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Tag Archivio per: successione convivente

SUCCESSIONI

Successione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa Spetta

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

La successione del convivente non sposato è uno dei temi più delicati del diritto ereditario italiano. Contrariamente a quanto molti pensano, il convivente di fatto NON è erede legittimo: non riceve nulla in assenza di testamento e non ha diritto alla quota di legittima. La Legge Cirinnà del 2016 ha però introdotto alcune tutele importanti, e per le unioni civili i diritti sono equiparati a quelli del coniuge.

In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo cosa spetta al convivente non sposato dopo la morte del partner, come tutelarlo attraverso il testamento, le differenze con l’unione civile, le aliquote dell’imposta di successione (8% senza franchigia) e tutti gli strumenti giuridici per proteggere il proprio compagno di vita.

Indice dei contenuti

  1. Coniuge, convivente di fatto e unione civile: le differenze
  2. Convivente di fatto: cosa NON spetta secondo la legge
  3. I diritti riconosciuti al convivente di fatto
  4. Unione civile: stessi diritti del coniuge
  5. Come tutelare il convivente: il testamento
  6. Imposta di successione per il convivente: 8% senza franchigia
  7. Polizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditario
  8. Donazioni al convivente: aliquota 8%
  9. Contratto di convivenza: regolare i patrimoni
  10. Esempio pratico di testamento pro-convivente
  11. Confronto convivente vs coniuge: tabella completa
  12. Domande frequenti
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Coniuge, convivente di fatto e unione civile: le differenze fondamentali

Prima di analizzare la successione, è essenziale chiarire la differenza tra le tre categorie di rapporti di coppia riconosciute dall’ordinamento italiano. La confusione tra “convivenza” e “unione civile” è la causa più frequente di aspettative errate in materia ereditaria.

Coniuge (matrimonio)

Il coniuge è la persona unita in matrimonio civile o concordatario. Ha tutti i diritti successori previsti dal Codice Civile: è erede legittimario, ha diritto alla quota di legittima (1/2, 1/3 o 1/4 a seconda di chi concorre), ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale (illimitato) e franchigia fiscale di 1 milione di euro.

Unione civile (coppie dello stesso sesso)

Istituita dalla Legge Cirinnà n. 76/2016, l’unione civile è un vincolo formale tra persone maggiorenni dello stesso sesso, costituito davanti all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Ai fini successori, la legge stabilisce espressamente che al partner unito civilmente si applicano le stesse norme del coniuge: quote di legittima identiche, diritto di abitazione illimitato sulla casa familiare, franchigia di 1 milione di euro sull’imposta di successione.

Convivente di fatto (etero o omosessuale)

La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, Legge 76/2016), non vincolate da matrimonio, unione civile o parentela. Si costituisce con una dichiarazione anagrafica al Comune di residenza, che attesta la coabitazione stabile.

A differenza di coniuge e unito civile, il convivente di fatto NON è erede legittimo, non ha quota di legittima e può ricevere qualcosa solo se il partner ha fatto testamento in suo favore, entro i limiti della quota disponibile.

Convivente di fatto: cosa NON spetta secondo la legge

È fondamentale essere chiari: nel 2026, il convivente more uxorio (anche dopo 30 anni di vita insieme) non è considerato erede dal Codice Civile italiano. Questo significa che, in mancanza di testamento, il patrimonio del defunto andrà esclusivamente agli eredi legittimi: coniuge (se non divorziato), figli, genitori, fratelli e altri parenti fino al sesto grado.

1. Il convivente NON è erede legittimo

Gli articoli 565 e seguenti del Codice Civile elencano tassativamente chi eredita in assenza di testamento: coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti entro il sesto grado. Il convivente non rientra in nessuna di queste categorie. Se il defunto non ha parenti entro il sesto grado, l’eredità va allo Stato (art. 586 c.c.), non al convivente.

2. Il convivente NON ha quota di legittima

La quota di legittima (o quota indisponibile) è la parte di patrimonio che il defunto non può sottrarre a determinati eredi (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli). Il convivente di fatto non è legittimario: non ha diritto a una quota riservata e può essere totalmente escluso dal testamento senza possibilità di impugnazione.

3. Il convivente NON rientra nella successione senza testamento

Se il partner muore senza testamento (successione intestata o “ab intestato”), il convivente non riceve alcuna quota del patrimonio. Tutto andrà ai parenti del defunto secondo l’ordine stabilito dal Codice Civile. Questo può generare situazioni drammatiche: la casa dove si è vissuti per decenni passa ai fratelli del defunto o a nipoti che il convivente non ha mai conosciuto.

Attenzione: Se il partner convivente era anche sposato con un’altra persona (separato ma non divorziato), il coniuge legale rimane l’erede principale. Il convivente non ha diritti superiori a quelli dell’ex coniuge legalmente riconosciuto.

I diritti riconosciuti al convivente di fatto dalla Legge Cirinnà

Nonostante l’esclusione dalla successione legittima, la Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto alcune importanti tutele per il convivente di fatto superstite. Si tratta di diritti autonomi, non ereditari, che operano indipendentemente dall’esistenza di un testamento.

Diritto di abitazione sulla casa del defunto

L’articolo 1, comma 42 della Legge Cirinnà stabilisce che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per:

  • 2 anni come minimo garantito
  • Per un periodo pari alla durata della convivenza, se questa è stata superiore a 2 anni
  • Massimo 5 anni complessivi in ogni caso
  • 3 anni minimi se nella casa convivono figli minori o disabili del convivente superstite

Questo diritto cessa anticipatamente se il convivente superstite convive stabilmente con un nuovo partner, contrae matrimonio o unione civile.

Esempio pratico: Marco e Giulia convivono da 8 anni nella casa di proprietà di Marco. Marco muore senza testamento. Giulia ha diritto ad abitare la casa per 5 anni (durata massima), anche se la casa è ora di proprietà dei fratelli di Marco (eredi legittimi). Giulia NON diventa proprietaria, ha solo il diritto di continuare ad abitarla per quel periodo.

Diritto di subentrare nel contratto di locazione

Se la casa era in affitto e il contratto era intestato al convivente deceduto, il convivente superstite ha diritto di subentrare nel contratto di locazione, proseguendo l’affitto alle stesse condizioni (art. 1, comma 44, Legge 76/2016). Questo diritto è riconosciuto indipendentemente dalla durata della convivenza.

Altri diritti del convivente di fatto (non successori)

  • Assistenza sanitaria: diritto di visita, informazioni mediche e decisioni in caso di incapacità del partner
  • Risarcimento danni: in caso di morte del convivente per fatto illecito altrui, diritto al risarcimento come il coniuge
  • Impresa familiare: se il convivente partecipa all’attività dell’altro, ha diritto a partecipazione agli utili
  • Ordine di protezione: tutela in caso di condotte pregiudizievoli
  • Casa popolare: subentro nelle graduatorie di assegnazione

Unione civile: stessi diritti successori del coniuge

Per chi è unito civilmente (Legge Cirinnà, coppie dello stesso sesso), la situazione successoria è radicalmente diversa e molto più tutelante. L’articolo 1, comma 21 della Legge 76/2016 stabilisce che al partner dell’unione civile si applicano tutte le disposizioni del Codice Civile relative al coniuge in materia di successione.

Quote di legittima identiche al coniuge

Il partner unito civilmente ha quote di legittima identiche a quelle del coniuge:

Situazione familiareQuota legittima partner unito civilmente
Partner unico (no figli né ascendenti)1/2 del patrimonio
Partner + 1 figlio1/3 partner + 1/3 figlio
Partner + 2 o più figli1/4 partner + 1/2 figli (divisa in parti uguali)
Partner + ascendenti (no figli)1/2 partner + 1/4 ascendenti

Diritto di abitazione illimitato

Il partner unito civilmente ha il diritto di abitazione vita natural durante sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 c.c. richiamato per l’unione civile), esattamente come il coniuge superstite. Non ci sono limiti di 2 o 5 anni: è un diritto reale che dura fino alla morte.

Franchigia fiscale di 1 milione di euro

Ai fini dell’imposta di successione, il partner unito civilmente beneficia della stessa franchigia del coniuge: 1.000.000 di euro esenti, con aliquota del 4% solo sulla parte eccedente. Questa è una delle differenze più consistenti rispetto al convivente di fatto, che paga invece l’8% senza franchigia.

Reversibilità pensionistica e TFR

  • Pensione di reversibilità: 60% della pensione del partner deceduto
  • TFR non riscosso: diritto a riscuotere il trattamento di fine rapporto maturato
  • Indennità sostitutive: pari a quelle riconosciute al coniuge

Come tutelare il convivente non sposato: il testamento

Per il convivente di fatto, il testamento è l’unico strumento efficace per garantire una tutela patrimoniale adeguata dopo la morte del partner. Senza testamento, il convivente superstite rischia di essere escluso totalmente dal patrimonio, tranne per i limitati diritti di abitazione temporanei.

Tipologie di testamento disponibili

  • Testamento olografo: scritto di proprio pugno, datato e firmato. Costo: zero. Rischio: smarrimento o impugnazione
  • Testamento pubblico: redatto da un notaio alla presenza di 2 testimoni. Costo: 300-800 euro. Massima sicurezza giuridica
  • Testamento segreto: scritto dal testatore (o da altri) e consegnato sigillato al notaio. Poco usato

Quanto si può lasciare al convivente: la quota disponibile

Il testatore non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio se ha eredi legittimari (coniuge non divorziato, figli, ascendenti). Può disporre solo della quota disponibile, ovvero la parte che residua dopo aver rispettato le quote di legittima.

Eredi legittimari presentiQuota disponibile per il convivente
Nessuno (né coniuge, né figli, né ascendenti)100% del patrimonio
Solo ascendenti (genitori)2/3 del patrimonio
Solo coniuge1/2 del patrimonio
Coniuge + 1 figlio1/3 del patrimonio
Coniuge + 2 o più figli1/4 del patrimonio
1 figlio (no coniuge)1/2 del patrimonio
2 o più figli (no coniuge)1/3 del patrimonio

In pratica, se il defunto aveva 2 figli da precedente relazione, potrà lasciare al convivente attuale al massimo 1/3 del patrimonio: ogni disposizione eccedente sarà impugnabile dai figli con l’azione di riduzione.

Suggerimento pratico: Se non hai eredi legittimari (no coniuge, no figli, no genitori), puoi lasciare al convivente il 100% del patrimonio. Questo è il caso più semplice e tutelante. Per chi ha figli, è consigliato valutare soluzioni miste: testamento + polizza vita + donazioni in vita.

Imposta di successione per il convivente: 8% senza franchigia

Dal punto di vista fiscale, la posizione del convivente di fatto è particolarmente onerosa. Il Testo Unico dell’Imposta di Successione (D.Lgs. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 2025) prevede una rigida gerarchia di aliquote e franchigie in base al grado di parentela.

Tabella aliquote imposta di successione 2026

CategoriaFranchigiaAliquota
Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori)1.000.000 euro4%
Partner unione civile1.000.000 euro4%
Fratelli e sorelle100.000 euro6%
Altri parenti fino al 4° grado e affiniNessuna6%
Convivente di fattoNessuna8%
Persone con handicap grave (L. 104)1.500.000 eurovariabile

Calcolo pratico dell’imposta

Un convivente che riceve tramite testamento un appartamento del valore catastale di 150.000 euro pagherà:

  • Imposta di successione: 150.000 x 8% = 12.000 euro
  • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale = 3.000 euro (o 200 euro se prima casa)
  • Imposta catastale: 1% del valore catastale = 1.500 euro (o 200 euro se prima casa)
  • Totale senza agevolazioni: circa 16.500 euro
  • Totale con agevolazioni prima casa: circa 12.400 euro

Per confronto, un coniuge che riceve lo stesso appartamento pagherebbe zero imposta di successione (sotto franchigia di 1 milione). La differenza fiscale è enorme.

Eccezione: franchigia 1,5 milioni per handicap grave

L’unica eccezione alla regola dell’8% senza franchigia per il convivente riguarda il caso in cui il beneficiario sia persona con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3. In questo caso si applica una franchigia di 1.500.000 euro indipendentemente dal rapporto con il defunto, con aliquota variabile (8% solo sulla parte eccedente).

Polizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditario

La polizza vita caso morte è lo strumento più efficace per trasferire capitale al convivente non sposato, perché resta fuori dall’asse ereditario. Il capitale assicurato non è soggetto alle quote di legittima e non può essere aggredito dagli eredi legittimari con l’azione di riduzione (art. 1920 c.c.).

Vantaggi della polizza vita a favore del convivente

  • Somma non rientra nell’eredità: non concorre alla formazione delle quote di legittima
  • Esenzione imposta di successione: i capitali assicurati sono esenti (art. 12 D.Lgs. 346/1990)
  • Esenzione IRPEF: per la componente di rischio puro demografico
  • Impignorabile: non attaccabile da creditori del defunto (entro limiti di legge)
  • Designazione modificabile: il beneficiario si può cambiare in qualsiasi momento

Limiti e attenzioni

Anche se il capitale resta fuori dall’asse ereditario, è importante sapere che:

  • I premi pagati possono essere oggetto di azione di riduzione se eccedono manifestamente la capacità economica del defunto
  • Le polizze “index linked” o “unit linked” con forte componente finanziaria possono essere riqualificate come investimenti (e rientrare nell’asse)
  • Il beneficiario deve essere designato nominativamente (non “i miei eredi” generico)

Strategia consigliata: Per un convivente di 50 anni con figli da precedente matrimonio, la soluzione ottimale può essere: testamento che lascia la quota disponibile al convivente + polizza vita caso morte di 200-500mila euro con convivente come beneficiario (fuori dall’asse, zero legittima, zero imposta successione). In questo modo si proteggono sia i figli (quota legittima) sia il convivente (capitale polizza).

Donazioni al convivente: aliquota 8% e strategia anti-azione riduzione

Un altro strumento di tutela patrimoniale per il convivente è la donazione in vita. Anche qui, la disciplina fiscale è identica alla successione: aliquota 8% senza franchigia per il convivente di fatto.

Vantaggi delle donazioni in vita

  • Trasferimento immediato: il convivente entra subito in possesso
  • Certezza del titolo: atto pubblico notarile, non impugnabile dai familiari finché il donante è in vita
  • Pianificazione fiscale: si può dilazionare il trasferimento in più anni

Attenzione all’azione di riduzione

Le donazioni fatte al convivente possono essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari (figli, coniuge non divorziato, ascendenti) se ledono la quota di legittima. L’azione può essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, e le donazioni più recenti sono le prime ad essere ridotte.

Una donazione fatta 25 anni prima del decesso, ad esempio, è molto meno impugnabile di una fatta poco prima della morte (in quest’ultimo caso si può ipotizzare anche l’azione di simulazione).

Contratto di convivenza: regolare i patrimoni durante la vita in comune

La Legge Cirinnà ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di convivenza (art. 1, commi 50-63, Legge 76/2016), che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi durante il rapporto. Non ha effetti successori diretti, ma è uno strumento complementare al testamento.

Cosa può prevedere il contratto di convivenza

  • Residenza comune e contribuzione alle spese
  • Regime patrimoniale: separazione o comunione dei beni (come per i coniugi)
  • Modalità di partecipazione agli acquisti comuni
  • Obblighi di mantenimento in caso di cessazione della convivenza
  • Attività lavorative comuni (collaborazione impresa familiare)

Come si stipula

  • Redazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato
  • Iscrizione all’anagrafe comunale di residenza
  • Costo: 300-800 euro in media
  • Può essere modificato o risolto in qualsiasi momento

Diritto agli alimenti in caso di cessazione

In caso di cessazione della convivenza, il convivente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1, comma 65, Legge 76/2016).

Esempio pratico di testamento pro-convivente

Vediamo un esempio concreto di testamento olografo a favore del convivente di fatto, utilizzabile come traccia per chi vuole tutelare il proprio partner non sposato. Il testamento olografo è valido se scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato dal testatore.

Caso: testatore senza eredi legittimari

TESTAMENTO OLOGRAFO

Io sottoscritto Mario Rossi, nato a Udine il 15 marzo 1960, residente in Udine Via Cavour 10, codice fiscale RSSMRA60C15L483X, nel pieno delle mie facoltà mentali, revocando ogni mia precedente disposizione testamentaria, dichiaro quanto segue.

Non avendo né coniuge, né figli, né ascendenti in vita, dispongo che tutti i miei beni mobili e immobili, presenti e futuri, ovunque ubicati, siano devoluti in unica erede universale alla mia compagna Giulia Bianchi, nata a Trieste il 22 giugno 1965, codice fiscale BNCGLI65H62L424P, con la quale convivo stabilmente dal 2005.

In particolare, lascio a Giulia Bianchi:

  • L’appartamento sito in Udine, Via Cavour 10, di mia esclusiva proprietà;
  • Tutti i depositi bancari, titoli, fondi di investimento di mia titolarità;
  • Ogni altro bene mobile e arredo dell’abitazione comune.

Dispongo altresì che Giulia Bianchi sia esecutrice testamentaria delle presenti volontà.

Udine, 15 maggio 2026

Firma: Mario Rossi

Caso: testatore con figli da precedente relazione

Se il testatore ha 2 figli da precedente matrimonio, la quota disponibile è 1/3 del patrimonio. Il testamento può disporre solo di quella parte a favore del convivente, lasciando i restanti 2/3 ai figli (1/3 ciascuno). Una clausola di tutela prevede anche la designazione del convivente come beneficiario di polizze vita e fondi pensione, che restano fuori asse.

Importante: Il testamento olografo deve essere integralmente scritto a mano dal testatore. Non sono valide parti stampate o scritte da terzi. La data deve contenere giorno, mese e anno. La firma deve essere leggibile. In caso di dubbi, è consigliabile il testamento pubblico presso un notaio.

Confronto convivente di fatto vs coniuge: tabella completa

Ecco una tabella riassuntiva che mette a confronto la posizione successoria delle tre categorie, per capire in modo immediato le differenze:

AspettoConiugeUnione civileConvivente di fatto
Erede legittimo senza testamentoSISINO
Quota di legittimaSI (1/2, 1/3, 1/4)SI (1/2, 1/3, 1/4)NO
Diritto abitazione casa familiareVita natural duranteVita natural durante2-5 anni
Subentro contratto locazioneSISISI
Franchigia imposta successione1.000.000 euro1.000.000 euroZero
Aliquota imposta successione4%4%8%
Pensione di reversibilità60%60%NO (salvo eccezioni)
TFR del partner decedutoSISISolo se designato
Può essere escluso dal testamento?No (quota legittima)No (quota legittima)Si totalmente

Domande frequenti sulla successione del convivente non sposato

1. Il mio convivente è morto senza testamento: posso rivendicare qualcosa?

No, senza testamento il convivente di fatto non ha diritto ad alcuna quota del patrimonio. Puoi solo esercitare il diritto di abitazione temporaneo (2-5 anni a seconda della durata della convivenza) sulla casa di comune residenza se era di proprietà del defunto, e il subentro nel contratto di locazione se la casa era in affitto.

2. Dopo 25 anni di convivenza, non ho davvero diritto a nulla?

Purtroppo la durata della convivenza non rileva ai fini successori: il convivente di fatto non è mai erede legittimo, neanche dopo 50 anni di vita in comune. L’unico effetto della durata è sul diritto di abitazione: se la convivenza è stata superiore a 2 anni, il diritto si estende fino a un massimo di 5 anni.

3. Posso fare testamento a favore del mio convivente anche se ho figli?

Sì, ma solo nei limiti della quota disponibile. Con 2 o più figli, puoi lasciare al convivente al massimo 1/4 del patrimonio. Con 1 solo figlio, fino a 1/3 (se c’è anche il coniuge) o 1/2 (solo figlio). Per quote superiori, i figli possono esercitare l’azione di riduzione.

4. La polizza vita intestata al convivente paga l’imposta di successione?

No, i capitali erogati da polizze vita caso morte sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, D.Lgs. 346/1990). Inoltre non concorrono a formare l’asse ereditario ai fini del calcolo delle quote di legittima, purché la polizza non sia di natura prevalentemente finanziaria (unit linked speculative).

5. Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?

No, di regola il convivente di fatto NON ha diritto alla pensione di reversibilità INPS. Questo beneficio spetta solo a coniugi, uniti civilmente e, in alcuni casi, ex coniugi titolari di assegno divorzile. Esistono piccole eccezioni per fondi pensione integrativi privati che possono ammettere il convivente tra i beneficiari designati.

6. Come faccio a dimostrare la convivenza di fatto?

La prova principale è la dichiarazione anagrafica di convivenza rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza, che attesta la coabitazione. In mancanza, si possono utilizzare: certificato di stato di famiglia, dichiarazioni sostitutive, testimonianze di vicini, documenti di intestazioni comuni (utenze, contratti). Per certi diritti, basta la convivenza di fatto anche non dichiarata.

7. Se ci sposiamo dopo anni di convivenza, i diritti successori cambiano?

Sì, completamente. Dal momento del matrimonio, il convivente diventa coniuge a tutti gli effetti: erede legittimo, legittimario, diritto di abitazione vita natural durante, franchigia 1 milione e aliquota 4%. Non esiste una “gradualità” basata sugli anni precedenti: basta il matrimonio per acquisire pienamente i diritti del coniuge.

8. I conviventi possono fare un testamento unico?

No, il Codice Civile italiano vieta il testamento congiuntivo (art. 589 c.c.): non è possibile fare un solo testamento a nome di due persone. Ciascun convivente deve redigere il proprio testamento separatamente. Possono ovviamente nominarsi reciprocamente eredi con testamenti speculari.

9. Il contratto di convivenza mi dà diritti successori?

No, il contratto di convivenza NON genera diritti successori. Regola solo i rapporti patrimoniali durante la convivenza (contribuzione alle spese, regime dei beni acquistati insieme). Per trasferimenti mortis causa è sempre necessario il testamento.

10. Posso contestare il testamento del mio convivente se mi esclude?

In linea di principio no: il convivente di fatto non è legittimario, quindi non può impugnare il testamento per lesione di legittima. Restano però esperibili le azioni ordinarie (falso testamento, incapacità del testatore, vizi di forma), ma con oneri probatori molto gravosi.

Hai bisogno di tutelare il tuo convivente?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella redazione del testamento, nella pianificazione successoria e nella dichiarazione di successione per il convivente superstite. Competenza locale sul sistema tavolare FVG e consulenza dedicata a coppie non sposate e unioni civili.

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Conclusioni: pianifica subito per proteggere il tuo convivente

La posizione del convivente non sposato nell’ordinamento italiano resta debole: non è erede legittimo, non ha quota di legittima, paga l’8% di imposta di successione senza franchigia. Per le unioni civili, invece, la situazione è equiparata a quella del coniuge, con tutte le tutele successorie.

La soluzione è la pianificazione successoria anticipata: testamento olografo o pubblico, polizza vita caso morte come beneficiario, eventuale contratto di convivenza, donazioni in vita ponderate. Ogni coppia non sposata dovrebbe affrontare questo tema prima che sia troppo tardi. Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a costruire la strategia più adatta alla tua situazione familiare e patrimoniale, con particolare attenzione alle specificità del sistema tavolare friulano per gli immobili.

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Andrea Damiani

Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
Giugno 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-05 08:00:002026-04-24 23:48:20Successione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa Spetta

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