INDENNITA’ COVID 19

REDDITO DI EMERGENZA

Riparte il Reddito di Emergenza con altri due mesi a conclusione del 2021. Il Decreto Ristori proroga una delle misure di sostegno, nate a seguito pandemia.

Novembre e dicembre sono le due mensilità, con importi variabili da 400 a 840 Euro ciascuna, che verranno erogate automaticamente per chi ha già fatto richiesta della scorsa terza mensilità, e a seguito di domanda per chi non ha mai fatto richiesta del sussidio.

Entro il 30 novembre tramite modello predisposto dall’INPS.

COS’E’ IL REM (Reddito di Emergenza)?

Il REM (Reddito di Emergenza) è la misura provvisoria di sostegno economico, erogata dall’INPS, a favore dei nuclei familiari che si erano venuti improvvisamente a trovare in difficoltà causa Covid-19, ed era partito con in programma l’erogazione di sole due mensilità, giugno e luglio 2020. Successivamente il Decreto Agosto, ha prorogato il REM anche per il mese di settembre.

Il Decreto Ristori ha prorogato il REM di altri 2 mesinovembre e dicembre. La misura di sostegno è a favore sia di chi ne ha già fruito nei mesi scorsi, e sia di chi non ne ha mai fatto richiesta

Il REM è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza.

A CHI E’ RIVOLTO IL REM (Reddito di Emergenza)?

Il REM (Reddito di Emergenza) è una prestazione a favore del nucleo familiare e non al singolo richiedente. I requisiti sono:

  • cittadino italiano;
  •  reddito familiare riferito al mese di settembre 2020 deve essere inferiore alla quota potenzialmente spettante del beneficio;
  • Isee non superiore ai 15 mila Euro;
  • patrimonio immobiliare familiare, con riferimento al 2019, inferiore ai 10 mila Euro.

Il Reddito di Emergenza non viene erogato a favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti hanno percepito, o stanno percependo indennità Covid-19.

QUANTO E’ IL BENEFICIO ECONOMICO DEL BONUS REM?

Si parte dal minimo di 400 Euro per il nucleo composto da una sola persona, fino ad arrivare al massimo di 800 Euro erogato a favore del nucleo composto da tre adulti e due minori. In presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienti, l’importo arriverà a 840 Euro.

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL REM (Reddito di Emergenza)

Chi ha presentato domanda a settembre, per ricevere la mensilità di ottobre, riceverà in automatico le mensilità di novembre e dicembre.

Per tutti gli altri soggetti che non hanno presentato istanza a settembre, sarà necessario presentare la domanda entro il 30 novembre 2020 presso il nostro ufficio CAF Centro Fiscale Udine, prenotando un appuntamento sulla pagina REM del nostro sito.

In media l’erogazione avviene entro 30-35 giorni dal giorno di accettazione della domanda di REM.

NUOVA INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO

L’indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è nuovamente erogata una tantum pari a 1000 euro.

Ai lavoratori dipendenti stagionali e determinati, del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro, con i seguenti requisiti:

  • cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
  • svolgimento di almeno 30 giorni dell’attività lavorativa nel periodo sopra indicato;
  • non titolari di pensione, altro rapporto di lavoro dipendente o NASPI.

È inoltre riconosciuta un’indennità pari a 1000 euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività come: 

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti e autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio 

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità pari a 1000 euro
Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 

INDENNITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI


Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’indennità erogata non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e cassa integrazione

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno delle indennità, avranno diritto ad una somma pari a 800 euro, erogata in automatico dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda (rapporti scaduti al 31 maggio 2020).

TEMPISTICHE

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.a..