CAFISEE e Genitori con Residenza Diversa: Quando Rientrano nello Stesso NucleoIndice dei contenutiCos’è il Nucleo Familiare ai Fini ISEERegola Generale: la Residenza Anagrafica Determina il NucleoConiugi con Residenze Diverse: Quando Rientrano nello Stesso NucleoGenitori Separati o Divorziati: Nuclei Sempre DistintiGenitori Non Sposati: Conviventi vs Non ConviventiFigli Maggiorenni Non Conviventi: Quando Rientrano nel Nucleo dei GenitoriFigli Minori: Sempre nel Nucleo del Genitore ConviventeEsempi Pratici di Composizione Nucleo FamiliareQuando Serve Dichiarare i Redditi di Entrambi i GenitoriCome Verificare la Corretta Composizione del NucleoErrori Comuni da Evitare nella DSUDomande Frequenti su ISEE e Genitori con Residenza DiversaHai genitori con residenza anagrafica diversa e non sai se rientrano nello stesso nucleo familiare ai fini ISEE? È una delle domande più frequenti quando si compila la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), soprattutto per chi ha genitori separati, divorziati, non sposati, o coniugi con residenze separate.La risposta dipende da diversi fattori: lo stato civile dei genitori, la convivenza effettiva, la presenza di figli minori o maggiorenni, e le regole specifiche del DPCM 159/2013 che disciplina la composizione del nucleo familiare ISEE.Questa guida completa spiega quando i genitori con residenza diversa rientrano nello stesso nucleo familiare, quali sono le eccezioni alla regola generale, come comportarsi per ISEE universitario e ISEE minorenni, e quali errori evitare per non incorrere in omissioni o difformità. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza specializzata nella compilazione ISEE per situazioni familiari complesse.Cos’è il Nucleo Familiare ai Fini ISEEIl nucleo familiare ai fini ISEE è l’insieme delle persone i cui redditi e patrimoni vengono considerati per il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).IMPORTANTE: Il nucleo familiare ISEE NON sempre coincide con lo stato di famiglia anagrafico. Esistono regole specifiche previste dal DPCM 159/2013 che stabiliscono chi deve rientrare nel nucleo ISEE, indipendentemente dalla residenza anagrafica.Differenza tra nucleo familiare ISEE e stato di famigliaStato di famiglia anagrafico: documento che certifica chi è registrato all’anagrafe comunale nello stesso indirizzo di residenzaNucleo familiare ISEE: insieme di persone definito dalla normativa ISEE secondo criteri specifici (coniugio, parentela, convivenza, figli minori/maggiorenni)Criteri di composizione del nucleo ISEESecondo l’articolo 3 del DPCM 159/2013, fanno parte del nucleo familiare ISEE:I coniugi (anche se hanno residenze diverse, salvo casi specifici)I figli minori che convivono con i genitoriI figli maggiorenni non coniugati che vivono con i genitori (a carico IRPEF o meno)Le persone conviventi legate da vincoli affettivi (conviventi di fatto)I componenti del nucleo del coniuge (se il coniuge ha figli propri)La residenza anagrafica è il criterio principale, ma esistono eccezioni importanti che vedremo nelle sezioni successive.Regola Generale: la Residenza Anagrafica Determina il NucleoIl principio base della normativa ISEE è che il nucleo familiare è costituito da tutti i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.Cosa significa famiglia anagraficaLa famiglia anagrafica è l’insieme di persone legate da:Vincoli di matrimonioVincoli di parentela (genitori-figli, fratelli, nonni, ecc.)Vincoli di affinità (suoceri, cognati)Vincoli affettivi (conviventi di fatto)Adozione o tutelache coabitano nello stesso indirizzo di residenza.Quando la residenza diversa crea nuclei separatiSe due persone hanno residenze anagrafiche diverse, di norma appartengono a nuclei familiari ISEE separati. Questo vale per:Genitori non sposati che non convivonoGenitori separati o divorziati (sempre nuclei distinti)Figli maggiorenni che si trasferiscono in un’altra abitazioneCoppie non sposate che vivono separatamenteEccezioni alla regola generaleEsistono però casi in cui la residenza diversa NON comporta nuclei separati. Le principali eccezioni riguardano:Coniugi con residenze diverse (eccezione alla regola, nuclei uniti salvo specifiche condizioni)Figli minori (seguono sempre il genitore con cui convivono)Figli maggiorenni under 26 non coniugati (a carico IRPEF, rientrano nel nucleo dei genitori anche se non conviventi)Analizziamo nel dettaglio ogni caso.Coniugi con Residenze Diverse: Quando Rientrano nello Stesso NucleoI coniugi (sposati con matrimonio civile o concordatario) hanno una regola particolare nell’ISEE: fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche se hanno residenze anagrafiche diverse.Regola generale per coniugiSecondo l’articolo 3, comma 2 del DPCM 159/2013, i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo. Ma anche se hanno residenze diverse, rientrano nello stesso nucleo familiare a meno che non ricorra una delle seguenti eccezioni:Separazione legale (con provvedimento del giudice)Divorzio (sentenza passata in giudicato)Cessazione degli effetti civili del matrimonioScioglimento del matrimonioAnnullamento del matrimonioQuando i coniugi con residenze diverse fanno nucleo unicoEsempio 1 – Coniugi per lavoro: Mario e Lucia sono sposati. Mario lavora a Milano e ha la residenza lì, Lucia lavora a Roma e ha la residenza a Roma. Non sono separati legalmente, solo residenti in città diverse per motivi lavorativi.Nucleo ISEE: Mario e Lucia fanno parte dello stesso nucleo familiare, anche se hanno residenze diverse. Nella DSU dovranno dichiarare entrambi i redditi e patrimoni, indicando le due residenze ma specificando che sono coniugati.Esempio 2 – Coniuge all’estero: Giovanni è sposato con Elena. Elena vive e lavora in Germania da 3 anni. Giovanni vive in Italia.Nucleo ISEE: Se non sono separati legalmente, Elena rientra nel nucleo familiare di Giovanni ai fini ISEE, anche se residente all’estero. Giovanni dovrà dichiarare i redditi esteri di Elena nella DSU.Quando i coniugi con residenze diverse fanno nuclei separatiI coniugi fanno nuclei separati solo se c’è:Separazione legale: provvedimento del Tribunale che autorizza i coniugi a vivere separatamenteDivorzio: sentenza definitiva di scioglimento del matrimonioIMPORTANTE: La semplice separazione di fatto (coniugi che vivono separatamente senza provvedimento del giudice) NON è sufficiente per avere nuclei ISEE distinti. I coniugi separati di fatto fanno ancora parte dello stesso nucleo ISEE.Genitori Separati o Divorziati: Nuclei Sempre DistintiI genitori separati legalmente o divorziati costituiscono sempre nuclei familiari distinti ai fini ISEE, anche se uno dei due è ancora registrato anagraficamente nell’abitazione dell’altro.Quando i genitori sono separati/divorziatiSe i genitori hanno una separazione legale omologata o una sentenza di divorzio, la regola è chiara:Ciascun genitore fa nucleo a sé stanteI figli minori fanno parte del nucleo del genitore con cui convivono prevalentementeI figli maggiorenni fanno parte del nucleo del genitore con cui convivono (se conviventi) o fanno nucleo autonomoEsempio pratico: genitori divorziatiSituazione: Paolo e Anna sono divorziati. Hanno due figli: Luca (17 anni, minore) e Sara (22 anni, maggiorenne). Luca vive con la madre Anna. Sara vive con il padre Paolo.Nucleo ISEE di Anna:Anna (madre)Luca (figlio minore convivente)Nucleo ISEE di Paolo:Paolo (padre)Sara (figlia maggiorenne convivente)Ciascuno presenta la propria DSU con il proprio nucleo.Eccezione: ISEE minorenni con genitore non conviventeQuando si richiede l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni (es. asilo nido, mensa scolastica, bonus bebè), se i genitori sono separati/divorziati, la normativa prevede che si consideri anche la situazione economica del genitore non convivente.In particolare, nel Quadro C della DSU (componente aggiuntiva) va inserito il genitore non convivente con il figlio minore, e vanno indicati i suoi redditi e patrimoni.Quando il genitore non convivente NON va inserito:Se è decedutoSe c’è stato provvedimento di allontanamento dalla residenza familiareSe non ha riconosciuto il figlioSe è stato escluso dalla potestà sui figliPer maggiori dettagli, consulta la guida su ISEE minorenni 2026.Genitori Non Sposati: Conviventi vs Non ConviventiI genitori non sposati (conviventi di fatto, coppie non coniugate) seguono regole diverse rispetto ai coniugi. La composizione del nucleo ISEE dipende dalla convivenza effettiva.Genitori non sposati conviventiSe i genitori non sono sposati ma convivono nello stesso indirizzo di residenza con un figlio minore, fanno parte dello stesso nucleo familiare ISEE.Esempio: Marco e Giulia non sono sposati, ma convivono a Milano in via Roma 10. Hanno un figlio di 5 anni, Matteo.Nucleo ISEE:Marco (padre convivente)Giulia (madre convivente)Matteo (figlio minore)Tutti e tre fanno parte dello stesso nucleo familiare, perché convivono e hanno un figlio minore in comune.Genitori non sposati non conviventiSe i genitori non sono sposati e non convivono (hanno residenze diverse), costituiscono nuclei familiari distinti.Esempio: Laura e Stefano non sono sposati. Laura vive a Torino con la figlia Sofia (3 anni). Stefano vive a Genova.Nucleo ISEE di Laura:Laura (madre)Sofia (figlia minore convivente)Nucleo ISEE di Stefano:Stefano (padre, nucleo autonomo)Sofia fa parte del nucleo di Laura (genitore con cui convive). Stefano fa nucleo a sé.Genitori non sposati non conviventi: ISEE minorenniAnche in questo caso, per le prestazioni rivolte ai minorenni, il genitore non convivente va inserito nel Quadro C della DSU come componente aggiuntiva, e vanno dichiarati i suoi redditi e patrimoni (salvo le eccezioni già viste: decesso, allontanamento, mancato riconoscimento).Conviventi di fatto registratiDal 2016, la Legge Cirinnà (L. 76/2016) ha introdotto le unioni civili e riconosciuto le convivenze di fatto. Se i conviventi di fatto hanno registrato la convivenza presso il Comune, ai fini ISEE si applicano le stesse regole delle coppie sposate: fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno residenze diverse (salvo rottura della convivenza).Figli Maggiorenni Non Conviventi: Quando Rientrano nel Nucleo dei GenitoriI figli maggiorenni che non convivono con i genitori, di norma, costituiscono un nucleo familiare autonomo. Tuttavia, esistono eccezioni importanti per i figli under 26.Regola generale per figli maggiorenniUn figlio maggiorenne che non convive con i genitori e ha una residenza diversa fa nucleo a sé stante, anche se è ancora a carico fiscale dei genitori.Esempio: Alessandro ha 28 anni, lavora a Roma e vive in un appartamento in affitto. I suoi genitori vivono a Napoli. Alessandro è fiscalmente a carico dei genitori (reddito basso).Nucleo ISEE di Alessandro: Alessandro da solo (nucleo autonomo)Nucleo ISEE dei genitori: Madre e padre (senza Alessandro)Eccezione: figli maggiorenni under 26 a carico IRPEFSecondo l’articolo 3, comma 3 del DPCM 159/2013, i figli maggiorenni non coniugati con età inferiore a 26 anni, che siano fiscalmente a carico dei genitori (reddito non superiore a 4.000 euro annui), fanno parte del nucleo familiare dei genitori anche se non convivono.Condizioni cumulative:Età inferiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno)Non coniugatoA carico IRPEF di almeno un genitore (reddito ≤ 4.000 euro)Non convivente con i genitoriSe tutte queste condizioni sono soddisfatte, il figlio maggiorenne rientra nel nucleo familiare dei genitori.Esempio pratico: studente universitario fuori sedeSituazione: Chiara ha 23 anni, studia Medicina a Bologna e vive in un appartamento in affitto. I genitori vivono a Udine. Chiara non lavora e ha un reddito annuo di 1.500 euro (lavori occasionali estivi). È fiscalmente a carico dei genitori.Nucleo ISEE di Chiara: Chiara rientra nel nucleo familiare dei genitori (anche se vive a Bologna), perché:Ha meno di 26 anni (23 anni)Non è coniugataÈ a carico IRPEF dei genitori (reddito 1.500 euro < 4.000 euro)Non convive con i genitoriNucleo ISEE dei genitori:MadrePadreChiara (figlia maggiorenne non convivente)Quando i genitori presentano la DSU, devono includere Chiara nel nucleo e dichiarare anche i suoi redditi (1.500 euro).Quando il figlio under 26 fa nucleo autonomoIl figlio maggiorenne under 26 fa nucleo autonomo se:È coniugato (o in unione civile)Ha un reddito superiore a 4.000 euro annui (non è più a carico IRPEF)Convive con i genitori (in questo caso fa parte del loro nucleo come convivente)ISEE Università: caso particolarePer l’ISEE universitario, lo studente può presentare un ISEE autonomo (nucleo separato dai genitori) solo se:Ha più di 26 anni, oppureHa residenza diversa dai genitori da almeno 2 anni, EHa redditi propri superiori a 9.000 euro annui (derivanti da lavoro dipendente o assimilato)Se non soddisfa queste condizioni, lo studente universitario rientra sempre nel nucleo dei genitori.Figli Minori: Sempre nel Nucleo del Genitore ConviventeI figli minorenni (con età inferiore a 18 anni) seguono una regola molto semplice: fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con cui convivono.Regola generale per figli minoriIl figlio minore fa parte del nucleo del genitore presso cui ha la residenza anagrafica. Se i genitori sono separati/divorziati o non convivono, il minore rientra nel nucleo del genitore con cui vive abitualmente.Esempio: genitori separati con affido condivisoSituazione: Marco e Elena sono separati. Hanno un figlio minore, Davide (12 anni), con affido condiviso. Davide vive prevalentemente con la madre Elena (residenza a casa sua), ma trascorre i weekend con il padre Marco.Nucleo ISEE: Davide fa parte del nucleo di Elena (genitore convivente prevalente), anche se l’affido è condiviso.Minore con residenza da entrambi i genitori (caso raro)In alcuni Comuni, i genitori separati possono registrare il figlio minore con doppia residenza (presso entrambi). In questo caso, il minore fa parte del nucleo del genitore indicato nella DSU come convivente prevalente.Minore affidato a terziSe il minore è affidato a un tutore o a famiglia affidataria, fa parte del nucleo della famiglia affidataria.Esempi Pratici di Composizione Nucleo FamiliareVediamo alcuni esempi concreti di situazioni familiari complesse e come si compone il nucleo ISEE in ciascun caso.Esempio 1: Coniugi residenti in città diverse per lavoroSituazione: Giovanni e Maria sono sposati. Giovanni lavora a Milano (residenza a Milano), Maria lavora a Roma (residenza a Roma). Non sono separati legalmente, solo residenti separatamente per motivi lavorativi.Nucleo ISEE:GiovanniMariaRegola applicata: I coniugi non separati legalmente fanno sempre nucleo unico, anche con residenze diverse.Esempio 2: Genitori divorziati con figlio minoreSituazione: Paolo e Anna sono divorziati. Hanno un figlio minore Luca (15 anni) che vive con la madre Anna.Nucleo ISEE di Anna:Anna (madre)Luca (figlio minore convivente)Nucleo ISEE di Paolo:Paolo (nucleo autonomo)Nota: Per ISEE minorenni (es. asilo nido per un eventuale figlio più piccolo), Paolo va inserito nel Quadro C della DSU di Anna come genitore non convivente.Esempio 3: Genitori non sposati non conviventiSituazione: Laura e Stefano non sono sposati e non convivono. Hanno una figlia Sofia (4 anni) che vive con Laura.Nucleo ISEE di Laura:Laura (madre)Sofia (figlia minore convivente)Nucleo ISEE di Stefano:Stefano (nucleo autonomo)Regola applicata: Genitori non sposati non conviventi = nuclei separati. Il figlio minore segue il genitore convivente.Esempio 4: Studente universitario under 26 fuori sedeSituazione: Giulia ha 24 anni, studia Ingegneria a Torino, vive in affitto. I genitori vivono a Udine. Giulia non lavora, reddito annuo 2.000 euro (borse di studio). È a carico IRPEF dei genitori.Nucleo ISEE dei genitori:MadrePadreGiulia (figlia maggiorenne under 26 a carico IRPEF non convivente)Regola applicata: Figlia under 26, non coniugata, a carico IRPEF → rientra nel nucleo genitori anche se non convive.Esempio 5: Figlio maggiorenne over 26 non conviventeSituazione: Alessandro ha 28 anni, lavora a Roma, vive in affitto. Genitori vivono a Napoli. Alessandro ha reddito di 15.000 euro annui (non a carico IRPEF).Nucleo ISEE di Alessandro:Alessandro (nucleo autonomo)Nucleo ISEE dei genitori:MadrePadreRegola applicata: Figlio over 26 non convivente = nucleo autonomo, indipendentemente dal carico IRPEF.Quando Serve Dichiarare i Redditi di Entrambi i GenitoriAnche quando i genitori fanno nuclei familiari ISEE separati, in alcuni casi è necessario dichiarare i redditi e patrimoni di entrambi i genitori.ISEE Minorenni: genitore non convivente nel Quadro CPer le prestazioni rivolte ai minorenni (asilo nido, mensa scolastica, bonus bebè, assegno unico), se i genitori sono separati/divorziati o non conviventi, il genitore non convivente con il minore va inserito nel Quadro C della DSU (componente aggiuntiva).Si dichiarano i suoi:Redditi (da lavoro, pensione, altri redditi)Patrimoni (conti correnti, immobili, titoli)Eccezioni: Il genitore non convivente NON va inserito se:È decedutoC’è stato provvedimento di allontanamento dalla residenza familiareNon ha riconosciuto il figlioÈ stato escluso dalla potestà genitorialeISEE Università: redditi dei genitori anche se lo studente non convivePer l’ISEE universitario, lo studente rientra nel nucleo dei genitori (e quindi si dichiarano i redditi dei genitori) se:Ha meno di 26 anni, OPPUREHa più di 26 anni ma NON soddisfa i requisiti di autonomia (residenza diversa da almeno 2 anni + redditi propri > 9.000 euro)In questo caso, l’ISEE Università tiene conto dei redditi di entrambi i genitori, anche se separati/divorziati.Assegno Unico: genitore non convivente e maggiorazioniPer l’Assegno Unico Universale, se i genitori sono separati/divorziati o non conviventi, l’importo spetta al genitore richiedente (quello convivente con il figlio). Tuttavia, l’ISEE da presentare è l’ISEE minorenni, che include anche i dati del genitore non convivente (Quadro C).Se il genitore non convivente versa assegno di mantenimento, questo viene considerato come reddito del genitore che lo riceve.Come Verificare la Corretta Composizione del NucleoPer verificare di aver composto correttamente il nucleo familiare ISEE, segui questi passaggi.1. Raccogli i documenti anagraficiStato di famiglia di tutti i componenti (richiedi al Comune o scarica online)Certificati di matrimonio, separazione, divorzio (se applicabile)Attestazioni di convivenza di fatto (se registrata al Comune)2. Identifica lo stato civile dei componentiVerifica per ciascun componente:Stato civile: celibe/nubile, coniugato, separato legalmente, divorziato, vedovoResidenza anagrafica attualeEventuale convivenza con altre persone3. Applica le regole ISEESegui questa tabella riepilogativa:SituazioneNucleo ISEEConiugi stessa residenzaNucleo unicoConiugi residenze diverse (non separati)Nucleo unicoConiugi separati legalmenteNuclei distintiConiugi divorziatiNuclei distintiGenitori non sposati conviventiNucleo unicoGenitori non sposati non conviventiNuclei distintiFiglio minore conviventeNel nucleo del genitore conviventeFiglio maggiorenne conviventeNel nucleo dei genitoriFiglio maggiorenne under 26 non convivente a carico IRPEFNel nucleo dei genitoriFiglio maggiorenne over 26 non conviventeNucleo autonomoFiglio maggiorenne coniugatoNucleo autonomo (con coniuge)4. Verifica con il CAF prima della presentazionePrima di presentare la DSU, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica preliminare. Il CAF controllerà:Corretta composizione del nucleoEventuali componenti aggiuntive (Quadro C per genitori non conviventi)Documenti necessari per ogni componenteCasi particolari (affido, tutela, studenti fuori sede)Una verifica preventiva evita errori comuni e successive omissioni/difformità.Errori Comuni da Evitare nella DSUEcco gli errori più frequenti nella compilazione della DSU quando ci sono genitori con residenza diversa.Errore 1: Non inserire il coniuge con residenza diversaErrore: Giovanni è sposato con Elena che vive in un’altra città. Giovanni presenta la DSU indicando solo sé stesso, senza Elena, pensando che la residenza diversa significhi nuclei separati.Conseguenza: Omissione nella DSU. L’INPS rileva che Giovanni è coniugato (dati anagrafici) ma non ha dichiarato la moglie nel nucleo. ISEE non valido.Corretto: Inserire Elena nel nucleo, dichiarando i suoi redditi e patrimoni, anche se residente altrove (salvo separazione/divorzio).Errore 2: Inserire il genitore separato nel nucleoErrore: Laura è separata legalmente da Marco. Presenta la DSU includendo Marco nel nucleo perché ancora fiscalmente sposati.Conseguenza: Difformità. I separati legalmente NON fanno parte dello stesso nucleo ISEE.Corretto: Laura presenta DSU solo con i componenti del suo nucleo (lei + eventuali figli conviventi). Marco non va inserito.Errore 3: Non dichiarare il figlio under 26 fuori sede a carico IRPEFErrore: I genitori di Chiara (23 anni, studentessa fuori sede a Bologna, a carico IRPEF) presentano la DSU senza includere Chiara, pensando che non convivendo faccia nucleo autonomo.Conseguenza: Omissione. Chiara deve rientrare nel nucleo genitori (under 26, a carico IRPEF).Corretto: Includere Chiara nel nucleo e dichiarare i suoi redditi (anche se bassi).Errore 4: Non inserire il genitore non convivente nel Quadro C (ISEE minorenni)Errore: Anna è separata da Paolo. Hanno un figlio minore Luca. Anna richiede ISEE per l’asilo nido di Luca, ma non compila il Quadro C con i dati di Paolo (genitore non convivente).Conseguenza: ISEE minorenni incompleto. L’INPS richiede l’integrazione dei dati del genitore non convivente.Corretto: Compilare il Quadro C con i redditi e patrimoni di Paolo (salvo casi di esclusione: decesso, allontanamento, mancato riconoscimento).Errore 5: Confondere separazione di fatto con separazione legaleErrore: Marco e Lucia sono sposati ma vivono separatamente da 2 anni senza provvedimento del giudice (separazione di fatto). Marco presenta la DSU senza Lucia, pensando che siano separati.Conseguenza: Omissione. La separazione di fatto NON è sufficiente per nuclei separati. Serve separazione legale o divorzio.Corretto: Includere Lucia nel nucleo, oppure formalizzare la separazione legale davanti al giudice.La composizione del nucleo familiare ISEE quando i genitori hanno residenza diversa dipende da molti fattori: stato civile, convivenza effettiva, età dei figli, e tipo di ISEE richiesto (ordinario, minorenni, università).Le regole principali da ricordare:I coniugi non separati legalmente fanno sempre nucleo unico, anche con residenze diverseI genitori separati/divorziati fanno sempre nuclei distintiI genitori non sposati fanno nucleo unico solo se conviventiI figli minori seguono sempre il genitore conviventeI figli maggiorenni under 26 a carico IRPEF rientrano nel nucleo genitori anche se non conviventiPer ISEE minorenni, il genitore non convivente va inserito nel Quadro CUna compilazione errata della DSU può portare a omissioni o difformità che rendono l’ISEE non valido, con conseguente impossibilità di accedere a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali.Per evitare errori e assicurarti di compilare correttamente la DSU, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: il nostro team di esperti ti guiderà passo passo nella definizione del nucleo familiare e nella raccolta dei documenti necessari.Domande Frequenti su ISEE e Genitori con Residenza DiversaI genitori separati di fatto (senza sentenza) fanno nuclei separati?No, la separazione di fatto NON è sufficiente per avere nuclei ISEE distinti. I coniugi fanno nuclei separati solo se c’è separazione legale omologata dal Tribunale o sentenza di divorzio. I coniugi separati di fatto continuano a fare parte dello stesso nucleo familiare ISEE, anche se hanno residenze diverse.Mio figlio ha 25 anni, studia fuori sede ed è a carico IRPEF: rientra nel nostro nucleo?Sì, rientra nel vostro nucleo familiare ISEE perché soddisfa tutte le condizioni: ha meno di 26 anni, non è coniugato, è a carico IRPEF (reddito sotto 4.000 euro annui) e non convive con voi. Dovete includerlo nella DSU e dichiarare i suoi eventuali redditi.Sono separata e mio figlio vive con me: devo dichiarare i redditi del padre nell’ISEE?Dipende dal tipo di ISEE. Per l’ISEE ordinario, no (fate nuclei separati). Per l’ISEE minorenni (prestazioni per il figlio minore come asilo nido, mensa), sì: dovete inserire il padre nel Quadro C della DSU come genitore non convivente, dichiarando i suoi redditi e patrimoni (salvo casi di esclusione: decesso, allontanamento, mancato riconoscimento).I genitori non sposati conviventi fanno lo stesso nucleo ISEE?Sì, se i genitori non sposati convivono nello stesso indirizzo di residenza con un figlio minore in comune, fanno parte dello stesso nucleo familiare ISEE. Tutti e tre i componenti (madre, padre, figlio) vengono inclusi nella stessa DSU.Mio marito lavora all’estero da 3 anni: rientra nel mio nucleo ISEE?Sì, se siete ancora sposati e NON separati legalmente, vostro marito rientra nel vostro nucleo familiare ISEE anche se residente all’estero. Dovete dichiarare i suoi redditi esteri nella DSU. Se i redditi esteri non sono tassabili in Italia, consultate il CAF per verificare come dichiararli correttamente.Hai Bisogno di Assistenza per l’ISEE?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la compilazione ISEE per nuclei familiari complessi, genitori con residenza diversa, separati, divorziati, studenti fuori sede.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Gennaio 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ISEE-ERRATO-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-28 07:27:012026-01-28 07:35:17ISEE e Genitori con Residenza Diversa: Quando Rientrano nello Stesso Nucleo