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Bollo auto 2027: chi paga entro dicembre 2026 e quando scatta l’esenzione

Di Team CAF Centro Fiscale · 26 ottobre 2026 · 9 minuti di lettura
Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Per molti automobilisti il bollo auto 2027 non si pagherà. Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (articolo 2) esenta per il 2027 le persone fisiche dalla tassa automobilistica su una sola auto a benzina o gasolio, anche ibrida, con potenza fino a 80 kW e regolarmente assicurata. Attenzione però alla data che conta: l’esenzione vale solo per i pagamenti che scadono nel 2027. Chi deve versare il bollo entro il 31 dicembre 2026 paga normalmente e per l’intero periodo, anche se questo copre mesi del 2027. Vediamo come capire in quale situazione ci si trova.

In sintesi

  • Il D.L. 162/2026, in vigore dal 18 settembre 2026, esenta dal bollo auto 2027 le persone fisiche per una sola autovettura a benzina o gasolio (anche ibrida) fino a 80 kW, regolarmente assicurata; in via residuale, per un motociclo o un ciclomotore.
  • Conta la scadenza del pagamento, non quella del bollo: sono esenti i versamenti con termine ordinario tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
  • I versamenti da fare entro il 31 dicembre 2026 restano dovuti per l’intero periodo.
  • Un bollo valido fino a dicembre 2026 si rinnova con un pagamento a gennaio 2027: con i requisiti, non si paga.
  • Pagano comunque le auto sopra 80 kW, i veicoli di società ed enti e il secondo veicolo della stessa persona.
  • Il decreto va convertito in legge entro il 16 novembre 2026 e il testo può cambiare. In Friuli Venezia Giulia l’esenzione richiede un Accordo con la Regione.
  • Restano valide le novità della riforma del D.Lgs. 147/2026: nuove scadenze dal 2028, superbollo, noleggio, sanzioni.

Cosa prevede il decreto-legge 162/2026 sul bollo auto 2027?

L’articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 e in vigore dal giorno successivo, stabilisce che per l’anno 2027 le persone fisiche sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. I requisiti principali sono questi:

  • Chi: persone fisiche che nel 2027 sono soggetti passivi del bollo, cioè tenute a pagarlo. Sono esclusi i veicoli intestati a società ed enti.
  • Quale auto: autovettura alimentata a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione (per esempio le ibride), con potenza non superiore a 80 kW (circa 109 CV). La potenza in kW si legge sul libretto di circolazione.
  • Assicurazione: il veicolo deve essere regolarmente assicurato.
  • Più auto agevolabili: l’esenzione spetta per una sola, quella con la potenza minore in kW; a parità di potenza, quella con il bollo meno caro.
  • Moto e ciclomotori: l’esenzione per un motociclo o un ciclomotore a benzina (anche ibrido) spetta solo a chi non paga il bollo per alcuna auto fino a 80 kW. Con più moto si esenta quella di potenza minore; con più ciclomotori quello immatricolato per primo.

Il decreto non prevede limiti di reddito né la presentazione dell’ISEE. I requisiti nel dettaglio, con i casi particolari, sono spiegati nella nostra guida su chi non paga il bollo auto nel 2027.

Un punto da tenere presente: si tratta di un decreto-legge, che il Parlamento deve convertire in legge entro il 16 novembre 2026. In sede di conversione il testo può essere modificato, anche su requisiti e modalità di applicazione. Quanto scritto qui si basa sul testo oggi in vigore.

Scadenza del bollo o scadenza del pagamento: che differenza c’è?

Per capire se si paga oppure no bisogna distinguere due date che spesso si confondono:

  • la scadenza del bollo, cioè l’ultimo mese di validità del bollo già pagato. È quella che si intende quando si dice “il mio bollo scade a dicembre”;
  • la scadenza del pagamento, cioè il termine entro cui va pagato il rinnovo. In base al DM 18 novembre 1998, n. 462 il rinnovo si paga, di regola, nel mese successivo a quello in cui termina la validità; alcune Regioni hanno però termini propri.

L’esenzione guarda alla seconda data. Il decreto la applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. La scheda di Regione Lombardia con le prime indicazioni sull’esenzione lo dice in modo esplicito: «L’esenzione si applica ai periodi tributari per i quali la scadenza del pagamento è ricompresa tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027. Pertanto, restano dovuti per l’intero periodo tributario i versamenti da effettuare entro il 31 dicembre 2026. L’esenzione sarà fruita in occasione del pagamento da effettuare nel 2027 per le scadenze ordinarie».

In pratica: un bollo che “scade a dicembre 2026” è valido fino al 31 dicembre 2026 e il suo rinnovo va pagato a gennaio 2027. Quel pagamento cade nel 2027 e quindi, se l’auto e il proprietario hanno i requisiti, non è dovuto.

Chi paga entro dicembre 2026 e chi è esente nel 2027?

Chi ha un pagamento con termine entro il 31 dicembre 2026 deve versarlo normalmente e per intero, anche se ha tutti i requisiti e anche se il periodo coperto arriva fino al 2027. Il decreto non prevede riduzioni o rimborsi per i mesi del 2027 già pagati. Allo stesso modo restano dovuti, con sanzioni e interessi, i bolli arretrati non pagati alla loro scadenza.

Qualche esempio aiuta a orientarsi:

  • Giulia ha un bollo valido fino ad agosto 2026. Il rinnovo, pagato a settembre 2026, copre il periodo settembre 2026-agosto 2027: è dovuto per intero, perché la scadenza del pagamento cade nel 2026. Il rinnovo successivo, da pagare a settembre 2027, rientra invece nell’esenzione se l’auto ha i requisiti.
  • Marco ha una sola auto a benzina da 66 kW, assicurata, con bollo valido fino a dicembre 2026. Il rinnovo andrebbe pagato a gennaio 2027: è esente e non deve pagare nulla.
  • Sara ha un’ibrida da 96 kW: supera gli 80 kW, quindi nel 2027 paga il bollo alle scadenze ordinarie.
  • Una Srl intestataria di un’utilitaria da 51 kW paga comunque: l’esenzione riguarda solo le persone fisiche.
  • Anna è intestataria di due auto agevolabili, da 55 kW e da 74 kW. È esente solo quella da 55 kW (la meno potente); per l’altra paga il bollo normalmente.

Infine, chi ha i requisiti e la scadenza del pagamento nel 2027 non ha motivo di anticipare il versamento a dicembre 2026.

Serve una domanda per l’esenzione dal bollo 2027?

Secondo le prime indicazioni di Regione Lombardia (scheda aggiornata al 25 settembre 2026), per chi ha i requisiti l’esenzione per il 2027 verrà applicata in automatico, salvo diverse modalità stabilite durante l’iter di conversione del decreto-legge.

La stessa scheda dà un’indicazione pratica a chi paga con domiciliazione bancaria: poiché l’esenzione è una misura temporanea, è preferibile non revocare il mandato. Se l’esenzione dovesse diventare strutturale, cioè valida anche per gli anni successivi, il mandato sarà annullato dal sistema informatico stesso.

Le indicazioni operative possono variare da Regione a Regione: prima di saltare un pagamento conviene controllare sul portale della tassa automobilistica della propria Regione che l’esenzione risulti applicata al veicolo giusto. Se i requisiti non ci sono, il bollo non pagato resta dovuto con sanzioni e interessi. Le istruzioni definitive arriveranno dopo la conversione in legge del decreto.

Cosa cambia con la riforma del bollo auto (D.Lgs. 147/2026)?

L’esenzione del 2027 si somma alla riforma dei tributi regionali contenuta nel decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30), in vigore dal 12 agosto 2026. La riforma non abolisce il bollo, che diventa un tributo proprio derivato con più autonomia per le Regioni (art. 13). Le novità principali:

  • Nuove scadenze dal 2028 (art. 15): dal 1° gennaio 2028 il bollo si pagherà ogni anno in un’unica soluzione per dodici mesi dal mese di immatricolazione. Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 restano le scadenze in vigore a quella data, salvo leggi regionali diverse.
  • Superbollo (art. 13): dal 1° gennaio 2027 le esenzioni previste dalle leggi regionali non coprono l’addizionale erariale per le auto più potenti, per la quale valgono solo le esenzioni statali.
  • Noleggio a lungo termine (art. 16): per i contratti annotati al PRA e stipulati, prorogati o rinnovati dal 1° gennaio 2027 il bollo è a carico dell’utilizzatore, come nel leasing.
  • Fermo amministrativo e cessioni (art. 19): il bollo è dovuto anche con l’auto sottoposta a fermo; la cessione a un commerciante interrompe l’obbligo solo se trascritta al PRA.

Per i ritardi si applica l’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 12 del D.Lgs. 147/2026): sanzione del 25% dell’importo non versato, ridotta alla metà (12,5%) se si paga con un ritardo non superiore a novanta giorni; per i ritardi fino a quindici giorni la sanzione così ridotta scende ulteriormente a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Dal 1° gennaio 2027 il riferimento diventa l’articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024). Chi si accorge del ritardo può regolarizzare con il ravvedimento operoso, versando tributo, interessi e una sanzione ridotta: la regola vale anche per i bolli con scadenza di pagamento nel 2026 regolarizzati nel 2027.

L’esenzione dal bollo 2027 vale in Friuli Venezia Giulia?

Non in automatico. L’articolo 2, comma 4, del D.L. 162/2026 prevede che nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome l’esenzione si applichi previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica come tributo proprio. Il Friuli Venezia Giulia rientra tra le Regioni a statuto speciale.

Alla data di questo articolo non abbiamo trovato un comunicato ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia sull’Accordo e sulle modalità di applicazione. Chi risiede in regione deve quindi verificare sul sito della Regione o presso l’ufficio tributi competente se l’esenzione è stata recepita, prima di non pagare un bollo con scadenza nel 2027. Restano comunque dovuti, anche in Friuli Venezia Giulia, i pagamenti con scadenza entro il 31 dicembre 2026.

Domande frequenti sul bollo auto 2027

Il bollo auto 2027 si paga?

Dipende. Il D.L. 162/2026 esenta per il 2027 le persone fisiche per una sola auto a benzina o gasolio, anche ibrida, fino a 80 kW e regolarmente assicurata (in via residuale, per un motociclo o un ciclomotore). Chi non ha i requisiti paga normalmente. Il decreto va convertito in legge entro il 16 novembre 2026 e il testo può cambiare.

Il mio bollo scade a dicembre 2026: devo pagare?

Se il bollo è valido fino a dicembre 2026, il rinnovo si paga a gennaio 2027: con i requisiti è esente. Restano invece dovuti per intero i pagamenti con scadenza entro il 31 dicembre 2026.

Ho pagato nel 2026 un bollo che copre anche mesi del 2027: ho diritto a un rimborso?

No. Secondo le prime indicazioni di Regione Lombardia, i versamenti da effettuare entro il 31 dicembre 2026 restano dovuti per l’intero periodo tributario. L’esenzione vale dal primo pagamento con scadenza nel 2027.

Devo fare domanda o revocare la domiciliazione bancaria?

Secondo Regione Lombardia l’esenzione sarà applicata in automatico, salvo diverse modalità decise in sede di conversione, ed è preferibile non revocare la domiciliazione bancaria. Conviene comunque controllare le indicazioni della propria Regione.

Dal 2028 cambia la scadenza della mia auto già immatricolata?

Di regola no: con il D.Lgs. 147/2026 per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2027 restano le scadenze in vigore a quella data, salvo leggi regionali diverse.

Fonti

  • Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, art. 2 “Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori”, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2026: Gazzetta Ufficiale e Normattiva
  • Regione Lombardia, scheda informativa “Prime indicazioni relative all’esenzione dalla tassa automobilistica per autovetture fino a 80KW, motocicli e ciclomotori – Anno 2027”, aggiornata al 25 settembre 2026: regione.lombardia.it
  • Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30, artt. 12-22 e 37: Normattiva e Gazzetta Ufficiale
  • Decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche: Normattiva
  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (ritardati od omessi versamenti), testo vigente: Normattiva

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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