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Tag Archivio per: assunzioni 2026

NOTIZIE

Nuovo TFR3 e assunzioni: regole per destinare il TFR dal primo luglio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla destinazione del TFR per i lavoratori neo-assunti. La riforma introduce il modulo TFR3, il documento ufficiale con cui il dipendente decide le sorti della propria liquidazione. Il cambiamento più importante? L’adesione alla previdenza complementare diventa automatica dal primo giorno di lavoro, sostituendo la vecchia disciplina del silenzio-assenso. Di seguito spieghiamo in modo chiaro cosa cambia, le opzioni disponibili e i tempi per decidere.

Indice dei contenuti

  1. Che cos’è il TFR3 e perché cambia tutto
  2. Come funziona l’adesione automatica
  3. Le opzioni del modulo TFR3 (A, B, C, D)
  4. Come si lascia il TFR in azienda
  5. Domande frequenti sul TFR3 e le nuove regole di assunzione

Che cos’è il TFR3 e perché cambia tutto

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è quella somma che il datore di lavoro accantona ogni mese per il dipendente e che viene erogata al termine del rapporto lavorativo — che sia per dimissioni, licenziamento o pensionamento. In parole semplici, è una forma di risparmio forzoso che si accumula nel corso della carriera.

Il TFR3 è il nome del nuovo modulo ufficiale — elaborato dal Ministero del Lavoro — con cui ogni neo-assunto dal 1° luglio 2026 deve indicare come vuole gestire la propria liquidazione. Il nome richiama il terzo pilastro previdenziale (la previdenza complementare), che il legislatore intende potenziare, ma il modulo permette anche di scegliere strade diverse.

Prima della riforma esisteva il meccanismo del silenzio-assenso: il lavoratore aveva un certo tempo per decidere e, se non si esprimeva, il TFR finiva automaticamente al fondo pensione. Ora il sistema cambia in modo sostanziale: l’adesione al fondo pensione è automatica fin dal primo giorno di assunzione, senza attendere nessun silenzio. Il lavoratore ha poi 60 giorni per manifestare una volontà diversa.

Come funziona l’adesione automatica

Dal momento della firma del contratto, il lavoratore neo-assunto è automaticamente iscritto al fondo pensione negoziale di categoria previsto dal CCNL applicabile. Se il settore non dispone di un fondo specifico, le somme finiscono nel fondo Cometa (il fondo pensione complementare residuale di riferimento).

L’iscrizione automatica comporta il versamento immediato sia del TFR sia della contribuzione periodica del lavoratore. In concreto:

  • Il datore di lavoro versa il TFR al fondo pensione fin dalla data di assunzione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore compili o meno il modulo TFR3.
  • Il lavoratore ha 60 giorni dall’assunzione per compilare il modulo TFR3 e indicare una scelta diversa (vedi le opzioni qui sotto).
  • Se non compila nulla entro 60 giorni, l’iscrizione automatica al fondo negoziale di categoria diventa definitiva.
  • L’azienda è tenuta a informare il neo-assunto su tutte le opzioni disponibili e sulle caratteristiche del fondo di riferimento.

Questo sistema supera la vecchia logica del silenzio-assenso: non si attende che il lavoratore non risponda, ma si parte subito con i versamenti. È una scelta politica precisa: rendere la previdenza complementare il default, con la possibilità di uscire attivamente.

Le opzioni del modulo TFR3 (A, B, C, D)

Entro i 60 giorni dall’assunzione, il neo-assunto può compilare il modulo TFR3 e selezionare una delle seguenti opzioni:

  • Lettera A — Quota parziale di TFR al fondo: il lavoratore sceglie di destinare solo una parte del TFR al fondo pensione, mantenendo la quota restante in azienda (o trasferendola all’INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti).
  • Lettera B — Rinuncia alla contribuzione volontaria: rivolta a chi ha una retribuzione molto bassa. Se il reddito annuo lordo non supera l’importo dell’assegno sociale INPS (fissato a 7.101,12 euro per il 2026), il lavoratore può bloccare il prelievo dei propri contributi volontari al fondo. Attenzione: il datore di lavoro deve comunque versare la propria quota aziendale.
  • Lettera C — Fondo pensione diverso da quello negoziale: il lavoratore aderisce esplicitamente a un fondo pensione aperto o a un PIP (Piano Individuale Pensionistico) di sua scelta, invece del fondo di categoria. In questo caso solo il TFR viene trasferito al fondo scelto, senza contribuzione aggiuntiva obbligatoria.
  • Lettera D — TFR in azienda: il lavoratore sceglie di non aderire alla previdenza complementare e di mantenere il TFR presso il datore di lavoro (o trasferirlo al Fondo di Tesoreria INPS). Questa opzione è disponibile solo per chi è alla prima esperienza lavorativa assoluta, senza scelte previdenziali pregresse.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che le opzioni possono essere combinate: ad esempio, è possibile scegliere la lettera A (quota parziale) e la lettera B (niente contribuzione volontaria) contemporaneamente.

Come si lascia il TFR in azienda

Chi seleziona la lettera D e vuole mantenere il TFR fuori dalla previdenza complementare deve sapere che il meccanismo dipende dalle dimensioni dell’azienda:

  • Aziende con meno di 50 dipendenti: il TFR rimane accantonato direttamente presso il datore di lavoro, che lo verserà al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
  • Aziende con 50 o più dipendenti (o 60 dipendenti nell’anno precedente per le imprese già attive): il TFR viene trasferito mensilmente al Fondo di Tesoreria dell’INPS. Il versamento avviene entro il mese successivo alla scelta del dipendente, oppure entro il mese successivo alla scadenza dei 60 giorni in caso di totale inerzia del lavoratore.

Per fare un esempio pratico: un giovane operaio firma il suo primo contratto il 1° agosto 2026, con uno stipendio di 18.000 euro lordi annui. Compila la lettera D entro il 30 settembre 2026 e lascia i soldi al datore di lavoro. L’azienda ha 100 dipendenti, quindi invia le somme al Fondo di Tesoreria INPS ogni mese. Se in futuro l’operaio cambia idea e decide di aderire a un fondo pensione, potrà farlo: da quel momento l’azienda sposterà il flusso del TFR verso il nuovo fondo.

Domande frequenti sul TFR3 e le nuove regole di assunzione

Le nuove regole TFR3 si applicano anche a chi era già assunto prima del 1° luglio 2026?

No. Le nuove disposizioni riguardano esclusivamente i neo-assunti dal 1° luglio 2026. I lavoratori già in forza che avevano effettuato la scelta sulla destinazione del TFR in precedenza non sono toccati dalla riforma.

Posso cambiare idea dopo aver scelto la destinazione del TFR?

Sì, ma con alcune condizioni. Chi ha scelto di mantenere il TFR in azienda può sempre decidere in futuro di aderire a un fondo pensione (atto di adesione esplicita). Chi è già iscritto a un fondo può trasferire la propria posizione a un altro fondo, nel rispetto dei tempi tecnici previsti dal fondo stesso. Il TFR già accantonato segue le regole del regime scelto al momento della maturazione.

Cosa succede se non compilo il modulo TFR3 entro 60 giorni?

L’iscrizione automatica al fondo pensione negoziale di categoria (o al fondo Cometa se il settore ne è privo) diventa definitiva. Il TFR continuerà a essere versato al fondo mese dopo mese. Il lavoratore potrà comunque esercitare in futuro il diritto di trasferire la posizione a un altro fondo.

Se vengo assunto con un contratto a termine, le regole TFR3 si applicano ugualmente?

Sì, in linea generale le stesse regole si applicano anche ai contratti a tempo determinato, salvo eventuali disposizioni specifiche per i rapporti di brevissima durata. Il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore in ogni caso.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 13:00:002026-09-01 11:15:19Nuovo TFR3 e assunzioni: regole per destinare il TFR dal primo luglio

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