CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIABonus Condizionatori 2026: Detrazione fino al 50% con e senza RistrutturazioneIl bonus condizionatori 2026 permette di detrarre dal reddito IRPEF una quota significativa della spesa per l’acquisto e l’installazione di un impianto di climatizzazione. A seconda della situazione, si può accedere a: la detrazione del 36% (abitazione principale) o del 30% con il Bonus Ristrutturazione Edilizia, oppure la detrazione del 50% o 65% tramite l’Ecobonus per interventi di efficienza energetica. Questa guida riporta tutte le regole aggiornate al 2026: requisiti, limiti di spesa, documenti e istruzioni per non perdere il beneficio fiscale.Novità 2026: la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha ridotto le aliquote del Bonus Ristrutturazione. Nel 2025 l’aliquota per l’abitazione principale era al 50%; nel 2026 scende al 36% per la prima casa e al 30% per gli altri immobili. Per i condizionatori ad alta efficienza, l’Ecobonus (50-65%) rimane la via più conveniente.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è il Bonus Condizionatori 2026 e Quali Incentivi EsistonoBonus Ristrutturazione 2026 per Condizionatori: Aliquote AggiornateEcobonus Condizionatori 2026: Detrazione al 50% o 65%Bonus Condizionatori Senza Ristrutturazione: È Possibile nel 2026?Tabella Riepilogativa: Confronto Bonus Condizionatori 2026Esempi Pratici: Quanto Risparmi con il Bonus Condizionatori 2026Documenti Necessari per il Bonus Condizionatori 2026Come Inserire il Bonus nella Dichiarazione dei RedditiConto Termico 3.0: L’Alternativa per Chi Non Paga IRPEFBonus Condizionatori in Condominio: Regole SpecialiDomande Frequenti (FAQ)Vuoi Recuperare il Massimo dalla Detrazione? Il CAF Centro Fiscale ti AiutaCos’è il Bonus Condizionatori 2026 e Quali Incentivi EsistonoCon l’espressione “bonus condizionatori 2026” si intende un insieme di agevolazioni fiscali che permettono di recuperare parte della spesa per l’acquisto, l’installazione o la sostituzione di un impianto di climatizzazione. Le principali misure attive nel 2026 sono:Bonus Ristrutturazione Edilizia (art. 16-bis TUIR): detrazione IRPEF del 36% sull’abitazione principale (30% per altri immobili) su spese fino a 96.000 euro. Include i condizionatori con pompa di calore. Nota: nel 2025 l’aliquota era del 50% per l’abitazione principale.Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013): detrazione del 50% o 65% per la sostituzione di impianti con sistemi ad alta efficienza energetica (classe A o superiore con pompa di calore). Le aliquote Ecobonus sono confermate anche per il 2026.Conto Termico 3.0: incentivo diretto gestito dal GSE per la sostituzione di generatori di calore con pompe di calore. Non è una detrazione fiscale ma un contributo in conto energia erogato direttamente.Le norme di riferimento per il 2026 sono stabilite dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha rimodulato il Bonus Ristrutturazione con aliquote ridotte, e dai decreti attuativi sull’efficienza energetica che confermano le aliquote Ecobonus invariate. Bonus Ristrutturazione 2026 per Condizionatori: Aliquote AggiornateIl Bonus Ristrutturazione, disciplinato dall’art. 16-bis TUIR (DPR 917/1986), consente di detrarre le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra cui l’installazione di impianti di climatizzazione. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto un sistema a scalare delle aliquote:AnnoAliquota — Ab. PrincipaleAliquota — Altri ImmobiliSpesa Massima2024 (storico)50%50%96.000 euro202550%36%96.000 euro202636%30%96.000 euroFonte: art. 16-bis TUIR, come modificato dalla L. 207/2024. Requisiti per accedere al Bonus Ristrutturazione 2026L’immobile deve essere a uso residenziale (abitazione principale, seconda casa, pertinenza).Il contribuente deve essere titolare di diritto reale sull’immobile oppure detentore legittimo (locatario, comodatario) con consenso scritto del proprietario.Il pagamento deve avvenire tramite bonifico parlante con causale: “Detrazione art. 16-bis DPR 917/1986”, codice fiscale del beneficiario e P.IVA/CF del fornitore.Importo massimo detraibile su una spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.La detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo.Quali Condizionatori Rientrano nel Bonus RistrutturazioneRientrano nella detrazione i condizionatori che svolgono anche funzione di riscaldamento: i sistemi pompa di calore reversibili. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel tempo che i condizionatori con pompa di calore, essendo sistemi di climatizzazione invernale, sono assimilabili agli impianti di riscaldamento e detraibili come intervento autonomo. I condizionatori solo raffreddamento (split estivo) rientrano solo se parte di un più ampio intervento di recupero edilizio.Tipo di impiantoRientra nel Bonus Ristrutturazione 2026?Condizionatore con pompa di calore (reversibile)Sì, anche come intervento autonomo (36% 1a casa / 30% altri)Condizionatore solo freddo (split estivo)Solo se abbinato a interventi di ristrutturazione più ampiClimatizzatore con pompa di calore classe A+Sì (conviene valutare Ecobonus 65% come alternativa)Fancoil, sistemi centralizzatiSì, se parte di intervento complessivoEcobonus Condizionatori 2026: Detrazione al 50% o 65%L’Ecobonus, introdotto dal D.L. 63/2013 (art. 14) e prorogato con aliquote invariate anche per il 2026, è la misura più vantaggiosa per chi sostituisce un vecchio impianto con uno nuovo ad alta efficienza. A differenza del Bonus Ristrutturazione — le cui aliquote sono state ridotte nel 2026 — l’Ecobonus mantiene percentuali più elevate per gli interventi di efficienza energetica certificata. Quando si applica il 50% e quando il 65%65%: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza (classe A o superiore, con valori EER/COP adeguati alle soglie ministeriali). Spesa massima: 46.154 euro (beneficio massimo 30.000 euro).50%: acquisto e installazione di pompe di calore in sostituzione di impianti esistenti (classe A minima). Spesa massima: 60.000 euro (beneficio massimo 30.000 euro).Requisiti tecnici per l’Ecobonus condizionatoriL’impianto deve avere una classe energetica minima A (classificazione SEER/SCOP per sistemi reversibili).Obbligatoria la Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori sul portale enea.it.L’immobile deve essere già esistente e in possesso di regolare titolo edilizio.La fattura deve indicare il costo della manodopera separatamente dai materiali.Pagamento con bonifico parlante con causale: “Pagamento per intervento di riqualificazione energetica art. 14 D.L. 63/2013”.Nota: la Comunicazione ENEA è obbligatoria per l’Ecobonus. Per il Bonus Ristrutturazione su impianti di climatizzazione invernale (pompe di calore) la comunicazione ENEA è anch’essa obbligatoria entro 90 giorni. Per i sistemi di sola climatizzazione estiva la comunicazione ENEA non è richiesta.Bonus Condizionatori Senza Ristrutturazione: È Possibile nel 2026?Una delle domande più frequenti è se sia possibile usufruire del bonus senza effettuare altri lavori di ristrutturazione. La risposta dipende dal tipo di impianto e dal bonus scelto:Condizionatore con pompa di calore (reversibile) — Bonus Ristrutturazione 2026: Sì, è possibile detrarre il 36% (ab. principale) o 30% (altri immobili) anche senza contestuali lavori di ristrutturazione, purché il sistema sostituisca un vecchio impianto.Condizionatore con pompa di calore ad alta efficienza — Ecobonus: Sì, la detrazione del 50% o 65% si applica senza bisogno di altri lavori, come intervento autonomo di sostituzione.Condizionatore split solo freddo: No, non rientra come intervento autonomo. Può essere incluso nella spesa detraibile se installato insieme ad altri interventi di recupero edilizio.L’Agenzia delle Entrate ha confermato nel tempo che i condizionatori con pompa di calore, essendo sistemi di climatizzazione invernale, rientrano tra gli impianti di riscaldamento detraibili anche come intervento indipendente. Tabella Riepilogativa: Confronto Bonus Condizionatori 2026ParametroBonus Ristrutturazione (ab. princ.)Bonus Ristrutturazione (altri imm.)Ecobonus 65%Ecobonus 50%Detrazione36%30%65%50%Spesa massima96.000 euro96.000 euro46.154 euro60.000 euroBeneficio massimo34.560 euro28.800 euro30.000 euro30.000 euroRate10 anni10 anni10 anni10 anniComunicazione ENEASì (riscaldamento)Sì (riscaldamento)ObbligatoriaObbligatoriaImpianto minimoPompa di calorePompa di caloreClasse A+ alta eff.Classe AIntervento autonomoSìSìSìSì Esempi Pratici: Quanto Risparmi con il Bonus Condizionatori 2026Per capire concretamente il risparmio ottenibile, ecco tre scenari pratici:Esempio 1: Installazione Monosplit Pompa di Calore — Abitazione PrincipaleSpesa totale (apparecchio + installazione): 2.500 euroBonus Ristrutturazione al 36% (prima casa 2026): 900 euro da recuperare (90 euro/anno per 10 anni)Alternativa Ecobonus 50% (se classe A): 1.250 euro da recuperare — 125 euro/anno. Converebbe scegliere l’Ecobonus.Esempio 2: Sostituzione Impianto Centralizzato con Pompa di Calore Classe A+Spesa totale: 15.000 euroEcobonus al 65%: 9.750 euro da recuperare (975 euro/anno per 10 anni)Alternativa Bonus Ristrutturazione 36%: solo 5.400 euro — l’Ecobonus conviene nettamente.Esempio 3: Multisplit in Appartamento con Ristrutturazione in CorsoSpesa totale ristrutturazione (incluso impianto): 40.000 euroBonus Ristrutturazione al 36% (prima casa): 14.400 euro da recuperare (1.440 euro/anno per 10 anni)Documenti Necessari per il Bonus Condizionatori 2026Per usufruire del bonus condizionatori 2026, è necessario conservare i seguenti documenti: Documenti per Bonus Ristrutturazione (36%/30%)Fattura dell’impresa installatrice con descrizione del lavoroRicevuta del bonifico parlante con causale “Detrazione art. 16-bis DPR 917/1986”Visura catastale dell’immobilePer lavori condominiali: delibera assembleare e tabella millesimaleDichiarazione di consenso del proprietario (se inquilini o comodatari)Documenti Aggiuntivi per EcobonusScheda tecnica del condizionatore con indicazione della classe energeticaCertificazione del produttore che attesti i valori SEER e SCOPRicevuta di invio Comunicazione ENEA (entro 90 giorni dalla fine lavori — termine perentorio)Asseverazione del tecnico abilitato (per interventi sopra le soglie previste)Eventuale attestato di prestazione energetica (APE)Il bonifico parlante è il documento più importante: la causale deve riportare esplicitamente il riferimento normativo corretto. Senza bonifico parlante corretto, la detrazione viene negata in sede di controllo fiscale.Come Inserire il Bonus nella Dichiarazione dei RedditiIl bonus condizionatori viene recuperato tramite la dichiarazione dei redditi annuale (Modello 730 o Modello Redditi PF). La detrazione è ripartita in 10 rate annuali, a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa.Modello 730: quadro E, sezione II per il Bonus Ristrutturazione; sezione IV per l’Ecobonus.Modello Redditi PF: quadro RP, sezione III-A (ristrutturazione) o III-B (risparmio energetico).Chi presenta il 730 precompilato troverà spesso i dati già precaricati, ma deve verificarli attentamente.Attenzione per chi ha reddito basso o incapienza fiscale: la detrazione è di tipo IRPEF e riduce solo l’imposta dovuta. Se l’IRPEF dovuta è inferiore alla rata annua di detrazione, la parte eccedente non viene rimborsata: va persa. In questi casi può convenire il Conto Termico, che prevede un contributo diretto in denaro.Conto Termico 3.0: L’Alternativa per Chi Non Paga IRPEFIl Conto Termico 3.0, gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), non è una detrazione fiscale ma un contributo diretto in denaro, erogato in 2 o 5 anni sul conto corrente del beneficiario. Con gli aggiornamenti del 2025, le aliquote di incentivo per le pompe di calore sono state migliorate. È particolarmente vantaggioso per:Pensionati con reddito basso (che pagano poco o nulla di IRPEF)Chi non ha capienza fiscale sufficiente per recuperare la detrazioneAziende ed enti pubblici (il Conto Termico copre anche le persone giuridiche)L’incentivo copre fino al 65% della spesa per la sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza. La domanda si presenta sul portale GSE dopo la conclusione dei lavori. Il Conto Termico non è cumulabile con l’Ecobonus per lo stesso intervento, ma è cumulabile con contributi regionali o comunali nei limiti di legge. Per approfondire: Conto Termico 3.0 e la sua cumulabilità con altri incentivi. Bonus Condizionatori in Condominio: Regole SpecialiQuando l’intervento riguarda le parti comuni condominiali (ad esempio sostituzione del sistema centralizzato), le regole cambiano leggermente:La delibera assembleare deve approvare l’intervento con la maggioranza richiesta dal Codice Civile (art. 1136).Ogni condomino può detrarre la propria quota di spesa proporzionale ai millesimi di proprietà.Il tetto dei 96.000 euro si applica per ciascuna unità abitativa.L’amministratore deve certificare a ogni condomino la quota di spesa sostenuta.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti (FAQ) Il bonus condizionatori è al 50% nel 2026?Il Bonus Ristrutturazione nel 2026 è stato ridotto dalla Legge di Bilancio 2025: 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili. Il 50% era in vigore nel 2025 solo per la prima casa. Tuttavia, tramite l’Ecobonus, è ancora possibile ottenere il 50% (classe A) o addirittura il 65% (classe A+/alta efficienza) per condizionatori con pompe di calore efficienti.Posso detrarre un condizionatore split solo freddo?Uno split solo freddo non rientra nel Bonus Ristrutturazione come intervento autonomo. Può essere incluso nella spesa detraibile se installato contestualmente ad altri lavori di recupero edilizio. Per l’Ecobonus è escluso: occorre che l’impianto abbia anche funzione di riscaldamento (pompa di calore reversibile).Qual è la differenza tra Ecobonus e Bonus Ristrutturazione 2026?Nel 2026 l’Ecobonus è la scelta più conveniente per i condizionatori ad alta efficienza: garantisce il 50% o 65% contro il 36%/30% del Bonus Ristrutturazione. Il Bonus Ristrutturazione ha un tetto di spesa più alto (96.000 euro) ma l’aliquota ridotta lo rende meno competitivo per interventi di valore medio-basso. Scegli l’Ecobonus se l’impianto è classe A o superiore con pompa di calore.Posso detrarre anche le spese di installazione?Sì. Le spese detraibili includono sia il costo dell’apparecchio sia le spese di installazione (manodopera), a condizione che siano riportate in fattura. Non sono detraibili le spese di manutenzione ordinaria o pulizia del filtro.Se l’immobile è in affitto, posso detrarre il condizionatore?Sì. L’inquilino può usufruire della detrazione con il consenso scritto del proprietario, sostenendo e pagando la spesa. Il proprietario che effettua i lavori per la proprietà locata può a sua volta detrarre, ma non entrambi per la stessa spesa.C’è una scadenza per inviare la Comunicazione ENEA?Sì. Per l’Ecobonus la Comunicazione ENEA deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Il termine è perentorio: in caso di invio tardivo si perde il diritto all’Ecobonus. Per il Bonus Ristrutturazione su impianti di climatizzazione invernale con pompa di calore, la comunicazione ENEA è anch’essa obbligatoria entro 90 giorni.Vuoi Recuperare il Massimo dalla Detrazione? Il CAF Centro Fiscale ti AiutaGestire correttamente il bonus condizionatori 2026 richiede attenzione: il tipo di impianto, la causale del bonifico, la comunicazione ENEA, la scelta tra Ecobonus e Bonus Ristrutturazione. Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, è ancora più importante valutare quale incentivo conviene per la tua situazione specifica.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione del Modello 730, la gestione di tutte le detrazioni edilizie e il calcolo preciso del beneficio fiscale. Per approfondire le detrazioni correlate, consulta anche:Bonus Ristrutturazione Casa 2026: Detrazioni e Limiti (aliquote aggiornate 2026)Bonus Mobili 2026: Detrazione 50% e Importo Massimo 5.000 EuroCome Inserire il Bonus Mobili nel Modello 730/2026Conto Termico 3.0: Cumulabilità con Altri IncentiviContattaci: Viale Giuseppe Tullio 13, Udine | Tel. 0432 1638640 | WhatsApp 366 6018121 | info@centrofiscale.comGiugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 22:23:482026-06-28 00:09:16Bonus Condizionatori 2026: Detrazione fino al 50% con e senza Ristrutturazione
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIDetrazione Mantenimento Cane Guida 2026: 1.100 euro nel Modello 730 (rigo E81)La detrazione per il mantenimento del cane guida è un'agevolazione fiscale riservata alle persone non vedenti che possiedono un cane guida regolarmente addestrato. Nel Modello 730/2026 (redditi 2025) la detrazione forfettaria sale da 1.000 a 1.100 euro: un importo fisso, non legato al 19% e non subordinato alla presentazione di scontrini o fatture.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo come funziona davvero la detrazione del rigo E81 del Quadro E, chi può richiederla, come si compila il modello e perché è importante distinguerla dalla diversa detrazione del 19% sulle spese di acquisto del cane guida. Cos'è la detrazione forfettaria mantenimento cane guida (rigo E81)Il rigo E81 del Modello 730/2026 è dedicato esclusivamente alle persone non vedenti che mantengono un cane guida. Si tratta di una detrazione forfettaria: barrando la casella, viene riconosciuto un importo fisso, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute per l'animale (cibo, veterinario, accessori).Nel 730/2026 l'importo della detrazione forfettaria sale a 1.100 euro (era 1.000 euro fino al 730/2025). Il nuovo importo viene applicato in fase di compilazione del modello e compare al rigo 38 del prospetto di liquidazione (il riepilogo delle detrazioni).Anno fiscaleModello 730Detrazione forfettariaRedditi 2024730/20251.000 euroRedditi 2025730/20261.100 euroNon è il 19%: è una somma fissaÈ importante chiarire un equivoco frequente: la detrazione del rigo E81 non è il 19% di un importo. Si tratta di una somma fissa che il sistema applica direttamente in dichiarazione barrando la casella, senza calcoli percentuali.La differenza con altre voci del Quadro E è sostanziale: per le spese mediche, ad esempio, occorre indicare l'importo speso e l'Agenzia delle Entrate calcola il 19% al netto della franchigia di 129,11 euro. Per il mantenimento del cane guida, invece, basta barrare la casella e l'importo di 1.100 euro viene riconosciuto in via forfettaria.Chi può richiedere la detrazioneLa detrazione del rigo E81 spetta esclusivamente alla persona non vedente proprietaria del cane guida. Non può essere indicata in dichiarazione da un familiare, anche se la persona non vedente è fiscalmente a carico. È un punto delicato che spesso genera confusione nelle famiglie con un componente non vedente a carico.Conseguenza pratica: la persona non vedente proprietaria del cane guida deve presentare il proprio Modello 730 (o Modello Redditi PF) per beneficiare della detrazione, anche se per il resto sarebbe a carico fiscale di un familiare. Senza dichiarazione propria, la detrazione viene persa.Requisiti soggettiviCecità totale oppure residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzionePossesso effettivo del cane guida regolarmente addestrato presso un centro riconosciutoIndicazione una sola volta per ciascun contribuente, anche in caso di possesso di più cani guida La detrazione è legata alla capienza fiscaleLa detrazione forfettaria di 1.100 euro è un importo che si sottrae direttamente dall'IRPEF dovuta. Funziona quindi solo se il contribuente paga IRPEF sufficiente: la quota di detrazione che eccede l'imposta lorda viene perduta, perché non è un credito d'imposta rimborsabile.Esempi praticiIRPEF dovuta 0 euro: il contribuente non recupera nulla. La detrazione di 1.100 euro non genera rimborso.IRPEF dovuta 500 euro: il contribuente recupera solo 500 euro. La parte eccedente (600 euro) viene persa.IRPEF dovuta 1.500 euro: il contribuente recupera l'intera detrazione di 1.100 euro.Per questo motivo la detrazione è piena solo per chi ha un reddito imponibile sufficiente a generare imposta lorda capiente. Nei casi di reddito basso o nullo, l'agevolazione è solo parziale o inesistente.Come compilare il rigo E81 nel Modello 730/2026La compilazione è estremamente semplice: nella Sezione VI del Quadro E (“Altre detrazioni”), in corrispondenza del rigo E81, basta apporre una X nella casella. Non occorre indicare l'importo, né allegare scontrini o fatture: l'importo forfettario di 1.100 euro viene applicato in automatico dal sistema.Documentazione da conservareAnche se non serve allegare nulla in dichiarazione, il contribuente deve conservare per eventuali controlli:Certificato medico di cecità (totale o con residuo visivo non superiore a 1/20)Documentazione del centro di addestramento riconosciuto da cui proviene il cane guidaDocumenti che attestino la proprietà del cane (microchip, libretto sanitario)Dove appare nella dichiarazioneUna volta compilato il rigo E81 e completata la dichiarazione, l'importo della detrazione forfettaria di 1.100 euro compare al rigo 38 del prospetto di liquidazione del Modello 730/2026. Consigliamo di verificare sempre questa sezione prima di firmare la dichiarazione.Diversa dalla detrazione del 19% per l'acquisto del caneIl rigo E81 va tenuto separato dalla detrazione del 19% per l'acquisto del cane guida, che rientra invece tra le spese sanitarie del rigo E5. Sono due agevolazioni distinte e cumulabili:Acquisto cane guidaMantenimento cane guidaRigoE5 (spese sanitarie 19%)E81 (detrazione forfettaria)TipoDetrazione 19% sull'importo spesoImporto fisso 1.100 euroFrequenzaUna volta ogni 4 anniOgni annoDocumentiFattura di acquistoNessuno (basta barrare la casella)IVA acquistoAliquota agevolata 4%—Chi acquista per la prima volta un cane guida può quindi beneficiare nello stesso anno sia della detrazione del 19% sulla spesa di acquisto (rigo E5), sia della detrazione forfettaria di mantenimento (rigo E81). Negli anni successivi, fino al successivo acquisto, resta solo la detrazione forfettaria del rigo E81. Lo storico degli importi nel tempoL'importo forfettario per il mantenimento del cane guida ha avuto diversi adeguamenti nel corso degli anni:Fino al 2001: 1.000.000 di lireDal 2002 con l'introduzione dell'euro: 516,46 euroDal 730/2020 (redditi 2019): 1.000 euroDal 730/2026 (redditi 2025): 1.100 euro📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sul rigo E81Devo conservare scontrini per cibo e veterinario?No. La detrazione forfettaria del rigo E81 prescinde dalle spese effettivamente sostenute. Non occorre conservare scontrini di cibo, accessori o visite veterinarie. È sufficiente la documentazione di proprietà del cane guida e del certificato di cecità.Posso indicare in dichiarazione il cane guida del mio familiare a carico?No. La detrazione del rigo E81 spetta esclusivamente alla persona non vedente proprietaria del cane. Anche se il familiare non vedente è fiscalmente a tuo carico, la detrazione non è trasferibile: deve essere il proprietario a presentare la propria dichiarazione.Cosa succede se la mia IRPEF è inferiore a 1.100 euro?Recuperi solo l'importo pari all'IRPEF dovuta. La parte di detrazione eccedente l'imposta lorda non genera rimborso e viene perduta. La detrazione forfettaria del rigo E81 non è un credito d'imposta rimborsabile.Cosa cambia tra il 730/2025 e il 730/2026?L'importo forfettario passa da 1.000 a 1.100 euro. La modalità di compilazione (barrare la casella E81) e i requisiti per beneficiare della detrazione restano invariati.Hai bisogno di aiuto con il tuo Modello 730?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le persone con disabilità visiva nella corretta compilazione del Modello 730/2026, garantendo l'applicazione di tutte le detrazioni spettanti, inclusa la detrazione forfettaria di 1.100 euro per il mantenimento del cane guida.Per prendere appuntamento o richiedere informazioni, contatta il nostro CAF di Udine: ti aiuteremo a verificare i requisiti, raccogliere la documentazione necessaria e a compilare la dichiarazione in modo corretto. Maggio 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-03 08:17:392026-05-31 17:58:15Detrazione Mantenimento Cane Guida 2026: 1.100 euro nel Modello 730 (rigo E81)
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIComunicazione Spese Condominiali 2026: Ultimo Giorno per la Detrazione al 50%Oggi 17 marzo 2026 è l’ultimo giorno utile per l’invio della comunicazione delle spese condominiali 2025 all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione è obbligatoria per permettere ai condòmini di ottenere la detrazione fiscale del 50% sui lavori condominiali effettuati nel 2025, da indicare nel 730/2026 o nel Modello Redditi.Se l’amministratore di condominio non rispetta la scadenza, i condòmini rischiano di perdere il diritto alla detrazione, con conseguenze economiche rilevanti. Vediamo nel dettaglio cosa fare e come verificare che l’adempimento sia stato corretto. 📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è la Comunicazione delle Spese CondominialiChi Deve Inviare la ComunicazioneScadenza e Conseguenze del Mancato InvioCome Verificare se l’Amministratore Ha InviatoCome i Condòmini Recuperano i Dati per il 730Cos’è la Comunicazione delle Spese CondominialiLa comunicazione delle spese condominiali è un adempimento telematico introdotto dall’articolo 1, comma 20, Legge 205/2017. L’amministratore del condominio deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 17 marzo di ogni anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi sulle parti comuni dell’edificio che danno diritto a detrazioni fiscali.Queste spese includono:Ristrutturazioni edilizie (bonus ristrutturazione 50%)Efficientamento energetico (ecobonus 50-65%)Adozione misure antisismiche (sismabonus)Installazione impianti fotovoltaiciRecupero patrimonio edilizioLa comunicazione contiene per ogni condòmino:Codice fiscaleImporto delle spese sostenuteQuota millesimaleTipologia di interventoDati dei bonifici effettuatiSenza questa comunicazione, i condòmini non possono inserire la detrazione nel 730 precompilato e rischiano di perdere il beneficio fiscale. Chi Deve Inviare la ComunicazioneL’obbligo di invio spetta esclusivamente all’amministratore del condominio. I singoli condòmini non devono fare nulla, se non verificare che l’amministratore abbia adempiuto correttamente.L’amministratore deve:Raccogliere i dati delle spese sostenute nel 2025Compilare il modello telematico predisposto dall’Agenzia delle EntrateInviare la comunicazione tramite Entratel o Fisconline (canali telematici ufficiali)Conservare la ricevuta di avvenuta trasmissioneInformare i condòmini dell’avvenuto invioSe il condominio non ha amministratore (edifici fino a 8 condòmini), l’obbligo ricade su uno dei condòmini, che deve essere delegato dall’assemblea.In caso di cambio amministratore durante l’anno, l’obbligo spetta a chi era in carica al 31 dicembre 2025. Scadenza e Conseguenze del Mancato InvioLa scadenza per l’invio della comunicazione delle spese condominiali relative al 2025 è 17 marzo 2026 (oggi). Questa data è perentoria e non prorogabile.Conseguenze del mancato invio:Perdita della detrazione: I condòmini non potranno detrarre le spese condominiali nel 730/2026Sanzione amministrativa: L’amministratore rischia una sanzione da 100 a 200 euro per condominio (DL 78/2010)Responsabilità civile: I condòmini possono chiedere il risarcimento del danno all’amministratore inadempienteRevoca incarico: L’assemblea può deliberare la revoca dell’amministratore per grave inadempienzaCosa fare se la scadenza è passata:Se l’amministratore non ha inviato la comunicazione entro oggi, i condòmini possono ancora procedere autonomamente alla detrazione nel 730, ma dovranno:Conservare documenti: Delibera assembleare, fatture, bonifici parlantiCompilare manualmente il quadro E del 730 (non sarà precompilato)Rischio controlli: Maggiore probabilità di ricevere richieste di chiarimenti dall’Agenzia Come Verificare se l’Amministratore Ha InviatoI condòmini possono verificare l’avvenuto invio della comunicazione in diversi modi:1. Richiesta diretta all’amministratoreChiedere all’amministratore di:Mostrare la ricevuta di trasmissione telematicaFornire copia della comunicazione inviataComunicare il protocollo di presentazione2. Accesso al 730 precompilato (da aprile 2026)Dal 15 aprile 2026, quando sarà disponibile il 730 precompilato, i condòmini potranno verificare se le spese condominiali sono già inserite nel quadro E. Se presenti, significa che l’amministratore ha inviato correttamente.3. Cassetto fiscaleAccedendo al proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Consultazione” sarà visibile l’elenco delle detrazioni comunicate da terzi.4. Assemblea condominialeL’amministratore è tenuto a dare comunicazione all’assemblea dell’avvenuto invio, solitamente nella prima riunione utile dopo la scadenza.Se l’amministratore non fornisce riscontro o non ha adempiuto, i condòmini possono:Sollecitare formalmente via PEC o raccomandataConvocare assemblea straordinariaRivolgersi al CAF per assistenza nella compilazione manuale del 730 Come i Condòmini Recuperano i Dati per il 730Una volta inviata la comunicazione dall’amministratore, i dati delle spese condominiali vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate e resi disponibili ai condòmini in due modi:1. 730 precompilato (automatico)Dal 15 aprile 2026, le spese condominiali appariranno automaticamente nel quadro E del 730 precompilato, con:Codice intervento (3 = spese condominiali)Importo detraibilePercentuale detrazione (50%, 65%, ecc.)Numero rata (le detrazioni si spalmeranno in 10 anni)Il condòmino dovrà solo verificare la correttezza dei dati e confermare.2. Attestato dall’amministratoreL’amministratore è tenuto a rilasciare a ogni condòmino un “certificato di attribuzione spese” che riporta:Descrizione interventoImporto totale lavoriQuota millesimale del condòminoImporto detraibileEstremi bonificiQuesto documento serve come prova in caso di controlli fiscali e va conservato per 10 anni (durata della detrazione).Cosa fare se i dati non appaiono nel 730 precompilato:Verificare con l’amministratore se la comunicazione è stata inviataRichiedere l’attestato cartaceoCompilare manualmente il quadro E con assistenza di un CAFConservare tutta la documentazione (delibera, fatture, bonifici) 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulle Spese CondominialiCosa succede se l’amministratore non invia la comunicazione entro il 17 marzo?I condomini rischiano di perdere la detrazione fiscale del 50% sui lavori condominiali. L’amministratore puo essere sanzionato con multe da 100 a 200 euro e i condomini possono chiedere risarcimento danni. E comunque possibile compilare manualmente il 730 conservando tutta la documentazione.Come faccio a sapere se il mio amministratore ha inviato la comunicazione?Puoi chiedere direttamente all’amministratore la ricevuta di trasmissione, oppure verificare dal 15 aprile 2026 se le spese condominiali appaiono nel tuo 730 precompilato (quadro E). In alternativa, controlla il cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Posso inviare io la comunicazione se l’amministratore non lo fa?No, l’obbligo spetta solo all’amministratore del condominio. Tuttavia, puoi sollecitarlo formalmente via PEC, convocare un’assemblea straordinaria per revocarlo, oppure rivolgerti a un CAF per compilare manualmente il 730 conservando delibera, fatture e bonifici.Quali spese condominiali danno diritto alla detrazione del 50%?Le spese detraibili al 50% includono: ristrutturazioni edilizie sulle parti comuni, efficientamento energetico (ecobonus), sismabonus, installazione fotovoltaico, recupero patrimonio edilizio. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria (es. pulizie, giardinaggio).📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.ARTICOLI CORRELATIMarzo 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-17 10:38:322026-05-31 10:13:15Comunicazione Spese Condominiali 2026: Ultimo Giorno per la Detrazione al 50%
CAFDetrazione fiscale – Bonus ArrediI contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012. E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati.In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.Quali beniLa detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:mobiligrandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito)Aprono all’ulteriore detrazione anche i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere.In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenzialedi manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenzialidi restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenzialidi ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenzialinecessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenzadi restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.Non è, invece, richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato; il collegamento deve esserci con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. ADEMPIMENTIIl contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolatiil codice fiscale del beneficiario della detrazioneil numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Novembre 13, 2013/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2013/11/arredi1.jpg 362 600 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2013-11-13 10:03:152026-05-31 18:34:02Detrazione fiscale – Bonus Arredi
CAFQuali farmaci puoi detrarre nella tua dichiarazione dei redditi?SPESE PER L’ACQUISTO DI FARMACICondizioni per la detraibilitàLe spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:specialità medicinalifarmacimedicinali omeopaticiCONDIZIONI PER LA DETRAIBILITA’I prodotti sopra descritti devono essere acquistati presso le farmacie, le sole autorizzate alla venditadei medicinali (Circolare n. 24/E del 10.06.2004).Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito delD.L. 223/2006, possono essere commercializzati presso supermercati e tutti gli altri esercizicommerciali (esclusi gli alimentari).Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 sonodetraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d.“scontrino parlante”) in cui risultino specificati:la naturala qualitàla quantità dei prodotti acquistaticodice fiscale del destinatario (Circolare n. 18/E del 21.04.2009)Indicazioni richieste nei documenti di certificazioni (fattura o scontrino fiscale) – Chiarimenti:natura del prodotto acquistato: per escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia è sufficiente l’indicazione generica di “farmaco” o “medicinale” o altre sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, “Ticket” e abbreviazioni quali “med” e “f.co”qualità: tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy, lo scontrino non dovrà più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati; in luogo di questa, è necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). Anche per i medicinali omeopatici è necessaria l’indicazione del numero identificativo della qualità del prodotto (Circolare n. 21/E del 23.04.2010)Preparazioni galeniche (medicinali preparati in farmacia): anche per l’acquisto di tali prodotti è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso “preparazione galenica”), quantità e codice fiscale del destinatario.Se per tali medicinali la farmacia incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti ènecessario ricorrere all’emissione della fattura (Risoluzione n. 218/E del 12.08.2009) Domande Frequenti sulle Spese Mediche Quali spese mediche posso detrarre nel 730?Puoi detrarre il 19% delle spese mediche che superano la franchigia di 129,11 euro. Sono inclusi: visite mediche, farmaci, dispositivi medici, analisi, interventi chirurgici, protesi e cure dentistiche.Come devo pagare le spese mediche per detrarle?Le spese mediche devono essere pagate con metodi tracciabili (bancomat, carta, bonifico). Fanno eccezione farmaci e dispositivi medici, che si possono pagare anche in contanti.Dove trovo le spese mediche per il 730 precompilato?Le spese mediche sono gia inserite nel 730 precompilato grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Il CAF Centro Fiscale verifica che siano corrette e complete.Posso detrarre le spese mediche dei familiari a carico?Si, puoi detrarre le spese mediche sostenute per familiari fiscalmente a carico (reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per figli sotto 24 anni).Approfondimenti sulle Detrazioni FiscaliDichiarazione dei Redditi 2026730 Precompilato: Come FunzionaGuida alle Detrazioni FiscaliContatta il CAF Centro FiscaleAffidati al CAF Centro Fiscale di UdineOltre 30 anni di esperienza al servizio di privati e aziende del Friuli Venezia Giulia.PRENOTA APPUNTAMENTOFebbraio 4, 2013/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2013/10/farmaci.jpg 301 450 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2013-02-04 23:47:092026-02-25 06:12:43Quali farmaci puoi detrarre nella tua dichiarazione dei redditi?
CAFQuali dispositivi medici puoi detrarre nella tua dichiarazione dei redditi?Condizioni per la detraibilità ed elenco dei dispositivi di uso più comuneNozione di dispositivi medici: sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore. CONDIZIONI PER LA DETRAIBILITA’Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale NON consente la detrazione della relativa spesa.Si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora: • dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione (non il codice alfanumerico) del dispositivo medico; • è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE (Circolare n. 20/E del 13.05.2011) ELENCO DISPOSITIVI DI USO PIU’ COMUNEPremesso che non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare, per agevolare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (Allegato alla Circolare n. 20/E del 13.05.2011).Per i dispositivi medici compresi nell’elenco il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. (Circolare n. 20/E del 13.05.2011)1) Esempi di Dispositivi Medici (MD) secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997lenti oftalmiche correttive dei difetti visivimontature per lenti correttive dei difetti visiviocchiali premontati per presbiopiaapparecchi acusticicerotti, bende, garze e medicazioni avanzatesiringhetermometriapparecchi per aerosolapparecchi per la misurazione della pressione arteriosapenna pungidito e lancette per il per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemiapannoloni per incontinenzaprodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale, ecc…)ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle, ecc…)lenti a contattosoluzioni per lenti a contattoprodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti, ecc…)materassi ortopedici e materassi antidecubito 2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000contenitori campioni (urine, feci)test di gravidanzatest di ovulazionetest menopausastrisce/strumenti per la determinazione del glucosiostrisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDLstrisce/strumenti per la determinazione dei trigliceriditest autodiagnosi prostata PSAtest autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)test per la rilevazione di sangue occulto nelle fecitest autodiagnosi per la celiachia Domande Frequenti sulle Spese Mediche Quali spese mediche posso detrarre nel 730?Puoi detrarre il 19% delle spese mediche che superano la franchigia di 129,11 euro. Sono inclusi: visite mediche, farmaci, dispositivi medici, analisi, interventi chirurgici, protesi e cure dentistiche.Come devo pagare le spese mediche per detrarle?Le spese mediche devono essere pagate con metodi tracciabili (bancomat, carta, bonifico). Fanno eccezione farmaci e dispositivi medici, che si possono pagare anche in contanti.Dove trovo le spese mediche per il 730 precompilato?Le spese mediche sono gia inserite nel 730 precompilato grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Il CAF Centro Fiscale verifica che siano corrette e complete.Posso detrarre le spese mediche dei familiari a carico?Si, puoi detrarre le spese mediche sostenute per familiari fiscalmente a carico (reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per figli sotto 24 anni).Approfondimenti sulle Detrazioni FiscaliDichiarazione dei Redditi 2026730 Precompilato: Come FunzionaGuida alle Detrazioni FiscaliContatta il CAF Centro FiscaleAffidati al CAF Centro Fiscale di UdineOltre 30 anni di esperienza al servizio di privati e aziende del Friuli Venezia Giulia.PRENOTA APPUNTAMENTOGennaio 29, 2013/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2013/04/contrib_155477.jpg 265 459 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2013-01-29 19:13:582026-02-25 06:13:21Quali dispositivi medici puoi detrarre nella tua dichiarazione dei redditi?