NOTIZIECosti Pluriennali: Nuovi Termini di Accertamento dal 2027Dal 2027 cambiano le regole sui termini di accertamento per i costi pluriennali, cioè quelle spese che le imprese possono dedurre non in un solo anno ma in più esercizi, come gli ammortamenti di beni materiali e immateriali o le spese di ricerca e sviluppo. A introdurre la novità è il Decreto Legislativo n. 148/2026, noto anche come decreto Omnibus fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo. La riforma stabilisce un principio importante: per i costi pluriennali accertamento 2027 non seguirà più necessariamente le vecchie logiche, ma un criterio più chiaro legato al momento in cui la spesa viene dedotta per la prima volta. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e da quando si applicano le nuove regole.Indice dei contenutiCosa sono i costi pluriennali e perché contano i termini di accertamentoIl Decreto Legislativo 148/2026: le nuove regole sull’accertamentoDa quando decorre il nuovo termine di accertamento dal 2027Vizi originari ed errori sulle singole quote: cosa cambia per le impreseCosa sono i costi pluriennali e perché contano i termini di accertamentoQuando un’impresa sostiene una spesa che produce effetti economici per più anni, il fisco non consente di dedurla tutta subito. È il caso, ad esempio, degli ammortamenti di macchinari, impianti o beni immateriali, oppure delle spese di ricerca e sviluppo e di impianto e ampliamento: il loro costo viene ripartito in quote annuali per un certo numero di esercizi. Il nodo che da anni divide dottrina e giurisprudenza riguarda i termini di accertamento: entro quanto tempo l’Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità di queste quote? Il dubbio era se il termine di decadenza dovesse decorrere dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta oppure dall’anno in cui ciascuna quota viene effettivamente dedotta in dichiarazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione erano già intervenute sul tema nel 2021, ma la questione restava fonte di incertezza operativa per imprese e professionisti, soprattutto per i costi sostenuti molti anni prima del controllo. Il Decreto Legislativo 148/2026: le nuove regole sull’accertamentoIl Decreto Legislativo 148/2026 interviene direttamente sulla norma che disciplina i termini di accertamento delle imposte sui redditi, l’articolo 43 del DPR 600/1973. Il decreto, tramite l’articolo 22, introduce nuovi commi (indicati come 1-bis e 1-ter) che regolano in modo specifico l’accertamento dei componenti negativi di reddito d’impresa a efficacia pluriennale, ossia proprio i costi ripartiti su più esercizi come ammortamenti e spese pluriennali. La nuova disposizione stabilisce che il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate può accertare questi costi decorre dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui, per la prima volta, è stata dedotta una quota del costo. Si tratta di un cambio di prospettiva significativo rispetto al passato, pensato per dare maggiore certezza sia ai contribuenti sia agli uffici finanziari nella gestione dei controlli su spese ad efficacia pluriennale. Lo stesso articolo 22 inserisce commi di identico contenuto anche nell’articolo 293 del Testo unico in materia di adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141), che dal 1° gennaio 2027 prenderà il posto dell’articolo 43 del DPR 600/1973. Da quando decorre il nuovo termine di accertamento dal 2027Un aspetto centrale della riforma riguarda la sua decorrenza: le nuove regole non si applicano retroattivamente a tutti i costi pluriennali già in corso di ammortamento, ma riguardano i beni e i servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. In pratica, per le spese sostenute prima di quella data continueranno a valere, salvo chiarimenti ufficiali, i criteri interpretativi elaborati fino ad oggi da prassi e giurisprudenza. Per i nuovi acquisti dal 2027 in avanti, invece, il termine di accertamento sarà agganciato in modo univoco alla dichiarazione in cui compare la prima quota dedotta, e non più a interpretazioni discordanti legate all’anno di sostenimento della spesa originaria. Questo significa che, trascorso il termine ordinario di decadenza calcolato da quella prima dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate non potrà più contestare i vizi originari del costo pluriennale, anche se le quote di ammortamento continuano a essere dedotte negli anni successivi. La norma esclude però espressamente dal nuovo criterio i componenti negativi relativi a operazioni inesistenti, per i quali continuano a valere le regole ordinarie sui termini di accertamento. Vizi originari ed errori sulle singole quote: cosa cambia per le impreseLa riforma introdotta dal decreto Omnibus distingue due situazioni ben diverse. Da un lato ci sono i vizi originari del costo pluriennale, cioè difetti che riguardano la natura stessa della spesa, ad esempio la mancanza del requisito di inerenza o un’errata qualificazione fiscale: questi vizi dovranno essere contestati entro il termine collegato alla dichiarazione in cui è stata dedotta la prima quota. Dall’altro lato restano gli errori sulle singole quote annuali, come un errato calcolo dell’importo deducibile in un determinato esercizio: questi rimangono accertabili separatamente, anno per anno, con le regole ordinarie sui termini di accertamento. Per le imprese la distinzione non è solo teorica: significa che un costo pluriennale correttamente qualificato all’origine, ma dedotto con qualche imprecisione di calcolo in un esercizio successivo, potrà essere corretto solo per quell’annualità, senza rimettere in discussione l’intera impostazione della spesa. La riforma dei termini di accertamento per i costi pluriennali introdotta dal Decreto Legislativo 148/2026 punta a ridurre l’incertezza che per anni ha caratterizzato i controlli su ammortamenti e spese pluriennali. Resta da vedere come verranno definiti nella prassi i dettagli attuativi della norma, in particolare per la gestione dei costi sostenuti a cavallo tra il vecchio e il nuovo regime, e quali chiarimenti ufficiali arriveranno dall’Agenzia delle Entrate sull’applicazione pratica della disposizione a partire dal 2027.Domande Frequenti sui Costi Pluriennali e Termini di AccertamentoCosa sono i costi pluriennali ai fini fiscali?Sono spese che producono effetti economici per più esercizi e che la normativa fiscale consente di dedurre non in un’unica soluzione ma in quote ripartite su più anni, come gli ammortamenti di beni materiali e immateriali o le spese di ricerca e sviluppo.Da quando si applicano i nuovi termini di accertamento sui costi pluriennali?Le nuove regole, introdotte dal Decreto Legislativo 148/2026, riguardano i beni e i servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.Da quale anno decorre il nuovo termine di accertamento?Il termine decorre dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui, per la prima volta, viene dedotta una quota del costo pluriennale, e non più dall’anno di sostenimento della spesa originaria.Gli errori sulle singole quote di ammortamento restano sempre accertabili?Sì, gli errori di calcolo relativi alle singole quote annuali restano accertabili anno per anno con le regole ordinarie, mentre solo i vizi originari del costo pluriennale seguono il nuovo termine legato alla prima quota dedotta.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 08:00:002026-09-17 08:00:00Costi Pluriennali: Nuovi Termini di Accertamento dal 2027