Dal 2022 l’esterometro è stato abolito e tutte le operazioni con soggetti esteri (UE e extra-UE) transitano tramite SDI. Dal 2024, anche i forfettari hanno piena integrazione nell’obbligo. Questa guida spiega come fatturare correttamente verso l’estero nel 2026, quali codici usare e come gestire gli acquisti da fornitori esteri.
Indice dei contenuti
- L’esterometro è stato abrogato: cosa cambia
- Codice destinatario XXXXXXX: fatture a clienti UE e extra-UE
- Codici natura per operazioni con l’estero
- Acquisti da fornitori esteri: TD17, TD18, TD19
- VIES: verifica la partita IVA UE prima di fatturare
- Opportunita per le imprese del Friuli Venezia Giulia
- Software per la gestione delle operazioni estere
- Domande frequenti (FAQ)
- Approfondimenti collegati
L’esterometro è stato abrogato: cosa cambia
L’esterometro era la comunicazione periodica delle operazioni transfrontaliere che i contribuenti dovevano trasmettere separatamente all’Agenzia delle Entrate. Per effetto delle modifiche all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, l’esterometro è stato abrogato dal 1° luglio 2022: per le operazioni effettuate da quella data, sia emesse verso l’estero sia ricevute da soggetti esteri, i dati si trasmettono tramite SdI.
Da quella data, tutte le operazioni con soggetti non residenti devono essere comunicate tramite SDI, usando il file XML FatturaPA. Questo significa che anche le fatture ai clienti esteri e le autofatture per acquisti da fornitori esteri transitano per il Sistema di Interscambio.
Forfettari: i contribuenti in regime forfettario (N2.2) non sono esonerati. Con l’estensione della fattura elettronica (dal 1° luglio 2022 per chi superava 25.000 euro di ricavi o compensi, dal 1° gennaio 2024 per tutti) sono tenuti anche a trasmettere tramite SDI i dati delle operazioni con l’estero, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 13 luglio 2022.
Codice destinatario XXXXXXX: fatture a clienti UE e extra-UE
Quando un soggetto IVA italiano emette fattura a un cliente estero (UE o extra-UE) non residente in Italia, deve usare il codice destinatario XXXXXXX (sette X maiuscole). Questo codice indica allo SDI che il destinatario è un soggetto estero che non ha un canale SDI italiano.
La fattura viene messa a disposizione nel cassetto fiscale del cedente, ma non viene consegnata automaticamente al cliente estero. È necessario inviare al cliente estero una copia in formato PDF o nel formato richiesto dalla sua legislazione locale.
Differenza tra codici destinatario
| Codice destinatario | Utilizzo |
|---|---|
| 7 caratteri alfanumerici | Clienti B2B italiani con partita IVA |
| 6 caratteri (IPA) | Pubblica Amministrazione italiana |
| 0000000 (sette zeri) | Privati italiani senza PEC |
| XXXXXXX (sette X) | Clienti esteri (UE e extra-UE) |
Codici natura per operazioni con l’estero
Le fatture verso clienti esteri o per acquisti da fornitori esteri richiedono i codici natura IVA specifici. Ecco i principali:
N2.1 — Operazioni non soggette per carenza di territorialità
Si usa per le operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, cioè quando manca il requisito territoriale: è il caso tipico dei servizi generici resi a imprese UE o extra-UE (art. 7-ter DPR 633/72) e di alcuni servizi resi a privati extra-UE (art. 7-septies). Esempio: un consulente italiano che presta un servizio a un’azienda tedesca o a un privato americano.
N3.1 — Esportazioni extra-UE (beni)
Si usa per le cessioni di beni esportati fuori dall’Unione Europea (art. 8 DPR 633/72). L’operazione è non imponibile IVA. È necessario conservare la prova doganale dell’esportazione (DAE, Documento di Accompagnamento per l’Esportazione).
N3.2 — Cessioni intracomunitarie (beni verso UE)
Si usa per le cessioni di beni a soggetti passivi IVA (imprese) residenti in un altro paese UE, ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993. L’operazione è non imponibile IVA in Italia (tassata nel paese di destinazione con reverse charge). Prerequisito: verificare la validità della partita IVA UE del cliente tramite VIES.
N3.3 — Cessioni verso San Marino
Operazioni con San Marino hanno regole specifiche (accordo bilaterale Italia-San Marino, DM 21/6/2021). Le cessioni di beni verso operatori sanmarinesi registrate come N3.3 sono non imponibili, ma richiedono la trasmissione al SDI e specifici adempimenti documentali.
Acquisti da fornitori esteri: TD17, TD18, TD19
Quando un soggetto IVA italiano riceve una fattura da un fornitore estero, deve comunicarlo allo SDI tramite un’autofattura o integrazione usando i tipi documento specifici:
- TD17 — Integrazione/autofattura acquisto servizi estero: per acquisti di servizi da fornitori UE o extra-UE. Si emette entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera. Si applica il meccanismo del reverse charge;
- TD18 — Integrazione per acquisto beni intracomunitari: per acquisti di beni da fornitori UE (art. 38 DL 331/1993). Si integra la fattura ricevuta dal fornitore UE con IVA italiana;
- TD19 — Integrazione/autofattura acquisto beni ex art. 17 c. 2: per acquisti di beni già presenti in Italia da soggetti non residenti senza stabile organizzazione (reverse charge esterno).
Termine di trasmissione TD17/TD18/TD19
L’integrazione/autofattura (TD17, TD18, TD19) deve essere trasmessa allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si considera effettuata (o entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura estera per i servizi). La mancata trasmissione comporta le stesse sanzioni dell’omessa fatturazione ordinaria.
VIES: verifica la partita IVA UE prima di fatturare
Prima di emettere una fattura con codice N3.2 (cessione intracomunitaria) a un cliente UE, devi verificare che la sua partita IVA sia valida e attiva nel sistema VIES (VAT Information Exchange System) della Commissione Europea.
Come verificare: vai su ec.europa.eu/taxation_customs/vies/, inserisci il paese e il numero IVA del cliente. Se il sistema risponde “valido”, l’operazione è intracomunitaria non imponibile. Se risponde “non valido” o “non trovato”, devi applicare l’IVA italiana (la cessione non si qualifica come intracomunitaria).
Conserva sempre la stampa o screenshot della verifica VIES come documentazione a supporto della fattura non imponibile.
Opportunita per le imprese del Friuli Venezia Giulia
Le imprese e i professionisti del Friuli Venezia Giulia hanno una posizione geografica vantaggiosa per l’export verso i paesi confinanti: Slovenia, Austria, Croazia. Queste operazioni rientrano nel perimetro delle cessioni intracomunitarie (N3.2 verso Austria e Slovenia) e richiedono la stessa procedura SDI con codice XXXXXXX. La verifica VIES è obbligatoria per i clienti di questi paesi prima di applicare la non imponibilità.
Software per la gestione delle operazioni estere
La gestione delle operazioni estere (TD17/TD18/TD19, codici XXXXXXX, codici natura N2.1/N3.1/N3.2) richiede un software che le supporti nativamente. Le funzionalità indispensabili sono:
- selezione guidata del codice destinatario XXXXXXX per clienti esteri;
- generazione automatica di TD17/TD18/TD19 a partire dalla fattura estera ricevuta;
- codici natura IVA preimpostati per tipologia di operazione.
fatturazioneitalia.it gestisce nativamente il codice destinatario XXXXXXX, i tipi documento TD17/TD18/TD19 e tutti i codici natura per operazioni UE ed extra-UE. Le autofatture estero (Google, Meta, Amazon, software, merce UE) hanno una sezione dedicata nel piano Pro (89 € + IVA l’anno, 108,58 € IVA inclusa): scegli il fornitore estero, anche con partita IVA straniera, il tipo TD17, TD18 o TD19, e il portale calcola l’IVA e invia l’autofattura allo SDI; le autofatture restano fuori dal fatturato e dalla soglia degli 85.000 euro del forfettario. Prova gratuita di 14 giorni senza carta, prezzo bloccato 3 anni per contratto.
Fonti
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, comma 3-bis – Trasmissione tramite SdI dei dati delle operazioni con l’estero dal 1° luglio 2022 (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, fatturazione elettronica e operazioni transfrontaliere (PDF)
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter – Territorialità delle prestazioni di servizi (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate – Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, versione 1.9 (PDF)
Domande frequenti (FAQ)
L’esterometro è definitivamente abolito?
Sì. Dal 1° luglio 2022 non esiste più l’esterometro come comunicazione separata. Tutte le operazioni con soggetti esteri devono essere comunicate tramite SDI (fattura elettronica XML con codice XXXXXXX o autofattura TD17/TD18/TD19).
Il forfettario deve trasmettere allo SDI le fatture ai clienti esteri?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari (dal 1° luglio 2022 quelli con ricavi o compensi oltre 25.000 euro) sono obbligati alla fattura elettronica e quindi anche alla trasmissione tramite SDI dei dati delle operazioni con l’estero: fattura con codice destinatario XXXXXXX per le vendite, integrazione o autofattura (TD17, TD18, TD19) per gli acquisti (circolare n. 26/E del 13 luglio 2022).
Come faccio a sapere se il mio cliente UE è un soggetto passivo IVA?
Verifica tramite VIES (sistema comunitario online). Se il cliente è registrato come soggetto passivo IVA nel suo paese UE, l’operazione è intracomunitaria (N3.2, non imponibile). Se non è registrato o è un privato, si applica l’IVA italiana (o le regole OSS per l’e-commerce B2C).
Entro quando devo emettere il TD17 per una fattura ricevuta da un fornitore francese?
Entro il 15 del mese successivo a quello in cui hai ricevuto la fattura dal fornitore francese (o in cui l’operazione si considera effettuata, se anteriore). Esempio: fattura ricevuta il 10 ottobre → TD17 da trasmettere entro il 15 novembre.
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Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

