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Lavoro e pensioni · Notizia

Rimborso contributi Gestione separata: arriva la domanda unica INPS

Di Andrea Damiani · 26 ottobre 2026 · 6 minuti di lettura
contributi INPS artigiani e commercianti, regime forfettario

Il rimborso dei contributi versati in eccesso alla Gestione separata si chiede ora con un’unica domanda online. Lo ha stabilito l’INPS con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre 2026, che attiva un nuovo servizio nel Cassetto previdenziale del contribuente. In questa prima fase la domanda unica di rimborso vale solo per la Gestione separata e sostituisce i canali separati usati finora.

In sintesi

  • Atto: messaggio INPS n. 3247 del 13 ottobre 2026.
  • Chi: liberi professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata.
  • Come: servizio online “Domanda Rimborso Unico”, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS.
  • Novità: i vecchi canali distinti per committenti, professionisti e parasubordinati non sono più disponibili.
  • Prospettiva: il servizio sarà esteso progressivamente alle altre gestioni INPS.

Indice dei contenuti

Cosa cambia con la domanda unica di rimborso?

Il messaggio INPS n. 3247 del 13 ottobre 2026 illustra un unico punto di accesso per chiedere il rimborso dei contributi versati in eccesso. L’obiettivo dichiarato dall’Istituto è semplificare le procedure e migliorare il servizio. Finora, infatti, ogni categoria di soggetti seguiva un percorso diverso.

La nuova funzione è attiva, per ora, soltanto per la Gestione separata, cioè la gestione previdenziale INPS a cui sono iscritti collaboratori, professionisti senza cassa propria e altre figure assimilate. L’INPS precisa che il servizio sarà esteso gradualmente a tutte le gestioni dell’Istituto, anche nei casi in cui il versamento non dovuto emerga a seguito di un accertamento.

Un vantaggio indicato nel messaggio: dallo stesso punto di accesso si hanno informazioni che prima non erano disponibili nelle procedure separate, compresa la possibilità di seguire lo stato della richiesta.

Chi può chiedere il rimborso dei contributi?

In questa prima fase i soggetti abilitati sono tre. Il rimborso dei contributi alla Gestione separata può essere richiesto da:

  • liberi professionisti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR (DPR 917/1986);
  • committenti, per la quota di contribuzione che hanno versato e che risulta eccedente;
  • lavoratori parasubordinati, cioè collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, per la parte a loro carico.

Nel caso di superamento del massimale annuo, il rimborso al committente riguarda la sua quota pari ai due terzi del contributo, mentre al collaboratore spetta la quota pari a un terzo. Un esempio: se un collaboratore ha più committenti e nel corso dell’anno supera il tetto contributivo, ciascun committente può avere versato più del dovuto per la propria parte.

In quali casi si ha diritto al rimborso?

Le situazioni che possono dare diritto al rimborso di contributi versati in eccesso riguardano i versamenti non dovuti o superiori al dovuto. Le principali ipotesi trattate dalla procedura sono:

  • versamenti che superano il massimale annuo della base imponibile contributiva e pensionabile;
  • applicazione di un’aliquota errata;
  • doppio versamento della stessa contribuzione;
  • crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • contributi attribuiti per errore alla Gestione separata invece che a un’altra cassa professionale.

Nell’interfaccia del servizio le richieste si distinguono in macro-causali: “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”, “Gestione Separata – Parasubordinati” e “Altro”. Quest’ultima raccoglie i casi che non rientrano nelle prime due, ad esempio un versamento duplicato.

Come si presenta la domanda unica?

La domanda unica di rimborso è un servizio online. Come indica il messaggio, si accede dal Cassetto previdenziale del contribuente con identità digitale: SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. Poi si sceglie il percorso “Altri Servizi” e la voce “Domanda Rimborso Unico”.

Il messaggio richiama anche le comunicazioni che l’INPS aveva già inviato a lavoratori parasubordinati e committenti, informandoli di possibili versamenti eccedenti da rimborsare. Chi le ha ricevute può ora utilizzare il nuovo canale unico.

Sui tempi di lavorazione e sul termine di prescrizione del diritto al rimborso, il messaggio non fissa scadenze né termini.

Che fine fanno i vecchi canali di richiesta?

Con l’attivazione del nuovo servizio, i canali di trasmissione distinti per committenti, liberi professionisti e parasubordinati non sono più disponibili. Questo significa che le richieste di rimborso per la Gestione separata vanno presentate esclusivamente con la nuova procedura.

Il messaggio non contiene indicazioni specifiche per chi aveva già inoltrato una richiesta con il vecchio sistema. Nel dubbio sullo stato di una pratica già aperta, è bene verificarlo nel proprio Cassetto previdenziale.

Qual è il massimale 2026 oltre cui scatta il rimborso?

Il massimale annuo è il limite di reddito oltre il quale non si pagano più contributi. Per il 2026 è pari a 122.295 euro, secondo la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. I versamenti calcolati sulla parte di compenso che supera questa cifra sono contributi versati in eccesso e quindi rimborsabili.

Per i professionisti con partita IVA senza cassa l’aliquota 2026 è del 26,07% (25% IVS, 0,72% per prestazioni assistenziali e 0,35% ISCRO). Per un collaboratore senza altra copertura previdenziale e non pensionato l’aliquota è del 35,03%, mentre scende al 24% per chi è già pensionato o assicurato altrove. Con queste percentuali si può capire se un importo versato sia coerente con il reddito dichiarato.

Cosa conviene fare in pratica?

Chi ha più di un committente, ha cambiato inquadramento nel corso dell’anno o ha versato due volte lo stesso importo dovrebbe confrontare i versamenti con la propria situazione contributiva. Conviene raccogliere i modelli F24 pagati, le Certificazioni Uniche e la dichiarazione dei redditi, perché saranno il riferimento per individuare la causale corretta.

Per i committenti vale lo stesso principio: se hanno versato l’intero contributo su compensi che hanno già superato il massimale del collaboratore presso altri committenti, la loro quota eccedente è recuperabile con la domanda unica. Per le altre scadenze del periodo si può consultare anche il calendario delle scadenze fiscali di ottobre 2026.

Domande frequenti

Il rimborso contributi Gestione separata vale anche per le altre gestioni INPS?

Non ancora. In questa prima fase la domanda unica è attiva solo per la Gestione separata. L’INPS ha precisato che sarà estesa progressivamente a tutte le gestioni dell’Istituto.

Serve ancora usare i vecchi canali per committenti e professionisti?

No. Con l’attivazione del nuovo servizio i canali di trasmissione separati per committenti, professionisti e parasubordinati non sono più disponibili.

Quali credenziali servono per accedere al servizio?

Si accede dal Cassetto previdenziale del contribuente con SPID di livello almeno 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS.

Qual è il massimale della Gestione separata nel 2026?

Il massimale annuo 2026 è di 122.295 euro, come indicato dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Oltre questo importo non sono dovuti ulteriori contributi.

Fonti

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Andrea Damiani

Mi chiamo Andrea Damiani e sono un imprenditore con una grande passione per la fiscalità, la finanza agevolata, gli investimenti e la formazione. Ho fondato il CAF Centro Fiscale e Click Day Italia per supportare privati e aziende nella gestione di pratiche fiscali complesse e…

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