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Tag Archivio per: deducibilità spese professionisti

NOTIZIE

Spese alberghiere professionisti: cosa verificare in dichiarazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Con la stagione delle dichiarazioni dei redditi ormai avviata, molti liberi professionisti si trovano a dover riesaminare le spese alberghiere professionisti sostenute nel corso dell’anno, insieme alle spese di somministrazione di alimenti e bevande legate alla propria attività. Non si tratta di un dettaglio secondario: la normativa che regola la deducibilità di questi costi è stata riscritta dalla riforma fiscale e oggi prevede regole più stringenti, sia sui limiti di deduzione sia sulle modalità di pagamento. Un errore in questa fase può tradursi in una dichiarazione inesatta e in possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo quindi quali dati verificare prima di completare il quadro dedicato del modello Redditi.

Indice dei contenuti

  1. Perché controllare ora le spese alberghiere in dichiarazione
  2. Il limite di deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione
  3. Spese generiche o spese riaddebitate al cliente: la differenza conta
  4. L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti dal 2025
  5. Dove indicare le spese: il quadro RE del modello Redditi PF
  6. Domande frequenti sulle spese alberghiere dei professionisti

Perché controllare ora le spese alberghiere in dichiarazione

Il tema delle spese alberghiere professionisti è tornato al centro dell’attenzione perché il periodo d’imposta 2025, quello che si sta dichiarando in questi mesi, è il primo interamente soggetto alle nuove regole introdotte dalla riforma del reddito di lavoro autonomo. La disciplina, contenuta nell’articolo 54-septies del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha cambiato in parte l’impostazione precedente, in particolare per quanto riguarda il collegamento tra spese sostenute direttamente dal professionista e spese riaddebitate al cliente. A questo si aggiunge un nuovo vincolo, quello della tracciabilità dei pagamenti, che se non rispettato può far perdere del tutto il diritto alla deduzione. Per questo motivo è importante rivedere con attenzione ricevute, fatture e modalità di pagamento prima di trasferire i dati nel modello Redditi.

Il limite di deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione

La regola generale prevede che le spese alberghiere e quelle di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal professionista nell’esercizio della propria attività siano deducibili solo in parte. Nella misura prevista dalla normativa vigente, la deduzione è ammessa nella misura del 75% del costo sostenuto e, comunque, entro un ulteriore tetto pari al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Si tratta di due limiti che si applicano in sequenza, non alternativi: prima si riduce la spesa al 75%, poi si verifica che l’importo così ottenuto non superi il plafond calcolato sui compensi dell’anno. Se lo supera, l’eccedenza resta indeducibile.

Questo doppio vincolo riguarda le spese cosiddette generiche, cioè quelle sostenute dal professionista nello svolgimento ordinario della propria attività, non riferibili in modo diretto a uno specifico incarico fatturato al cliente. È il caso, ad esempio, del pranzo di lavoro con un potenziale cliente o del pernottamento sostenuto per partecipare a un convegno di aggiornamento professionale. Proprio perché il limite dipende dai compensi dell’anno, un professionista con ricavi contenuti rischia di vedersi ridotta la deduzione anche se ha rispettato correttamente la soglia del 75%.

Spese generiche o spese riaddebitate al cliente: la differenza conta

Un aspetto che genera spesso confusione riguarda la distinzione tra le spese alberghiere e di somministrazione sostenute in via generica e quelle invece sostenute per l’esecuzione di un incarico specifico, poi riaddebitate analiticamente al committente in fattura. Quando il professionista anticipa vitto e alloggio necessari per svolgere una prestazione fuori sede e riporta puntualmente quella spesa nella parcella emessa al cliente, la logica cambia: quella spesa non resta stabilmente a carico del professionista, ma viene trasferita a chi ha commissionato l’incarico. Per questo motivo le spese riaddebitate analiticamente seguono un regime diverso da quello ordinario del 75% con tetto del 2%: il rimborso ricevuto dal committente non concorre a formare il reddito del professionista (articolo 54, comma 2, lettera b, del TUIR), a condizione che le spese di vitto, alloggio, viaggio e taxi/NCC sostenute in Italia siano state pagate con strumenti tracciabili: in caso contrario, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il rimborso concorre al reddito (articolo 54, comma 2-bis, del TUIR) e, in modo speculare, la spesa non è deducibile (articolo 54-ter del TUIR), salvo i casi di mancato rimborso previsti dalla stessa norma. Restano quindi fuori sia dal limite del 75% sia dal tetto del 2% dei compensi.

  • Spese generiche: sostenute nell’esercizio ordinario dell’attività, non riaddebitate puntualmente a un cliente, soggette al limite del 75% e al tetto del 2% dei compensi.
  • Spese riaddebitate analiticamente: sostenute per eseguire un incarico specifico e riportate in fattura al committente; il rimborso non concorre al reddito e la spesa non è deducibile, salvo i casi di mancato rimborso da parte del committente.
  • Documentazione: è indispensabile conservare ricevute, fatture e la prova del riaddebito puntuale, per poter dimostrare a quale categoria appartiene ciascuna spesa.

Capire in quale delle due categorie rientra ogni spesa è essenziale, perché un errore di classificazione può portare a dedurre importi non spettanti oppure, al contrario, a rinunciare a una deduzione legittima.

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti dal 2025

La novità più delicata da verificare riguarda la tracciabilità dei pagamenti. Il principio è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, commi 81-83), ma per il lavoro autonomo è stato poi riscritto e coordinato con la riforma dal D.L. 84/2025 (convertito dalla Legge 108/2025), che ha inserito il comma 6-bis nell’articolo 54-septies del TUIR: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente sostenute nel territorio dello Stato sono deducibili solo se pagate con bonifico bancario o postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni e altri strumenti previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 241/1997. Le decorrenze sono due: per le spese sostenute direttamente dal professionista l’obbligo riguarda quelle sostenute dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto fiscale, mentre per i rimborsi analitici ai dipendenti in trasferta o ad altri lavoratori autonomi vale già per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025). Chi paga in contanti una spesa alberghiera o di somministrazione sostenuta in Italia dal 18 giugno 2025 perde quindi il diritto alla deduzione, anche se la spesa rispetta tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 54-septies del TUIR.

Questa regola vale sia per il professionista che sostiene la spesa in prima persona, sia per i rimborsi analitici corrisposti a chi ha effettuato una trasferta per conto dell’attività. Restano invece fuori dall’obbligo le spese sostenute all’estero e i viaggi con mezzi di linea come treno, aereo, nave o autobus, oltre alle indennità forfettarie di trasferta, per le quali continua ad applicarsi la disciplina ordinaria. Proprio per la delicatezza di questo passaggio, molti professionisti stanno riscontrando in questi giorni differenze tra le spese effettivamente deducibili e quelle che avevano preventivato, semplicemente perché in alcuni casi il pagamento non è avvenuto con strumenti tracciabili.

Dove indicare le spese: il quadro RE del modello Redditi PF

Per i professionisti in regime ordinario, le spese alberghiere e di somministrazione vanno indicate nel quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche, tra i costi dell’attività professionale, applicando i limiti di deducibilità appena descritti. È quindi fondamentale che l’importo portato in deduzione rifletta già la riduzione al 75% e il confronto con il tetto del 2% dei compensi, e non il costo lordo sostenuto; le spese riaddebitate analiticamente al committente, invece, non vanno indicate tra i costi deducibili. Chi opera in regime forfettario determina il reddito con criteri semplificati nel quadro LM, applicando il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO, e non deduce analiticamente i costi: per questo le regole sulle spese alberghiere non trovano applicazione.

In sintesi, chi si appresta a completare la propria dichiarazione dei redditi dovrebbe rileggere le pezze giustificative delle spese alberghiere sostenute nel 2025, verificare il metodo di pagamento utilizzato e distinguere con chiarezza le spese generiche da quelle riaddebitate ai clienti. Solo così i dati inseriti nel modello Redditi risulteranno coerenti con quanto previsto dall’articolo 54-septies del TUIR.

Fonti

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 54-septies – Spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande e di rappresentanza (Normattiva)
  • Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 – Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) (Normattiva)
  • Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 (decreto fiscale), convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (Normattiva)
  • Agenzia delle Entrate – Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza

Domande frequenti sulle spese alberghiere dei professionisti

Le spese alberghiere dei professionisti sono deducibili al 100%?

No. Le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute in via generica sono deducibili nella misura del 75% e comunque entro il 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (articolo 54-septies, comma 1, del TUIR). Le spese riaddebitate analiticamente al cliente seguono invece un trattamento diverso.

Cosa succede se pago in contanti una spesa alberghiera?

Se la spesa è stata sostenuta in Italia a partire dal 18 giugno 2025, il pagamento in contanti fa perdere il diritto alla deduzione, anche se la spesa è correttamente documentata da fattura o ricevuta (articolo 54-septies, comma 6-bis, del TUIR). Per le spese sostenute prima di quella data, o all’estero, la tracciabilità non è richiesta; per i rimborsi analitici ai dipendenti in trasferta o ad altri lavoratori autonomi, invece, l’obbligo vale già per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

In quale quadro della dichiarazione vanno indicate queste spese?

Per i professionisti in regime ordinario, le spese alberghiere e di somministrazione vanno indicate nel quadro RE del modello Redditi PF. Chi è in regime forfettario determina il reddito con criteri diversi, nel quadro LM.

Le spese riaddebitate al cliente rientrano nel limite del 75%?

No. Il rimborso di queste spese non concorre a formare il reddito del professionista e, in modo speculare, la spesa non è deducibile: non entra quindi né nel calcolo del 75% né nel tetto del 2% dei compensi. La deduzione torna possibile solo nei casi di mancato rimborso da parte del committente previsti dall’articolo 54-ter del TUIR.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 07:00:002026-09-29 07:27:07Spese alberghiere professionisti: cosa verificare in dichiarazione

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