COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI: quali e quando servono

Bonus Caldaia

Comunicazione inizio lavori, quando e quale serve?

Per comunicazione inizio lavori si intende la comunicazione scritta da inviare o consegnare all’ufficio tecnico del Comune che attesta l’avvio dei lavori. La tipologia delle comunicazione infatti varia in base ai lavori che vengono effettuati:

  • CILA (nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, cambio di destinazione d’uso)
  • CILAS (superbonus 110%)
  • SCIA (manutenzione straordinaria e di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia “semplice”)

Per quanto riguarda l’edilizia libera si intendono tutti gli interventi realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni.

CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata

Con la CILA, comunicazione che deve essere asseverata da un tecnico abilitato, l’interessato trasmette al Comune il progetto relativo all’intervento da eseguire. In questo modo il tecnico attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori siano conformi e che siano compatibili con le normative.

Interventi soggetti a CILA

  • interventi interni che non variano la destinazione d’uso in maniera rilevante e non intervengono sulle strutture. Sono compresi quindi anche i frazionamenti (divisione in più parti di un’unità immobiliare) e gli accorpamenti (unione di più unità immobiliari contigue), la realizzazione e la modifica degli impianti.
  • interventi esterni sulle facciate degli edifici salvo che non siano sottoposti a vincolo, che non ledano il decoro architettonico e che non comportino una modifica della volumetria dell’edificio.

Tuttavia tali interventi, per essere autorizzati da una CILA, non devono interessare parti strutturali dell’edificio (come muri portanti, solai, scale, ecc.), non devono modificare la volumetria complessiva e inoltre non devono variare la destinazione d’uso dell’immobile.

CILAS – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus 110%

La CILA superbonus o semplicemente CILAS è la comunicazione di inizio lavori dedicata agli interventi per agevolazioni di SUPERBONUS 110%.

Cosa deve essere indicato nella Cilas?

  • È necessario indicare gli interventi agevolati dal Superbonus 110%;
  • se sono finalizzati alla riqualificazione energetica;
  • se gli interventi sono finalizzati al miglioramento sismico;
  • è richiesta una descrizione sintetica degli interventi;
  • l’integrazione di elaborati grafici è facoltativa.

SCIA – segnalazione certificata di inizio attività

La SCIA è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale).

Vediamo per quali tipi di intervento è necessaria la SCIA:

  • interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia leggera, ossia una serie di lavori che non modificano strutturalmente l’edificio dal punto di vista della volumetria, dei prospetti e della sagoma

EDILIZIA LIBERA

Per EDILIZIA LIBERA si intendono tutti gli interventi realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni.

Ecco le principali attività di edilizia libera:

  • Aree ludiche e elementi di arredo – Are ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
  • Barriere architettoniche – Interventi per eliminare le barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio.
  • Manufatti leggeri in strutture ricettive – Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno di turisti autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico.
  • Manutenzione ordinaria – Interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  • Movimenti terra – Movimenti di terra strettamente necessari all’attività agricola e alle pratiche silvo­pastorali, compresi gli interventi sugli impianti idraulici agrari.
  • Opere temporanee –  Opere realizzate per soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee da rimuovere con il cessare della necessità, comunque entro 90 giorni.
  • Pannelli fotovoltaici – Pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del ministro per i lavori pubblici 1444/1968.
  • Pavimentazione esterne – Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni pertinenziali, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombali
  • Pompe di calore – Installazione di pompe di calore aria aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
  • Ricerca nel sottosuolo – Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, eseguite in aree esterne al centro edificato.
  • Serre mobili stagionali – Serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratora, per lo svolgimento di attività agricole.

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