CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PAC e Pensione, PATRONATOFondi pensione, nuove regole da luglio tra deduzione e nuove modalità di renditaI fondi pensione tornano al centro del dibattito previdenziale italiano: a partire da luglio 2026 entrano in vigore alcune importanti novità che riguardano sia il regime di deduzione fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare, sia le modalità di erogazione della rendita una volta maturato il diritto alla prestazione. Si tratta di aggiornamenti rilevanti che impattano sui lavoratori dipendenti, sugli autonomi, sui titolari di partita IVA in regime forfettario e persino sui familiari fiscalmente a carico. Capire come funzionano le nuove regole è il primo passo per decidere se aderire a un fondo pensione, se aumentare i versamenti volontari oppure se rivedere la pianificazione della propria pensione integrativa.In questa guida completa analizziamo tutte le novità della previdenza complementare 2026: dal tetto di deducibilità fiscale di 5.164,57 euro annui alle nuove modalità di rendita, dal regime di tassazione agevolata del 15% (riducibile fino al 9%) alla nuova flessibilità nelle anticipazioni e nei riscatti. Spiegheremo cosa cambia per chi versa il TFR al fondo, come si calcola il vantaggio fiscale concreto e quali documenti raccogliere per dichiarare correttamente i contributi nel modello 730/2026. Trovi inoltre tabelle riassuntive, esempi pratici con simulazioni numeriche e una sezione FAQ con le domande più frequenti che riceviamo allo sportello del CAF Centro Fiscale di Udine.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCosa sono i fondi pensione e come funzionanoNovità da luglio 2026: cosa cambia per la previdenza complementareLa deduzione fiscale: il tetto di 5.164,57 euro annuiLe nuove modalità di rendita: flessibilità e scelte personalizzateTassazione della rendita: dal 15% al 9% con lo sconto di anzianitàTFR in azienda o nel fondo pensione: cosa conviene nel 2026Tipologie di fondi pensione: negoziali, aperti e PIPAnticipazioni, riscatti e RITA: come accedere ai capitaliEsempi pratici: quanto si risparmia davvero con la deduzioneDocumenti da portare al CAF per il 730/2026Errori comuni da evitare nella previdenza complementareFAQ – Domande frequenti sui fondi pensione 2026Cosa sono i fondi pensione e come funzionanoI fondi pensione sono strumenti di previdenza complementare che permettono di costruire una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria erogata dall’INPS o dalle casse di previdenza dei liberi professionisti. Il sistema è regolato dal D.Lgs. 252/2005, la cosiddetta “riforma Maroni” della previdenza complementare, che ha definito le regole per l’adesione, il versamento dei contributi, le agevolazioni fiscali e l’erogazione delle prestazioni. La vigilanza sui fondi è affidata alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), che pubblica annualmente la relazione sull’attività di settore e i rendimenti dei singoli fondi.Il meccanismo è semplice: l’aderente versa contributi periodici (mensili, trimestrali o annuali) su una posizione individuale intestata al suo nome. Il fondo investe le somme sui mercati finanziari secondo una linea di gestione scelta dall’aderente (garantita, obbligazionaria, bilanciata o azionaria) e capitalizza i rendimenti nel tempo. Al momento del pensionamento, il capitale accumulato si trasforma in rendita vitalizia, in capitale oppure in una combinazione di entrambe le forme, secondo le regole del fondo e le scelte dell’aderente.Chi può aderire alla previdenza complementareL’adesione a un fondo pensione è volontaria ed è aperta a tutte le categorie di lavoratori e cittadini residenti in Italia:Lavoratori dipendenti del settore privato e del pubblico impiegoLavoratori autonomi e liberi professionisti, anche in regime forfettarioSoci lavoratori di cooperativeFamiliari fiscalmente a carico (coniuge, figli, genitori): possono aderire e beneficiare della deduzione del contribuente che li ha a caricoSoggetti senza reddito, che possono comunque aderire ma senza beneficiare della deduzione fiscale Novità da luglio 2026: cosa cambia per la previdenza complementareA partire da luglio 2026 entrano in vigore alcune modifiche operative significative sulla previdenza complementare. Si tratta di interventi che mirano a rilanciare l’adesione ai fondi pensione, a semplificare la fruizione delle prestazioni e a garantire maggiore flessibilità sulla rendita. L’obiettivo dichiarato del legislatore e della COVIP è aumentare il tasso di copertura della previdenza integrativa, che in Italia si attesta ancora intorno al 37% dei lavoratori, contro percentuali ben superiori in altri Paesi europei.Le principali novità in arrivoMaggiore flessibilità sulla rendita: l’aderente potrà scegliere combinazioni più ampie tra capitale e rendita, e disporre di opzioni come la rendita a tasso garantito, la rendita reversibile o la rendita certa per un numero predeterminato di anniSemplificazione del riscatto parziale per i casi previsti dalla legge (acquisto prima casa, ristrutturazione, spese sanitarie, disoccupazione)Conferma del tetto di deduzione a 5.164,57 euro annui per i contributi versati, con il meccanismo di “riporto” per i giovani lavoratori entrati nel mercato dopo il 2007Estensione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) per chi è prossimo al pensionamentoMaggiore trasparenza sui costi dei fondi, con l’ISC (Indicatore Sintetico dei Costi) reso più visibile in fase di adesioneTutte queste novità si inseriscono in un quadro normativo che vede la previdenza complementare come secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, accanto alla previdenza obbligatoria gestita dall’INPS e dalle casse professionali. Per chi sta valutando l’adesione o sta già versando in un fondo, il 2026 è un anno chiave per fare il punto della situazione e ottimizzare la propria pianificazione previdenziale. La deduzione fiscale: il tetto di 5.164,57 euro annuiIl principale vantaggio fiscale dei fondi pensione è la deducibilità dei contributi versati dal reddito complessivo IRPEF. La norma di riferimento è l’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005, che fissa il limite massimo deducibile a 5.164,57 euro annui. Questa cifra apparentemente strana corrisponde a 10 milioni delle vecchie lire ed è rimasta invariata da oltre vent’anni: rappresenta il “tetto” entro il quale è possibile abbattere il proprio reddito imponibile grazie ai versamenti alla previdenza integrativa.Cosa significa “deduzione” in praticaLa deduzione è diversa dalla detrazione: la deduzione abbatte il reddito imponibile prima del calcolo dell’imposta, mentre la detrazione riduce direttamente l’IRPEF dovuta. Per i contributi alla previdenza complementare si applica la deduzione, il che significa che il vantaggio fiscale dipende dall’aliquota marginale IRPEF del contribuente. Più è alta l’aliquota, maggiore è il risparmio.Ad esempio, un lavoratore con un reddito di 35.000 euro lordi, che ricade nello scaglione IRPEF al 35%, versando 5.000 euro nel fondo pensione recupera in dichiarazione circa 1.750 euro di imposte. Per un reddito più basso (scaglione 23%) lo stesso versamento porterebbe a un risparmio di circa 1.150 euro.Cosa rientra nella soglia di 5.164,57 euroNella soglia annua sono compresi:I contributi volontari versati direttamente dal lavoratore al fondoIl contributo del datore di lavoro (per lavoratori dipendenti)I contributi versati a favore di familiari fiscalmente a caricoSono invece esclusi dal computo della soglia:Il TFR conferito al fondo pensione: il trattamento di fine rapporto destinato alla previdenza complementare non rientra nel tetto di deduzione perché non è considerato un contributo volontarioEventuali contributi versati a fondi pensione esteri non riconosciuti dalla COVIPLa regola speciale per i giovani lavoratori (under 31 nel 2007)Esiste una norma molto vantaggiosa pensata per i giovani: i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 hanno la possibilità, nei primi 20 anni di adesione, di portare in deduzione, in aggiunta al tetto ordinario, le quote di plafond non utilizzate nei primi 5 anni di partecipazione al fondo. In altre parole, se nei primi anni di lavoro il giovane non riusciva a versare l’importo massimo deducibile, può recuperare quel “non utilizzato” negli anni successivi, con un tetto incrementale fino a 2.582,29 euro annui aggiuntivi. Una piccola “premialità” per chi inizia presto a costruirsi la pensione integrativa. Le nuove modalità di rendita: flessibilità e scelte personalizzateUno degli aspetti più innovativi delle nuove regole da luglio 2026 riguarda le modalità di erogazione della rendita. Fino a oggi, l’aderente al raggiungimento del diritto alla prestazione complementare poteva scegliere tra:Rendita vitalizia: una somma mensile erogata fino alla morte dell’aderenteCapitale fino al 50% del montante accumulato, con il restante 50% trasformato in renditaCapitale al 100% solo in casi particolari (rendita vitalizia inferiore al 50% dell’assegno sociale)Con le nuove regole l’aderente avrà a disposizione una gamma più ampia di opzioni, modulabili in base alle proprie esigenze:Le tipologie di rendita disponibiliTipo di renditaCaratteristicheA chi convieneRendita vitalizia immediataErogata fino alla morte, importo fissoChi vuole un’integrazione sicura per tutta la vitaRendita reversibileContinuata, in tutto o in parte, al coniuge o ai figli dopo il decessoChi ha famiglia da tutelareRendita certa per X anni e poi vitaliziaGarantita per 5-10 anni anche in caso di decesso anticipatoChi vuole protezione famiglia nei primi anniRendita con maggiorazione per non autosufficienza (LTC)Aumenta se l’aderente perde l’autosufficienzaChi vuole copertura per non autosufficienza in vecchiaiaCapitale + rendita combinatiFino al 50% in capitale liquidato subito, resto in renditaChi vuole liquidità immediata mantenendo integrazione mensileLa novità più importante è la maggiore personalizzazione della scelta: l’aderente potrà confrontare i coefficienti di conversione applicati dal fondo (la formula matematica che trasforma il capitale in rendita) e valutare quale tipologia massimizza il proprio beneficio in base a età, situazione familiare e aspettative di vita. Tassazione della rendita: dal 15% al 9% con lo sconto di anzianitàUn altro punto di forza della previdenza complementare è il regime di tassazione agevolata sulle prestazioni erogate. Quando il fondo eroga la rendita o il capitale a fine carriera, la base imponibile (al netto dei rendimenti già tassati durante la gestione) viene assoggettata a una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%.Come si calcola lo sconto di anzianitàLa formula è semplice:Aliquota di partenza: 15%Sconto: 0,30% per ogni anno oltre i primi 15 di adesioneAliquota minima raggiungibile: 9% (dopo 35 anni di adesione)Confronto con la tassazione IRPEF ordinariaPer dare il senso del vantaggio: l’aliquota IRPEF minima nel 2026 è del 23% (sui redditi fino a 28.000 euro), mentre quella massima è del 43% (oltre 50.000 euro). Una rendita tassata al 15% (o anche meno) rappresenta un risparmio considerevole rispetto a un reddito da lavoro o da pensione obbligatoria. È proprio questa la “doppia agevolazione” della previdenza complementare: deduzione in fase di versamento + tassazione ridotta in fase di erogazione.Tassazione anche sulle anticipazioniLe anticipazioni richieste prima del pensionamento seguono regole diverse a seconda della causale:Spese sanitarie gravi: ritenuta del 15% (con sconto di anzianità fino al 9%)Acquisto/ristrutturazione prima casa: ritenuta del 23%Altre causali (fino al 30% del montante dopo 8 anni): ritenuta del 23%TFR in azienda o nel fondo pensione: cosa conviene nel 2026Uno dei dubbi più frequenti dei lavoratori dipendenti riguarda la destinazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto): è meglio lasciarlo in azienda o conferirlo al fondo pensione? La scelta non è banale e dipende da diversi fattori, ma vediamo di chiarire i principali pro e contro.TFR in azienda: come viene rivalutatoIl TFR lasciato in azienda viene rivalutato annualmente in misura pari all’1,5% fisso + 75% del tasso di inflazione rilevato dall’ISTAT. Si tratta di una rivalutazione “sicura” ma generalmente contenuta: negli ultimi anni si è attestata mediamente intorno al 2-3% annuo, salita ai picchi del 9% nel 2022-2023 a causa dell’inflazione, e poi tornata su valori più contenuti.La rivalutazione del TFR in azienda è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17% trattenuta in fase di liquidazione. La somma finale del TFR è invece tassata con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro.TFR nel fondo pensione: rendimenti e tassazioneIl TFR conferito al fondo pensione viene investito secondo la linea di gestione scelta dall’aderente. I rendimenti dipendono dall’andamento dei mercati: la linea garantita rende meno (storicamente 1-2%) ma protegge il capitale; la linea azionaria può rendere il 5-7% medio annuo ma con volatilità elevata. I rendimenti maturati sono tassati al 20% (e al 12,5% per la quota investita in titoli di Stato), comunque meno dell’IRPEF.Il punto di forza è la tassazione finale agevolata: come visto, dal 15% al 9% in base agli anni di adesione, contro l’aliquota IRPEF media del lavoratore (tipicamente 23-35%) applicata al TFR aziendale.Tabella di confrontoAspettoTFR in aziendaTFR nel fondo pensioneRivalutazione/Rendimento1,5% + 75% inflazione (2-3% medio)Variabile in base alla linea (1-7% medio)Tassazione rendimenti17% sostitutiva20% (12,5% su titoli di Stato)Tassazione liquidazioneAliquota IRPEF media (23-35%)Dal 15% al 9% (sconto anzianità)Contributo datore di lavoroNoSì (in molti CCNL, fino al 2-2,5% RAL)Rischio investimentoNessuno (garantito)Variabile (dipende dalla linea scelta)Accesso anticipato70% dopo 8 anni per casi specificiFino al 75% per casa, sanitarie, 30% libero dopo 8 anniIn sintesi, conferire il TFR al fondo pensione conviene soprattutto quando il datore di lavoro offre un contributo aggiuntivo (il cosiddetto “doppio contributo”: tu versi una quota, l’azienda la raddoppia) e quando il lavoratore ha davanti a sé un orizzonte temporale sufficientemente lungo (almeno 10-15 anni di adesione) per beneficiare dei rendimenti finanziari e dello sconto di anzianità sulla tassazione.Tipologie di fondi pensione: negoziali, aperti e PIPQuando si decide di aderire alla previdenza complementare, ci si trova davanti a tre tipologie principali di fondi: negoziali, aperti e PIP (Piani Individuali Pensionistici). Conoscere le differenze è importante per scegliere lo strumento più adatto al proprio profilo.Fondi pensione negoziali (chiusi)I fondi negoziali sono nati da accordi collettivi tra associazioni datoriali e sindacati. Sono riservati a specifiche categorie di lavoratori (settore, comparto o azienda). Esempi noti: Cometa (metalmeccanici), Fonchim (chimica), Fonte (commercio), Laborfonds (lavoratori Trentino Alto Adige), Solidarietà Veneto, Pegaso (pubblica amministrazione). Hanno il vantaggio di costi molto bassi (ISC tipicamente sotto lo 0,5%) e prevedono il contributo del datore di lavoro per chi vi aderisce.Fondi pensione apertiI fondi aperti sono istituiti da banche, SGR, SIM o compagnie assicurative e accolgono adesioni da tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi. Offrono maggiore flessibilità nelle linee di gestione ma hanno generalmente costi più elevati (ISC intorno all’1-1,5%) rispetto ai fondi negoziali. Sono adatti a chi non ha un fondo di categoria o a chi cerca strategie di investimento più articolate.Piani Individuali Pensionistici (PIP)I PIP sono prodotti di previdenza complementare commercializzati da compagnie assicurative attraverso contratti di assicurazione sulla vita. Hanno la stessa cornice normativa e gli stessi benefici fiscali degli altri fondi, ma costi spesso più alti (ISC anche del 2-3% sui primi anni) a causa delle reti di vendita e delle componenti assicurative. Vanno valutati con attenzione, confrontando bene l’ISC riportato nella nota informativa.L’ISC (Indicatore Sintetico dei Costi) è uno dei parametri chiave per valutare un fondo pensione: rappresenta l’incidenza percentuale annua dei costi sul capitale investito. Più è basso, meglio è. La COVIP pubblica annualmente la classifica dei fondi per ISC.Anticipazioni, riscatti e RITA: come accedere ai capitaliAnche prima del pensionamento, il D.Lgs. 252/2005 prevede alcune uscite anticipate dalla previdenza complementare. Sono pensate per situazioni di necessità o per facilitare il passaggio al pensionamento. AnticipazioniSpese sanitarie gravi per sé, coniuge o figli: in qualsiasi momento, fino al 75% del montanteAcquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli: dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75% del montanteAltre esigenze: dopo 8 anni di iscrizione, fino al 30% del montante (senza necessità di motivare)RiscattoRiscatto totale in caso di invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro per disoccupazione superiore a 48 mesiRiscatto parziale (50%) in caso di cessazione del rapporto di lavoro con periodo di disoccupazione tra 12 e 48 mesi, ricorso a cassa integrazione o mobilitàRiscatto ai sensi degli statuti per perdita dei requisiti di partecipazione, secondo regole specifiche del singolo fondoRITA – Rendita Integrativa Temporanea AnticipataLa RITA è una delle innovazioni più importanti degli ultimi anni: permette ai lavoratori che hanno cessato l’attività e che si trovano a un massimo di 5 anni dalla pensione di vecchiaia (o 10 anni se inoccupati per più di 24 mesi) di ricevere in forma di rendita anticipata, fino al raggiungimento della pensione, tutto o parte del montante accumulato nel fondo pensione. La RITA è tassata in modo molto vantaggioso, con la stessa aliquota agevolata del 15% (riducibile fino al 9%).Le nuove regole da luglio 2026 prevedono ulteriori semplificazioni operative per accedere alla RITA, in particolare per quanto riguarda i requisiti di anzianità contributiva e la documentazione da presentare al fondo. Lo strumento si conferma una “ponte” preziosa per chi vuole anticipare l’uscita dal lavoro senza perdere il diritto alla pensione obbligatoria.Esempi pratici: quanto si risparmia davvero con la deduzionePer capire l’impatto reale della deduzione fiscale, vediamo tre esempi concreti calcolati sulle aliquote IRPEF in vigore nel 2026.Esempio 1 – Lavoratore dipendente con reddito medioMarco, 35 anni, impiegato. Reddito imponibile: 32.000 euro. Versamento volontario al fondo pensione: 2.500 euro annui.Scaglione IRPEF: 35% (tra 28.000 e 50.000 euro)Risparmio fiscale: 2.500 × 35% = 875 euroCosto effettivo del versamento: 2.500 – 875 = 1.625 euroIn pratica, Marco mette nel suo fondo 2.500 euro ma “ne paga” solo 1.625 dopo il recupero in dichiarazione.Esempio 2 – Professionista con reddito altoLaura, 45 anni, commercialista. Reddito imponibile: 70.000 euro. Versamento al fondo: 5.164,57 euro (massimo deducibile).Scaglione IRPEF: 43% (oltre 50.000 euro)Risparmio fiscale: 5.164,57 × 43% = 2.220,76 euroCosto effettivo del versamento: 5.164,57 – 2.220,76 = 2.943,81 euroPer Laura, versare 5.164,57 euro al fondo costa effettivamente meno di 3.000 euro: lo Stato “rimborsa” oltre 2.200 euro sotto forma di minori imposte. Un investimento praticamente gratuito sul lungo periodo.Esempio 3 – Coniuge a caricoAnna, casalinga senza reddito, a carico del marito Paolo (reddito 45.000 euro, scaglione 35%). Paolo versa 1.500 euro al fondo pensione di Anna.Risparmio fiscale per Paolo: 1.500 × 35% = 525 euroAnna costruisce comunque la sua posizione previdenziale individualeAnche per chi non lavora è possibile beneficiare della previdenza complementare attraverso il contributo del coniuge che la ha a carico fiscale. Una strategia di pianificazione familiare spesso sottovalutata.Documenti da portare al CAF per il 730/2026Per portare in deduzione i contributi versati al fondo pensione nel modello 730/2026 (relativo all’anno d’imposta 2025), servono pochi ma fondamentali documenti. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a raccogliere tutto e a compilare correttamente il Quadro E rigo E27 (deduzioni per contributi a fondi pensione).Documentazione necessariaCertificazione annuale del fondo pensione (rilasciata dal gestore entro fine febbraio dell’anno successivo)Modello CU 2026 del datore di lavoro, dove sono indicati i contributi versati tramite busta pagaCodice fiscale del titolare della posizione previdenzialeCodice fiscale dei familiari a carico se i contributi sono stati versati per loroEstratto conto del fondo (utile per controllare la corrispondenza degli importi)Documento d’identità e tessera sanitariaCompilazione del modello 730I contributi alla previdenza complementare vanno indicati nei seguenti righi del Quadro E:Rigo E27: contributi a fondi pensione (deduzione fino a 5.164,57 euro)Rigo E28: contributi versati a favore di familiari a caricoRigo E29: contributi versati da lavoratori di prima occupazione successiva al 2007 (regola speciale)Rigo E30: contributi versati da soggetti in particolari condizioniIl consiglio è di portare tutta la documentazione al CAF prima della scadenza ordinaria di presentazione (30 settembre 2026 per il modello 730/2026): un controllo accurato evita errori che potrebbero generare avvisi bonari o, peggio, lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate.Errori comuni da evitare nella previdenza complementareNegli anni allo sportello del CAF Centro Fiscale abbiamo visto ricorrere alcuni errori tipici tra chi aderisce ai fondi pensione. Eccone i principali per evitarli.Non dichiarare i contributi versati direttamente dal datore di lavoro: anche questi rientrano nel tetto di 5.164,57 euro e vanno verificati nel modello CUConfondere TFR e contributi volontari: il TFR conferito al fondo NON è deducibile, mentre i contributi volontari sìVersare oltre il limite: i contributi eccedenti la soglia di 5.164,57 euro NON sono deducibili e devono essere comunicati al fondo per non subire la doppia tassazione in fase di erogazioneNon sfruttare il bonus giovani: chi è entrato nel mondo del lavoro dopo il 2007 dovrebbe verificare se può applicare il plafond aggiuntivo di 2.582,29 euroScegliere la linea di gestione sbagliata: un trentenne che adotta una linea garantita rinuncia a decenni di potenziale rendimento azionario; un cinquantenne che resta sull’azionario rischia di subire perdite poco prima del pensionamentoIgnorare l’ISC: due fondi con stessa linea di gestione ma ISC molto diversi possono produrre risultati finali differenti di decine di migliaia di euroNon aggiornare i beneficiari in caso di matrimonio, divorzio o nascita di figli Pianifica la tua pensione integrativa con il CAF Centro FiscaleIl CAF Centro Fiscale di Udine assiste lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e famiglie nella scelta, nella gestione e nella dichiarazione dei fondi pensione. I nostri consulenti possono aiutarti a:Valutare la convenienza dell’adesione al fondo pensione di categoria o apertoCalcolare il vantaggio fiscale concreto in base al tuo scaglione IRPEFCompilare correttamente il quadro E del modello 730/2026 e i relativi righi sulla previdenza complementareConfrontare TFR in azienda vs TFR conferito al fondo nella tua situazione specificaRichiedere correttamente anticipazioni e RITAVerificare la posizione previdenziale presso INPS e fondi pensione (estratto conto e simulatore “La mia pensione futura”)Per un appuntamento personalizzato, contatta la nostra sede di Udine. La pianificazione previdenziale è un investimento sul futuro, e farla con il supporto di un professionista significa partire con il piede giusto.FAQ – Domande frequenti sui fondi pensione 2026Posso aderire a più fondi pensione contemporaneamente?Sì, è possibile aderire contemporaneamente a più fondi pensione (negoziali, aperti, PIP). Il tetto annuo di deduzione di 5.164,57 euro è però complessivo: si applica alla somma di tutti i contributi versati ai diversi fondi, non a ciascuno separatamente.Cosa succede se cambio lavoro?Si può chiedere il trasferimento della posizione individuale a un altro fondo pensione, mantenendo l’anzianità di iscrizione (importante per lo sconto di anzianità sulla tassazione). Il trasferimento è esente da costi se il fondo di partenza è iscritto da almeno due anni.Il fondo pensione è pignorabile?Le somme accumulate sul fondo pensione sono impignorabili e insequestrabili nei limiti previsti dall’articolo 545 del Codice di Procedura Civile, fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica. Una tutela importante in caso di difficoltà finanziarie.Posso versare anche se sono in regime forfettario?Sì, i contribuenti in regime forfettario possono aderire ai fondi pensione, ma con una particolarità: poiché in regime forfettario non si dichiarano oneri deducibili, i contributi versati non producono risparmio fiscale immediato. In compenso, in fase di erogazione, il fondo applicherà la tassazione agevolata sulla parte di contributi non dedotti (15% o aliquota ridotta), evitando la doppia imposizione.Cosa succede al fondo pensione in caso di morte?In caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione, il montante viene riscattato dai beneficiari designati o, in mancanza, dagli eredi. La somma è generalmente esente dall’imposta di successione e viene tassata con la ritenuta agevolata del 15% (ridotta fino al 9% per anzianità).Come scelgo la linea di gestione giusta?La regola generale è guardare l’orizzonte temporale all’andata in pensione: più anni mancano, più si può “rischiare” con linee azionarie ad alto rendimento atteso. Avvicinandosi alla pensione, si dovrebbe gradualmente spostare verso linee più prudenti (bilanciata, obbligazionaria, garantita) per proteggere il capitale accumulato. Il meccanismo del life cycle (ciclo di vita) automatizza questo processo.Cosa cambia esattamente da luglio 2026?Le principali novità riguardano la flessibilità sulle modalità di rendita (più opzioni tra cui scegliere: vitalizia, reversibile, certa, con maggiorazione LTC), semplificazioni operative sulle anticipazioni e sui riscatti, maggiore trasparenza sui costi in fase di adesione e conferma del tetto di deduzione a 5.164,57 euro annui. Resta inalterato il regime di tassazione agevolata sulle prestazioni (dal 15% al 9%).📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Fonti normative principali: D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (riforma della previdenza complementare); art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005 (deducibilità fino a 5.164,57 euro); art. 11 D.Lgs. 252/2005 (prestazioni e tassazione agevolata 15%-9%); art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs. 252/2005 (anticipazioni); legge 27 dicembre 2017 n. 205 (introduzione RITA); regolamenti COVIP e relazioni annuali su covip.it; Agenzia delle Entrate, istruzioni modello 730/2026 sul quadro E righi E27-E30.Maggio 20, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/01/pensione.jpg 342 640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-20 00:23:262026-05-19 22:16:22Fondi pensione, nuove regole da luglio tra deduzione e nuove modalità di rendita