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Tag Archivio per: controlli precompilata

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dichiarazione precompilata: i controlli in base a modifiche e canale di invio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non è uno strumento neutro: la scelta di accettarla così com’è, di modificarla, o di trasmetterla attraverso un CAF o un professionista abilitato cambia in modo sostanziale l’intensità e la tipologia dei controlli che il contribuente subirà. Conoscere queste regole significa sapere in anticipo cosa l’Agenzia potrà contestare e cosa, invece, non potrà più mettere in discussione.

Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 5 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), che ha disegnato un sistema di garanzie graduato sulla base di due variabili: modifica o meno della precompilata e canale di trasmissione utilizzato (autonomamente dal contribuente, oppure tramite CAF o professionista abilitato che appone il visto di conformità). A queste regole si sommano i controlli formali ordinari previsti dall’articolo 36-bis del DPR 600/1973 sulla liquidazione automatica dell’imposta e dall’articolo 36-ter del medesimo decreto.

In questa guida analizziamo ogni scenario con riferimenti normativi puntuali, esempi pratici e tabelle riepilogative, per consentire al contribuente di scegliere con consapevolezza la strada più sicura per la propria dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025).

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Il quadro normativo: art. 5 D.Lgs. 175/2014 e controlli ex art. 36-bis

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, ha introdotto in Italia il sistema della dichiarazione dei redditi precompilata, dando attuazione all’articolo 1 della legge delega 23/2014. L’articolo 5 del decreto, rubricato “Limiti ai poteri di controllo”, è la norma cardine che disciplina il regime probatorio e di responsabilità della precompilata. La sua ratio è creare un incentivo concreto all’accettazione “senza modifiche” e all’utilizzo di intermediari abilitati che appongano il visto di conformità: in cambio di queste scelte, il legislatore offre un’attenuazione (o un trasferimento) dei controlli dell’Agenzia.

Il decreto si innesta su un sistema di controlli preesistente che resta comunque applicabile in via residuale. I due pilastri sono:

  • Articolo 36-bis DPR 600/1973 – controllo automatizzato (liquidazione) sulla coerenza interna della dichiarazione e sull’esattezza dei calcoli, sulla rispondenza dei versamenti rispetto alle imposte dovute, sui dati comunicati dai sostituti d’imposta. È un controllo “meccanico” che si attiva su tutte le dichiarazioni indistintamente, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo (ai sensi del comma 2 dell’art. 36-bis). L’esito può essere una comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”) con sanzione ridotta al 10% se pagata entro 30 giorni.
  • Articolo 36-ter DPR 600/1973 – controllo formale: l’Agenzia chiede al contribuente la documentazione giustificativa degli oneri deducibili e detraibili dichiarati, delle ritenute e dei crediti d’imposta. È un controllo “documentale” più approfondito che si esegue entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L’esito può portare al disconoscimento di detrazioni/deduzioni non documentate, con sanzione del 30% sulla maggiore imposta accertata (riducibile in caso di ravvedimento o adesione).

L’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 interviene proprio sul controllo formale ex art. 36-ter, modulandone l’estensione in funzione delle scelte del contribuente. Restano invece sempre applicabili, in ogni caso e a prescindere dal canale di invio, i controlli automatizzati ex art. 36-bis: nessuna accettazione senza modifiche e nessun visto di conformità possono salvare una dichiarazione da errori aritmetici, conguagli sbagliati o omessi versamenti.

Precompilata accettata senza modifiche: il regime più protettivo

Quando il contribuente accetta la dichiarazione precompilata senza apportare alcuna modifica e la trasmette direttamente attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, scatta il regime più favorevole previsto dal sistema: l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2014 esclude espressamente il controllo formale di cui all’art. 36-ter DPR 600/1973 sui dati relativi agli oneri indicati nella precompilata che siano stati forniti dai soggetti terzi (sostituti d’imposta, banche, assicurazioni, enti previdenziali, fondi pensione, casse di assistenza sanitaria, strutture sanitarie, università, asili).

Cosa significa “senza modifiche” in senso tecnico

La nozione di “accettazione senza modifiche” è interpretata in senso rigoroso dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate. Si considera che il contribuente non abbia modificato la dichiarazione quando:

  • Non sono stati aggiunti, eliminati o modificati dati relativi a oneri detraibili e deducibili pre-caricati dall’Agenzia (tipicamente: spese sanitarie, premi assicurativi, contributi previdenziali, interessi passivi mutui, spese universitarie, spese funebri, spese veterinarie, erogazioni liberali, spese per asili nido).
  • Non sono stati variati i dati anagrafici e dei familiari a carico in modo da incidere sulle detrazioni.
  • Non è stato modificato il quadro relativo ai redditi e alle ritenute pre-compilato sulla base della CU del sostituto d’imposta.

Sono invece considerate “modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta” e che non fanno perdere il regime protettivo:

  • L’indicazione delle coordinate IBAN per l’eventuale rimborso (se non presente nella precompilata).
  • La scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille.
  • L’indicazione del sostituto d’imposta che effettuerà conguaglio (se non già pre-impostato).
  • La correzione di dati anagrafici puramente formali (residenza, contatti).

Cosa resta comunque controllabile

Anche in caso di accettazione integrale senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate conserva il potere di verificare:

  • La sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e deduzioni (ad esempio: residenza, condizione di familiare a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR con il limite reddituale di 2.840,51 euro – 4.000 euro per i figli fino a 24 anni). Questi dati non sono “comunicati dai terzi” ma dichiarati dal contribuente, quindi restano soggetti a controllo ordinario.
  • I controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973 sulla liquidazione dell’imposta, sui versamenti e sulle ritenute. Errori aritmetici, omessi versamenti, conguagli non operati dal sostituto restano sempre rilevabili.
  • Le imposte sui redditi diversi da quelli oggetto di precompilazione (ad esempio redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi d’impresa che impongono il Modello Redditi PF).

In altre parole, la “blindatura” della precompilata accettata senza modifiche copre il rischio del controllo formale documentale sui dati pre-caricati, ma non costituisce un salvacondotto totale: una spesa sanitaria comunicata dal sistema TS sarà presunta legittima e non chiederà l’esibizione delle ricevute, ma l’Agenzia potrà sempre contestare, ad esempio, che un familiare indicato come a carico aveva in realtà superato la soglia reddituale.

Precompilata con modifiche, invio diretto: si torna al regime ordinario

Quando il contribuente modifica la dichiarazione precompilata e la trasmette direttamente, senza l’intervento di un CAF o di un professionista abilitato, il regime di favore si interrompe per le parti modificate. L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 prevede infatti che, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata direttamente dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate esegue il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 nei confronti del contribuente stesso secondo le ordinarie regole.

Quali modifiche fanno perdere la protezione

Una modifica rileva ai fini della “perdita del regime protetto” quando incide sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Tipici esempi:

  • Aggiunta di una nuova spesa detraibile o deducibile non presente nella precompilata (es. una spesa medica pagata in contanti non confluita nel sistema TS, una spesa funebre, un contributo a un fondo pensione non comunicato).
  • Modifica dell’importo di una spesa pre-caricata (es. il contribuente ritiene che la spesa sanitaria comunicata dalla farmacia sia errata e la corregge).
  • Eliminazione di un onere pre-caricato che il contribuente ritiene non spettante (es. lo stesso premio assicurativo è stato comunicato due volte da soggetti diversi).
  • Modifica del quadro familiari a carico in senso favorevole (aggiunta di un familiare).
  • Aggiunta di redditi non pre-caricati (es. redditi diversi, plusvalenze, redditi di capitale, locazioni brevi).

Il controllo formale sulle parti modificate seguirà le regole ordinarie: l’Agenzia potrà richiedere al contribuente la documentazione giustificativa (ricevute, fatture, certificazioni, quietanze) entro i termini di legge, e in caso di mancata risposta o di documentazione insufficiente disconoscere la detrazione/deduzione, applicando la sanzione del 30% sulla maggior imposta accertata ex art. 13 D.Lgs. 471/1997.

Le parti non modificate conservano la protezione

Un punto spesso frainteso: se il contribuente modifica una sola voce della precompilata (es. aggiunge una spesa medica non pre-caricata), perde il regime protettivo solo sulle parti modificate, mentre le restanti voci pre-caricate (e non toccate) restano coperte dall’esclusione del controllo formale prevista dall’art. 5 c. 1. Questo principio, confermato dalla prassi dell’Agenzia, rende meno gravosa la decisione di integrare la precompilata: il contribuente non “perde tutto” per una singola modifica.

Invio tramite CAF o professionista abilitato: il ruolo del visto di conformità

La scelta di trasmettere la dichiarazione precompilata tramite un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile iscritto agli appositi albi) attiva un meccanismo radicalmente diverso. L’intermediario non si limita a “trasmettere” la dichiarazione: appone il visto di conformità previsto dall’art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che certifica la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alla documentazione del contribuente e alla normativa vigente.

Cosa controlla il CAF prima di apporre il visto

Il CAF o il professionista, prima di apporre il visto di conformità, deve effettuare un controllo documentale e di coerenza, esaminando in particolare:

  • La documentazione probatoria di ogni onere deducibile e detraibile (fatture, ricevute, quietanze, certificazioni sostitutive, attestazioni bancarie per i pagamenti tracciabili).
  • La sussistenza dei requisiti soggettivi (es. effettiva condizione di familiare a carico, residenza fiscale, qualifica professionale per detrazioni specifiche).
  • L’attribuzione corretta dei codici di spesa e dei codici relativi a immobili, locazioni e crediti d’imposta.
  • La corrispondenza tra CU rilasciata dal sostituto e dato dichiarato, comprese le ritenute subite e i crediti d’imposta.
  • La verifica dei pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili che lo richiedono ai sensi dell’art. 1, comma 679, della L. 160/2019 (es. spese sanitarie diverse da farmaci e dispositivi medici, spese per attività sportive dei figli, spese veterinarie, spese funebri).

L’effetto del visto: i controlli si spostano sull’intermediario

L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce il principio chiave: quando la dichiarazione precompilata, anche con modifiche, è presentata dal contribuente tramite un CAF o un professionista abilitato che appone il visto di conformità, il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi indicati nella precompilata, fermo restando l’obbligo del CAF/professionista di acquisire la documentazione.

In concreto: se l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo formale sulla dichiarazione e rileva un errore (es. una spesa detraibile non documentabile o non spettante), non chiederà nulla al contribuente, ma si rivolgerà direttamente al CAF o al professionista che ha apposto il visto. Eventuali sanzioni amministrative collegate al rilascio di un visto infedele gravano sull’intermediario, non sul contribuente, salvo i casi di condotta dolosa del contribuente o di documentazione esibita falsa.

La responsabilità del CAF per visto di conformità infedele

La sanzione applicabile al CAF o al professionista che abbia apposto un visto di conformità infedele è disciplinata dall’art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997, modificato in modo rilevante dal D.Lgs. 175/2014 e successivamente integrato. La norma prevede che, in caso di visto infedele, al CAF o al professionista sia applicata la sanzione pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973.

La possibilità di ravvedimento per il CAF

Il CAF o il professionista, entro il 10 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione, può presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente (o, se il contribuente non intende avvalersene, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica) per correggere il visto erroneamente apposto. In tal caso, la responsabilità del CAF/professionista è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione, mentre maggiore imposta e interessi restano a carico del contribuente, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997.

Quando il CAF non risponde: condotta dolosa del contribuente

La responsabilità del CAF o del professionista non opera nei casi di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. In particolare, se il contribuente ha esibito documentazione contraffatta, ha dichiarato il falso al CAF (es. negato di aver percepito un determinato reddito), o ha occultato fatti rilevanti per la corretta liquidazione delle imposte, la sanzione resta a carico del contribuente stesso. Il CAF, in queste ipotesi, può rivalersi sul contribuente o, nei casi più gravi, segnalare la condotta all’autorità competente.

La giurisprudenza ha chiarito (Cassazione, ord. n. 17775/2018 e successive) che l’onere della prova della “condotta dolosa o gravemente colposa” del contribuente grava sul CAF/professionista che intende invocare l’esclusione di responsabilità: deve essere documentata la falsità dei documenti esibiti o l’occultamento di informazioni rilevanti.

Differenze tra precompilata 730 e precompilata Modello Redditi PF

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la precompilata sia nel formato Modello 730 (per lavoratori dipendenti, pensionati e assimilati) sia nel formato Modello Redditi Persone Fisiche (per chi ha redditi non compatibili con il 730, come partite IVA, redditi diversi, plusvalenze finanziarie, redditi esteri, monitoraggio fiscale quadro W). Le regole sull’art. 5 D.Lgs. 175/2014 si applicano a entrambi, ma con alcune specificità.

Il 730 precompilato

Il 730 precompilato è disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate a partire da fine aprile/inizio maggio di ogni anno. È utilizzabile da chi ha redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati. La scadenza ordinaria per l’invio del 730/2026 (anno d’imposta 2025) è il 30 settembre 2026. Il modello prevede il conguaglio direttamente in busta paga o sul cedolino pensione, con accredito del rimborso o trattenuta a partire dalle competenze di luglio (o dal mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione).

Il Modello Redditi PF precompilato

Il Modello Redditi PF precompilato è invece richiesto quando il contribuente possiede redditi non gestibili con il 730: redditi d’impresa, di lavoro autonomo abituale, plusvalenze da partecipazioni qualificate o cessioni di criptovalute (quadro RT), redditi di capitale di fonte estera senza intermediario residente, immobili o attività finanziarie all’estero (quadro W per IVIE/IVAFE). La scadenza ordinaria per l’invio del Modello Redditi PF 2026 è il 31 ottobre 2026, con possibilità di versamenti a saldo entro il 30 giugno 2026 e con maggiorazione dello 0,40% fino al 31 luglio 2026.

Tabella riepilogativa: chi controlla cosa, in base alla scelta del contribuente

ScenarioControllo formale ex art. 36-terSoggetto destinatario del controlloControllo ex art. 36-bis
Accettata senza modifiche, invio direttoESCLUSO sui dati forniti da terzi; possibile su condizioni soggettiveContribuente (solo condizioni soggettive)SEMPRE applicabile
Modificata, invio direttoORDINARIO sulle parti modificate; ESCLUSO sulle parti non toccate (dati da terzi)ContribuenteSEMPRE applicabile
Accettata senza modifiche, invio tramite CAF/professionistaTrasferito al CAF/professionista (visto di conformità)CAF o professionistaSEMPRE applicabile (verso contribuente)
Modificata, invio tramite CAF/professionistaTrasferito al CAF/professionista (visto di conformità anche su modifiche)CAF o professionistaSEMPRE applicabile (verso contribuente)

Esempi pratici: tre scenari a confronto

Esempio 1 – Maria, pensionata, accettazione senza modifiche

Maria, 68 anni, pensionata INPS con una sola pensione di 22.000 euro lordi annui, accede alla precompilata e trova già pre-caricate dal sistema TS le spese sanitarie (1.200 euro di farmaci e visite specialistiche) e dalla banca i 380 euro di interessi passivi sul mutuo prima casa. Accetta la dichiarazione senza modifiche e la invia direttamente. Esito: rimborso di 290 euro accreditato dall’INPS (sostituto d’imposta) sulla pensione di agosto. Sei mesi dopo, l’Agenzia delle Entrate avvia un controllo formale a campione. Per le spese sanitarie e gli interessi pre-caricati l’Agenzia non può chiedere a Maria di esibire ricevute, perché i dati sono forniti da soggetti terzi e l’art. 5 c. 1 D.Lgs. 175/2014 esclude il controllo formale in capo al contribuente. L’Agenzia potrebbe solo verificare se Maria era effettivamente residente all’indirizzo dichiarato o se aveva familiari a carico (dato non pre-caricato): nel suo caso, nessuna detrazione per familiari a carico è stata richiesta.

Esempio 2 – Luca, dipendente, modifica diretta

Luca, 42 anni, impiegato amministrativo, accede alla precompilata e nota che mancano 450 euro di spese veterinarie e 600 euro di spese funebri sostenute per il padre defunto. Le aggiunge e invia il 730 direttamente, senza passare dal CAF. Due anni dopo, riceve una comunicazione ex art. 36-ter DPR 600/1973 che gli chiede di esibire le ricevute relative ai 450+600 euro aggiunti. Sulle parti pre-caricate (spese mediche, premi assicurativi, contributi previdenziali) l’Agenzia non può chiedere nulla. Luca conserva le ricevute, le invia, e il controllo si chiude positivamente. Se non avesse conservato le ricevute, avrebbe rischiato il disconoscimento delle detrazioni (per circa 200 euro tra 19% e 26%) più sanzione del 30% e interessi.

Esempio 3 – Giulia, dipendente, invio tramite CAF

Giulia, 35 anni, dipendente, ha una situazione articolata: lavora come dipendente, ha una figlia a carico, ha sostenuto spese per asilo nido, spese sanitarie tracciabili, spese di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni. Si rivolge al CAF Centro Fiscale di Udine, che esamina la documentazione, verifica i requisiti, integra la precompilata con le quote di ristrutturazione (verificando le quietanze di pagamento con bonifico parlante ex art. 16-bis TUIR) e appone il visto di conformità. Due anni dopo, l’Agenzia avvia un controllo formale. Tutta la corrispondenza arriva al CAF, non a Giulia. Il CAF fornisce la documentazione conservata, l’Agenzia verifica e chiude la pratica. Giulia non riceve alcuna richiesta diretta e non rischia sanzioni, salvo il caso (che non ricorre) di documentazione falsa fornita al CAF.

I controlli sostanziali e l’accertamento ordinario

È fondamentale ricordare che il sistema di “protezione” disegnato dal D.Lgs. 175/2014 riguarda esclusivamente il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973. Restano invece sempre applicabili, in capo al contribuente e a prescindere dal canale di invio e dalla presenza del visto di conformità:

  • L’accertamento ordinario ex art. 38 e seguenti DPR 600/1973, che opera entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo in caso di omessa dichiarazione). L’Agenzia può, ad esempio, contestare l’esistenza stessa del rapporto giuridico sottostante una detrazione, anche se documentato.
  • L’accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973 (cosiddetto “redditometro”), che ricostruisce il reddito complessivo del contribuente sulla base di indicatori di capacità contributiva.
  • Le indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/1973, che possono colpire qualunque contribuente.
  • I controlli antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale internazionale (quadro W).

La precompilata accettata senza modifiche e/o vistata dal CAF, in altri termini, riduce in modo significativo (o azzera, lato contribuente) il rischio di un controllo formale “burocratico” sulle ricevute, ma non immunizza dalle attività di accertamento ordinarie dell’Agenzia.

I vantaggi concreti di farsi assistere da un CAF

Alla luce del quadro normativo, affidarsi a un CAF per la presentazione della precompilata offre vantaggi che vanno ben oltre il mero supporto operativo:

  • Trasferimento del rischio del controllo formale sul CAF: in caso di disconoscimento di una detrazione per documentazione carente, sanzione e responsabilità gravano sull’intermediario.
  • Verifica documentale preventiva di ogni onere, con particolare attenzione ai requisiti di tracciabilità ex L. 160/2019 c. 679, che molti contribuenti ignorano e che, se violati, fanno perdere il diritto alla detrazione.
  • Massimizzazione delle detrazioni: spesso la precompilata non include spese che il contribuente ha effettivamente sostenuto (es. spese mediche pagate in contanti per importi modesti, spese funebri, ristrutturazioni edilizie, bonus mobili, ecobonus, spese universitarie di familiari non a carico). Il CAF le recupera tutte.
  • Conservazione decennale della documentazione obbligatoria ex art. 8, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164: il CAF conserva fatture, ricevute e quietanze per il tempo previsto dall’art. 43 DPR 600/1973 (cinque anni dal periodo d’imposta).
  • Tutela in caso di accertamento sostanziale: anche se l’accertamento ordinario non rientra nella copertura dell’art. 5 D.Lgs. 175/2014, l’assistenza del CAF agevola la difesa e la predisposizione di osservazioni e ricorsi.

Errori comuni e rischi da evitare

  • Modificare un dato pre-caricato senza sapere che si “rompe” la protezione: una correzione minima (es. spostare una spesa dal codice 1 al codice 4) trasforma il rigo in una “modifica” che riapre il controllo formale.
  • Aggiungere spese senza ricevute tracciabili: dal 1° gennaio 2020, l’art. 1 c. 679 L. 160/2019 impone la tracciabilità (bonifico, carta di credito/debito, assegno, app di pagamento) per le detrazioni al 19%, salvo eccezioni (farmaci, dispositivi medici, prestazioni in strutture pubbliche). Aggiungere spese pagate in contanti rischia di far disconoscere la detrazione.
  • Non controllare i familiari a carico: anche con accettazione senza modifiche, l’Agenzia può contestare l’erronea attribuzione di figli o coniuge a carico. Verificare sempre il limite reddituale di 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni).
  • Confondere “precompilata” con “spedita”: la disponibilità della precompilata sul portale dell’Agenzia non equivale alla presentazione. La dichiarazione va comunque inviata entro le scadenze.
  • Non conservare la ricevuta di trasmissione: in caso di invio diretto, il contribuente deve conservare la ricevuta telematica generata dal portale.

Scadenze dichiarazione precompilata 2026 (anno d’imposta 2025)

AdempimentoData
Disponibilità precompilata (visualizzazione)30 aprile 2026
Accettazione/modifica/invio 730 precompilatodal 14 maggio 2026 al 30 settembre 2026
Invio Modello Redditi PF precompilatoentro il 31 ottobre 2026
Versamento saldo IRPEF/addizionali (no maggiorazione)30 giugno 2026
Versamento saldo IRPEF/addizionali (con 0,40%)31 luglio 2026
Rettifica del CAF/professionista (limite responsabilità)10 novembre 2026

Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua precompilata 2026

La scelta di come trasmettere la dichiarazione precompilata non è un dettaglio formale: ha conseguenze concrete e durature sulla protezione del contribuente da controlli e accertamenti. Accettare la precompilata senza modifiche tutela solo i dati pre-caricati, ma molti contribuenti hanno spese non pre-caricate o crediti d’imposta da recuperare. L’invio diretto con modifiche riapre il controllo formale ordinario. Affidarsi a un CAF, con visto di conformità, sposta il rischio del controllo sull’intermediario e garantisce al contribuente serenità per gli anni successivi.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella presentazione della dichiarazione precompilata, verificando ogni onere, recuperando le detrazioni dimenticate e assumendosi la responsabilità del visto di conformità. Prenota subito il tuo appuntamento per il 730 o il Modello Redditi PF 2026 e affida la tua dichiarazione a chi sa quali sono i controlli che la attendono.

Domande frequenti sui controlli della precompilata

Se accetto la precompilata senza modifiche, l’Agenzia non mi controllerà mai?

No, è un fraintendimento comune. L’art. 5 c. 1 D.Lgs. 175/2014 esclude solo il controllo formale documentale ex art. 36-ter DPR 600/1973 sui dati forniti da soggetti terzi. Restano applicabili: il controllo automatizzato ex art. 36-bis, la verifica delle condizioni soggettive (es. familiari a carico, residenza), e i controlli sostanziali e accertamenti ordinari.

Se modifico anche solo un dato della precompilata, perdo tutta la protezione?

No. La perdita del regime protettivo è “circoscritta” alla parte modificata. Le altre voci pre-caricate e non toccate dal contribuente continuano a beneficiare dell’esclusione del controllo formale. La regola è: modifica = controllo ordinario solo su quella voce specifica.

Se il CAF sbaglia il visto, chi paga sanzione e maggiore imposta?

Ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 241/1997, la sanzione (pari all’imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in esito al controllo formale) grava sul CAF o sul professionista. Il contribuente non riceve alcuna richiesta, salvo i casi di sua condotta dolosa o gravemente colposa. Il CAF può ravvedere il visto entro il 10 novembre dell’anno di presentazione limitando la propria responsabilità alla sola sanzione.

Il visto di conformità copre anche gli accertamenti ordinari?

No. Il visto e l’art. 5 D.Lgs. 175/2014 riguardano esclusivamente il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973. Gli accertamenti ordinari (artt. 38 e seguenti DPR 600/1973), l’accertamento sintetico, le indagini finanziarie e il monitoraggio fiscale internazionale restano sempre applicabili al contribuente.

Quanto tempo ha l’Agenzia per fare il controllo formale ex art. 36-ter?

Il controllo formale deve essere effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 36-ter c. 1 DPR 600/1973). Per la dichiarazione 2026 (redditi 2025), quindi, il termine è il 31 dicembre 2028.

È meglio fare la precompilata online da soli o passare dal CAF?

Dipende dalla complessità della situazione fiscale. Per pensionati con sola pensione e poche spese pre-caricate, l’accettazione senza modifiche è semplice e sicura. Per contribuenti con familiari a carico, spese non pre-caricate, ristrutturazioni edilizie, ecobonus, redditi diversi, plusvalenze, redditi esteri, conviene passare dal CAF: il vantaggio è duplice (massimizzazione detrazioni + trasferimento responsabilità sul controllo formale) e copre ampiamente il costo dell’assistenza.

Cosa succede se non rispondo a una richiesta ex art. 36-ter?

La mancata risposta o la risposta incompleta porta al disconoscimento delle detrazioni/deduzioni non documentate, con notifica di cartella di pagamento per la maggiore imposta, sanzione del 30% (riducibile a 1/3 se pagata entro 30 giorni dalla cartella) e interessi. Conservare sempre la documentazione per i termini di legge (cinque anni dal periodo d’imposta) è fondamentale.

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Fonti normative principali: D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (art. 5); DPR 29 settembre 1973, n. 600 (artt. 36-bis, 36-ter, 38 e seguenti); D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 35 e 39); D.M. 31 maggio 1999, n. 164; L. 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1 c. 679); D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 13); D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 13); Cass. ord. n. 17775/2018; Circolari Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione precompilata.

Maggio 20, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-20 07:48:442026-05-20 07:59:10Dichiarazione precompilata: i controlli in base a modifiche e canale di invio

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