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Tag Archivio per: termini accertamento

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Forfettari verso l’addio alla riduzione dei termini di accertamento

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

I contribuenti in regime forfettario potrebbero dover fare i conti con una novità tutt’altro che gradita: la possibile eliminazione del vantaggio legato alla riduzione dei termini di accertamento fiscale. Da anni questa agevolazione rappresentava uno dei benefici meno noti — ma molto concreti — del regime agevolato. Oggi, tra proposte normative, orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e nuovi obblighi di fatturazione elettronica, lo scenario sta cambiando in modo significativo. In questo articolo analizziamo tutto quello che devi sapere: cos’è la riduzione dei termini, perché rischia di scomparire, e cosa puoi fare per tutelarti.

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Cos’è la riduzione dei termini di accertamento nel regime forfettario

Prima di capire cosa rischia di cambiare, è fondamentale spiegare cos’è questo beneficio e perché era così importante per chi ha una partita IVA in regime forfettario.

In linea generale, l’Agenzia delle Entrate ha il potere di accertare le dichiarazioni fiscali dei contribuenti entro determinati limiti di tempo. Se questo termine scade senza che l’ufficio abbia notificato un avviso di accertamento, il contribuente è al sicuro: non può più essere contestato per quell’annualità.

Per la generalità dei contribuenti, la regola ordinaria prevede che l’Agenzia delle Entrate possa accertare le dichiarazioni dei redditi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (art. 43 del DPR 600/1973). In caso di omessa dichiarazione, il termine si allunga fino al settimo anno successivo.

Per i contribuenti che emettono fatture elettroniche e rispettano determinati obblighi di trasparenza, invece, era prevista una riduzione di questi termini: la legge consentiva di abbattere di due anni sia il termine ordinario sia quello in caso di omessa dichiarazione. Tradotto in pratica: invece di cinque anni ordinari, il fisco avrebbe avuto solo tre anni per accertare la dichiarazione.

Per i forfettari che adottavano la fatturazione elettronica — seppur non obbligatoria fino al 2024 — la norma riconosceva questa riduzione biennale come incentivo alla trasparenza digitale. Era una forma di riconoscimento per chi si mostrava collaborativo con il fisco.

La normativa di riferimento: articolo 3 del D.Lgs. 127/2015

La riduzione biennale dei termini di accertamento trova la sua base normativa nell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (il decreto sulla fatturazione elettronica). La disposizione stabilisce che, per i soggetti che documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), i termini ordinari di accertamento sono ridotti di due anni.

Questa norma era stata pensata come incentivo all’adozione volontaria della fatturazione elettronica, in un periodo in cui l’obbligo generalizzato ancora non esisteva. Il legislatore aveva immaginato un meccanismo premiante: più il contribuente è trasparente e documentato, meno anni il fisco ha a disposizione per controllarlo.

Dal 1° gennaio 2024, però, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014 art. 1 c. 54-89), eliminando in pratica la distinzione tra chi adottava la e-fattura volontariamente e chi era costretto a farlo. Questo ha aperto una questione interpretativa: se tutti sono obbligati alla fattura elettronica, ha ancora senso mantenere la riduzione dei termini come meccanismo premiale?

Perché i forfettari rischiano di perdere questo beneficio

Il problema nasce da un elemento specifico del regime forfettario che lo distingue dagli altri regimi fiscali: i contribuenti forfettari non registrano le operazioni IVA (non emettono fatture con IVA, non hanno diritto alla detrazione, non presentano la dichiarazione IVA annuale). Questo crea una incongruenza tecnica con la norma del D.Lgs. 127/2015.

L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito, in diverse risposte a interpelli e circolari, che la riduzione dei termini di accertamento presuppone non solo l’emissione di fatture elettroniche, ma anche che il contribuente garantisca la tracciabilità completa di tutte le operazioni, sia attive che passive. Per i forfettari, che non detraggono l’IVA sugli acquisti e quindi non registrano gli acquisti in senso IVA-rilevante, questa condizione è considerata parzialmente non soddisfatta da alcuni orientamenti interpretativi.

A questo si aggiunge la questione del concordato preventivo biennale (CPB): il D.Lgs. 13/2024 (poi modificato con il D.Lgs. 108/2024) ha introdotto per i forfettari la possibilità di aderire al concordato, accettando i redditi proposti dall’Agenzia delle Entrate in cambio di una sostanziale immunità da accertamenti. Per chi ha aderito al CPB, i termini di accertamento seguono regole specifiche, rendendo ancor più complessa la questione della riduzione biennale.

Il dibattito normativo in corso

Il tema è stato oggetto di discussione nell’ambito della riforma fiscale avviata con la Legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, che ha dato vita a numerosi decreti legislativi di attuazione. In questo contesto, si è discusso di riallineare le regole per i forfettari agli standard degli altri contribuenti, eliminando alcune specificità che — pur nate come agevolazioni — avevano generato incertezze interpretative.

In particolare, i tecnici dell’Amministrazione finanziaria hanno sollevato il problema di un sistema in cui i forfettari godevano formalmente della riduzione dei termini sulla base della sola emissione di fatture elettroniche, senza però garantire la tracciabilità completa che la norma originariamente presupponeva. La proposta è quella di uniformare i termini di accertamento applicabili ai forfettari a quelli ordinari, rimuovendo il beneficio della riduzione biennale.

I termini di accertamento: prima e dopo la possibile modifica

Per comprendere concretamente l’impatto della possibile modifica, ecco un confronto chiaro tra la situazione attuale (con la riduzione) e quella futura (senza riduzione):

ScenarioCon riduzione biennale (attuale)Senza riduzione (possibile futuro)
Dichiarazione presentataTermine 3 anni dalla presentazioneTermine 5 anni dalla presentazione
Dichiarazione omessaTermine 5 anni dalla scadenzaTermine 7 anni dalla scadenza
Esempio: dich. 2024 (redditi 2023)Accertamento fino al 31/12/2027Accertamento fino al 31/12/2029
Anni di esposizione3 anni5 anni

Come si vede dalla tabella, la differenza è sostanziale: due anni in più durante i quali l’Agenzia delle Entrate potrebbe notificare un avviso di accertamento. Per un contribuente forfettario con ricavi annui che si avvicinano alla soglia degli 85.000 euro, questo allungamento del periodo di rischio può avere implicazioni concrete sulla gestione della documentazione e sulla conservazione delle prove.

Cosa significa concretamente per la tua partita IVA forfettaria

Se la norma dovesse cambiare — e l’evoluzione attuale del quadro normativo lascia pensare che questa sia una possibilità concreta — le conseguenze pratiche per i titolari di partita IVA in regime forfettario sarebbero le seguenti.

1. Conservazione dei documenti: cinque anni invece di tre

Il primo impatto riguarda l’obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale. Fatture emesse, ricevute, contratti, estratti conto bancari: tutti questi documenti devono essere disponibili per rispondere a eventuali richieste dell’Agenzia delle Entrate. Con il termine ridotto a tre anni, molti forfettari si sentivano al sicuro dopo poco tempo. Con cinque anni, il periodo di rischio si allunga notevolmente.

Un esempio pratico: supponiamo che Marco, freelance in regime forfettario, abbia presentato la dichiarazione per l’anno d’imposta 2025 nel mese di ottobre 2026. Con la riduzione biennale, l’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 31 dicembre 2029 per notificargli un accertamento. Senza la riduzione, il termine si sposta al 31 dicembre 2031. Due anni in più in cui Marco dovrà conservare tutta la documentazione e rispondere a eventuali richieste di chiarimenti.

2. Maggiore esposizione al rischio di accertamento

Un termine più lungo non significa automaticamente un rischio più alto di essere accertati. Tuttavia, l’allungamento del periodo durante il quale l’Agenzia può agire comporta statisticamente una maggiore probabilità di incorrere in controlli. Soprattutto per i forfettari che si avvicinano alla soglia di ricavi di 85.000 euro (il limite del regime agevolato stabilito dalla L. 190/2014), un controllo su più anni potrebbe rilevare situazioni di superamento del limite in un dato anno, con tutte le conseguenze fiscali del caso.

3. Impatto sul concordato preventivo biennale

Per i forfettari che hanno aderito o stanno valutando il concordato preventivo biennale, l’eliminazione della riduzione dei termini ha un’ulteriore implicazione: i periodi d’imposta non coperti dal CPB resteranno accertabili per cinque anni. Il CPB offre una protezione per i due anni di competenza, ma le annualità precedenti — già presentate senza concordato — seguirebbero i termini ordinari.

Il regime forfettario nel 2026: requisiti e limiti principali

Per contestualizzare meglio l’impatto di questa modifica, vale la pena ricordare le caratteristiche essenziali del regime forfettario 2026, così come definite dalla L. 190/2014 (art. 1, commi 54-89) e successivamente modificate:

  • Limite ricavi/compensi annui: 85.000 euro. Se si supera questa soglia, si resta nel forfettario per l’anno in corso ma si esce dall’anno successivo. Se si supera la soglia di 100.000 euro, si esce immediatamente con obbligo di ricalcolo IVA.
  • Causa ostativa lavoro dipendente: chi ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 35.000 euro nell’anno precedente non può accedere al forfettario (soglia elevata da 30.000 a 35.000 euro dalla L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, art. 1 c. 12).
  • Aliquota sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività per le nuove partite IVA senza esercizio analogo nei 3 anni precedenti).
  • Coefficiente di redditività: varia dal 40% all’86% a seconda del codice ATECO. I professionisti (sanitari, tecnici, scientifici) applicano il coefficiente del 78%.
  • Spese personale: limite di 20.000 euro annui (ridotto da 30.000 a 20.000 dalla L. 207/2024).
  • Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 1° gennaio 2024 per tutti i forfettari, senza distinzione di soglia di ricavi.

Questi parametri non cambiano con la potenziale modifica ai termini di accertamento. Quello che cambia è il periodo durante il quale l’Agenzia può verificare se questi parametri sono stati rispettati.

Accertamento fiscale nel regime forfettario: come funziona

Molti contribuenti forfettari pensano erroneamente di essere al riparo dagli accertamenti grazie alla semplicità del regime. In realtà, il forfettario è soggetto a controlli che possono riguardare diversi aspetti:

Cosa può verificare l’Agenzia delle Entrate

  • Superamento del limite di ricavi: l’Agenzia può verificare se i ricavi dichiarati corrispondono a quelli effettivi, attraverso l’incrocio con le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI.
  • Cause ostative non rispettate: ad esempio, partecipazione a società di persone o a SRL con controllo (diretto o indiretto), o percezione di redditi da lavoro dipendente oltre la soglia.
  • Errata applicazione del coefficiente di redditività: se il contribuente applica un coefficiente inferiore a quello corretto per il suo codice ATECO, il reddito imponibile è artificialmente ridotto.
  • Operazioni fittizie o irregolari: l’emissione di fatture senza una corrispondente prestazione reale è perseguibile anche nel regime forfettario.

Con termini di accertamento a cinque anni invece di tre, l’Agenzia avrebbe un orizzonte temporale più ampio per incrociare i dati e avviare eventuali contestazioni. Non si tratta di un rischio teorico: negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sul regime forfettario, anche grazie all’analisi automatizzata dei dati del Sistema di Interscambio.

Come tutelarsi: consigli pratici per i forfettari

Indipendentemente dall’esito della riforma normativa, ci sono alcune buone pratiche che ogni contribuente in regime forfettario dovrebbe adottare per essere sempre in regola e pronto a rispondere a eventuali controlli.

1. Conservazione scrupolosa dei documenti

Conserva tutte le fatture emesse e ricevute per almeno cinque anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Anche se la norma attuale prevede la riduzione a tre anni, è sempre prudente andare oltre il minimo obbligatorio. Includi nella conservazione: fatture elettroniche emesse (file XML e ricevute SdI), fatture e ricevute di acquisto, estratti conto bancari, contratti con clienti e fornitori, documentazione relativa a eventuali beni strumentali acquistati.

2. Monitoraggio costante dei ricavi

Tieni sempre sotto controllo l’andamento dei tuoi ricavi nel corso dell’anno. Utilizza un semplice foglio di calcolo o uno dei tanti software di gestione disponibili per verificare mensilmente di non avvicinarti pericolosamente alla soglia degli 85.000 euro. Ricorda che il superamento della soglia durante l’anno ti costringerà a uscire dal forfettario dall’anno successivo, con un impatto significativo sulla pressione fiscale. Se noti che potresti superare la soglia, è il momento di consultare un professionista fiscale per pianificare il passaggio al regime ordinario in modo ottimale.

3. Gestione corretta della fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. Assicurati di emettere fatture con il codice natura N2.2 (operazione non soggetta IVA per regime forfettario) e di inserire la dicitura obbligatoria prevista dall’art. 1 c. 58 L. 190/2014. Conserva le ricevute di accettazione del SdI per ogni fattura emessa e verifica che il software di fatturazione sia aggiornato ai formati richiesti (FatturaPA v1.2.2).

4. Affidarsi a un CAF per la dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi per i forfettari si presenta sul Modello Redditi PF, quadro LM. Pur essendo relativamente semplice rispetto al regime ordinario, presenta aspetti che richiedono attenzione: il calcolo corretto del coefficiente di redditività, la gestione delle eventuali contribuzioni ridotte INPS, la compilazione degli acconti IRPEF. Un errore nella dichiarazione — anche in buona fede — può diventare un problema in sede di accertamento. Affidarsi a un CAF qualificato ti garantisce una dichiarazione corretta e assistenza in caso di controlli.

Il confronto con altri regimi: perché questa modifica preoccupa i forfettari

Per capire perché l’eventuale eliminazione della riduzione dei termini di accertamento sia particolarmente sentita dai forfettari, è utile confrontare la loro situazione con quella di un contribuente in regime ordinario.

Un lavoratore autonomo o un professionista in regime ordinario (IRPEF progressiva con IVA) ha già oggi termini di accertamento di cinque anni. Beneficia della riduzione biennale solo se ha adottato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ha ottenuto un punteggio elevato.

Il forfettario, invece, non è soggetto agli ISA e non ha possibilità di guadagnarsi benefici premiali attraverso la trasparenza degli ISA. La riduzione biennale dei termini di accertamento era, in questo senso, l’unico strumento premiale specifico per la sua categoria. Rimuoverlo significherebbe aumentare la pressione di controllo sul forfettario, portandola allo stesso livello del regime ordinario ma senza le protezioni aggiuntive che gli ISA offrono ai contribuenti ordinari.

Aggiornamenti normativi: cosa monitorare nel 2026

La situazione normativa è ancora in evoluzione. Ecco i principali aggiornamenti da tenere d’occhio nel corso del 2026: i decreti attuativi della riforma fiscale (L. 111/2023) potrebbero ridefinire i termini anche per i forfettari; una circolare dell’Agenzia delle Entrate è attesa per chiarire l’applicazione della riduzione biennale ai forfettari dopo il 2024; il tema potrebbe essere inserito nella Legge di Bilancio 2027; eventuali sentenze della Corte di Giustizia Tributaria sull’interpretazione dell’art. 3 D.Lgs. 127/2015 per i forfettari potrebbero fare chiarezza.

Ti consigliamo di consultare il tuo consulente fiscale o il CAF per essere aggiornato sugli sviluppi e valutare insieme le strategie migliori per la tua situazione specifica.

Piano d’azione: cosa fare oggi

Indipendentemente da come si evolve la normativa, il momento migliore per organizzarsi è adesso. Ecco un piano d’azione concreto in cinque passi:

  1. Analisi degli anni aperti: calcola quali dichiarazioni degli anni scorsi sono ancora accertabili (sia con il termine ridotto che con quello ordinario) e verifica di avere tutta la documentazione disponibile.
  2. Archivio digitale: crea una cartella per ogni anno d’imposta con tutte le fatture elettroniche, gli estratti conto e le ricevute principali. L’ideale è un sistema di backup automatico su cloud.
  3. Verifica del codice ATECO: assicurati che il codice ATECO registrato alla Camera di Commercio corrisponda effettivamente alla tua attività principale e che il coefficiente di redditività applicato sia quello corretto.
  4. Controllo cause ostative: verifica ogni anno di non incorrere in nessuna delle cause ostative al regime forfettario (partecipazioni societarie, redditi da lavoro dipendente, ecc.).
  5. Consulenza professionale: prima della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, prenota un appuntamento con il CAF per una revisione completa della tua posizione fiscale.

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Domande frequenti (FAQ)

I forfettari sono già soggetti agli accertamenti fiscali ordinari?

Sì, i contribuenti in regime forfettario sono sempre stati soggetti a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. La riduzione biennale dei termini rappresentava un vantaggio, non un’esenzione dagli accertamenti. Con l’eventuale modifica normativa, i termini tornerebbero a quelli ordinari di cinque anni (o sette in caso di omessa dichiarazione), come per la generalità dei contribuenti.

La modifica si applicherà retroattivamente?

In linea generale, le modifiche ai termini di accertamento non possono avere effetto retroattivo su periodi d’imposta già chiusi. Se la norma cambia nel 2026, si applicherà probabilmente a partire dalle dichiarazioni presentate per l’anno d’imposta 2025. Le dichiarazioni precedenti continuerebbero a seguire i termini in vigore al momento della loro presentazione.

Chi ha aderito al CPB è protetto dagli accertamenti?

L’adesione al concordato preventivo biennale offre una protezione specifica per i due anni di competenza (2024-2025 o 2025-2026). Per gli anni non coperti dal CPB, i termini di accertamento seguono le regole ordinarie. Pertanto, l’eliminazione della riduzione biennale avrebbe comunque un impatto sulle annualità non coperte dal concordato.

Devo aspettarmi più controlli come forfettario?

Il piano di controlli dell’Agenzia delle Entrate per il 2026 prevede un’attenzione particolare ai contribuenti in regime forfettario che si avvicinano alla soglia di 85.000 euro. L’incrocio automatizzato dei dati del SdI permette di identificare facilmente i soggetti a rischio di superamento. Essere in regola con documentazione e dichiarazione è la migliore difesa.

Posso ancora beneficiare della riduzione biennale nel 2026?

Allo stato attuale (giugno 2026), la norma che prevede la riduzione biennale è ancora tecnicamente in vigore, anche se la sua applicazione ai forfettari è oggetto di discussione interpretativa. La situazione è in evoluzione: ti consigliamo di verificare gli aggiornamenti più recenti con il tuo consulente fiscale o contattando direttamente il CAF Centro Fiscale.

Conclusione: il regime forfettario cambia, ma resta conveniente

La possibile eliminazione della riduzione dei termini di accertamento per i forfettari rappresenta uno dei tanti aggiornamenti normativi che stanno ridefinendo il perimetro del regime agevolato. Tuttavia, è importante non drammatizzare: anche con termini di accertamento a cinque anni, il regime forfettario resta uno strumento fiscalmente conveniente per le partite IVA che rientrano nei requisiti previsti dalla L. 190/2014.

L’aliquota sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up), la semplicità degli adempimenti, l’esclusione dall’IVA e dagli ISA, e la riduzione contributiva del 35% per artigiani e commercianti continuano a rendere questo regime molto vantaggioso rispetto al regime ordinario. Quello che cambia è la necessità di un’attenzione ancora maggiore alla correttezza e completezza della documentazione fiscale.

Se hai una partita IVA in regime forfettario e vuoi verificare la tua situazione fiscale alla luce di queste novità, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata. Puoi prenotare un appuntamento chiamando il numero 0432 1638640 o scrivendo su WhatsApp al 366 6018121.

Giugno 13, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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