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Tag Archivio per: comunicazione preventiva Ispettorato del lavoro

NOTIZIE

Prestazioni occasionali 2026: cosa succede oltre 5.000 euro tra INPS, ritenute e CU

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le prestazioni occasionali 2026 restano uno degli strumenti più utilizzati per collaborazioni saltuarie tra privati, professionisti e piccole imprese. Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo non abituale, disciplinate dall’articolo 2222 del Codice Civile e inquadrate fiscalmente tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Il punto centrale, ogni anno oggetto di dubbi tra committenti e prestatori, riguarda la soglia dei 5.000 euro: cosa succede quando un collaboratore occasionale supera questo importo considerando la somma di tutti i compensi percepiti nell’anno solare. Superata questa cifra scattano infatti obblighi precisi in materia di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versamento contributivo, che si aggiungono agli adempimenti fiscali legati alla ritenuta d’acconto e alla Certificazione Unica.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la soglia dei 5.000 euro nelle prestazioni occasionali 2026
  2. Gestione Separata INPS e comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro
  3. Ritenuta d’acconto e Certificazione Unica per le prestazioni occasionali
  4. Cosa cambia nel 2026 per le prestazioni occasionali
  5. Domande frequenti sulle prestazioni occasionali 2026

Cos’è la soglia dei 5.000 euro nelle prestazioni occasionali 2026

Nel regime delle prestazioni occasionali 2026, la soglia di 5.000 euro annui è il limite di reddito complessivo da lavoro autonomo occasionale oltre il quale scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Lo prevede l’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 269/2003 (convertito dalla legge 326/2003), che ha esteso la tutela previdenziale a chi svolge attività di lavoro autonomo occasionale. Fino a questa cifra il rapporto resta privo di obblighi contributivi: nessun versamento alla Gestione Separata è dovuto e il collaboratore non deve aprire alcuna posizione previdenziale.

Attenzione a un equivoco molto diffuso: la soglia non si calcola per singolo committente. La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 è esplicita nel precisare che l’obbligo sorge quando gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) “a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti” superano i 5.000 euro. In altre parole, i compensi incassati da committenti diversi si sommano tra loro: chi percepisce 3.000 euro da un’azienda e 2.500 euro da un’altra ha già superato la soglia, anche se con nessuno dei due committenti ha raggiunto singolarmente i 5.000 euro.

Il superamento non comporta la perdita retroattiva della natura occasionale del rapporto: i 5.000 euro funzionano come una franchigia, non come un tetto invalicabile. La stessa circolare INPS 103/2004 chiarisce che il reddito di 5.000 euro “costituisce una fascia di esenzione” e che, in caso di superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. Chi nell’anno incassa 7.000 euro complessivi versa quindi contributi soltanto sui 2.000 euro che superano la soglia, non sull’intero importo percepito.

Proprio perché il conteggio è cumulativo, il monitoraggio spetta in primo luogo al prestatore: è il collaboratore che deve tenere traccia del totale incassato nell’anno e comunicare ai committenti il superamento della franchigia, in modo che questi possano attivare gli adempimenti contributivi dal compenso successivo. Un committente, da solo, non può sapere quanto il prestatore ha già guadagnato altrove.

Gestione Separata INPS e comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro

Una volta superata la franchigia, il prestatore va iscritto alla Gestione Separata INPS e sulla quota eccedente si applicano le aliquote fissate ogni anno dall’Istituto. Per il 2026, la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 conferma per i collaboratori e le figure assimilate (categoria in cui rientrano i lavoratori autonomi occasionali) un’aliquota complessiva del 35,03% per chi non è assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non è pensionato, di cui il 33% di quota IVS. Per chi è già pensionato o già iscritto ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria l’aliquota scende al 24%. Il massimale di reddito imponibile per il 2026 è fissato a 122.295 euro.

L’onere contributivo è ripartito per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del prestatore, ma il versamento è interamente a carico del committente, che lo effettua con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, trattenendo al collaboratore la quota di sua spettanza a titolo di rivalsa. Superata la soglia, quindi, il committente deve occuparsi non solo della trattenuta fiscale ma anche del calcolo e del versamento della contribuzione dovuta.

Va invece tenuta ben distinta la comunicazione preventiva, che è un adempimento diverso e non ha nulla a che vedere con la soglia dei 5.000 euro né con l’INPS. L’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dall’articolo 13 del decreto-legge 146/2021 (convertito dalla legge 215/2021), prevede che l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale sia oggetto di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. L’obbligo grava esclusivamente sui committenti che operano in qualità di imprenditori (restano quindi esclusi, tra gli altri, i privati, gli studi professionali non organizzati in forma di impresa e gli enti del Terzo settore che svolgono solo attività non commerciali) e va assolto prima dell’inizio della prestazione, a prescindere dall’importo pattuito.

Dal 1° maggio 2022 la comunicazione si invia esclusivamente in via telematica attraverso l’applicativo del Ministero del Lavoro disponibile sul portale Servizi Lavoro: le e-mail inviate direttamente alle sedi degli Ispettorati, ammesse nella fase transitoria iniziale, non sono più valide. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale interessato.

È importante distinguere questo regime generale di lavoro autonomo occasionale da quello specifico del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale (PrestO), disciplinati dall’articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017 e gestiti tramite la piattaforma telematica INPS. Qui i limiti sono altri e sono stati aggiornati dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 342, della legge 197/2022): possono ricorrere al PrestO gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze non più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (venticinque per congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento), mentre il precedente limite di cinque dipendenti è superato dal 1° gennaio 2023. I tetti economici sono di 5.000 euro annui per ciascun prestatore verso la totalità degli utilizzatori, 10.000 euro per ciascun utilizzatore verso la totalità dei prestatori (elevati a 15.000 euro nei settori sopra citati) e 2.500 euro per singolo rapporto. Il ricorso al PrestO resta comunque vietato nell’edilizia e settori affini, nelle imprese di escavazione e lavorazione del materiale lapideo, in miniere, cave e torbiere e nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Ritenuta d’acconto e Certificazione Unica per le prestazioni occasionali

Indipendentemente dal superamento o meno della soglia dei 5.000 euro, ogni compenso corrisposto per una prestazione occasionale è soggetto a ritenuta d’acconto del 20%, come previsto dall’articolo 25 del DPR 600/1973. La ritenuta si applica fin dal primo euro erogato: il committente, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene questa percentuale sul compenso lordo e la versa all’Erario tramite modello F24 con il codice tributo 1040, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Il prestatore incassa quindi l’80% del lordo pattuito.

Al termine dell’anno, il committente che ha operato ritenute è tenuto a rilasciare al prestatore la Certificazione Unica (CU), il documento che riepiloga i compensi corrisposti e le ritenute effettuate. La CU è indispensabile al prestatore per la successiva dichiarazione dei redditi, poiché consente di far confluire correttamente i compensi tra i redditi diversi e di scomputare la ritenuta già versata dal committente.

Va ricordato che gli obblighi di certificazione e di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate seguono le scadenze ordinarie previste ogni anno per la Certificazione Unica e per il modello 770, quest’ultimo dovuto dai sostituti d’imposta che hanno operato ritenute nel corso dell’anno.

Cosa cambia nel 2026 per le prestazioni occasionali

Per il 2026 l’impianto normativo delle prestazioni occasionali resta quello consolidato negli anni precedenti: la soglia dei 5.000 euro complessivi conferma il proprio ruolo di spartiacque per l’obbligo contributivo e non ha subito modifiche. Gli aggiornamenti dell’anno riguardano soprattutto i parametri previdenziali: con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 l’INPS ha fissato le aliquote della Gestione Separata (35,03% per i collaboratori e gli occasionali senza altra copertura, 24% per pensionati e già assicurati altrove), il massimale annuo di reddito a 122.295 euro e il minimale a 18.808 euro.

Sul fronte procedurale, con il messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025 l’INPS ha annunciato il rilascio, da gennaio 2026, di un nuovo portale dedicato ai prestatori e agli intermediari del Libretto Famiglia all’interno della piattaforma telematica delle prestazioni occasionali, con l’obiettivo di semplificare la gestione dei rapporti e il monitoraggio dei limiti economici.

Resta comunque centrale, per committenti e prestatori, monitorare con attenzione l’andamento dei compensi corrisposti nel corso dell’anno, tenendo conto del fatto che il conteggio è cumulativo su tutti i rapporti. Un errore frequente è accorgersi del superamento solo a ridosso della chiusura dell’anno, quando l’iscrizione alla Gestione Separata e i relativi versamenti avrebbero già dovuto essere avviati.

Domande frequenti sulle prestazioni occasionali 2026

La soglia di 5.000 euro si riferisce a un singolo committente o al totale dei compensi percepiti nell’anno?
Al totale. L’articolo 44, comma 2, del DL 269/2003 e la circolare INPS 103/2004 stabiliscono che rilevano gli emolumenti percepiti nell’anno solare a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti: i compensi ricevuti da committenti diversi si sommano tra loro.

Cosa succede se si superano i 5.000 euro complessivi nell’anno?
Scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, con versamento dei contributi calcolati solo sulla quota di compenso eccedente la soglia. L’onere è ripartito per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del prestatore, ma il versamento con F24 spetta al committente.

La comunicazione preventiva va fatta all’INPS?
No. La comunicazione preventiva prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 (come modificato dal DL 146/2021) va inviata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in via telematica, prima dell’inizio della prestazione. Riguarda solo i committenti che operano come imprenditori e non dipende dal superamento dei 5.000 euro.

La ritenuta d’acconto del 20% si applica sempre, anche sotto i 5.000 euro?
Sì, la ritenuta d’acconto si applica dal primo euro corrisposto, indipendentemente dal superamento o meno della soglia contributiva dei 5.000 euro.

Chi deve rilasciare la Certificazione Unica per le prestazioni occasionali?
Il committente, in qualità di sostituto d’imposta, deve rilasciare al prestatore la Certificazione Unica riepilogativa dei compensi corrisposti e delle ritenute operate nel corso dell’anno.

Il regime delle prestazioni occasionali è lo stesso del Libretto Famiglia e del contratto PrestO?
No, si tratta di regimi distinti. Il lavoro autonomo occasionale disciplinato dall’articolo 2222 del Codice Civile è diverso dal Libretto Famiglia e dal contratto di prestazione occasionale PrestO, regolati dall’articolo 54-bis del DL 50/2017: questi ultimi si gestiscono tramite la piattaforma INPS e sono riservati agli utilizzatori con non più di dieci dipendenti a tempo indeterminato, con tetti di 5.000 euro per prestatore e 10.000 euro per utilizzatore.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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