NOTIZIEOmesso Versamento IVA: Rateizzazione, Soglia 75.000 Euro e Onere della ProvaL’omesso versamento IVA resta uno dei reati tributari più diffusi tra piccole e medie imprese in difficoltà di liquidità. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un punto delicato: cosa succede quando l’impresa aveva ottenuto una rateizzazione IVA con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e poi decade dal piano per mancati pagamenti? La risposta riguarda direttamente la soglia di 75.000 euro, introdotta dalla riforma del 2024, e chiarisce anche chi deve dimostrare l’entità del debito residuo davanti al giudice.Indice dei contenutiLa soglia ordinaria e la riforma 2024 dell’omesso versamento IVAIl caso deciso dalla CassazioneLe due soglie a confronto: 250.000 e 75.000 euroL’onere di allegazione del contribuenteLa soglia ordinaria e la riforma 2024 dell’omesso versamento IVAIl reato di omesso versamento IVA è disciplinato dall’articolo 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’IVA dovuta per un importo superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, il quadro si è arricchito di un elemento nuovo. Il legislatore ha previsto che, per stabilire la punibilità, non basta più verificare il solo superamento della soglia dei 250.000 euro: occorre controllare, alla data del 31 dicembre, se il debito sia in corso di estinzione tramite un piano di rateizzazione IVA ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997.Se la rateizzazione procede regolarmente, la punibilità resta sospesa. Le cose cambiano, però, se il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione secondo quanto previsto dall’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973: in questo caso entra in gioco una soglia diversa, quella di 75.000 euro, riferita non più al debito originario ma al debito residuo al momento della decadenza. Il caso deciso dalla CassazioneIl caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda l’amministratore unico di una S.r.l., condannato nei precedenti gradi di giudizio per omesso versamento IVA. Nel ricorso, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero verificato correttamente la decadenza dal piano di rateizzazione e, di conseguenza, l’effettivo debito residuo rilevante ai fini della nuova soglia di 75.000 euro.La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici, per ciascuna annualità contestata il debito residuo restava ampiamente superiore alla soglia dei 75.000 euro, e la difesa non aveva fornito elementi specifici capaci di dimostrare una diversa quantificazione. La decisione conferma che la nuova disciplina, pur essendo più favorevole rispetto al passato e quindi applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma 4, del codice penale anche ai procedimenti pendenti per fatti anteriori alla riforma, non si traduce in un’assoluzione automatica: la verifica va condotta caso per caso, con riferimento puntuale a ciascun periodo d’imposta, senza possibilità di sommare o compensare annualità diverse. Le due soglie a confronto: 250.000 e 75.000 euroIl punto centrale da comprendere è che la soglia di 75.000 euro non sostituisce quella ordinaria di 250.000 euro: si tratta di due soglie che operano in momenti diversi e con funzioni diverse. La prima riguarda il debito originario accertato al 31 dicembre; la seconda entra in gioco solo se, successivamente, il contribuente perde il beneficio della rateizzazione. Questa tabella riassume le diverse situazioni previste dalla norma.Situazione al 31 dicembreImporto rilevanteConseguenzaDebito non in corso di estinzione mediante rateizzazioneIVA non versata superiore a 250.000 euroSussiste il presupposto quantitativo della punibilitàRateizzazione regolarmente in corsoDebito originario superiore a 250.000 euroLa punibilità non opera finché ricorre la condizione prevista dalla normaSuccessiva decadenza dalla rateizzazioneDebito residuo superiore a 75.000 euroLa condotta è punibileSuccessiva decadenza dalla rateizzazioneDebito residuo pari o inferiore a 75.000 euroNon ricorre il presupposto quantitativoUn dettaglio importante riguarda i confini esatti della soglia: la norma richiede un debito residuo superiore a 75.000 euro. Un residuo esattamente pari a 75.000 euro, quindi, non integra il presupposto di punibilità del reato. L’onere di allegazione del contribuenteLa sentenza chiarisce anche un aspetto processuale rilevante, che riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. Spetta all’accusa dimostrare il fatto costitutivo originario del reato, cioè l’omesso versamento e il superamento della soglia dei 250.000 euro. Ma se nel corso del giudizio emerge che il contribuente aveva ottenuto una rateizzazione IVA e che questa è successivamente decaduta, non è il giudice a dover disporre d’ufficio verifiche contabili esplorative.È invece il contribuente, o il suo difensore, a dover allegare e dimostrare in modo specifico che, grazie ai versamenti parziali eseguiti prima della decadenza, il debito residuo si è ridotto a un importo pari o inferiore a 75.000 euro. Questo significa indicare con precisione:gli estremi del piano di rateizzazione concessol’elenco dei pagamenti effettivamente eseguitila data in cui è intervenuta la decadenzal’ammontare esatto del debito residuo a quella dataSolo in presenza di un’allegazione così dettagliata il giudice è tenuto a effettuare le verifiche contabili necessarie a riscontrare la nuova soglia. In assenza di elementi specifici forniti dalla difesa, il giudice può legittimamente basarsi sul debito originario accertato, come è avvenuto nel caso esaminato dalla Cassazione.La pronuncia conferma un principio di equilibrio tra le esigenze di deflazione penale, introdotte dalla riforma del 2024 per i debiti in corso di rateizzazione, e la necessità di non trasformare ogni decadenza da un piano rateale in un’automatica esclusione della responsabilità penale. Per le imprese che hanno un piano di rateizzazione IVA in corso, la vicenda ricorda quanto sia importante conservare con precisione la documentazione di ogni pagamento effettuato, poiché sarà proprio questa documentazione a poter fare la differenza in caso di contestazione. Domande Frequenti sull’Omesso Versamento IVAQual è la soglia ordinaria per l’omesso versamento IVA?La soglia ordinaria prevista dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 è di 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Il reato scatta se l’IVA dovuta e non versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo supera questo importo.Quando si applica la soglia di 75.000 euro?La soglia di 75.000 euro entra in gioco solo se il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione IVA. In quel momento si verifica se il debito residuo, e non più quello originario, supera i 75.000 euro.Un debito residuo di esattamente 75.000 euro è punibile?No. La norma richiede un debito residuo superiore a 75.000 euro. Un importo esattamente pari alla soglia non integra il presupposto di punibilità del reato.Chi deve dimostrare l’importo del debito residuo dopo la decadenza dalla rateizzazione?Secondo la Cassazione, spetta al contribuente allegare in modo specifico il piano di rateizzazione, i pagamenti eseguiti, la data della decadenza e l’ammontare del debito residuo. Senza questa allegazione, il giudice non è tenuto a disporre verifiche contabili d’ufficio.La nuova disciplina si applica anche ai fatti commessi prima della riforma del 2024?Sì. Trattandosi di una disciplina più favorevole, in base all’art. 2, comma 4, del codice penale si applica retroattivamente anche ai procedimenti pendenti relativi a fatti anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 08:00:002026-09-14 18:43:32Omesso Versamento IVA: Rateizzazione, Soglia 75.000 Euro e Onere della Prova
NOTIZIESaldo IVA 2026: Scadenze e Modalità di VersamentoIl versamento del saldo IVA 2026 è un adempimento fondamentale per tutte le partite IVA e le aziende. Conoscere le scadenze e le modalità corrette di pagamento è essenziale per evitare sanzioni e interessi. In questa guida il CAF Centro Fiscale di Udine spiega tutto quello che devi sapere su termini, F24, rateizzazione e codici tributo. Indice dei contenutiQuando Scade il Saldo IVA 2026Come Pagare il Saldo IVA: Modello F24Rateizzazione del Saldo IVA: Come FunzionaSanzioni per Omesso o Tardivo VersamentoAssistenza CAF per il Versamento IVADomande FrequentiQuando Scade il Saldo IVA 2026 La scadenza ordinaria per il versamento del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2025 è il 16 marzo 2026.Se la dichiarazione IVA viene presentata da un intermediario abilitato (commercialista, CAF), è possibile beneficiare di una proroga di 30 giorni, con scadenza al 30 giugno 2026.Date da ricordare:16 marzo 2026: scadenza ordinaria versamento saldo IVA30 aprile 2026: termine presentazione dichiarazione IVA annuale30 giugno 2026: scadenza saldo IVA con proroga (se presentazione tramite intermediario)Attenzione: se il 16 marzo cade di sabato o domenica, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.Come Pagare il Saldo IVA: Modello F24 Il versamento del saldo IVA deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, utilizzando i canali telematici:F24 web (Agenzia delle Entrate)Home banking (se abilitato per F24)Intermediario abilitato (commercialista, CAF)Codici tributo F24 per saldo IVA:SituazioneCodice TributoDescrizioneSaldo annuale6099Versamento IVA annualePrima rata6099Con codice rateizzazioneRate successive6099Con interessi (codice tributo 1668)Compilazione F24:Sezione: ERARIOCodice tributo: 6099Anno di riferimento: 2025 (anno d’imposta)Importi a debito versati: importo del saldo IVA dovutoIMPORTANTE: Il versamento con F24 cartaceo non è più ammesso per importi superiori a 1.000 euro.Rateizzazione del Saldo IVA: Come Funziona Il saldo IVA può essere versato in forma rateale, senza necessità di autorizzazione preventiva.Numero massimo di rate:Fino a 9 rate mensili (dal 16 marzo al 16 novembre 2026)Importo minimo rata: nessun limite previstoPrima rata: pari all’importo della rata calcolata, senza maggiorazioneRate successive: con interessi dello 0,33% mensile (tasso fisso 2026)Calcolo interessi:Gli interessi si applicano dal mese successivo al primo versamento. Ad esempio:Prima rata (16 marzo): € 1.000 (senza interessi)Seconda rata (16 aprile): € 1.000 + 0,33% di interessi = € 1.003,30Terza rata (16 maggio): € 1.000 + 0,66% di interessi = € 1.006,60Codici tributo per rateizzazione:6099: importo rata saldo IVA1668: interessi rateazione IVA (dalla seconda rata)Attenzione: la mancata o insufficiente versamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con obbligo di versare il residuo in un’unica soluzione.Sanzioni per Omesso o Tardivo Versamento Il mancato o ritardato versamento del saldo IVA comporta l’applicazione di sanzioni e interessi.Sanzione ordinaria:30% dell’importo non versato (ridotta al 15% con ravvedimento operoso entro 30 giorni)Ravvedimento operoso:È possibile regolarizzare il versamento tardivo con sanzione ridotta:Tipo ravvedimentoTermineSanzione ridottaSprintEntro 14 giorni0,1% per giornoBreveDal 15° al 30° giorno1,5%MedioDal 31° al 90° giorno1,67%LungoOltre 90 giorni fino a 1 anno3,75%Interessi legali:Sul saldo IVA non versato si applicano anche gli interessi legali, con tasso determinato annualmente dal MEF (per il 2026: 2,5%).Assistenza CAF per il Versamento IVA Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per il versamento del saldo IVA:Calcolo saldo IVA dalla dichiarazione annualeCompilazione modello F24 con codici correttiGestione rateizzazione con calcolo interessiInvio telematico F24 tramite intermediario abilitatoRavvedimento operoso per versamenti tardiviServizi inclusi:✅ Verifica correttezza calcoli IVA✅ Ottimizzazione piano di rateizzazione✅ Assistenza in caso di controlli ADE✅ Consulenza fiscale personalizzataEvita errori e sanzioni: affidati al CAF per la gestione di tutti gli adempimenti IVA.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sul Saldo IVA 2026Quando scade il saldo IVA 2026?La scadenza ordinaria è il 16 marzo 2026. Se la dichiarazione IVA viene presentata tramite intermediario abilitato, la scadenza è prorogata al 30 giugno 2026.Posso pagare il saldo IVA a rate?Sì, il saldo IVA può essere rateizzato fino a 9 rate mensili, dalla prima scadenza (16 marzo 2026) fino al 16 novembre 2026, con applicazione di interessi mensili dello 0,33% sulle rate successive alla prima.Quale codice tributo F24 uso per il saldo IVA?Il codice tributo da utilizzare è il 6099 (versamento IVA annuale). Per gli interessi di rateizzazione si usa il codice 1668.Cosa succede se non pago il saldo IVA entro la scadenza?Il mancato versamento comporta una sanzione del 30% dell’importo dovuto, più interessi legali. È possibile ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso (da 0,1% a 3,75% in base al ritardo).Il versamento del saldo IVA 2026 è un adempimento cruciale che richiede attenzione a scadenze, modalità e codici tributo. La possibilità di rateizzazione offre flessibilità finanziaria, ma è importante rispettare le scadenze per evitare la decadenza dal beneficio.Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per supportarti in tutti gli adempimenti IVA, dalla dichiarazione al versamento, con la massima professionalità e precisione.ARTICOLI CORRELATICAF Guide Turistiche: Regime IVA e Fatturazione 2026 Se sei una guida turistica abilitata o stai pensando di intraprendere questa professione, una delle domande più frequenti riguarda il regime IVA applicabile. 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