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NOTIZIE

Busta paga obbligatoria per i fattorini: obbligo anche senza consegne

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Per i rider e i fattorini che lavorano tramite piattaforme digitali arriva un chiarimento importante sulla busta paga fattorini rider. Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 1/2026, ha spiegato nel dettaglio come e quando va prodotto il documento che, per i lavoratori autonomi delle consegne, sostituisce la tradizionale busta paga: il Libro Unico del Lavoro, il cosiddetto LUL. La notizia, ripresa da PMI.it il 14 settembre 2026, riguarda in particolare i rider con contratto autonomo occasionale o partita IVA che consegnano cibo o pacchi tramite app.

Il punto centrale dell’interpello è che l’obbligo di elaborare il prospetto non dipende dal fatto che il rider abbia effettivamente lavorato nel mese di riferimento. Anche quando non ci sono consegne, e quindi nessun compenso maturato, la piattaforma deve comunque produrre il documento, indicando valori pari a zero. Vediamo insieme che cosa prevede la normativa e quali sono le regole pratiche da conoscere.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il LUL per i rider e perché sostituisce la busta paga
  2. L’obbligo vale anche senza consegne: il prospetto a zero
  3. La proroga di 90 giorni riguarda solo luglio 2026
  4. Consegne e compensi: competenza per le attività, cassa per i pagamenti
  5. Ordini multipli allo stesso cliente: quando contano come una consegna sola
  6. Tre esempi pratici per capire come funziona il LUL dei rider
  7. Domande frequenti sulla busta paga dei fattorini rider

Cos’è il LUL per i rider e perché sostituisce la busta paga

Per un lavoratore dipendente, la busta paga è il documento mensile che riepiloga ore lavorate, retribuzione e trattenute. Per un rider autonomo, che non ha un contratto di lavoro subordinato, questo documento non esiste nella forma classica. Al suo posto, l’Interpello n. 1/2026 del Ministero del Lavoro chiarisce che la funzione equivalente è svolta dal prospetto del Libro Unico del Lavoro (LUL), previsto dall’articolo 39 del D.L. 112/2008 e ora applicato con regole specifiche alle piattaforme di consegna.

In pratica, il LUL diventa lo strumento con cui la piattaforma, in qualità di committente, deve annotare mese per mese l’attività svolta dal rider: il numero di consegne effettuate e l’importo complessivo erogato come compenso. La base normativa di questo obbligo è l’articolo 15 del D.L. 62/2026, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112. La tenuta del LUL per i rider decorre dal 1° luglio 2026.

L’obbligo vale anche senza consegne: il prospetto a zero

Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dall’interpello riguarda proprio i mesi in cui il rider non lavora. Finché il rapporto di lavoro autonomo con la piattaforma resta formalmente in essere, il prospetto LUL va comunque elaborato, anche se il fattorino non ha effettuato nemmeno una consegna e non ha maturato alcun compenso. In questi casi il documento andrà compilato indicando valori pari a zero.

Questa impostazione risponde a una logica precisa: il LUL non è solo uno strumento di rendicontazione dei compensi, ma serve a fotografare in modo continuativo lo stato del rapporto di lavoro. Un prospetto mancante potrebbe far pensare a un’interruzione della collaborazione, mentre il prospetto a zero certifica che il rapporto è attivo, anche in un mese di inattività.

La proroga di 90 giorni riguarda solo luglio 2026

Un altro punto su cui è bene fare chiarezza riguarda la proroga di 90 giorni introdotta per agevolare l’avvio del nuovo obbligo. Molti rider e molte piattaforme si stanno chiedendo se questa proroga valga in generale per il LUL. La risposta, secondo l’interpello, è negativa: la proroga riguarda esclusivamente il prospetto relativo a luglio 2026, cioè il primo mese di applicazione della norma, e consente di aggiornarlo e stamparlo in un momento successivo rispetto alla scadenza ordinaria.

Per agosto 2026 e per tutti i mesi successivi, invece, si applicano le scadenze ordinarie previste per il Libro Unico del Lavoro: le registrazioni vanno completate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Questo significa, ad esempio, che il prospetto relativo alle consegne di agosto va elaborato entro la fine di settembre. Chi lavora come rider e vuole avere sotto controllo la propria posizione dovrebbe quindi tenere a mente questa scadenza mensile, che da agosto in poi non ammette più margini di proroga.

Consegne e compensi: competenza per le attività, cassa per i pagamenti

L’interpello chiarisce anche un aspetto tecnico ma molto concreto: come comportarsi quando una consegna viene svolta in un mese e pagata in un mese diverso. Il principio indicato dal Ministero è quello della competenza per le consegne e della cassa per i compensi. In parole semplici, le consegne vanno registrate nel mese in cui sono effettivamente svolte, mentre i compensi vanno riportati nel mese in cui la somma viene realmente erogata al rider.

Facciamo un esempio pratico: una consegna effettuata ad agosto ma pagata a settembre va annotata come attività svolta ad agosto, mentre il relativo pagamento comparirà nel prospetto di settembre. Per evitare confusione tra i due documenti, il Ministero consiglia di utilizzare il campo note del LUL per segnalare a quale periodo di attività si riferiscono le somme corrisposte in un momento successivo. Questo accorgimento permette di ricostruire con chiarezza il collegamento tra il lavoro svolto e il relativo pagamento, anche a distanza di mesi.

Ordini multipli allo stesso cliente: quando contano come una consegna sola

L’interpello affronta anche il caso, tutt’altro che raro, in cui un rider consegna più ordini contemporaneamente allo stesso cliente o nella stessa tornata. In questa situazione, il criterio da seguire dipende dal sistema tariffario applicato dalla piattaforma.

Se la piattaforma riconosce un compenso distinto per ogni singolo ordine, allora ciascun ordine deve essere registrato nel LUL come una consegna separata: tre ordini pagati con tre compensi distinti equivalgono a tre consegne annotate singolarmente. Se invece più ordini vengono consegnati insieme e generano un unico compenso complessivo, l’intera attività va registrata come una sola consegna. Il criterio, quindi, non è il numero di pacchi o di ordini fisicamente consegnati, ma il modo in cui la piattaforma calcola e liquida il compenso.

Tre esempi pratici per capire come funziona il LUL dei rider

Per riassumere in modo semplice le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, ecco tre situazioni tipiche che possono presentarsi nella gestione del Libro Unico del Lavoro per i rider autonomi:

  • Nessuna consegna nel mese: il rapporto di lavoro autonomo resta attivo, ma il rider non effettua consegne e non matura compensi. Il prospetto LUL va comunque prodotto, con tutti i valori indicati a zero.
  • Consegna ad agosto, pagamento a settembre: l’attività va registrata nel prospetto di agosto (competenza), mentre il compenso comparirà nel prospetto di settembre (cassa). È consigliato inserire una nota esplicativa che colleghi il pagamento al periodo di attività corretto.
  • Più ordini allo stesso cliente in un’unica tornata: se il compenso è unico per tutti gli ordini consegnati insieme, si registra una sola consegna. Se invece ogni ordine ha un compenso distinto, si registrano consegne separate per ciascun ordine.

Questi tre casi mostrano come il nuovo obbligo richieda un livello di attenzione amministrativa piuttosto elevato, sia per le piattaforme sia per i rider che vogliono verificare la correttezza dei propri prospetti mensili. Del resto, il settore delle consegne tramite app è cresciuto molto negli ultimi anni in Italia, e una regolazione più puntuale della documentazione di lavoro era un tema atteso da tempo dagli operatori del comparto.

Domande frequenti sulla busta paga dei fattorini rider

Il LUL riguarda anche i rider dipendenti?

No. L’Interpello n. 1/2026 e le regole descritte riguardano i rider autonomi, cioè quelli che operano con contratto autonomo occasionale o partita IVA. I rider assunti con contratto di lavoro subordinato ricevono la normale busta paga da lavoratore dipendente, disciplinata da regole diverse.

Cosa succede se in un mese non ci sono consegne?

Il prospetto LUL va comunque elaborato dalla piattaforma, anche se il rider non ha effettuato consegne e non ha maturato compensi. In questo caso il documento viene compilato con valori pari a zero, a testimonianza del fatto che il rapporto di lavoro autonomo resta comunque attivo.

Quando decorre la proroga di 90 giorni?

La proroga di 90 giorni riguarda esclusivamente il prospetto di luglio 2026, primo mese di applicazione dell’obbligo, e consente di aggiornarlo e stamparlo successivamente. Per agosto 2026 e per i mesi seguenti valgono invece le scadenze ordinarie del Libro Unico del Lavoro, quindi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Come si registrano consegne e pagamenti se avvengono in mesi diversi?

Le consegne si registrano nel mese in cui vengono effettivamente svolte (principio di competenza), mentre i compensi si registrano nel mese in cui vengono effettivamente pagati (principio di cassa). Il Ministero consiglia di usare il campo note del LUL per indicare a quale periodo di attività si riferisce un pagamento ricevuto in un momento successivo.

Più ordini allo stesso cliente in una consegna contano come una o più consegne?

Dipende dal sistema tariffario della piattaforma. Se ogni ordine ha un compenso distinto, ciascun ordine va registrato come consegna separata. Se più ordini consegnati insieme generano un unico compenso complessivo, l’intera attività va registrata come una sola consegna.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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