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Tag Archivio per: quadro W crypto

CAF, CRIPTOVALUTE

Criptovalute 2026: Guida Fiscale Definitiva (MiCA, DAC8, Quadro W e RT)

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le criptovalute sono ormai una realtà consolidata per milioni di italiani, ma il quadro fiscale che le regola è cambiato profondamente negli ultimi anni. Il 2026 rappresenta un anno di svolta: l’aliquota sulle plusvalenze sale al 33%, il regolamento europeo MiCA è pienamente applicabile, e la direttiva DAC8 impone agli exchange di segnalare automaticamente i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate. Se hai comprato, venduto o detenuto criptovalute, questa guida fa per te.

Indice dei contenuti

  • Il quadro normativo aggiornato 2026
  • Chi è tassato e su cosa: plusvalenze, staking, mining, NFT
  • Aliquota 33% sulle plusvalenze crypto: come funziona
  • Quadro W: obbligo di monitoraggio fiscale
  • Quadro RT: calcolo plusvalenze e metodo LIFO
  • IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività
  • MiCA e DAC8: cosa cambia per il contribuente italiano
  • Come dichiarare le criptovalute passo per passo
  • Sanzioni per omessa dichiarazione
  • Domande frequenti (FAQ)

Il quadro normativo aggiornato 2026

La tassazione delle criptovalute in Italia ha vissuto una rivoluzione normativa a partire dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica per le cripto-attività. Prima di quella legge, il regime applicabile era incerto e oggetto di circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate.

Il percorso normativo essenziale che devi conoscere:

  • L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): prima disciplina organica; aliquota sulle plusvalenze al 26%, franchigia annua di 2.000 euro, introduzione del Quadro W per il monitoraggio fiscale.
  • Reg. UE 2023/1114 (MiCA — Markets in Crypto-Assets): pienamente applicabile dal 2024-2025, disciplina le piattaforme di criptovalute nell’Unione Europea, introduce i CASP (Crypto-Asset Service Provider) come soggetti regolamentati.
  • L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025): riforma cruciale in vigore dal 1° gennaio 2026: aliquota sulle plusvalenze sale al 33%, eliminazione della franchigia di 2.000 euro (ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro), aliquota speciale 26% per i token di moneta elettronica in euro conformi MiCAR.
  • Direttiva UE 2023/2226 (DAC8): recepita in vigore dal 2026, impone lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali europee sui dati degli utenti delle piattaforme crypto.

Il messaggio chiave è semplice: nel 2026 nascondersi è diventato praticamente impossibile. Gli exchange regolamentati MiCA comunicano i tuoi dati al Fisco.

Chi è tassato e su cosa: plusvalenze, staking, mining, NFT

La legge fiscale italiana considera le cripto-attività come attività finanziarie e assoggetta a tassazione i redditi diversi che ne derivano. Vediamo caso per caso cosa è tassato nel 2026.

Plusvalenze da compravendita (Bitcoin, Ethereum, altcoin)

Ogni volta che vendi criptovalute a un prezzo superiore a quello di acquisto, realizzi una plusvalenza, cioè un guadagno soggetto all’imposta sostitutiva del 33% (dal 1° gennaio 2026). La plusvalenza si calcola come: prezzo di vendita meno costo di acquisto (con il metodo LIFO). Attenzione: non c’è più alcuna franchigia. Anche 10 euro di guadagno vanno dichiarati.

Esempio pratico: hai comprato 1 Bitcoin a 30.000 euro nel 2024 e lo hai venduto a 70.000 euro nel 2026. La plusvalenza è 40.000 euro. L’imposta dovuta è: 40.000 × 33% = 13.200 euro.

Staking

Lo staking consiste nel bloccare le proprie criptovalute per partecipare alla validazione delle transazioni su reti blockchain e ricevere in cambio ricompense. Dal 2026, le ricompense da staking sono classificate come redditi diversi e tassate al 33% come le plusvalenze.

Mining

Il mining (produzione di criptovalute tramite calcolo computazionale) ha un trattamento differenziato:

  • Mining come hobby (attività occasionale, non professionale): i proventi sono classificati come redditi diversi, tassati al 33%.
  • Mining professionale (attività continuativa, organizzata): i proventi sono classificati come reddito d’impresa, soggetti a IRPEF o IRES con le aliquote ordinarie.

Airdrop e altri token gratuiti

Gli airdrop (distribuzione gratuita di token) sono imponibili al momento della cessione successiva (quando vendi i token ricevuti gratis). Il costo fiscale di acquisto è zero, quindi la plusvalenza coincide con il prezzo di vendita.

DeFi (finanza decentralizzata)

Le operazioni di finanza decentralizzata (liquidity providing, yield farming, prestiti su protocolli DeFi) generano redditi che rientrano nella stessa categoria delle plusvalenze da cripto-attività. La posizione dell’Amministrazione finanziaria italiana su casi specifici DeFi è ancora in evoluzione; consigliamo di consultare un esperto.

NFT (Non-Fungible Token)

Dal 2023, gli NFT sono trattati come cripto-attività a tutti gli effetti. La cessione di NFT a prezzi superiori al costo di acquisto genera una plusvalenza tassata al 33% (dal 2026). L’eventuale reddito da royalties (percentuale sulle vendite successive del proprio NFT) ha invece caratteristiche diverse e va analizzato caso per caso.

Aliquota 33% sulle plusvalenze crypto: come funziona nel 2026

Dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività è del 33% (art. 1 c. 25 L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025). Si tratta di un aumento significativo rispetto al 26% in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Questo vuol dire che se prima un guadagno di 10.000 euro costava 2.600 euro di tasse, ora ne costa 3.300 euro. Un incremento del 27% del carico fiscale.

Eccezione: token di moneta elettronica in euro conformi MiCAR al 26%

Esiste una importante eccezione: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114) rimangono tassati al 26%. Si tratta di stablecoin in euro emesse da istituti autorizzati nell’UE (ad esempio token come EURe di Monerium o simili). Le conversioni da euro a EMT euro e viceversa sono fiscalmente neutrali (non generano plusvalenze). Attenzione: questa eccezione non si applica a USDT o USDC (stablecoin in dollari), che rimangono al 33%.

Nessuna franchigia: ogni euro di plusvalenza è tassato

La franchigia di 2.000 euro annui (che permetteva di non dichiarare plusvalenze inferiori a quella soglia) è stata eliminata dalla Legge di Bilancio 2025 a partire dal 1° gennaio 2025. Quindi già per l’anno d’imposta 2025 e ancor più per il 2026, anche un guadagno di 1 euro va dichiarato nel Quadro RT.

Quadro W: l’obbligo di monitoraggio fiscale delle criptovalute

Molti contribuenti confondono il Quadro W con il vecchio Quadro RW. In realtà, dal 2023, le cripto-attività si dichiarano nel Quadro W del Modello Redditi PF, che ha sostituito il Quadro RW per questa tipologia di beni.

Chi deve compilare il Quadro W

Il Quadro W va compilato da tutte le persone fisiche residenti in Italia che al 31 dicembre dell’anno di riferimento detenevano cripto-attività, indipendentemente dal valore. Non è rilevante se hai guadagnato o perso: l’obbligo di dichiarazione di possesso è autonomo rispetto alla tassazione delle plusvalenze.

Cosa va indicato nel Quadro W

Nel Quadro W devi indicare:

  • Il valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre dell’anno d’imposta (in euro, al cambio di fine anno)
  • La tipologia (exchange centralizzato, wallet self-custody, ecc.)
  • Se si tratta di exchange italiani o esteri, su piattaforme italiane o straniere

Differenza tra exchange italiani ed esteri

Se detieni cripto su un exchange italiano (es. Young Platform, Conio) che applica la ritenuta alla fonte, l’obbligo di dichiarazione nel Quadro W potrebbe essere ridotto o azzerato, poiché la tassazione avviene già al momento della transazione. Se invece usi exchange esteri (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.) o wallet self-custody (Metamask, Ledger), sei tu il responsabile della dichiarazione e del pagamento delle imposte.

Sanzioni per omessa compilazione del Quadro W

Omettere il Quadro W è una violazione di monitoraggio fiscale e comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore delle cripto-attività non dichiarate (non dichiarate, non delle imposte evase). È una sanzione che può essere molto pesante anche senza che tu abbia guadagnato nulla.

Quadro RT: calcolo delle plusvalenze e metodo LIFO

Le plusvalenze realizzate dalle criptovalute si dichiarano nel Quadro RT del Modello Redditi PF. È qui che calcoli l’imposta effettivamente dovuta e che puoi compensare eventuali minusvalenze precedenti.

Il metodo LIFO per il calcolo

La normativa italiana prevede il metodo LIFO (Last In, First Out) per il calcolo del costo di acquisto delle criptovalute cedute. LIFO significa che, quando vendi, si considera venduta prima la quota acquistata più di recente. Questo metodo è rilevante quando hai acquistato criptovalute in momenti diversi a prezzi diversi.

Esempio pratico con LIFO: hai acquistato 1 ETH a 1.000 euro nel 2023, poi 1 ETH a 2.000 euro nel 2025, poi vendi 1 ETH a 3.000 euro nel 2026. Con il metodo LIFO, si considera venduto l’ETH acquistato per ultimo (quello a 2.000 euro). Plusvalenza = 3.000 – 2.000 = 1.000 euro, imposta = 330 euro.

Compensazione delle minusvalenze

Se in un anno fiscale hai realizzato sia guadagni che perdite da criptovalute, puoi compensare le minusvalenze con le plusvalenze dello stesso anno. Le minusvalenze eccedenti possono essere riportate nei 4 anni successivi e compensate con future plusvalenze. Questa è una regola molto utile per chi ha subito perdite durante i mercati ribassisti: non buttare via la documentazione delle perdite.

IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività

Oltre all’imposta sulle plusvalenze, chi detiene criptovalute è soggetto all’IVCA — Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, una patrimoniale annuale analoga all’IVAFE per i prodotti finanziari esteri.

L’IVCA si applica con le seguenti caratteristiche:

  • Aliquota: 0,2% (2 per mille) annuo
  • Base imponibile: valore di mercato di tutte le cripto-attività al 31 dicembre dell’anno d’imposta
  • Soggetti: tutte le persone fisiche residenti in Italia che detengono cripto-attività
  • Dove si paga: in sede di dichiarazione dei redditi (Quadro W)

Esempio: se il 31 dicembre 2026 il tuo portafoglio crypto vale 50.000 euro, l’IVCA è: 50.000 × 0,2% = 100 euro. Un importo spesso trascurato, ma sanzionato se non versato (30% dell’imposta + interessi).

MiCA e DAC8: cosa cambia per il contribuente italiano

Il regolamento MiCA (Reg. UE 2023/1114)

Il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) è il primo grande quadro regolatorio europeo per le criptovalute, pienamente in vigore nell’Unione Europea. MiCA regola i CASP (Crypto-Asset Service Provider), ovvero le piattaforme che offrono servizi su criptovalute: exchange, custodians, wallet providers. Per essere operativi nell’UE, i CASP devono ottenere una licenza dalle autorità di vigilanza nazionali (in Italia, la Banca d’Italia e la Consob).

Per te come investitore, MiCA significa:

  • Gli exchange con cui operi devono essere regolamentati e autorizzati nell’UE
  • Maggiori tutele sui tuoi fondi (separazione patrimoniale, requisiti di liquidità)
  • Le piattaforme non autorizzate MiCA non potranno più operare legalmente in Europa
  • I CASP hanno obblighi di verifica dell’identità (KYC) e anti-riciclaggio (AML) ancora più stringenti

La direttiva DAC8 (Direttiva UE 2023/2226)

La direttiva DAC8 è la vera rivoluzione per chi pensava di poter non dichiarare le criptovalute. Dal 2026, i CASP regolamentati MiCA hanno l’obbligo di comunicare automaticamente alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi UE i dati delle transazioni dei propri utenti. I dati vengono poi scambiati tra le amministrazioni fiscali europee.

In pratica: se hai un conto su un exchange europeo (autorizzato MiCA), l’Agenzia delle Entrate italiana riceverà automaticamente informazioni su:

  • Il valore totale delle tue cripto-attività
  • Le transazioni effettuate nell’anno (acquisti, vendite, conversioni)
  • Le commissioni pagate
  • Dati identificativi (nome, codice fiscale)

Questo cambia radicalmente il rapporto tra contribuenti e dichiarazione: non è più una questione di “se mi scoprono”, ma di dati già disponibili all’Agenzia delle Entrate in modo automatico.

Come dichiarare le criptovalute passo per passo

Ecco il percorso operativo per dichiarare correttamente le criptovalute nel Modello Redditi PF 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025/2026).

1. Raccogli la documentazione

Prima di tutto, scarica dallo/dagli exchange utilizzati lo storico completo delle transazioni in formato CSV o PDF. Hai bisogno di:

  • Data di ogni acquisto e prezzo di acquisto in euro
  • Data di ogni vendita e prezzo di vendita in euro
  • Saldo al 31 dicembre dell’anno d’imposta (in unità e in euro)
  • Eventuali rewards da staking, mining, airdrop

2. Calcola le plusvalenze con il metodo LIFO

Applica il metodo LIFO a ogni vendita effettuata durante l’anno. Il calcolo può essere complesso se hai effettuato molte operazioni: esistono software specializzati (Koinly, CoinTracking, Accointing) che automatizzano il calcolo in conformità con la normativa italiana.

3. Compila il Quadro W (monitoraggio fiscale)

Nel Quadro W indica il valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre. Qui calcoli anche l’IVCA (0,2% del valore). Se usi un exchange italiano che già applica la ritenuta, verifica con l’operatore quali dati devi ancora riportare nel W.

4. Compila il Quadro RT (plusvalenze)

Nel Quadro RT riporti le plusvalenze (e le minusvalenze) realizzate durante l’anno. Applichi l’aliquota del 33% alle plusvalenze nette. Se hai minusvalenze da anni precedenti (fino a 4 anni prima), le puoi compensare qui.

5. Wallet self-custody (Metamask, Ledger, ecc.)

Se utilizzi wallet non custodial (cioè dove sei tu a detenere le chiavi private), l’obbligo dichiarativo rimane identico. Non ci sono scuse: anche le cripto “nel tuo wallet” vanno dichiarate nel Quadro W. La difficoltà è che nessun operatore ti invierà automaticamente un riepilogo fiscale, quindi devi tenerla tu la contabilità.

6. Stablecoin

Le stablecoin in dollari come USDT (Tether) e USDC sono considerate cripto-attività ordinarie e tassate al 33%. Solo le stablecoin in euro conformi MiCAR (EMT) beneficiano dell’aliquota ridotta del 26% e della neutralità fiscale in caso di conversione. Tieni sempre la documentazione dei cambi euro/dollaro al momento delle operazioni.

Sanzioni per omessa dichiarazione delle criptovalute

Le sanzioni per chi non dichiara le criptovalute sono significative e si distinguono tra violazioni di monitoraggio fiscale e violazioni tributarie (mancato pagamento dell’imposta).

  • Omessa/infedele dichiarazione Quadro W (monitoraggio fiscale): sanzione dal 3% al 15% del valore delle cripto-attività non dichiarate per anno. Questa sanzione si applica indipendentemente dall’avere o meno realizzato plusvalenze.
  • Omesso versamento IVCA: sanzione del 30% dell’imposta non versata, più interessi legali.
  • Omessa dichiarazione plusvalenze (Quadro RT): sanzione ordinaria per infedele dichiarazione, dal 90% al 180% dell’imposta evasa, più gli interessi. Con ravvedimento operoso (prima che l’Agenzia ti contatti) le sanzioni si riducono drasticamente.

Con la piena operatività di DAC8 dal 2026, le probabilità di essere individuati dall’Agenzia delle Entrate sono aumentate moltissimo. Il ravvedimento operoso, se fatto prima di eventuali controlli, rimane lo strumento più conveniente per mettersi in regola sugli anni precedenti.

FAQ: Domande frequenti sulle criptovalute e la dichiarazione 2026

Devo dichiarare le criptovalute anche se non ho venduto nulla?

Sì. Se al 31 dicembre detieni cripto-attività, devi compilare il Quadro W del Modello Redditi PF per dichiararne il possesso e pagare l’IVCA (0,2% del valore). Non dichiarare il solo possesso (senza vendita) è comunque una violazione sanzionabile dal 3% al 15% del valore non dichiarato.

Quanto pago di tasse se vendo Bitcoin nel 2026?

Il guadagno netto (prezzo di vendita meno costo di acquisto con metodo LIFO) è tassato al 33% come imposta sostitutiva. Non esiste più nessuna soglia di esenzione: anche piccoli guadagni vanno dichiarati e tassati.

Le perdite in crypto riducono le tasse?

Sì. Le minusvalenze (perdite) possono essere compensate con le plusvalenze dello stesso anno nel Quadro RT. L’eccedenza di minusvalenze può essere riportata in avanti per 4 anni fiscali successivi. È quindi importante documentare anche le perdite e non solo i guadagni.

Cosa succede se uso un exchange estero non autorizzato MiCA?

Usare un exchange non autorizzato MiCA è un rischio sia legale (operazione con soggetto non regolamentato nell’UE) che fiscale: l’exchange potrebbe non comunicare i dati a DAC8, ma l’obbligo dichiarativo del contribuente rimane invariato. Eventuali omissioni restano comunque perseguibili dall’Agenzia delle Entrate tramite altri strumenti di indagine (es. movimenti bancari, bonifici verso exchange).

Posso fare il ravvedimento operoso per anni precedenti in cui non ho dichiarato?

Sì, il ravvedimento operoso è applicabile anche alle cripto-attività non dichiarate negli anni precedenti. Le sanzioni si riducono in modo significativo rispetto a una contestazione d’ufficio: tanto prima si presenta il ravvedimento, tanto minore è la sanzione. Il CAF Centro Fiscale può assisterti nella procedura di regolarizzazione.

Ho un portafoglio hardware (Ledger, Trezor): devo comunque dichiarare?

Assolutamente sì. Il wallet self-custody non esime dall’obbligo dichiarativo. Le cripto-attività detenute in wallet non custodiali vanno ugualmente indicate nel Quadro W, con il loro valore al 31 dicembre. L’unica differenza rispetto a un exchange è che devi tenere tu stesso la documentazione delle operazioni.


Hai criptovalute e non sai come dichiararle? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta.

La dichiarazione delle criptovalute è uno degli adempimenti più complessi del panorama fiscale italiano 2026: Quadro W, Quadro RT, metodo LIFO, IVCA, DAC8. Se hai dubbi, non rischiare: un errore o un’omissione può costare molto di più della consulenza.

Contatta il CAF Centro Fiscale per un preventivo personalizzato sulla consulenza fiscale criptovalute: analizziamo il tuo portafoglio, calcoliamo le plusvalenze con il metodo LIFO e compiliamo correttamente tutti i quadri della dichiarazione. Se hai anni pregressi non dichiarati, valutiamo insieme il ravvedimento operoso.

Prenota un appuntamento presso la nostra sede di Udine, chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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