanti – con regime agevolato fino a 15.000 euroVolontari sportivi – senza alcun compenso o con rimborsi spese documentatiQuesta classificazione determina quale tipo di CU deve essere emessa e quali obblighi fiscali e contributivi gravano sull’associazione.Gestione Separata INPS EstesaDal 2024 (con la piena attuazione della riforma sport), i compensi sportivi oltre i 5.000 euro annui sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata. Attenzione: la soglia contributiva INPS (5.000 euro) è diversa e inferiore rispetto alla soglia fiscale IRPEF (15.000 euro). L’associazione deve:Versare i contributi con cadenza trimestraleCertificare nella CU l’importo dei contributi versatiIndicare il codice fiscale INPS corretto per i versamenti sportiviApplicare la riduzione del 50% dell’imponibile contributivo (prevista fino al 31 dicembre 2027 dal D.Lgs. 36/2021)L’aliquota contributiva 2026 per i collaboratori sportivi senza altra copertura previdenziale è pari al 25% circa, ripartita per 2/3 a carico dell’associazione e 1/3 a carico del collaboratore. Ricordiamo che questa aliquota si applica solo sull’eccedenza oltre i 5.000 euro e che, fino al 2027, l’imponibile contributivo è ridotto del 50%.Semplificazioni per Piccole ASDLe associazioni sportive dilettantistiche con ricavi inferiori a 400.000 euro annui possono beneficiare di alcune semplificazioni nella gestione degli adempimenti fiscali, ma restano comunque obbligate a emettere la CU per i compensi oltre soglia.Soglia Esenzione 15.000 Euro e Obblighi Fiscali La soglia di 15.000 euro rappresenta il limite fondamentale per determinare gli obblighi fiscali delle associazioni sportive in relazione ai compensi corrisposti a collaboratori, istruttori e allenatori.Vediamo come funziona nel dettaglio il regime di esenzione fiscale per i compensi sportivi dilettantistici.Entro i 15.000 Euro: Esenzione TotaleI compensi sportivi erogati da ASD e SSD fino a 15.000 euro annui per ciascun collaboratore sono:Esenti da tassazione IRPEF per il percipienteNon soggetti a ritenuta d’acconto da parte dell’associazioneNon certificabili nella CU (non c’è obbligo di emissione)Non imponibili ai fini contributivi INPS (fino a 5.000 euro; tra 5.000 e 15.000 euro sono esenti IRPEF ma soggetti a contributi INPS)Importante: con la riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro si applica a tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, indipendentemente dalla forma contrattuale (co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro autonomo sportivo). Non è più necessario qualificarli come “rimborsi spese forfettari” come nel vecchio regime.Nota sulle soglie: la soglia fiscale (15.000 euro) e la soglia contributiva INPS (5.000 euro) sono distinte. Un collaboratore sportivo che percepisce 10.000 euro annui non paga IRPEF (sotto i 15.000) ma deve versare contributi INPS sull’eccedenza oltre i 5.000 euro (con riduzione del 50% fino al 2027).Oltre i 15.000 Euro: Tassazione ProgressivaQuando i compensi sportivi superano la soglia di 15.000 euro, l’associazione sportiva deve:Operare ritenuta IRPEF sull’eccedenza oltre i 15.000 euro, applicando le aliquote progressive (dal 23% al 43% secondo gli scaglioni)Emettere la CU certificando sia la quota esente (15.000 euro) che quella imponibile (eccedenza)Versare contributi INPS alla gestione separata sull’importo eccedente i 5.000 euro (soglia contributiva separata da quella fiscale)Presentare il modello 770 con i dati riepilogativi di tutte le CU emesseEsempio pratico: un istruttore percepisce 20.000 euro nel 2025 da un’ASD:IRPEF: i primi 15.000 euro sono esenti fiscalmente. I restanti 5.000 euro sono soggetti a ritenuta IRPEF del 23% (primo scaglione) = 1.150 euroINPS: i primi 5.000 euro sono esenti da contributi. I restanti 15.000 euro sono soggetti a contributi INPS gestione separata, ma con la riduzione del 50% l’imponibile contributivo diventa 7.500 euro. Contributi INPS = circa 1.875 euro (25% di 7.500, ripartiti 2/3 associazione e 1/3 collaboratore)CU obbligatoria: deve certificare 15.000 euro esenti IRPEF + 5.000 euro imponibili IRPEF, e separatamente 5.000 euro esenti INPS + 15.000 euro imponibili INPS (con riduzione 50%)L’associazione deve trattenere la ritenuta dal compenso dell’istruttore e versarla mensilmente all’Erario tramite modello F24.Scadenza CU Associazioni Sportive 2026: 17 Marzo La scadenza per la trasmissione della Certificazione Unica 2026 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche è fissata al 17 marzo 2026. Entro questa data, tutte le ASD, SSD ed enti sportivi che hanno corrisposto nel 2025 compensi soggetti a certificazione devono aver completato l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.Il calendario degli adempimenti fiscali per le associazioni sportive nel 2026 prevede:Entro il 17 Marzo 2026Trasmissione telematica della CU 2026 all’Agenzia delle Entrate tramite sistema Entratel o FisconlineConsegna della copia della CU a ciascun collaboratore certificatoEntro il 31 Ottobre 2026Presentazione del modello 770/2026 (dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta) con i dati riepilogativi di tutte le ritenute operate e le CU emesse nel 2025La CU delle associazioni sportive deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando:Il portale Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF)Il servizio Fisconline (per invio diretto da parte dell’associazione)Software gestionali certificati dall’Agenzia delle EntrateSanzioni per Ritardo o OmissioneLe associazioni sportive che non rispettano la scadenza del 17 marzo 2026 per la trasmissione della CU incorrono in sanzioni amministrative:100 euro per ogni CU omessa o trasmessa in ritardo (entro 60 giorni)Raddoppio della sanzione (200 euro) se il ritardo supera i 60 giorniSanzioni ridotte se l’errore viene corretto spontaneamente con ravvedimento operosoPer le piccole ASD con poche certificazioni da emettere, la sanzione può sembrare contenuta, ma per società sportive con decine di collaboratori l’importo complessivo può diventare significativo.Consegna al CollaboratoreOltre all’invio telematico, l’associazione sportiva deve consegnare entro il 17 marzo una copia della CU anche al collaboratore certificato. La consegna può avvenire:In formato cartaceo con firma di ricevutaVia email certificata (PEC)Tramite area riservata online (se l’associazione ha un portale)Il collaboratore utilizzerà la CU ricevuta per compilare la propria dichiarazione dei redditi 2026 (modello 730 o Redditi PF), indicando i compensi sportivi percepiti e le ritenute subite.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Come Compilare la CU per Compensi SportiviLa compilazione corretta della Certificazione Unica per le associazioni sportive richiede attenzione ai dettagli, perché errori nella certificazione possono generare problemi fiscali sia per l’associazione che per il collaboratore.La CU 2026 per i compensi sportivi dilettantistici si compone di diverse sezioni che devono essere compilate seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.Dati Anagrafici dell’AssociazioneNella sezione dedicata al sostituto d’imposta (l’associazione sportiva) occorre indicare:Denominazione completa dell’ASD o SSDCodice fiscale dell’associazioneSede legale (indirizzo completo)Codice fiscale del rappresentante legaleDati del PercipientePer ciascun collaboratore certificato vanno inseriti:Nome, cognome e codice fiscaleResidenza anagraficaData di nascita e luogo di nascitaÈ fondamentale verificare l’esattezza del codice fiscale del collaboratore: un errore in questo campo invalida la certificazione.Tipologia di Reddito e CausaleLa sezione più delicata riguarda la tipologia di reddito certificato. Per i compensi sportivi dilettantistici oltre i 15.000 euro si utilizza:Causale M – Redditi derivanti da attività sportive dilettantisticheIndicazione separata della quota esente (fino a 15.000 euro)Indicazione della quota imponibile (eccedenza)Per i co.co.co. sportivi si usa invece:Causale A – Redditi di lavoro dipendente e assimilatiCon specifica annotazione per il regime sportivoRitenute e ContributiDeve essere certificato:L’ammontare delle ritenute IRPEF operate dall’associazione sull’importo eccedente i 15.000 euroI contributi INPS versati alla gestione separata (quota a carico collaboratore + quota a carico associazione)Eventuali detrazioni fiscali riconosciute al collaboratoreNel caso di collaboratori sportivi che hanno anche altri redditi da lavoro dipendente, la CU dell’associazione riporta solo i compensi sportivi, mentre altre fonti di reddito saranno certificate separatamente.Controlli Prima dell’InvioPrima di trasmettere la CU 2026, l’associazione sportiva deve verificare:Corrispondenza tra importi certificati e pagamenti effettivamente erogatiCorrettezza dei codici fiscali di tutti i percipentiQuadratura tra ritenute certificate e versamenti F24 effettuati nel 2025Compilazione di tutti i campi obbligatori del modelloUn controllo accurato riduce il rischio di comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate e di conseguenti sanzioni.Domande FrequentiQuando un’associazione sportiva deve fare la CU?L’associazione sportiva deve emettere la CU quando ha corrisposto nel 2025 compensi a collaboratori sportivi superiori a 15.000 euro annui, prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto, o co.co.co. sportivi. La CU va trasmessa entro il 17 marzo 2026.Cosa succede se non si fa la CU per associazioni sportive?L’omessa o tardiva trasmissione della CU comporta sanzioni di 100 euro per ogni certificazione non presentata entro 60 giorni dalla scadenza, che raddoppiano a 200 euro se il ritardo supera i 60 giorni. Inoltre, l’associazione può subire accertamenti fiscali.I compensi sportivi sotto 15.000 euro vanno certificati?I compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro annui sono esenti da tassazione IRPEF. Tuttavia, se superano i 5.000 euro annui, sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata e quindi richiedono la certificazione nella CU per la parte contributiva. Solo i compensi entro i 5.000 euro sono completamente esenti sia fiscalmente che contributivamente.Come si compila la CU per istruttori sportivi?Per gli istruttori sportivi la CU riporta: i dati anagrafici dell’istruttore, la causale M (redditi sportivi dilettantistici), la quota esente fino a 15.000 euro, l’eventuale eccedenza imponibile, le ritenute IRPEF operate e i contributi INPS versati.Chi può aiutare le ASD con la Certificazione Unica?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le associazioni sportive nella compilazione e trasmissione della CU, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei dati certificati. Affidati ai nostri esperti per evitare errori e sanzioni.ConclusioneLa gestione corretta della Certificazione Unica per le associazioni sportive 2026 è fondamentale per rispettare gli obblighi fiscali e tutelare sia l’ente che i collaboratori da possibili contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. Con le novità introdotte dalla riforma dello sport e la scadenza del 17 marzo 2026, è importante affidarsi a professionisti competenti.Hai bisogno di assistenza per la CU della tua associazione sportiva? Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato negli adempimenti fiscali di ASD e SSD, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per un supporto completo nella gestione delle Certificazioni Uniche e di tutti gli obblighi da sostituto d’imposta.Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-01-17 20:22:432026-05-31 09:42:50CU Associazioni Sportive 2026: Guida Completa agli Obblighi
Modello 770 e Certificazione Unica770 CU Associazioni 2026 – Guida CompletaLe associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le associazioni culturali e gli enti del terzo settore che nel 2025 hanno corrisposto compensi a collaboratori, istruttori o professionisti, devono adempiere agli obblighi fiscali come sostituti d’imposta. Questo significa presentare il modello 770/2026 e la Certificazione Unica (CU) 2026, rispettando scadenze precise e normative aggiornate.Con le novità introdotte dalla riforma dello sport (Legge 86/2019) e i recenti aggiornamenti normativi per il terzo settore, è fondamentale conoscere esattamente quando e come presentare questi documenti, quali compensi certificare e come evitare sanzioni.In questa guida completa scoprirai:Chi è obbligato a presentare 770 e CU nel 2026Le scadenze da rispettare (17 marzo per la CU, 31 ottobre per il 770)Come compilare correttamente i modelliIl regime fiscale dei compensi sportivi 2026Gli errori più comuni e come rimediareCome il CAF Centro Fiscale di Udine può gestire tutto per te, anche online Indice dei contenutiChi deve presentare 770 e CUCertificazione Unica 2026 per AssociazioniModello 770/2026 per AssociazioniCompensi sportivi: regime fiscale 2026Errori comuni e sanzioniIl nostro servizio per AssociazioniDomande frequentiPer una panoramica completa su tutti gli adempimenti fiscali dei sostituti d’imposta, consulta la nostra guida al modello 770 e CU.Chi deve presentare 770 e CU Non tutte le associazioni sono obbligate a presentare il modello 770 e la Certificazione Unica. L’obbligo scatta quando l’associazione opera come sostituto d’imposta, cioè quando:Corrisponde compensi soggetti a ritenuta d’accontoEroga redditi di lavoro dipendente o assimilatiPaga collaboratori occasionali o continuativiAssociazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)Le ASD devono presentare 770 e CU quando corrispondono:Compensi agli istruttori sportivi (anche se esenti fino a 15.000 euro annui)Rimborsi forfettari eccedenti le soglie di esenzioneCompensi a collaboratori coordinati e continuativi sportiviCompensi a professionisti esterni (commercialisti, medici sportivi, fisioterapisti)Con la riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021 attuativo della L. 86/2019), sono stati ridefiniti i confini tra volontariato sportivo e lavoro sportivo. Le ASD devono quindi prestare particolare attenzione alla corretta qualificazione dei compensi.Associazioni CulturaliLe associazioni culturali sono obbligate quando pagano:Compensi a docenti, relatori, artistiCollaborazioni occasionali o co.co.co.Prestazioni professionali (grafici, fotografi, consulenti)Associazioni di Promozione Sociale (APS)Le APS rientrano negli obblighi quando corrispondono:Compensi a collaboratori (anche se contenuti)Rimborsi spese eccedenti i limiti previsti dal Codice del Terzo SettoreCompensi per prestazioni occasionaliEnti del Terzo Settore (ETS)Gli ETS iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) devono presentare 770 e CU se erogano:Compensi a lavoratori dipendenti o assimilatiRimborsi spese ai volontari eccedenti le franchigie previsteCompensi a professionisti esterniCasi di esoneroSono esonerate dall’obbligo di presentazione:Associazioni che non hanno corrisposto alcun compenso soggetto a certificazione nel 2025Associazioni di puro volontariato senza alcun rapporto di lavoro (dipendente o autonomo)Associazioni che erogano solo rimborsi spese analitici (con documentazione giustificativa) entro i limiti di leggeCertificazione Unica 2026 per Associazioni La Certificazione Unica (CU) 2026 è il documento con cui l’associazione certifica ai percettori (collaboratori, professionisti, lavoratori dipendenti) i compensi erogati nel 2025 e le ritenute fiscali e previdenziali applicate.Scadenza CU 2026La scadenza per l’invio telematico della Certificazione Unica 2026 è fissata al:17 marzo 2026Entro questa data, l’associazione deve:Consegnare la CU ai percettori (in formato cartaceo o digitale)Inviare telematicamente la CU all’Agenzia delle EntrateCosa certificare nella CU 2026Le associazioni devono certificare:Compensi sportivi corrisposti a istruttori, allenatori, preparatori atletici (anche se esenti fino a 15.000 euro annui)Rimborsi forfettari erogati a collaboratori sportiviCollaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive e non sportivePrestazioni occasionali soggette a ritenuta d’accontoCompensi a professionisti esterni (commercialisti, medici, fisioterapisti, ecc.)Redditi di lavoro dipendente (se presenti)Novità 2026: riforma dello sportCon l’entrata a regime della riforma dello sport, le associazioni devono:Certificare i compensi esenti fino a 15.000 euro per lavoratori sportivi (codice specifico nella CU)Distinguere tra lavoro sportivo e volontariato sportivoApplicare le nuove regole previdenziali per i co.co.co. sportivi (iscrizione alla Gestione Separata INPS)Modello CU: struttura e compilazioneIl modello CU 2026 si compone di diverse sezioni:Frontespizio: dati identificativi dell’associazione (denominazione, codice fiscale, indirizzo)Dati fiscali del percettore: codice fiscale, dati anagrafici, residenzaCertificazione dei redditi: tipologia reddito (lavoro dipendente, autonomo, altro), importi lordi, ritenute IRPEF applicateDati previdenziali: contributi INPS versati (se presenti)Per le ASD, è fondamentale utilizzare i codici specifici per i compensi sportivi esenti (codice 2 – “Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” con causale specifica).Invio telematico della CULa CU deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite:Software dell’Agenzia delle Entrate (gratuito)Intermediario abilitato (commercialista, CAF)Portale “Entratel” o “Fisconline”L’Agenzia rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione che l’associazione deve conservare.Consegna ai percettoriOltre all’invio telematico, l’associazione deve consegnare ai percettori una copia della CU entro il 17 marzo 2026. La consegna può avvenire:In formato cartaceo (firmata dal rappresentante legale)In formato digitale (PDF via email, purché il percettore sia d’accordo)Modello 770/2026 per Associazioni Il modello 770/2026 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta con cui l’associazione comunica all’Agenzia delle Entrate le ritenute fiscali operate nel 2025 e i relativi versamenti effettuati.Scadenza modello 770/2026La scadenza per la presentazione telematica del modello 770/2026 è fissata al:31 ottobre 2026Quadri da compilareIl modello 770 si compone di diversi quadri. Le associazioni devono compilare:Quadro ST: dati identificativi del sostituto d’imposta (associazione)Quadro SV: ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilatiQuadro SX: ritenute operate su redditi di lavoro autonomo (prestazioni occasionali, collaborazioni, compensi professionisti)Quadro SS: riepilogo delle ritenute e dei versamenti effettuati con F24Per le ASD, il Quadro SX è particolarmente rilevante, in quanto certifica le ritenute su:Compensi sportivi eccedenti i 15.000 euroCollaborazioni coordinate e continuative sportivePrestazioni occasionali di professionistiRitenute su compensi a professionisti esterniQuando l’associazione paga professionisti esterni (commercialisti, consulenti del lavoro, medici sportivi, fisioterapisti, grafici, ecc.), deve applicare una ritenuta d’acconto del 20% (salvo diverse aliquote previste per specifiche categorie).Queste ritenute devono essere:Versate mensilmente con modello F24 (entro il 16 del mese successivo al pagamento)Certificate nella CU al professionistaDichiarate nel 770 (Quadro SX)Versamenti F24: scadenze mensiliLe ritenute fiscali operate devono essere versate all’Erario tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.Ad esempio:Compenso pagato a gennaio 2025 → ritenuta da versare entro il 16 febbraio 2025Compenso pagato a dicembre 2025 → ritenuta da versare entro il 16 gennaio 2026I codici tributo da utilizzare nel F24 sono:1001: ritenute su redditi di lavoro dipendente1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo (compensi professionisti, collaborazioni occasionali)Collegamento tra CU e 770Il modello 770 e la Certificazione Unica sono strettamente collegati:La CU certifica i compensi erogati ai singoli percettoriIl 770 riepiloga tutte le ritenute operate e i versamenti effettuati dall’associazioneI dati devono essere coerenti: la somma delle ritenute certificate nelle CU deve corrispondere alle ritenute dichiarate nel 770.L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici incrociando i dati. Eventuali incongruenze possono generare richieste di chiarimenti o sanzioni.Compensi sportivi: regime fiscale 2026 Il regime fiscale dei compensi sportivi è stato profondamente modificato dalla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021). È fondamentale per le ASD conoscere le nuove regole per applicare correttamente le ritenute e certificare i compensi.Nuove soglie di esenzionePer l’anno 2026, i compensi erogati da ASD e SSD a lavoratori sportivi (istruttori, allenatori, preparatori atletici, direttori tecnici) sono esenti da imposte fino a:15.000 euro annuiQuesta soglia si applica a:Compensi per prestazioni sportive dilettantisticheCollaborazioni coordinate e continuative sportiveRapporti di lavoro sportivo (anche se di natura subordinata, purché nell’ambito dilettantistico)I compensi eccedenti i 15.000 euro sono invece soggetti a tassazione ordinaria con applicazione delle ritenute IRPEF.Differenza tra volontari e lavoratori sportiviLa riforma ha distinto nettamente:Volontari sportivi: prestano attività gratuitamente o con rimborso spese analitico (documentato). Non percepiscono compensi. Non vanno certificati nel 770/CU.Lavoratori sportivi: svolgono attività retribuita (anche se entro i 15.000 euro esenti). Devono essere certificati nella CU, anche se il compenso è esente.Attenzione: un rimborso forfettario (senza giustificativi) superiore ai limiti di legge è considerato compenso e va certificato.Co.co.co. sportivi: obblighi contributivi e fiscaliI collaboratori coordinati e continuativi sportivi (co.co.co. sportivi) hanno un regime particolare:Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annuiObbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per compensi eccedenti 5.000 euro annuiContributi INPS a carico dell’associazione (quota del 24% circa, di cui 1/3 a carico del collaboratore)L’associazione deve:Iscrivere il collaboratore alla Gestione Separata INPSVersare i contributi mensilmente tramite F24Certificare i contributi nella CUPrestazioni occasionali: soglie e obblighiLe prestazioni occasionali (es. arbitro per una partita, relatore per un evento) sono soggette a:Ritenuta d’acconto del 20% se superiori a 77,47 euro (salvo esenzione per compensi sportivi entro i 15.000 euro)Nessun obbligo contributivo INPS se entro 5.000 euro annuiAnche le prestazioni occasionali esenti (perché rientranti nei 15.000 euro) devono essere certificate nella CU.Errori comuni e sanzioni La presentazione di 770 e CU comporta responsabilità precise. Omissioni o errori possono generare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche fiscali.Errori più comuniEcco gli errori più frequenti commessi dalle associazioni:Omessa presentazione della CU: dimenticare di inviare la CU all’Agenzia delle Entrate o di consegnarla ai percettoriRitardo nella presentazione: inviare la CU o il 770 oltre le scadenze previsteDati errati: indicare importi sbagliati, codici fiscali errati, ritenute non corrispondenti ai versamentiMancata certificazione di compensi esenti: pensare che i compensi sportivi esenti (entro 15.000 euro) non vadano certificatiIncoerenza tra CU e 770: discordanze tra le ritenute certificate nelle CU e quelle dichiarate nel 770Versamenti F24 in ritardo: pagare le ritenute oltre il 16 del mese successivoSanzioni per omessa presentazioneL’omessa presentazione della CU comporta una sanzione di:100 euro per ogni CU non inviata, con un massimo di 50.000 euroSe la CU viene inviata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà.Per il modello 770 omesso, la sanzione varia da:258 euro a 2.065 euroSanzioni per ritardoSe la CU o il 770 vengono presentati in ritardo (ma entro i termini per il ravvedimento), la sanzione è ridotta tramite ravvedimento operoso.Sanzioni per dati erratiSe la CU o il 770 contengono dati errati o incompleti, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di irregolarità. L’associazione ha 30 giorni per:Fornire chiarimentiInviare una CU sostitutiva o un 770 correttivoSe non si risponde o non si corregge, può scattare una sanzione da 258 euro a 2.065 euro.Come rimediare: ravvedimento operosoSe l’associazione si accorge di un errore o di un ritardo prima che l’Agenzia notifichi una contestazione, può utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.Il ravvedimento operoso prevede:Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione ridotta a 1/10 del minimoRavvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione ridotta a 1/9 del minimoRavvedimento medio (entro 90 giorni): sanzione ridotta a 1/8 del minimoRavvedimento lungo (entro 1 anno): sanzione ridotta a 1/7 del minimoRavvedimento lunghissimo (entro 2 anni): sanzione ridotta a 1/6 del minimoPer applicare il ravvedimento, l’associazione deve:Presentare la dichiarazione omessa o correttivaVersare la sanzione ridotta tramite F24 (codice tributo 8911 per CU, 8906 per 770)Versare eventuali imposte dovute e interessi legaliIl nostro servizio per AssociazioniIl CAF Centro Fiscale di Udine offre alle associazioni sportive, culturali e del terzo settore un servizio completo e chiavi in mano per la gestione di 770 e Certificazione Unica 2026.Servizio ONLINE disponibile in tutta ItaliaIl nostro servizio è completamente online, accessibile da tutta Italia. Non è necessario recarsi fisicamente presso i nostri uffici di Udine: tutto può essere gestito via email, telefono e WhatsApp.Questo significa che la tua associazione, ovunque si trovi, può beneficiare della nostra esperienza professionale senza vincoli geografici.Cosa include il servizioIl nostro servizio per associazioni include:Raccolta dati: ti forniamo un modulo semplificato per comunicarci i dati dei collaboratori e i compensi erogati nel 2025Compilazione CU: prepariamo le Certificazioni Uniche per tutti i percettori, applicando correttamente le esenzioni fiscali per compensi sportiviInvio telematico CU: trasmettiamo le CU all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2026Consegna CU ai percettori: ti forniamo le copie da consegnare ai collaboratori (in formato PDF)Compilazione modello 770: prepariamo il modello 770/2026 con tutti i quadri necessariInvio telematico 770: trasmettiamo il 770 all’Agenzia entro il 31 ottobre 2026Verifica versamenti F24: controlliamo che le ritenute siano state versate correttamenteAssistenza e consulenza continua: rispondiamo a tutte le tue domande su obblighi fiscali, regime dei compensi sportivi, contributi INPSEsperienza specifica con ASD e enti no-profitIl CAF Centro Fiscale ha esperienza pluriennale nella gestione fiscale di:Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)Società sportive dilettantistiche (SSD)Associazioni culturaliAssociazioni di promozione sociale (APS)Enti del terzo settore (ETS)Conosciamo a fondo:La riforma dello sport e le sue implicazioni fiscaliIl Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)Le agevolazioni fiscali per associazioni no-profitGli obblighi contributivi INPS per lavoratori sportiviSupporto continuo durante l’annoNon ci limitiamo a gestire 770 e CU. Il nostro servizio include:Consulenza fiscale continuativa per l’associazioneVerifica requisiti per agevolazioni fiscali (regime forfettario associazioni, esenzioni IVA, ecc.)Assistenza per adempimenti INPS (iscrizione Gestione Separata collaboratori sportivi)Supporto in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate o INPSContattaci per un preventivo personalizzatoOgni associazione ha esigenze diverse. Per questo offriamo preventivi personalizzati in base al numero di collaboratori e alla complessità della gestione.Contattaci per ricevere una consulenza gratuita e un preventivo su misura:Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: assistenza@centrofiscale.comI nostri uffici sono a Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, ma ricorda: il servizio è completamente fruibile online, ovunque tu sia.Domande frequenti Le associazioni di puro volontariato devono presentare 770 e CU?No. Se l’associazione si basa esclusivamente su volontari che non percepiscono alcun compenso (neanche rimborsi forfettari), non c’è obbligo di presentare 770 e CU. L’obbligo scatta solo se vengono corrisposti compensi soggetti a certificazione.I compensi sportivi esenti fino a 15.000 euro vanno certificati nella CU?Sì. Anche se esenti da imposte, i compensi sportivi fino a 15.000 euro devono essere certificati nella Certificazione Unica, utilizzando il codice specifico per redditi esenti. Questo permette all’Agenzia delle Entrate di verificare il corretto utilizzo dell’esenzione.Cosa succede se presento la CU in ritardo?Se presenti la CU entro 60 giorni dalla scadenza (quindi entro metà maggio 2026), puoi utilizzare il ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta. Oltre i 60 giorni, rischi sanzioni più elevate (fino a 100 euro per ogni CU omessa).I rimborsi spese ai volontari vanno certificati?Dipende. I rimborsi spese analitici (documentati con ricevute, scontrini, fatture) entro i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore non vanno certificati. I rimborsi forfettari (senza documentazione) superiori alle franchigie previste sono considerati compensi e vanno certificati.L’associazione deve versare contributi INPS per i lavoratori sportivi?Sì, se il lavoratore sportivo percepisce più di 5.000 euro annui. In questo caso, l’associazione deve iscrivere il collaboratore alla Gestione Separata INPS e versare i contributi (circa 24%, di cui 1/3 a carico del collaboratore). I contributi vanno versati mensilmente tramite F24.Posso correggere una CU già inviata?Sì. Se ti accorgi di un errore nella CU già inviata, puoi trasmettere una CU sostitutiva utilizzando l’apposita funzione nel software dell’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario. La CU sostitutiva annulla e sostituisce quella precedente.Quanto costa il servizio del CAF per gestire 770 e CU?Il costo dipende dal numero di collaboratori e dalla complessità della gestione. Offriamo preventivi personalizzati gratuiti. Contattaci al 0432 1638640 o via WhatsApp (366 6018121) per ricevere un preventivo su misura per la tua associazione.Affida 770 e CU al CAF Centro FiscaleNon lasciare che gli adempimenti fiscali diventino un peso per la tua associazione. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre un servizio completo, professionale e accessibile da tutta Italia.Cosa ottieni affidandoti a noi:Zero pensieri: gestiamo tutto noiConformità normativa garantitaRispetto delle scadenze (17 marzo CU, 31 ottobre 770)Consulenza fiscale continuativa per la tua associazioneServizio 100% online, ovunque tu siaContattaci oggi stesso per un preventivo gratuito:Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: assistenza@centrofiscale.comI nostri uffici sono a Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, ma ricorda: puoi gestire tutto comodamente online, senza bisogno di venire in ufficio.Affida i tuoi adempimenti fiscali a professionisti esperti. Il CAF Centro Fiscale è al tuo fianco.Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 19:53:482026-02-25 03:40:36770 CU Associazioni 2026 – Guida Completa Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto