NOTIZIERitenuta d’Acconto Camera dei Deputati 2025: Nuovo Provvedimento Agenzia EntrateL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026 (prot. n. 249031/2026) che disciplina le modalita di trasmissione degli elenchi dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Camera dei Deputati. Si tratta di un provvedimento tecnico, che riguarda gli adempimenti della Camera in qualita di sostituto d’imposta, ma che merita attenzione perche introduce una procedura semplificata in sostituzione della dichiarazione ordinaria dei sostituti d’imposta.Il provvedimento si inserisce in un filone di atti analoghi gia adottati per altri organi costituzionali, come il Senato della Repubblica, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, che godono di una disciplina fiscale in parte differenziata rispetto ai normali sostituti d’imposta privati o alle amministrazioni pubbliche ordinarie. Vediamo nel dettaglio cosa prevede questo nuovo atto e, soprattutto, cosa NON cambia per chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025.Indice dei contenutiCamera dei Deputati sostituto d’imposta 2025: cosa significaLa Certificazione Unica 2026 resta invariataLa vera novita: l’elenco che sostituisce il modello 770Perche la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniUn adempimento comune agli organi costituzionaliCamera dei Deputati sostituto d’imposta 2025: cosa significaQuando parliamo di ritenuta acconto Camera dei Deputati 2025, ci riferiamo a un meccanismo fiscale molto comune: ogni volta che un ente eroga compensi, indennita o altri redditi soggetti a tassazione, ha l’obbligo di trattenere una parte dell’importo lordo e versarla direttamente allo Stato per conto del percettore. Questo ente si chiama, tecnicamente, sostituto d’imposta.La Camera dei Deputati, come qualsiasi altro sostituto d’imposta, eroga nel corso dell’anno indennita parlamentari, compensi per collaborazioni, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o autonomo e altre somme soggette a ritenuta. La trattenuta viene operata secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del DPR 600/1973, la norma che disciplina specificamente la ritenuta d’acconto applicata dalle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.Fin qui, nulla di diverso rispetto a qualsiasi altro datore di lavoro o committente. La particolarita riguarda invece le modalita con cui questi enti comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai percipienti e alle ritenute operate, ed e proprio su questo aspetto che interviene il nuovo provvedimento. La Certificazione Unica 2026 resta invariataIl primo punto da chiarire, per evitare fraintendimenti, riguarda la Certificazione Unica (CU). Il provvedimento del 10 settembre 2026 non tocca in alcun modo gli obblighi di certificazione dei redditi nei confronti dei singoli percipienti. La CU resta dovuta secondo le regole ordinarie, con le stesse scadenze valide per tutti gli altri sostituti d’imposta.In pratica, chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 riceve comunque la propria Certificazione Unica, nei termini consueti:16 marzo 2026 per la generalita dei redditi (lavoro dipendente e assimilati)30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioniQuesto aspetto e fondamentale perche e proprio la Certificazione Unica, e solo la CU, ad alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata predisposta ogni anno dall’Agenzia delle Entrate. Il nuovo provvedimento, quindi, non ha alcun impatto sui dati che confluiscono nel 730 precompilato o nel modello Redditi precompilato dei singoli contribuenti. La vera novita: l’elenco che sostituisce il modello 770La novita introdotta dal provvedimento riguarda invece un adempimento diverso, quello che i sostituti d’imposta svolgono nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: il modello 770. Si tratta della dichiarazione annuale con cui ogni sostituto d’imposta riepiloga, in forma aggregata e analitica, tutte le ritenute operate nel corso dell’anno precedente.Per la Camera dei Deputati, questa dichiarazione non viene presentata nella forma ordinaria del modello 770. Al suo posto, l’Amministrazione della Camera trasmette un apposito elenco dei percipienti, predisposto secondo le stesse specifiche tecniche gia previste per il modello 770/2026, comprensivo dei relativi prospetti (ST, SV, SX e SY).La base normativa di questa procedura semplificata e l’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, disposizione che consente ad alcuni organi costituzionali di adottare modalita di comunicazione alternative rispetto alla presentazione ordinaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta, in ragione della loro particolare natura istituzionale. Il termine per la trasmissioneIl provvedimento fissa il termine per la trasmissione telematica dell’elenco dei percipienti al 31 ottobre 2026, coincidente con la scadenza ordinaria prevista per la presentazione del modello 770/2026 da parte della generalita dei sostituti d’imposta.Perche la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniPuo sembrare una distinzione puramente tecnica, ma capire la differenza tra Certificazione Unica e modello 770 aiuta a comprendere meglio il funzionamento del sistema fiscale italiano. La CU e il documento che riguarda direttamente il singolo lavoratore o percettore di reddito: gli serve per controllare i propri dati fiscali e, se necessario, per la compilazione della dichiarazione dei redditi.Il modello 770 (o, in questo caso, l’elenco sostitutivo) e invece uno strumento di controllo e riepilogo che il sostituto d’imposta trasmette all’Amministrazione finanziaria, utile principalmente per le attivita di verifica incrociata dei dati fiscali su larga scala. Non ha impatto diretto sulla posizione individuale del contribuente, che continua a fare riferimento esclusivamente alla propria Certificazione Unica.Per questo motivo, chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 non deve modificare in alcun modo il proprio comportamento fiscale: continuera a ricevere la CU nei tempi ordinari e a utilizzarla, se necessario, per la dichiarazione dei redditi, esattamente come accade per qualsiasi altro rapporto di lavoro o collaborazione soggetto a ritenuta d’acconto. Un adempimento comune agli organi costituzionaliVa sottolineato che questa modalita semplificata di comunicazione non e una eccezione riservata solo alla Camera dei Deputati. Provvedimenti analoghi sono stati adottati in pari data, il 10 settembre 2026, anche per altri organi costituzionali, come il Senato della Repubblica, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, che condividono la stessa natura istituzionale e, di conseguenza, la stessa possibilita di sostituire il modello 770 ordinario con un elenco dei percipienti trasmesso con le medesime specifiche tecniche.Questa uniformita di trattamento conferma che si tratta di una prassi consolidata per gli organi costituzionali, funzionale a semplificare gli adempimenti dichiarativi senza intaccare in alcun modo le garanzie informative nei confronti dei singoli percipienti, che restano tutelati dall’ordinaria emissione della Certificazione Unica. Domande FrequentiIl provvedimento modifica la Certificazione Unica?No. Il provvedimento del 10 settembre 2026 riguarda esclusivamente le modalita con cui la Camera dei Deputati trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei percipienti in sostituzione del modello 770. La Certificazione Unica resta invariata, con le scadenze ordinarie del 16 marzo e del 30 aprile 2026.Cosa cambia per la Camera dei Deputati come sostituto d’imposta?La Camera dei Deputati, per il periodo d’imposta 2025, non presenta il modello 770 nella forma ordinaria, ma trasmette un elenco dei percipienti predisposto secondo le stesse specifiche tecniche del modello 770/2026, comprensivo dei prospetti ST, SV, SX e SY, entro il 31 ottobre 2026.Qual e la base normativa del provvedimento?La procedura si fonda sull’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, che consente ad alcuni organi costituzionali di adottare modalita di comunicazione semplificata in luogo della presentazione ordinaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta.Questo provvedimento alimenta la dichiarazione precompilata?No. La dichiarazione precompilata si basa esclusivamente sui dati della Certificazione Unica, che resta invariata. L’elenco dei percipienti che sostituisce il modello 770 non ha alcun impatto sui dati precompilati dei singoli contribuenti.Chi ha ricevuto compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 deve fare qualcosa di diverso?No. Il percipiente continua a ricevere la Certificazione Unica nei termini ordinari e la utilizza normalmente per la propria dichiarazione dei redditi. Il provvedimento riguarda solo gli adempimenti interni tra la Camera dei Deputati e l’Agenzia delle Entrate.In sintesi, il provvedimento del 10 settembre 2026 rappresenta un aggiustamento tecnico e organizzativo che riguarda la Camera dei Deputati nella sua veste di sostituto d’imposta, senza alcuna ricaduta pratica sui percettori di redditi soggetti a ritenuta d’acconto, che continueranno a ricevere la propria Certificazione Unica secondo le scadenze gia note.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 17:00:002026-09-11 16:50:27Ritenuta d’Acconto Camera dei Deputati 2025: Nuovo Provvedimento Agenzia Entrate