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Bollo Fatture Elettroniche 2026: Guida Completa per Forfettari

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Aggiornamento 2026: L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche di importo superiore a 77,47 euro senza IVA è obbligatoria per forfettari, professionisti e imprese. In questa guida spieghiamo quando applicarla, come inserirla correttamente e quali sono le scadenze di pagamento 2026.

Se sei un contribuente in regime forfettario o emetti fatture per operazioni esenti o fuori campo IVA, devi applicare l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche. Vediamo nel dettaglio tutti gli adempimenti.



Quando è obbligatorio il bollo sulla fattura elettronica

L’imposta di bollo di 2 euro è dovuta sulle fatture elettroniche che soddisfano entrambe queste condizioni:

  1. Importo superiore a 77,47 euro
  2. Operazioni non soggette a IVA

In particolare, l’obbligo riguarda:

  • Contribuenti in regime forfettario (tutte le fatture sopra soglia)
  • Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)
  • Operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/72)
  • Operazioni fuori campo IVA
  • Operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie)
  • Operazioni in reverse charge (per la parte non soggetta)

Attenzione: Se una fattura contiene sia operazioni soggette a IVA sia importi non assoggettati, il bollo è dovuto solo se la parte non soggetta a IVA supera 77,47 euro.

Operazioni escluse dal bollo

Non è dovuto il bollo sulle fatture relative a:

  • Operazioni soggette a IVA (anche se esenti per specifiche ragioni)
  • Fatture di importo uguale o inferiore a 77,47 euro
  • Esportazioni di merci
  • Fatture già assoggettate a IVA con dicitura “inversione contabile”



La soglia di 77,47 euro: come si calcola

La soglia di 77,47 euro (equivalente alle vecchie 150.000 lire) è l’importo oltre il quale scatta l’obbligo di bollo. Ma come si calcola esattamente?

Per i forfettari

Per i contribuenti in regime forfettario, si considera l’imponibile totale della fattura, escluso il bollo stesso (se addebitato al cliente) e le eventuali spese anticipate in nome e per conto.

Esempio pratico

Fattura forfettario:

  • Compenso professionale: 80,00 euro
  • Imposta di bollo: 2,00 euro
  • Totale fattura: 82,00 euro

Risultato: Il bollo è dovuto perché l’imponibile (80 euro) supera la soglia di 77,47 euro.

Fatture miste (con e senza IVA)

Se la fattura contiene sia importi soggetti a IVA sia importi esenti/fuori campo, il bollo si applica solo se la parte non soggetta a IVA supera 77,47 euro.



Come applicare il bollo virtuale nella fattura elettronica

Nelle fatture elettroniche, l’imposta di bollo si assolve in modo “virtuale”, senza applicare fisicamente la marca da bollo. Ecco come fare:

1. Impostare il campo “Bollo Virtuale”

Nel file XML della fattura elettronica, è necessario valorizzare a “SI” il campo “Bollo Virtuale”:

  • Fattura ordinaria: campo 2.1.1.6.1 del tracciato XML
  • Fattura semplificata: campo 2.1.1.5 del tracciato XML

I software di fatturazione elettronica (Fatture in Cloud, Aruba, Namirial, ecc.) hanno un’opzione specifica per attivare questa funzione con un semplice flag.

2. Inserire la dicitura corretta

È consigliato (ma non obbligatorio) inserire in fattura la seguente dicitura:

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17/06/2014”

3. Addebitare il bollo al cliente (facoltativo)

Puoi scegliere se:

  • Addebitare il bollo al cliente: aggiungi una riga separata in fattura per i 2 euro
  • Assorbire il costo: il bollo resta a tuo carico senza addebitarlo

Nota: Se addebiti il bollo al cliente, questo non va considerato nel calcolo della soglia di 77,47 euro.



Scadenze di pagamento imposta di bollo 2026

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene con cadenza trimestrale. Ecco il calendario completo per il 2026:

TrimestreFatture emesseScadenza pagamentoCodice tributo F24
1° TrimestreGen-Feb-Mar 20261 giugno 2026*2521
2° TrimestreApr-Mag-Giu 202630 settembre 20262522
3° TrimestreLug-Ago-Set 202630 novembre 20262523
4° TrimestreOtt-Nov-Dic 20261 marzo 2027**2524

* Il 31 maggio 2026 cade di domenica, quindi la scadenza slitta al 1° giugno.
** Il 28 febbraio 2027 cade di domenica, quindi la scadenza slitta al 1° marzo.

La regola dei 5.000 euro: versamento cumulativo

Se l’importo dell’imposta di bollo di un trimestre è inferiore a 5.000 euro, puoi rimandare il pagamento al trimestre successivo:

Versamento cumulativo (soglia 5.000 euro):

  • 1° trimestre < 5.000€: puoi versare entro il 30 settembre (insieme al 2°)
  • 1° + 2° trimestre < 5.000€: puoi versare entro il 30 novembre (insieme al 3°)
  • 3° e 4° trimestre: sempre alle scadenze ordinarie

Esempio: Se nel 1° trimestre hai un bollo totale di 120 euro e nel 2° trimestre di 80 euro, puoi versare i 200 euro cumulativamente entro il 30 settembre 2026.



Come pagare l’imposta di bollo

Esistono due modalità per versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

1. Addebito diretto su conto corrente (consigliato)

  1. Accedi al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate
  2. Vai alla sezione “Consultazione > Fatture elettroniche e altri dati IVA”
  3. Seleziona “Pagamento imposta di bollo”
  4. Indica l’IBAN del tuo conto corrente
  5. Conferma l’addebito

L’importo viene calcolato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate in base alle fatture trasmesse.

2. Modello F24 telematico

In alternativa, puoi pagare tramite modello F24 da presentare in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono:

  • 2521 – Primo trimestre
  • 2522 – Secondo trimestre
  • 2523 – Terzo trimestre
  • 2524 – Quarto trimestre
  • 2525 – Sanzioni
  • 2526 – Interessi



Controlli dell’Agenzia delle Entrate: Elenchi A e B

L’Agenzia delle Entrate elabora automaticamente le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) per verificare la corretta applicazione del bollo. I risultati sono disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Elenco A (non modificabile)

Contiene le fatture elettroniche correttamente assoggettate a imposta di bollo. Non è modificabile dal contribuente.

Elenco B (modificabile)

Contiene le fatture elettroniche che non riportano il bollo ma che, in base ai dati, avrebbero dovuto essere assoggettate. Questo elenco può essere modificato dal contribuente.

Tempistiche elenchi

  • Pubblicazione elenchi: entro il 15 del mese successivo alla fine del trimestre
  • Modifiche Elenco B: entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre

Esempio: Per il 1° trimestre 2026, gli elenchi sono disponibili dal 15 aprile 2026 e le modifiche all’Elenco B vanno effettuate entro il 30 aprile 2026.

Sanzioni per omesso o tardivo pagamento

Se non paghi l’imposta di bollo entro le scadenze previste, l’Agenzia delle Entrate ti invia una comunicazione telematica all’indirizzo PEC.

Sanzione ridotta (entro 30 giorni)

Se paghi entro 30 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo del minimo edittale.

Sanzione ordinaria

In caso di mancato pagamento anche dopo la comunicazione, si applicano le sanzioni ordinarie previste dal D.Lgs. 471/1997:

  • Sanzione dal 100% al 500% dell’imposta dovuta
  • Interessi legali maturati

Ravvedimento operoso: Puoi regolarizzare spontaneamente il versamento tardivo utilizzando il ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla scadenza. I codici tributo per sanzioni e interessi sono 2525 e 2526.



Domande frequenti

Il bollo addebitato al cliente fa reddito per il forfettario?

Sì, se addebiti il bollo al cliente, l’importo di 2 euro entra a far parte del tuo fatturato e viene quindi tassato come reddito. Per questo motivo, alcuni professionisti preferiscono non addebitarlo e considerarlo un costo a proprio carico.

Il bollo di 2 euro è deducibile nel forfettario?

No, nel regime forfettario non puoi dedurre alcun costo effettivo, nemmeno l’imposta di bollo. Il coefficiente di redditività include già forfettariamente tutti i costi sostenuti per l’attività.

Cosa succede se dimentico di applicare il bollo su una fattura?

L’Agenzia delle Entrate inserirà la fattura nell’Elenco B. Potrai verificare e confermare (o contestare) l’inserimento entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre. Se confermi, l’importo verrà aggiunto al totale da versare.

Devo applicare il bollo sulle note di credito?

No, le note di credito sono esenti dall’imposta di bollo. L’obbligo riguarda solo le fatture (documenti che attestano un credito) e non i documenti che attestano un debito o una rettifica.

Il software di fatturazione calcola automaticamente il bollo?

La maggior parte dei software di fatturazione elettronica (Fatture in Cloud, Aruba, TeamSystem, ecc.) ha un’opzione per applicare automaticamente il bollo virtuale quando l’importo supera 77,47 euro. Verifica le impostazioni del tuo software e attiva questa funzione per evitare dimenticanze.

Posso usare ancora la marca da bollo cartacea sulle fatture?

No, per le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) si deve utilizzare esclusivamente il bollo virtuale. La marca da bollo cartacea può essere usata solo su documenti cartacei (es. ricevute, quietanze non elettroniche).

Hai dubbi sulla gestione della tua partita IVA?

I nostri esperti possono aiutarti con la fatturazione elettronica, gli adempimenti fiscali e la corretta applicazione dell’imposta di bollo.

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CAF Centro Fiscale – Udine | Assistenza fiscale per partite IVA e forfettari

Articolo aggiornato ad aprile 2026. Le scadenze indicate potrebbero subire variazioni. Verifica sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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